Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2025, proposto da Virginia Paribello, Teresa Cacciapuoti, rappresentate e difese dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parete, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PA NA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
a) della Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 129 del 27.6.25, avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 3 comma 5 del d.l. n. 44 del 22/04/2023 convertito con modificazioni dalla l. n. 74 del 21/06/2023 per l’assunzione di n. 1 unità di personale - area dei funzionari e delle e.q. - posizione economica 1 - profilo professionale farmacista mediante stipula di contratti di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato presso l’amministrazione comunale di parete”;
b) dell’Avviso Pubblico approvato con la suddetta Determinazione, pubblicato in data 1.7.25 prot. 10584;
c) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.5.25, recante approvazione del P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Programmazione) 2023 – 2025;
d) della Deliberazione di G.C. n. 47 del 17.6.25 recante aggiornamento del P.I.A.O. 2025/2027;
e) del P.I.A.O. 2023 – 2025 e del P.I.A.O. 2025/2027;
f) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parete;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa SS LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con il ricorso in oggetto, notificato il 22.07.2025 e depositato il successivo 29.07.2025, le ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione.
Espongono in fatto:
- di aver partecipato al concorso pubblico bandito dalla resistente Amministrazione in data 2 settembre 2022, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore farmacista da adibire alla Farmacia comunale, risultando rispettivamente, idonee non vincitrici, terza e quarta nella graduatoria finale;
- con una serie di determinazioni susseguenti, il Comune resistente assumeva a tempo determinato per 18 ore settimanali per lo stesso ruolo le tre candidate idonee non vincitrici del sopraddetto concorso, più un’ulteriore unità; dette determine si susseguivano ad ogni scadenza, facendo sì che le resistenti ricoprissero il medesimo ruolo dal 2 maggio 2023 al 15 novembre 2023;
- con determinazione del 17 novembre 2023 n. 280, l’Amministrazione assumeva a tempo indeterminato, con ruolo analogo a quello della vincitrice la prima idonea non vincitrice;
- con determinazione n. 281 del 17.11.2023 l’Amministrazione avviava una procedura di stabilizzazione per analogo ruolo di un ulteriore posto.
- a seguito di impugnazione, detto provvedimento veniva annullato con sentenza n. 2745/ 2025;
- con delibera della giunta comunale n. 35 del 29 aprile 2025, l’Amministrazione, preso atto della predetta sentenza n. 2745/2025, comunicava una futura modifica al PIAO;
- nonostante le diffide delle ricorrenti a dare attuazione al pronunciamento del Tar, l’Amministrazione in data 1.07.2025 ha pubblicato l’impugnato avviso per la procedura di stabilizzazione per l’assunzione di n. 1 unità di personale - area dei funzionari e delle e.q. – pos. ec. 1 - profilo professionale farmacista mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) presso l’intimata Amministrazione comunale.
Avverso il suddetto provvedimento, le ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/90 – violazione e falsa applicazione art. 3 co. 5 d.l. 44 del 22.4.23 - violazione e falsa applicazione art 20 d.lgs. 75 del 25.5.17 – eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – ingiustizia manifesta – illogicità - elusione/violazione della sentenza Tar Campania – LI sez. viii n. 2745/25
Secondo le ricorrenti il provvedimento sarebbe contrastante con la pronuncia richiamata e sarebbe carente di istruttoria e motivazione, atteso che il provvedimento medesimo si fonderebbe su una esigenza di celerità e valorizzazione della pregressa esperienza professionale degli stabilizzati, che sarebbe meglio garantita, secondo l’Amministrazione, dalla procedura di stabilizzazione diversamente da quanto ritenuto dalle ricorrenti, invece, che, al contrario, evidenzierebbero la preferenza della legge per lo scorrimento della graduatoria valida ed efficace.
2) Violazione e falsa applicazione art 3 co. 5 d.l. 44 del 22.4.23 - violazione e falsa applicazione art 20 d.lgs. 75 del 25.5.17 - eccesso di potere – illogicità - violazione del giusto procedimento.
