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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/11/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr. Giovanni NAPPI Giudice D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 109/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 e vertente
TRA
n. a Atessa il 4.5.1980, CF Parte_1 C.F._1
difesa dal'Avv. Daniela Bottini
ATTRICE
C/
n. a Manchester il 29.8.1979 CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: regolamentazione esercizio della potestà genitoriale.
CONCLUSIONI
L'Avv. Daniela Bottini per conclude: “Voglia il Tribunale Parte_1 di Lanciano disciplinare l'affidamento dei figli minori e _1
, le modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di Persona_2 come segue: A) affidamento condiviso dei gemelli _1 e , nati il 26 agosto 2011 a Manchester (Regno Unito), con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
B) disporre che il signor Parte_1 CP_1 nato a [...] 1979, residente in Sout Station Road Netley Abbey, si debba recare a far visita ai figli almeno due volte l'anno ad Atessa (CH), luogo di residenza abituale dei figli: la prima, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre, preferibilmente durante le vacanze natalizie;
la seconda, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre: non è indispensabile che la frequentazione padre/figli coincida con il periodo delle vacanze scolastiche, ma quando ciò non CP_ avverrà sarà il signor a doversi recare in Italia proprio per non costringere i figli ad assentarsi da scuola;
che in occasione delle vacanze estive, il padre tenga con sé i figli per almeno trenta giorni consecutivi a Southampton. Il padre avrà cura di andare a prenderli al loro arrivo in aeroporto;
che le spese del viaggio e della CP_ permanenza tanto del quanto dei figli siano poste interamente a carico del signor
C) disporre che il signor nato a [...], il CP_1 CP_1
29 agosto 1979, residente in [...], 3 Station Road Netley Abbey, debba provvedere al mantenimento economico dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente Parte_1
(coordinate bancarie [...]
[...]
1XXX) della somma complessiva di Euro 600,00, seicento/00, (Euro 300,00, trecento/00, per ogni figlio), o di quella maggiore che risulterà adeguata alle effettive ed attuali capacità economico-patrimoniali del signor e che verrà CP_1 adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat a far tempo dal mese di febbraio 2024 (rivalutazione dal febbraio
2024 al febbraio 2025 con versamento della somma adeguata a partire dal marzo
2025 e così ogni anno); specificandosi la decorrenza della debenza dalla data della domanda;
disporre che il signor debba concorrere nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie dei figli. Quanto alla determinazione delle spese incluse nel mantenimento ordinario e di quelle, invece, straordinarie, nonché alle modalità di rimborso di queste ultime, si disciplini come segue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre- scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
spese sportive per la retta e per l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dello sport, in forma agonistica o non. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori. Sono suddivise nelle seguenti categorie: 1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca per esigenze lavorative della signora;
viaggi studio e d'istruzione, Parte_1 soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); 3) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”; D) disporre che il passaporto inglese dei figli e sia _1 Persona_2 messo nella loro disponibilità mediante c alla CP_1 signora , che ne curerà la custodia;
E) autorizz e/o Parte_1 il rinnovo del passaporto e della carta di identità italiani valida per l'espatrio dei figli e , nati il 26 agosto 2011 a Manchester (Regno _1 Persona_2 ic ttoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione di parte resistente.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Manchester con il sig.
[...]
e in costanza del quale erano nati i gemelli e CP_1 _1 Per_2
, deduceva che, sciolto il vincolo di coniugio dinanzi al Tribunale britannico,
[...] il mantenimento per i figli veniva regolamentato con un accordo in mediazione che prevedeva il versamento da parte del sig. della somma di £ 500, oltre all'accollo CP_1 di specifici costi aggiuntivi e condivisi. Successivamente la ricorrente rientrava in Italia con i figli, ma il sig. rispettava CP_1 solo inizialmente gli accordi, fin tanto che i pagamenti divenivano saltuari e si diradavano anche gli incontri con i figli. Al disagio per l'assenza della figura paterna, si univano anche le difficoltà in ambito scolastico dei ragazzi ai quali veniva diagnosticato un “Disturbo Specifico dell'apprendimento” con la necessità di un piano scolastico personalizzato. In ultimo la ricorrente esponeva che il predetto accordo stragiudiziale, non giuridicamente vincolante per la legislazione inglese nei confronti del sig. , la CP_1 portavano a richiedere l'emissione di un provvedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei seguenti termini: l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e il diritto di vita del padre almeno due volte l'anno in Italia con spese di viaggio e permanenza a suo carico, il mantenimento economico in favore dei figli per € 300,00 ciascuno e il rimborso del 50 % delle spese straordinarie, nonché il rinnovo del passaporto e della carta d'identità italiana valida per l'espatrio e la disponibilità dei passaporti inglesi dei figli avendo gli stessi doppia cittadinanza.
