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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1325/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1325/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 C.F._1
Giosuè Carducci n. 22, presso lo studio degli Avv. PENNISI LUCA e MATTACE RASO LUCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AS AN, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione in materia previdenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE, per le ragioni esposte in narrativa, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta (doc. n. 1); NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'invalidità, e/o nullità, e/o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione, oggetto della presente opposizione, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, annullare, definitivamente ed in ogni suo aspetto, il Verbale di accertamento n.
.5200.17/09/2018.0145627 del 17.09.2018 e la ordinanza-ingiunzione n. 01- CP_2
001346006 di cui alla raccomandata A/R ricevuta in data 26.03.2024 (doc. n. 1) e dichiarare definitivamente estinto l'illecito con essi contestato.
1 Con vittoria di spese tutte del giudizio, ivi compreso rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., da porsi a carico di . Controparte_3
PER IL CONVENUTO : CP_2
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la propria incompetenza per materia essendo la controversia riservata alla competenza del Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 35 L. 689/1981 e disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cpc con ogni connesso adempimento. NEL MERITO, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, sezione civile, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 01-001346006, con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 2.484, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983 (mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), nell'anno 2016. Il ricorrente allegava di non aver mai ricevuto notificazione dell'atto di contestazione n. .5200.17/09/2018.0145627 del 17.09.2018 e che la società CP_2 [...]
a cui esso si riferiva, era stata sottoposta a liquidazione giudiziale, chiusa per CP_4 mancanza di attivo, come da provvedimento che produceva. Lamentava la lesione del proprio diritto di difesa a causa di tale omessa notificazione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di pretendere il pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 28, l. n. 689/1981.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata l'11.10.2024. CP_2
Eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice civile ordinario, a favore del giudice del lavoro. Produceva un atto di accertamento e un'ordinanza ingiunzione, con le prove delle notificazioni eseguite e argomentava sulla tempestività del provvedimento, rispetto al termine di cui all'art. 28, l. n. 689/1981, in considerazione della sospensione per tre mesi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638/1983 e di quella dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6, l. n. 27/2020. Nel merito, rammentava la depenalizzazione disposta dall'art. 6, comma 3, d. lgs. n. 8/2016, che aveva inciso sull'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983 e la nuova cornice edittale, disposta dal d.l. n. 48/2023. Deduceva di aver seguito il procedimento previsto dalla legge e di aver correttamente motivato il provvedimento sanzionatorio
2 Con ordinanza resa all'udienza del 11.12.2024, il Giudice civile assegnatario disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale e il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice del lavoro. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione n. OI-001346006, che CP_2 richiama l'atto di accertamento n. .5200.17/09/2018.0145627 (relativo a omissioni CP_2 contributive del 2016), eccependo l'omessa contestazione della violazione e la prescrizione della sanzione amministrativa.
Tali eccezioni devono ritenersi fondate, alla luce della documentazione prodotta dall' . CP_2
L' , infatti, si è difeso producendo in giudizio l'atto di contestazione prot. n. CP_1
.5200.25/10/2018.0171223 (relativo a violazioni commesse nel 2017) e la relativa CP_2 ordinanza ingiunzione n. OI-001448565, entrambe regolarmente notificate al ricorrente.
Non vi è, quindi, agli atti, prova che ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, la violazione sia stata contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 14, l. n. 689/1981. 2. Da ciò consegue altresì la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ex art. 28, l. n. 689/1981.
In assenza di prove dell'avvenuta contestazione della violazione entro i cinque anni dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (al più tardi, a gennaio 2017 per le ritenute riscosse a dicembre 2016), né del compimento di ulteriori attività istruttorie per l'accertamento della violazione, il diritto di riscuotere la sanzione non può che ritenersi prescritto. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 2.494,33), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato (trattandosi di materia previdenziale).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001346006, emessa CP_2 nei confronti di Parte_1
3 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 1.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1325/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, via Parte_1 C.F._1
Giosuè Carducci n. 22, presso lo studio degli Avv. PENNISI LUCA e MATTACE RASO LUCA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AS AN, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione in materia previdenziale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
IN VIA PRELIMINARE, per le ragioni esposte in narrativa, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione opposta (doc. n. 1); NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'invalidità, e/o nullità, e/o annullabilità dell'ordinanza-ingiunzione, oggetto della presente opposizione, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, annullare, definitivamente ed in ogni suo aspetto, il Verbale di accertamento n.