L’Avviso sarebbe illegittimo in quanto non indicherebbe, tra i requisiti d’accesso alla procedura, il possesso di una laurea di farmacia, l’abilitazione professionale e la relativa iscrizione all’albo professionale, mancanza già evidenziata nell’atto previamente annullato e identificata dalla resistente Amministrazione come mero refuso. Inoltre le ricorrenti censurano l’interpretazione che l’Amministrazione avrebbe operato per la previsione del termine ultimo per la presentazione delle domande sul portale informatico InPA.
2. Il comune di Parete, ritualmente costituitosi, ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti necessari per la proposizione di un’azione collettiva da parte delle due ricorrenti. Ha, inoltre, controdedotto alle censure sollevate dalle stesse, chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato.
3. Con memoria del 18.12.2025 le ricorrenti hanno replicato all’eccezione di inammissibilità, formulata dall’Amministrazione resistente e hanno insistito sulle proprie posizioni, argomentando che il provvedimento impugnato sarebbe solo apparentemente conforme alla sentenza n. 2745/24, risultando, in sostanza, elusivo della stessa.
4. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, in vista della quale l’Amministrazione resistente ha depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo sollevata dall’Amministrazione resistente, per pretesa assenza, in capo alle ricorrenti, dei requisiti legittimanti il gravame.
Tale censura è infondata.
Già la sentenza n. 2745/2025, al riguardo, aveva evidenziato che “ Preliminarmente, in rito, il ricorso collettivo deve ritenersi ammissibile. L’interesse azionato dalle ricorrenti (entrambe collocate nella graduatoria in questione) è di tipo strumentale in quanto volto a ottenere una nuova determinazione dell’amministrazione in merito alle modalità di copertura del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio in questione (2023- 2025); in questo senso le ricorrenti, pur posizionate in modo diverso nella graduatoria del concorso che hanno superato, hanno una posizione omogenea e non confliggente. ”
Al riguardo non può aderirsi alla diversa prospettazione dell’Amministrazione, secondo cui la sentenza n. 2745/25 avrebbe ritenuto ammissibile il precedente ricorso collettivo in una fase in cui l'interesse poteva essere qualificato come strumentale alla riedizione del potere, mentre, nel caso di specie, dopo la riedizione dello stesso, la pretesa delle ricorrenti si qualificherebbe come una richiesta di scorrimento della graduatoria, alla luce della quale emergerebbe il conflitto di interessi delle stesse, posizionatesi al 3° e 4° posto per l’assunzione di un’unica unità.
Le ricorrenti, invero, con il primo motivo di ricorso, contestano il fatto che il ri-esercizio del potere da parte dell’Amministrazione sia avvenuto in violazione/elusione del giudicato e rispetto all’analisi che di tali doglianze è chiamato ad effettuare il Collegio, la loro posizione è la medesima di cui alla pronuncia n. 2745/2025.
2. Venendo al merito del gravame, lo stesso è infondato.
3. Le ricorrenti si dolgono del fatto che, a seguito dell’annullamento per difetto di motivazione, con sentenza n. 2745/2025, della delibera n. 281/2023 con la quale era stato pubblicato l’Avviso per la procedura di stabilizzazione per la medesima figura professionale per cui le ricorrenti medesime si trovavano in graduatoria, le successive Delibere n. 40/25 e n.47/25, così come la conseguenziale determinazione n. 129/25, pur dichiaratamente assunte in esecuzione della predetta sentenza n. 2745/2025 avrebbero presentato, tuttavia, un contenuto elusivo della stessa, in quanto non avrebbero colmato il deficit motivazionale rilevato dalla citata pronuncia.
Tali doglianze non possono trovare positiva valutazione.