Rassegnava, dunque, le conclusioni come sopra riportate.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio né CP_1 compariva personalmente all'udienza del 14 giugno 2024; parte ricorrente, invece, con la prima memoria ex art 473 bis n. 17 richiedeva provvedimenti temporanei ed urgenti che il Tribunale accoglieva, con l'ordinanza fuori udienza del 15 giugno, autorizzando la sig.ra ad ottenere sia la certificazione specialistica Asl Parte_1
(a firma del neuropsichiatra infantile Dr. Riccardo Alessandrelli) per il piano scolastico personalizzato sia il rinnovo del passaporto e della carta d'identità italiana.L'ascolto della prole era da ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto di quanto emerso dagli atti sul rapporto con il padre e sul ruolo prevalente della madre. All'udienza cartolare del 21 novembre la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, la presenza del padre con cittadinanza straniera e dei minori con doppia cittadinanza, impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e compiuto tale accertamento con esito positivo, occorre verificare quale sia la legge applicabile alle richieste sia con riferimento alle modalità di affidamento del minore sia quanto alla determinazione del contributo al suo mantenimento. Con riferimento alle domande relative all'affidamento sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n.2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il richiamato art. 8 stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un figlio, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nel caso di specie i minori risiedono in Italia e pertanto è competente il giudice adito. Quanto alla legge applicabile alla disciplina dell'affidamento del minore, deve ritenersi applicabile la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101. La Convenzione dell'Aja 1996, prevede all'art. 15 che nell'esercizio della competenza loro attribuita per la determinazione delle misure di protezione dei minori le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge, e l'art. 17 dispone che “l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.”. Nel caso di specie, è stata adita l'autorità giurisdizionale italiana ed è accertato e incontestato che i minori risiedano in Italia (dal 2020 come da accordo in mediazione), pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito la domanda della ricorrente, di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, alla quale il resistente rimasto contumace non si è opposto, deve essere accolta e, benché sia emersa una attuale e oggettiva scarsa frequentazione dei figli con il padre (nell'ultima visita a Pescara dal 27 marzo al 2 aprile, il figlio non ha voluto vedere il padre e la figlia è rimasta Per_1 Per_2 delusa dall'incontro) a fronte di un ruolo invece prevalente della madre, l'affidamento condiviso resta comunque la forma di affidamento che maggiormente tutela il diritto dei minori ad avere piena collaborazione per la sua cura e assistenza da entrambi i genitori. Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del padre, trova anche qui applicazione la legge italiana essendo la domanda relativa all'obbligazione alimentare accessoria rispetto all'azione relativa alla responsabilità genitoriale. Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, richiamando l'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti del figlio in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario fare riferimento alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. sia le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto, sia i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore: nel caso di specie è presso la madre collocataria che i figli vivranno quasi in via esclusiva. Dall'esame, invece, della documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha una retribuzione di € 1.600 mensili, oltre all'assegno unico di € 350 (salito a 535,40 con la nascita del terzo figlio), mentre la retribuzione del convenuto come dichiarato nell'accordo del 2020 era di € 2.742,02, pertanto l'assegno mensile a carico di quest'ultimo per il mantenimento dei figli deve essere quantificato in € 300,00 ciascuno, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 data della domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Deve, altresì, determinarsi il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%, quanto invece alle voci di spesa comprese nel mantenimento e alle voci di spesa straordinarie vanno così distinte;
- Spese incluse nell'assegno ordinario: il vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
- Spese straordinarie extra assegno: 1) obbligatorie per le quali non è necessario richiedere previa concertazione o consenso, libri scolastici e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni pomeridiane;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
spese sportive per la retta e per l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dello sport, in forma agonistica o non. 2) subordinate alla concertazione e consenso di entrambi i genitori a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca per esigenze lavorative della signora;