.5200.17/09/2018.0145627 del 17.09.2018 e la ordinanza-ingiunzione n. 01- CP_2
001346006 di cui alla raccomandata A/R ricevuta in data 26.03.2024 (doc. n. 1) e dichiarare definitivamente estinto l'illecito con essi contestato.
1 Con vittoria di spese tutte del giudizio, ivi compreso rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A., da porsi a carico di . Controparte_3
PER IL CONVENUTO : CP_2
IN VIA PRELIMINARE dichiarare la propria incompetenza per materia essendo la controversia riservata alla competenza del Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 35 L. 689/1981 e disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cpc con ogni connesso adempimento. NEL MERITO, respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta. Vinte le spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, ricorreva al Tribunale Parte_1 di Novara, sezione civile, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 01-001346006, con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 2.484, a titolo di sanzione amministrativa, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983, conv. in l. n. 638/1983 (mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), nell'anno 2016. Il ricorrente allegava di non aver mai ricevuto notificazione dell'atto di contestazione n. .5200.17/09/2018.0145627 del 17.09.2018 e che la società CP_2 [...]
a cui esso si riferiva, era stata sottoposta a liquidazione giudiziale, chiusa per CP_4 mancanza di attivo, come da provvedimento che produceva. Lamentava la lesione del proprio diritto di difesa a causa di tale omessa notificazione ed eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di pretendere il pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 28, l. n. 689/1981.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata l'11.10.2024. CP_2
Eccepiva preliminarmente l'incompetenza per materia del giudice civile ordinario, a favore del giudice del lavoro. Produceva un atto di accertamento e un'ordinanza ingiunzione, con le prove delle notificazioni eseguite e argomentava sulla tempestività del provvedimento, rispetto al termine di cui all'art. 28, l. n. 689/1981, in considerazione della sospensione per tre mesi ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638/1983 e di quella dal 23.2.2020 al 31.5.2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6, l. n. 27/2020. Nel merito, rammentava la depenalizzazione disposta dall'art. 6, comma 3, d. lgs. n. 8/2016, che aveva inciso sull'illecito di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983 e la nuova cornice edittale, disposta dal d.l. n. 48/2023. Deduceva di aver seguito il procedimento previsto dalla legge e di aver correttamente motivato il provvedimento sanzionatorio
2 Con ordinanza resa all'udienza del 11.12.2024, il Giudice civile assegnatario disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale e il fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice del lavoro. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione n. OI-001346006, che CP_2 richiama l'atto di accertamento n. .5200.17/09/2018.0145627 (relativo a omissioni CP_2 contributive del 2016), eccependo l'omessa contestazione della violazione e la prescrizione della sanzione amministrativa.
Tali eccezioni devono ritenersi fondate, alla luce della documentazione prodotta dall' . CP_2
L' , infatti, si è difeso producendo in giudizio l'atto di contestazione prot. n. CP_1
.5200.25/10/2018.0171223 (relativo a violazioni commesse nel 2017) e la relativa CP_2 ordinanza ingiunzione n. OI-001448565, entrambe regolarmente notificate al ricorrente.
Non vi è, quindi, agli atti, prova che ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, la violazione sia stata contestata al ricorrente, ai sensi dell'art. 14, l. n. 689/1981. 2. Da ciò consegue altresì la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ex art. 28, l. n. 689/1981.
In assenza di prove dell'avvenuta contestazione della violazione entro i cinque anni dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (al più tardi, a gennaio 2017 per le ritenute riscosse a dicembre 2016), né del compimento di ulteriori attività istruttorie per l'accertamento della violazione, il diritto di riscuotere la sanzione non può che ritenersi prescritto. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 2.494,33), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato (trattandosi di materia previdenziale).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001346006, emessa CP_2 nei confronti di Parte_1
3 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1 liquidate in complessivi euro 1.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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