Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2037/2021 R.G., promossa
DA
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. LUCIANO GIOVANNI
BATTISTA
ATTORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. PILIA MARCO e l'avv. PIGA FRANCESCA
CONVENUTA
Causa ex art. 619 c.p.c., trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1) ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
2) accertare e dichiarare che la AL s.p.a. ha un credito nei confronti della della complessiva somma di € 136.794,85 per Controparte_2
Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari;
3) per l'effetto e previo accertamento della effettiva sussistenza del credito di AL s.p.a. di € 35.708,68 nei confronti della per i motivi di cui all'espositiva che precede Controparte_2
e di cui all'ordinanza di assegnazione del 12.05.2021, dichiarare la compensazione legale e/o giudiziale tra detto credito col maggior credito fatto valere nella procedura esecutiva di cui sopra dalla creditrice procedente e condannare la
[...]
corrente in Arzachena – Loc. Abbiadori, alla restituzione della Controparte_2
residua somma € 100.887,77 sempre per i motivi di cui in premessa, o della maggiore o minore accertanda in corso di causa, in quanto indebitamente assegnatale (e corrispostale dal terzo pignorato), in favore della AL s.p.a., ovvero, in subordine, accertare e dichiarare comunque esistente detto residuo credito e che lo stesso doveva porsi “cautelarmente” in compensazione legale e/o giudiziale dal
Giudice dell'Esecuzione in quanto di facile e pronta liquidazione;
4) con vittoria di spese, competenze professionali ex D. M. 55/2014, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge anche in caso di contestazione del credito opposto in compensazione.
Per parte convenuta: in via preliminare accertare tutte le questioni preliminari;
accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa eccezione di compensazione in quanto il credito eccepito in compensazione è precedente al titolo per cui la società sta procedendo;
accertare e dichiarare Controparte_3
l'inammissibilità delle domande nuove;
nel merito, previa conferma dell'ordinanza del
06.05.2021 di rigetto dell'istanza di sospensione, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso condannare la società AL S.p.a. ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e competenza di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la s.p.a. in intestazione esponeva: che con sentenza 181 del 9.6.2020 la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari in riforma della sentenza di primo grado l'aveva dichiarata tenuta a pagare in favore della la somma di Euro 275.186,58, oltre spese di lite di entrambi i gradi;
CP_1
che avverso la pronuncia era stato proposto ricorso per cassazione;
che nel frattempo l'avversaria aveva intimato con atto di precetto del 27/07/2020 il pagamento della complessiva somma di Euro 328.010,86, procedendo con atto di pignoramento presso terzi del 12/10/2020 a richiedere presso il Banco di Sardegna s.p.a. il pegno dei crediti vantati da AL fino alla concorrenza della somma indicata in precetto aumentata della metà e citando la società esecutata comparire per l'udienza del
03/11/2020; che con lettera del 22/10/2020 aveva quantificato il credito vantato nei confronti della controparte e dichiarato la sua disponibilità al pagamento immediato e prima dell'udienza del 03/11/2020 della somma pretesa, al netto del credito da compensare di Euro 35.907,68; che non aveva aderito alla richiesta, sicché CP_1
la compensazione avrebbe potuto essere solo dichiarata in giudizio;
che con missiva del 22.10.2020 aveva chiesto la compensazione della sola somma predetta sulla maggiore somma precettata, offrendo anche i giustificativi di spesa, e ribadito l'intento di compensare i reciproci crediti, tenendo conto anche delle ulteriori somme dovute dalla controparte sia per compensi professionali per le attività svolte nella procedura esecutiva n. 200115 del 2009 e in quella di esecuzione forzata per rilascio di immobile conclusasi in data 01/12/2016, sia per quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo 17 del 2010. Deduceva come nell'opposizione in forza dei crediti vantati, documentati e quantificati aveva chiesto al Giudice dell'esecuzione che, previa sospensione della procedura esecutiva presso terzi n. 620 del 2020, in caso di contestazione del credito opposto in compensazione, venisse fissata udienza di comparizione delle parti per sentire accogliere le sue conclusioni e quindi per far accertare il suo credito quantomeno nell'importo di Euro 69.025,72 o altro accertando con conseguente compensazione con il credito riconosciuto dalla sentenza 181 del 2020, ancora oggetto del giudizio presso la Suprema Corte. In subordine chiedeva di riconoscere la compensazione almeno nel minor importo di Euro 35.907,68. Esponeva che con comparsa di costituzione del 21/12/2020 l'avversaria si era costituita, contestando la sua domanda e in particolare l'eccezione di estinzione (essendo il credito eccepito in compensazione precedente al titolo per cui stava procedendo) ed insistendo per l'assegnazione della somma del complessivo importo di Euro 336.709,31. Richiamava
l'ordinanza del 06/05/2021 con cui il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sua istanza di sospensione, rinviando a successiva udienza per l'assegnazione delle somme
(esclusa la parte in contestazione) e fissando il termine di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito. Infine, rilevava come con ordinanza di assegnazione del
13/05/2021 il Giudice dell'esecuzione avesse puntualizzato il credito della procedente nell'importo di Euro 336.709,31, comprensivo delle spese legali ed accessori, e, considerata l'immediata assegnazione delle somme con esclusione dell'importo di Euro
35.907,68 oggetto di accertamento giudiziale, aveva assegnato al creditore procedente la somma di Euro 300.801,63 dovuta dal terzo pignorato, sospendendo la procedura per la somma di Euro 35.907,68 fino all'esito del giudizio di Cassazione. Tanto esposto, nel proporre il giudizio di merito AL contestava l'applicazione da parte del
Giudice dell'esecuzione delle norme sulla compensazione e dichiarava di agire per sentir dichiarare (a prescindere dall'esito favorevole o meno del giudizio pendente in
Cassazione sulla legittimità della sentenza numero 181 del 2020 che aveva riconosciuto alla controparte la somma poi assegnata di Euro 300.801,63) l'esatta entità del suo credito, affermando che lo stesso fosse ben superiore a quello di Euro 35.907,68.