Parte_1 viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); c) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le spese del giudizio possono essere compensate non essendovi stata una formale opposizione del convenuto alle richieste della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 109/2024, cosi provvede:
- conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del 15 giugno 2024;
- dispone l'affidamento condiviso dei gemelli e _1
, nati il 26 agosto 2011 a Manchester (Regno Unito), con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
- dispone che il signor nato a [...], il 29
CP_1 agosto 1979, residente in Southampton, 3 Station Road Netley Abbey, faccia visita ai figli almeno due volte l'anno ad Atessa (CH), luogo di residenza abituale dei figli: la prima, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre, preferibilmente durante le vacanze natalizie;
la seconda, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre: non è indispensabile che la frequentazione padre/figli coincida con il periodo delle vacanze scolastiche, ma quando ciò non avverrà sarà il signor a doversi recare in Italia proprio per non
CP_1 costringere i figli ad assentarsi da scuola;
che in occasione delle vacanze estive, il padre tenga con sé i figli per almeno trenta giorni consecutivi a Southampton. Il padre avrà cura di andare a prenderli al loro arrivo in aeroporto;
che le spese del viaggio e della permanenza tanto del quanto
CP_1 dei figli siano poste interamente a carico del signor
CP_1
- dispone che il signor nato a [...], il 29 CP_1 agosto 1979, residente in [...], 3 Station Road Netley Abbey, provveda al mantenimento economico dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente della somma complessiva di Euro 600, (Euro Parte_1
300 per ogni figlio) che verrà adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat a far tempo dal mese di febbraio 2024 (rivalutazione dal febbraio 2024 al febbraio 2025 con versamento della somma adeguata a partire dal marzo 2025 e così ogni anno) con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone che ciascun genitore concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interessei dei figli come di seguito dettagliate: SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è necessario richiedere previa concertazione o consenso: libri scolastici e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni pomeridiane;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
spese sportive per la retta e per l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dello sport, in forma agonistica o non. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate alla concertazione e consenso di entrambi i genitori. Sono suddivise nelle seguenti categorie: 1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca per esigenze lavorative della signora;
viaggi Parte_1 studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); 3) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- dispone che il passaporto inglese dei figli e _1 [...]
sia messo nella loro disponibilità mediante consegna da parte del Per_3 alla signora , che ne curerà la custodia. CP_1 Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 22.11.2024
Il Presidente Massimo Canosa
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr. Giovanni NAPPI Giudice D.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 109/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 e vertente
TRA
n. a Atessa il 4.5.1980, CF Parte_1 C.F._1
difesa dal'Avv. Daniela Bottini
ATTRICE
C/
n. a Manchester il 29.8.1979 CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: regolamentazione esercizio della potestà genitoriale.
CONCLUSIONI
L'Avv. Daniela Bottini per conclude: “Voglia il Tribunale Parte_1 di Lanciano disciplinare l'affidamento dei figli minori e _1
, le modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di Persona_2 come segue: A) affidamento condiviso dei gemelli _1 e , nati il 26 agosto 2011 a Manchester (Regno Unito), con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
B) disporre che il signor Parte_1 CP_1 nato a [...] 1979, residente in Sout Station Road Netley Abbey, si debba recare a far visita ai figli almeno due volte l'anno ad Atessa (CH), luogo di residenza abituale dei figli: la prima, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre, preferibilmente durante le vacanze natalizie;
la seconda, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre: non è indispensabile che la frequentazione padre/figli coincida con il periodo delle vacanze scolastiche, ma quando ciò non CP_ avverrà sarà il signor a doversi recare in Italia proprio per non costringere i figli ad assentarsi da scuola;
che in occasione delle vacanze estive, il padre tenga con sé i figli per almeno trenta giorni consecutivi a Southampton. Il padre avrà cura di andare a prenderli al loro arrivo in aeroporto;
che le spese del viaggio e della CP_ permanenza tanto del quanto dei figli siano poste interamente a carico del signor
C) disporre che il signor nato a [...], il CP_1 CP_1
29 agosto 1979, residente in [...], 3 Station Road Netley Abbey, debba provvedere al mantenimento economico dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente Parte_1
(coordinate bancarie [...]
[...]