3.1 Secondo un consolidato orientamento, “ la "violazione del giudicato" è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla decisione del giudice, mentre si ha "elusione del giudicato" allorquando l'amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l'obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale e in tal modo giunge surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6175); […] perché l'atto emanato dall'Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti è quindi imprescindibile che il ‘vincolo conformativo' discendente da quest'ultimo sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604). I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità', in relazione ai quali l'Amministrazione può imporre nuovamente l'assetto di interessi che più ritiene congruo per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449). ” (T.A.R. Salerno Campania sez. I, 19/05/2025, n. 935)
Quado, invece, ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria (quale è quello di specie), residua in modo indubbio uno spazio ampio per il ri-esercizio dell'attività valutativa da parte dell'amministrazione. Se la stessa elimina il vizio, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione od elusione del giudicato se l'attività asseritamente esecutiva dell'amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato; diversamente, viene in questione non una violazione /elusione del giudicato, ma una eventuale nuova autonoma illegittimità (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 16.05.2025, n. 4207).
La giurisprudenza, invero, ha chiarito che " l'ottemperanza a una decisione di annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) comporta soltanto l'obbligo per l'amministrazione di riesercitare il potere motivando adeguatamente, ma non inibisce l'esercizio di tratti liberi dell'azione amministrativa. In generale, la riedizione del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l'interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo che il giudicato impone all'attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l'azione di nullità di cui all'art. 114, comma 2, lett. b, cod. proc. amm., di cui al rito dell' ottemperanza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione di essa), e quelle che, invece, tendono a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali, attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggette ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l'ordinario giudizio di cognizione. " (T.A.R. Lazio sez. II, 21.10.2024, n. 18184).
3.2. Nel caso di specie, la sentenza n. 2745/2025 aveva statuito quanto segue “ […] Tornando al caso che occupa nella determina impugnata n. 28/2023 come pure nel presupposto P.I.A.O. (in questo senso è irrilevante il dedotto vizio di incompetenza essendo entrambi gli atti carenti sotto il profilo motivazionale) non vengono esternate le ragioni per le quali pur in presenza di una graduatoria valida ed efficace per il medesimo profilo professionale richiesto si è deciso di optare per il 50 per cento del fabbisogno di personale per la stabilizzazione ex art. 3, comma 5 citato.
Non può certo rappresentare una motivazione idonea l'aver fatto riferimento alla <<valorizzazione [del]l'esperienza acquisita dai dipendenti assunti a tempo determinato negli anni precedenti>>; ciò in quanto, per definizione la stabilizzazione comporta l'assunzione di personale con esperienza lavorativa, esperienza che, peraltro, nel caso di specie, come osservato in ricorso, avevano anche le ricorrenti avendo prestato la loro opera a tempo determinato nel medesimo settore sebbene per un periodo non sufficiente a ottenere la stabilizzazione.
In altri termini, risulta del tutto generico il riferimento all'esperienza pregressa soprattutto in quanto non viene posta (in punto di motivazione) in comparazione con l'opzione alternativa dello scorrimento della graduatoria esistente .”
Da quanto sopra emerge che il dictum della citata sentenza aveva ad oggetto l’obbligo per l’Amministrazione di meglio motivare la propria scelta in relazione all’avvio della procedura di stabilizzazione, per acquisire la figura professionale in discorso, piuttosto che lo scorrimento della graduatoria valida ed efficace, non essendo stato adeguatamente declinato il requisito esperienziale, sotteso alla predetta scelta, che, nella motivazione annullata, risultava come unico elemento, avulso dalla comparazione con l’altro termine di paragone costituito dallo scorrimento della graduatoria.
L’Amministrazione, dunque, in ottemperanza della predetta pronuncia, con deliberazione giuntale n. 40/2025, ha adottato un nuovo PIAO 2023/2025, motivando puntualmente la scelta in ordine all’utilizzo della stabilizzazione piuttosto che dello scorrimento della graduatoria.
