Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ettore Parenti, elettivamente domiciliata a Piacenza, via Cavour n. 36, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del in carica pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n.59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/8
1) Con ricorso depositato in data 10.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.04.2024, ha convenuto in giudizio l' per sentire: accertare che la malattia Parte_1 CP_1 professionale di cui era portatrice, già riconosciuta dall' con postumi del 10%, aveva subito un CP_1
aggravamento, determinando, per tale effetto, il complessivo grado percentuale del danno in misura pari al 18%, ovvero in quell'altra percentuale da acclararsi a seguito di espletanda CTU;
in subordine e/o in via alternativa, dichiarare che era affetta da una nuova malattia professionale comportante un'inabilità a carattere permanente e, di conseguenza, determinare il complessivo grado di invalidità nella misura del 18%, ovvero nella diversa misura percentuale che sarebbe risultata a seguito di CTU;
condannare l' al pagamento delle relative provvidenze economiche, sia per inabilità temporanea, CP_1
che permanente, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con interessi e rivalutazione monetaria sugli importi già maturati e non liquidati. A riguardo, deduceva che:
- a far tempo dal 1990 e fino al 2001, aveva prestato attività lavorativa subordinata come addetta alle pulizie, lavanderia e gestione guardaroba alle dipendenze della struttura sanitaria privata denominata
“Casa di Cura di Piacenza”;
- in seguito, e sino al mese di luglio 2023, data di cessazione del rapporto di lavoro, era stata adibita al reparto cucina della struttura con qualifica di aiuto cuoco, occupandosi principalmente di: operazioni di pulizia in cucina e ambienti limitrofi, carico e scarico merci e prodotti alimentari, movimentazione di carichi, collocazione prodotti nelle celle frigorifere e nel magazzino;
- tali mansioni, unitamente alla già riconosciuta e tutelata ernia al disco, avevano determinato la comparsa di ulteriore ernia al disco, causalmente riconducibile all'attività lavorativa;
- nel mese di dicembre 2022, presentava all' sede di Piacenza, certificazione medica per il CP_1 riconoscimento dell'aggravamento della malattia già indennizzata, aggravamento manifestatosi sotto forma di comparsa di un'ulteriore ernia al disco;
- stante il rifiuto opposto dall' al riconoscimento del nesso di aggravamento e alla riapertura CP_1 della malattia, nel mese di aprile 2023, presentava all'Istituto un primo certificato medico di malattia professionale per ernia al disco L2-L3;
- l' rigettava l'accoglimento tanto della domanda di aggravamento, che di quella di nuova CP_3
tecnopatia, con il conseguente rifiuto di ogni forma di indennizzo in suo favore.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , rappresentando che il CP_1 ricorso non conteneva elementi nuovi e sufficienti che consentissero all'Istituto di modificare il proprio convincimento. Sosteneva, in particolare, che non era possibile riconoscere un nesso causale tra le lavorazioni svolte dalla ricorrente e la patologia denunciata in quanto la stessa non risultava essere stata
2/8 esposta a rischio di movimentazione manuale di carichi idoneo, per intensità e durata, a sviluppare la patologia denunciata. concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso ed il favore delle spese di lite.
1.2) Con ordinanza del 28.06.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27.06.2024, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, la dott.ssa
[...]
la quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 12.09.2024 Per_1
(tenutasi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) e depositava relazione definitiva in data
11.11.2024. Con ordinanza del 14.02.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.02.2025, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava, per decisione, all'udienza del
17.04.2025 (anch'essa trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La presente causa verte sul mancato riconoscimento di una maggior percentuale di postumi invalidanti permanenti - di competenza – conseguiti alla patologia professionale da cui è affetta CP_1
la ricorrente, i cui esiti venivano quantificati, in sede amministrativa (a seguito di accertamenti clinico- strumentali), nella misura del 10% a titolo di danno biologico.
Ebbene, da un lato il ricorrente assume la derivazione di postumi nella misura minima quantomeno del
18%; dall'altro, l' sostiene che detta valutazione è in contrasto con il quadro menomativo residuo CP_1
e sproporzionata con riferimento all'ambito valutativo legato all'applicazione della tabella delle CP_1
menomazione allegata al d.lgs. n. 38/2000.
Stante il contrasto tra le posizioni difensive, è stata ammessa e disposta CTU medico legale.
Riguardo alle patologie denunciate dalla ricorrente, il consulente tecnico di ufficio (dott.ssa
[...]
, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che: “Sulla base della documentazione clinica Per_1
esaminata, è affetta da esiti di intervento di microdiscectomia L4-L5 con posizionamento Parte_1
di avvenuto nel 2011, dopo riscontro di ernia discale espulsa L4-L5 non responsivo alla terapia CP_4
conservativa. Detta ernia veniva riconosciuta come malattia professionale in data 4/11/2011 e giudicata valutabile come danno biologico permanente nella misura dell'8% a fronte di menomazione accertata “esiti ernia discale lombare trattata chirurgicamente”. A causa di aggravamento clinico nel
2020 si sottoponeva a RMN che documentava altresì la comparsa di nuova ernia discale L2-L3 paramediana destra a contatto con la radice nervosa omolaterale, nonché persistente ernia discale L4-
L5 espulsa e migrata in sede paramediana destra nonostante l'intervento chirurgico effettuato.