1XXX) della somma complessiva di Euro 600,00, seicento/00, (Euro 300,00, trecento/00, per ogni figlio), o di quella maggiore che risulterà adeguata alle effettive ed attuali capacità economico-patrimoniali del signor e che verrà CP_1 adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat a far tempo dal mese di febbraio 2024 (rivalutazione dal febbraio
2024 al febbraio 2025 con versamento della somma adeguata a partire dal marzo
2025 e così ogni anno); specificandosi la decorrenza della debenza dalla data della domanda;
disporre che il signor debba concorrere nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie dei figli. Quanto alla determinazione delle spese incluse nel mantenimento ordinario e di quelle, invece, straordinarie, nonché alle modalità di rimborso di queste ultime, si disciplini come segue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre- scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
spese sportive per la retta e per l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dello sport, in forma agonistica o non. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori. Sono suddivise nelle seguenti categorie: 1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca per esigenze lavorative della signora;
viaggi studio e d'istruzione, Parte_1 soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); 3) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”; D) disporre che il passaporto inglese dei figli e sia _1 Persona_2 messo nella loro disponibilità mediante c alla CP_1 signora , che ne curerà la custodia;
E) autorizz e/o Parte_1 il rinnovo del passaporto e della carta di identità italiani valida per l'espatrio dei figli e , nati il 26 agosto 2011 a Manchester (Regno _1 Persona_2 ic ttoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione di parte resistente.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in Manchester con il sig.
[...]
e in costanza del quale erano nati i gemelli e CP_1 _1 Per_2
, deduceva che, sciolto il vincolo di coniugio dinanzi al Tribunale britannico,
[...] il mantenimento per i figli veniva regolamentato con un accordo in mediazione che prevedeva il versamento da parte del sig. della somma di £ 500, oltre all'accollo CP_1 di specifici costi aggiuntivi e condivisi. Successivamente la ricorrente rientrava in Italia con i figli, ma il sig. rispettava CP_1 solo inizialmente gli accordi, fin tanto che i pagamenti divenivano saltuari e si diradavano anche gli incontri con i figli. Al disagio per l'assenza della figura paterna, si univano anche le difficoltà in ambito scolastico dei ragazzi ai quali veniva diagnosticato un “Disturbo Specifico dell'apprendimento” con la necessità di un piano scolastico personalizzato. In ultimo la ricorrente esponeva che il predetto accordo stragiudiziale, non giuridicamente vincolante per la legislazione inglese nei confronti del sig. , la CP_1 portavano a richiedere l'emissione di un provvedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei seguenti termini: l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e il diritto di vita del padre almeno due volte l'anno in Italia con spese di viaggio e permanenza a suo carico, il mantenimento economico in favore dei figli per € 300,00 ciascuno e il rimborso del 50 % delle spese straordinarie, nonché il rinnovo del passaporto e della carta d'identità italiana valida per l'espatrio e la disponibilità dei passaporti inglesi dei figli avendo gli stessi doppia cittadinanza.
Rassegnava, dunque, le conclusioni come sopra riportate.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio né CP_1 compariva personalmente all'udienza del 14 giugno 2024; parte ricorrente, invece, con la prima memoria ex art 473 bis n. 17 richiedeva provvedimenti temporanei ed urgenti che il Tribunale accoglieva, con l'ordinanza fuori udienza del 15 giugno, autorizzando la sig.ra ad ottenere sia la certificazione specialistica Asl Parte_1
(a firma del neuropsichiatra infantile Dr. Riccardo Alessandrelli) per il piano scolastico personalizzato sia il rinnovo del passaporto e della carta d'identità italiana.L'ascolto della prole era da ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto di quanto emerso dagli atti sul rapporto con il padre e sul ruolo prevalente della madre. All'udienza cartolare del 21 novembre la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, la presenza del padre con cittadinanza straniera e dei minori con doppia cittadinanza, impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e compiuto tale accertamento con esito positivo, occorre verificare quale sia la legge applicabile alle richieste sia con riferimento alle modalità di affidamento del minore sia quanto alla determinazione del contributo al suo mantenimento. Con riferimento alle domande relative all'affidamento sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n.2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il richiamato art. 8 stabilisce che le autorità di uno Stato Membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un figlio, quando il minore risieda abitualmente nello Stato adito al momento della domanda. Nel caso di specie i minori risiedono in Italia e pertanto è competente il giudice adito. Quanto alla legge applicabile alla disciplina dell'affidamento del minore, deve ritenersi applicabile la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata dall'Italia con la legge 18 giugno 2015 n. 101. La Convenzione dell'Aja 1996, prevede all'art. 15 che nell'esercizio della competenza loro attribuita per la determinazione delle misure di protezione dei minori le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge, e l'art. 17 dispone che “l'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.”. Nel caso di specie, è stata adita l'autorità giurisdizionale italiana ed è accertato e incontestato che i minori risiedano in Italia (dal 2020 come da accordo in mediazione), pertanto deve essere applicata la legge italiana.