Nella predetta delibera si legge, infatti che “ […] l’Amministrazione intende procedere ad individuare la modalità assunzionale che più valorizzi e garantisca il requisito esperenziale e corrobori, anziché disperderlo, il bagaglio professionale acquisito “sul campo” dal personale potenzialmente individuabile;
-che, come è noto, uno dei requisiti richiesti dall’ordinamento per la stabilizzazione del personale precario è rappresentato dall’esercizio nella funzione, anche non continuativa, per un periodo di 36 mesi e che tale requisito esperenziale non è similarmente richiesto nei candidati utilmente collocati nella graduatoria esistente […];
-che nella scelta tra la stabilizzazione di personale precario con l’esperienza di almeno 36 mesi nella funzione e l’attingimento dalla graduatoria esistente di candidati che, seppur utilizzati per brevi periodi, di per sé, non garantiscono il medesimo percorso esperenziale di cui è certamente depositario il personale precario, appare opportunamente più percorribile la scelta della stabilizzazione che meglio tutela il pubblico interesse anche in considerazione del fatto che l’esperienza dei precari consolidata in tanti anni, unitamente al fatto che il personale storico ha completato il proprio ciclo lavorativo, sarebbe l’unica soluzione capace di garantire una continuità ed una memoria storica della gestione;
-[…] di fronte alla possibilità per l’Amministrazione comunale di dotarsi di personale formato da almeno 3 anni, rispetto a personale con nessuna o limitata esperienza, questa ritiene maggiormente tutelato il pubblico interesse orientando la scelta verso funzionari dotati di una più consolidata professionalità acquisita direttamente “sul campo” ed a ciò si aggiunga la circostanza che, qualora la scelta ricadesse verso lo scorrimento della graduatoria, non solo si disperderebbe il bagaglio esperenziale acquisito dal personale adibito alla funzione da oltre tre anni ma verrebbe vanificata la ratio della stabilizzazione individuata nel superamento del precariato e nella garanzia di una maggiore stabilità del lavoro per i pubblici dipendenti ”
L’Amministrazione ha, poi, riportato nella medesima delibera copiosa giurisprudenza a favore della scelta della stabilizzazione a fronte dello scorrimento della graduatoria, sottolineando l’iter logico argomentativo ad essa sotteso da cui l’Amministrazione medesima ha attinto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione impostole dalla città sentenza n. 2745/2025.
3.3. La delibera n. 281/2023, annullata con la sentenza di cui in discorso, aveva motivato la scelta dell’attivazione della procedura di stabilizzazione, laconicamente, con la finalità di “ valorizzare l’esperienza acquisita dai dipendenti assunti a tempo determinato negli anni precedenti […] ” senza indicare l’esistenza di una graduatoria valida ed efficace per la medesima professionalità di cui all’avviso di stabilizzazione né, conseguentemente, ponderare le diverse posizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda de qua , i destinatari della stabilizzazione, da un lato, e gli idonei non vincitori inseriti in graduatoria, interessati allo scorrimento della stessa, dall’altro.
Dalla lettura della delibera n. 129 del 27.6.2025, impugnata con il ricorso in oggetto, emerge, invece, che l’Amministrazione, in esecuzione della citata sentenza n. 2745/2025 ha più approfonditamente motivato le ragioni della scelta di preferire la stabilizzazione rispetto allo scorrimento della graduatoria, assumendo come dato prevalente il requisito esperienziale dei destinatari della procedura in uno con la necessità di superare il precariato e di assicurare l’interesse della collettività ad un mantenimento della memoria storica del servizio, finalità che - ha evidenziato - non avrebbero potuto essere ugualmente soddisfatte con lo scorrimento della graduatoria.
Considerato che la sentenza citata aveva posto in capo all’Amministrazione soltanto l'obbligo di riesercitare il potere motivando adeguatamente, ma non le aveva precluso, né avrebbe potuto, l’esercizio di tratti liberi dell'azione amministrativa, la delibera impugnata non è elusiva o violativa del giudicato, giacché questo, come evidenziato, non imponeva all’Amministrazione un contenuto precettivo vincolato.