Assicurata inoltrava pertanto domanda di aggravamento, ovvero revisione passiva, che veniva espletata il 6/09/2021 con rivalutazione postumi definitiva del 10 % a fronte di “evoluzione peggiorativa del tratto lombare con nuove ernia discale L2-L3 e bulging diffusi da L2 a S1” […] Non è condivisibile il giudizio espresso dall in merito al mancato riconoscimento di genesi lavorativa CP_1
3/8 dell'ernia L2-L3 documentata a partire dal 2020 mediante RMN. Segnatamente pare contraddittorio il riconoscimento della stessa ernia nell'ambito della revisione passiva quale aggravamento della malattia professionale riconosciuta il 04/11/2011 e menzionata nello stesso verbale di revisione come riconoscimento di “evoluzione peggiorativa del tratto lombare con nuova ernia discale L2-L3” e la reiezione della domanda di opposizione al riconoscimento del 10 % senza nemmeno l'espletamento di una collegiale medica che permettesse un confronto tra le parti. La stessa ernia veniva, infatti, valutata come nuova insorgenza in un quadro di rachide lombare già oggetto di giudizio di esposizione a sovraccarico funzionale a partire dal 2011 e valutata come aggravamento del quadro anatomo- funzionale nella misura del 2 %, posto che veniva rilevato “un quadro invariato a livello L4-L5” nello stesso verbale di revisione passiva del 6/09/2021. È risultata pertanto corretta la reiezione di una nuova domanda di malattia professionale di nuova ernia L2-L3 denunciata il 27/04/23, poiché la stessa era già stata riconosciuta come oggetto di menomazione valutata nel settembre 2021 nell'ambito di richiesta di aggravamento”. Ha, quindi, evidenziato che: “La documentazione clinica prodotta, in particolare le risonanze effettuate in agosto 2020 e il 15 dicembre 23, l'elettromiografia dell'ottobre 23, le visite neurochirurgiche svolte nel 2023, nonché l'intervento neurochirurgico di erniectomia L2-L3 effettuato il 9/02/23 documentano un reale aggravamento clinico e strumentale del rachide lombare, congruo con la sintomatologia invalidante lamentata dalla assicurata. Non condivisibili risultano le motivazioni espresse dall' relative alla genesi non professionale CP_1
dell'ernia L2-L3, valutata come malattia comune a fronte di un supposto ridotto rischio di sovraccarico funzionale del rachide desunto sulla base dei giudizi di limitazione di peso alla movimentazione manuale dei carichi espressi dal medico competente con relativo giudizio di mancata esposizione al rischio. In realtà il rischio di aggravamento secondario alla attività lavorativa non risulta cessato poiché è attendibile la riferita impossibilità della lavoratrice al rispetto delle limitazioni imposte dal medico competente stante la tipologia di mansioni cui la stessa è addetta da sempre;
pertanto l'ernia discale L2-L3 documentata a partire dal 2020 è da ritenersi patologia in nesso causale con l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente, analogamente alla precedente ernia discale L4-L5 già riconosciuta. Verosimile, inoltre, che la stessa prima ernia sia concausa di insorgenza della seconda ernia date le alterazioni statiche e dinamiche del rachide provocate dal dolore cronico refrattario alle terapie effettuate e comprovato anche dalla radicolopatia elettromiograficamente documentata, con secondario squilibrio posturale che può ulteriormente indurre una progressiva degenerazione discale sino allo sviluppo di ernia”.
L'Ausiliare del Giudice ha, quindi, concluso che: “Si ritiene pertanto che l'ernia discale L2-L3 insorta e documentata a partire dal 2020 sia da inquadrarsi come tecnopatia in nesso causale con l'attività
4/8 lavorativa prestata dall'Assicurata da valutarsi, secondo le Tabelle di cui al DM 38.2000, n. 213 come
“ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” con valutazione del danno biologico previsto fino a 12 %. Considerato il quadro clinico-strumentale attuale documentato, le due ernie discali sono da valutarsi nella misura complessiva del 16%”.
Tanto rilevato, occorre, innanzitutto, osservare che, in ragione della data di verificazione dell'infortunio, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al decreto legislativo n. 38/2000, giacché tale novella legislativa attiene a tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25.07.2000.
In particolare, tale decreto all'art.13 (rubricato “danno biologico”) prevede:
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' , nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione CP_1
di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni (1):
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti
5/8 dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione (2).
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà
6/8 a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12.07.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.07.2000.
L'indennizzo a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale CP_1
inferiore al 6%.
Sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa a seguito di attento studio dei documenti prodotti e sottoposizione a visita Persona_1
7/8 del ricorrente, ha riscontrato, a carico dell'assicurato, in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorso, una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura del 16%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, per cui meritano di essere condivise e poste alla base della presente decisione.
Il ricorso va, pertanto, accolto, nel senso che deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'indennizzo in capitale dovuto in virtù del danno biologico subìto pari al 16%, oltre accessori ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991. L' , pertanto, deve essere condannato al pagamento CP_1
della differenza dell'indennizzo in capitale, avendo già corrisposto somma a tale titolo (sia pure in relazione ad un minor grado di menomazione del 10%).
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che (C.F. ) ha diritto all'indennizzo in Parte_1 C.F._1
conto capitale per danno biologico nella misura del 16% e, per l'effetto, condanna l' al CP_1
pagamento di detta prestazione, detratto quanto già corrisposto per il medesimo titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € CP_1
2.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratori antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Piacenza, 18.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
8/8