Nel merito la domanda della ricorrente, di affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, alla quale il resistente rimasto contumace non si è opposto, deve essere accolta e, benché sia emersa una attuale e oggettiva scarsa frequentazione dei figli con il padre (nell'ultima visita a Pescara dal 27 marzo al 2 aprile, il figlio non ha voluto vedere il padre e la figlia è rimasta Per_1 Per_2 delusa dall'incontro) a fronte di un ruolo invece prevalente della madre, l'affidamento condiviso resta comunque la forma di affidamento che maggiormente tutela il diritto dei minori ad avere piena collaborazione per la sua cura e assistenza da entrambi i genitori. Quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento dei minori da porre a carico del padre, trova anche qui applicazione la legge italiana essendo la domanda relativa all'obbligazione alimentare accessoria rispetto all'azione relativa alla responsabilità genitoriale. Per determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, richiamando l'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti del figlio in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario fare riferimento alla condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. sia le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto, sia i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore: nel caso di specie è presso la madre collocataria che i figli vivranno quasi in via esclusiva. Dall'esame, invece, della documentazione prodotta emerge che la ricorrente ha una retribuzione di € 1.600 mensili, oltre all'assegno unico di € 350 (salito a 535,40 con la nascita del terzo figlio), mentre la retribuzione del convenuto come dichiarato nell'accordo del 2020 era di € 2.742,02, pertanto l'assegno mensile a carico di quest'ultimo per il mantenimento dei figli deve essere quantificato in € 300,00 ciascuno, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 data della domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Deve, altresì, determinarsi il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50%, quanto invece alle voci di spesa comprese nel mantenimento e alle voci di spesa straordinarie vanno così distinte;
- Spese incluse nell'assegno ordinario: il vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
- Spese straordinarie extra assegno: 1) obbligatorie per le quali non è necessario richiedere previa concertazione o consenso, libri scolastici e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni pomeridiane;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
spese sportive per la retta e per l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dello sport, in forma agonistica o non. 2) subordinate alla concertazione e consenso di entrambi i genitori a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca per esigenze lavorative della signora;
Parte_1 viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); c) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate, in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro- quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Le spese del giudizio possono essere compensate non essendovi stata una formale opposizione del convenuto alle richieste della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 109/2024, cosi provvede:
- conferma i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza del 15 giugno 2024;
- dispone l'affidamento condiviso dei gemelli e _1
, nati il 26 agosto 2011 a Manchester (Regno Unito), con Persona_3 collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
- dispone che il signor nato a [...], il 29
CP_1 agosto 1979, residente in Southampton, 3 Station Road Netley Abbey, faccia visita ai figli almeno due volte l'anno ad Atessa (CH), luogo di residenza abituale dei figli: la prima, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre, preferibilmente durante le vacanze natalizie;
la seconda, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre: non è indispensabile che la frequentazione padre/figli coincida con il periodo delle vacanze scolastiche, ma quando ciò non avverrà sarà il signor a doversi recare in Italia proprio per non
CP_1 costringere i figli ad assentarsi da scuola;
che in occasione delle vacanze estive, il padre tenga con sé i figli per almeno trenta giorni consecutivi a Southampton. Il padre avrà cura di andare a prenderli al loro arrivo in aeroporto;
che le spese del viaggio e della permanenza tanto del quanto
CP_1 dei figli siano poste interamente a carico del signor
CP_1
- dispone che il signor nato a [...], il 29 CP_1 agosto 1979, residente in [...], 3 Station Road Netley Abbey, provveda al mantenimento economico dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente della somma complessiva di Euro 600, (Euro Parte_1
300 per ogni figlio) che verrà adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat a far tempo dal mese di febbraio 2024 (rivalutazione dal febbraio 2024 al febbraio 2025 con versamento della somma adeguata a partire dal marzo 2025 e così ogni anno) con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone che ciascun genitore concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interessei dei figli come di seguito dettagliate: SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è necessario richiedere previa concertazione o consenso: libri scolastici e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
ripetizioni pomeridiane;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
spese sportive per la retta e per l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dello sport, in forma agonistica o non. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate alla concertazione e consenso di entrambi i genitori. Sono suddivise nelle seguenti categorie: 1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca per esigenze lavorative della signora;
viaggi Parte_1 studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); 3) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
- dispone che il passaporto inglese dei figli e _1 [...]
sia messo nella loro disponibilità mediante consegna da parte del Per_3 alla signora , che ne curerà la custodia. CP_1 Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 22.11.2024
Il Presidente Massimo Canosa