4. La valutazione delle censure delle ricorrenti, allora, deve spostarsi sulla asserita irragionevolezza della motivazione addotta dall’Amministrazione.
Le ricorrenti, infatti, si dolgono del fatto che lo scorrimento della graduatoria sarebbe stato sicuramente più celere rispetto ai tempi della procedura della stabilizzazione e, con riferimento al requisito esperienziale, assumono che la sentenza n. 2745/2025 già non l’avesse ritenuto sufficiente ai fini della motivazione e che, comunque, se anche le ricorrenti medesime non possedevano l’esperienza dei 36 mesi di servizio in 8 anni, tuttavia possedevano un’esperienza continuativa dal 2.5.23 al 14.9.24 presso al Farmacia in discorso, maturando così un’esperienza professionale che non avrebbe potuto definirsi qualitativamente inferiore a quella del personale precario destinatario dell’avviso.
Tali censure non evidenziano un eccesso di potere nella scelta dell’Amministrazione né una irragionevolezza delle motivazioni sottese alla stessa e, pertanto, non possono essere accolte.
Come evidenziato, rispetto all’ annullata delibera n. 281/2023, la delibera n. 129 del 27.6.2025 ha motivato non solo più puntualmente in merito al requisito esperienziale, ma ha evidenziato anche l’interesse pubblico sotteso alla scelta della stabilizzazione, comparandolo con quella dello scorrimento della graduatoria e indicando le motivazioni della preferenza dell’Amministrazione verso la prima modalità di assunzione di personale (esperienza degli stabilizzandi, superamento del precariato, memoria storica del servizio). La sentenza n. 2745/2025 aveva ritenuto il riferimento al requisito esperenziale non idoneo a supportare la scelta della stabilizzazione rispetto allo scorrimento della graduatoria in relazione alla laconica modalità in cui tale requisito era stato declinato nella predetta delibera, di talché non è il requisito esperienziale in sé a non essere idoneo come parametro ai fini della scelta discrezionale dell’Amministrazione, ma l’ eventuale modalità con cui lo stesso si inserisce nel tessuto logico argomentativo dell’Amministrazione medesima che, come evidenziato, deve argomentare anche in merito alla comparazione degli ulteriori interessi in gioco, dell’interesse pubblico e delle finalità che la scelta mira a perseguire.
Da questo punto di vista, come anticipato, non si rileva il difetto di motivazione evidenziato dalle ricorrenti né può ritenersi che la motivazione dell’Amministrazione sia irragionevole.
Ai fini della stabilizzazione, infatti, la normativa prevede che i candidati debbano possedere il requisito esperienziale di 36 mesi di servizio svolti in 8 anni. Le ricorrenti non posseggono tale requisito e assumere che la prestazione lavorativa svolta dalle stesse, seppur per un periodo minore ma in modo continuativo e per un periodo più recente nella stessa Farmacia cui si riferisce la procedura di stabilizzazione, sia un dato da valutare in senso non peggiorativo rispetto ai 36 mesi in 8 anni svolti dal personale precario, si traduce in un’inammissibile tentativo di sostituire la propria valutazione a quella effettuata dalla Amministrazione, che attiene al merito della scelta e che non può essere sindacata in questa sede, non risultando affetta da vizi icut oculi manifesti.
5. Le superiori considerazioni conducono a ritenere inammissibili, per difetto di interesse, i motivi di censura proposti dalle ricorrenti contro l’Avviso impugnato aventi ad oggetto il mancato inserimento tra i requisiti di partecipazione della laurea in farmacia, dell’abilitazione e dell’iscrizione al relativo albo professionale nonché l’erroneo computo dei termini di presentazione delle domande. Sono censure, invero, che presupporrebbero, per il loro scrutinio, la possibilità delle ricorrenti di partecipare alla procedura di stabilizzazione, che è, tuttavia, preclusa loro a causa della carenza del requisito esperienziale.
6. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG AS Di LI, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
SS LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS LE | UG AS Di LI |
IL SEGRETARIO