Sosteneva, infatti, che oltre questo importo da ritenersi compensato legalmente ex art. 1243 comma primo c.c. col maggior credito vantato dalla , si sarebbe dovuto CP_1
tener conto anche degli importi di Euro 90.058,18 e di Euro 7.473,61 per compensi professionali, oltre che di Euro 3.355,98 per l'attività svolta nella procedura esecutiva immobiliare 115 del 2009 presso il Tribunale di Tempio Pausania. Concludeva, dunque, affermando di essere creditrice quantomeno di ulteriori Euro 100.887,77 oltre al credito di Euro 35.907,08 per il quale la procedura esecutiva era anche stata sospesa.
Rappresentava anche come in ipotesi di cassazione della sentenza 181 del 2021, visto che a seguito dell'ordinanza di assegnazione delle somme del 12/05/2021 il Banco di
Sardegna terzo pignorato aveva bonificato l'importo di Euro 300.801,63 ed accantonato le somme di Euro 10.000,0 per tassa di registro e di Euro 35.900,68 in ragione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, avrebbe avuto diritto di ottenere la restituzione della somma di 136.794,85 (di cui Euro 100.887,77 perché indebitamente assegnata ed Euro 35.907,68 per compensazione), sicché concludeva perché, accertato il complessivo credito di Euro 136.794,85, come autonomo e distinto rispetto a quello fatto valere nella procedura esecutiva presso terzi numero 620 del
2020, ed accertata l'effettiva sussistenza del credito di Euro 35.708,68, fosse dichiarata la compensazione legale o giudiziale con il maggior credito fatto valere nella procedura esecutiva dalla controparte con conseguente restituzione della somma di Euro
100.887,77; in subordine chiedeva di accertare l'esistenza del detto credito residuo e di affermare che lo stesso avrebbe dovuto essere posto cautelarmente in compensazione legale o giudiziale dal Giudice dell'esecuzione.
Si costituiva la convenuta che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, perché fondata sull'eccezione di compensazione che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe potuto essere fatta valere come motivo di opposizione solo se fondata su un titolo esecutivo giudiziale sorto successivamente alla formazione del titolo fondante l'esecuzione, senza che fosse rilevante che il titolo da cui derivava il credito opposto in compensazione fosse di origine giudiziale.
Continuava, affermando che dunque non poteva trovare spazio né la compensazione giudiziale né quella legale, in quanto in sede di opposizione all'esecuzione basata su un titolo giudiziale il debitore avrebbe potuto invocare solo fatti estintivi o modificativi il diritto, compresa la compensazione, verificatisi posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti prima, deducibili solo nel relativo giudizio.
Contestava anche che il procedimento pendente presso la Suprema Corte traesse origine della mera richiesta di rilascio dell'immobile oggetto del contratto di leasing conseguente al suo asserito inadempimento, atteso che quel giudizio appunto non aveva ad oggetto il rilascio dell'immobile (il cui procedimento si era esaurito con sentenza definitiva, dopo che ne era stata disposta la separazione dalla domanda di indebito arricchimento formulata
contro
AL, domanda che era stata accolta dalla Corte
d'appello sezione distaccata di Sassari con la sentenza 181 del 2020, oggetto di ricorso per cassazione e al contempo titolo dell'esecuzione da cui aveva tratto origine l'opposizione di controparte). Sosteneva, pertanto, che la controparte avrebbe dovuto far valere le eccezioni nel giudizio di merito e comunque rilevava l'inammissibilità delle domande nuove formulate nell'opposizione ex art. 616 c.p.c. con cui erano state introdotte istanze ulteriori rispetto a quelle cristallizzatesi nell'atto introduttivo dell'opposizione e sulle quali il Giudice dell'esecuzione si era già pronunciato con ordinanza del 06/05/2021. Evidenziava, in particolare, come i crediti eccepiti in compensazione fossero lievitati addirittura all'importo di Euro 136.794,85. Pur insistendo nell'inammissibilità dell'eccezione di compensazione, rilevava come il credito di cui al decreto ingiuntivo 17 del 2010 fosse già stato preso in considerazione dalla Corte d'appello nella sentenza 181 del 2020 nel calcolo del dare e avere tra le parti (come era possibile leggere a pagina 12 della pronuncia), sicché il credito portato da quel titolo non avrebbe potuto abbattere l'importo per cui si stava procedendo esecutivamente. Sempre quanto al decreto ingiuntivo 17 del 2010 e alla doglianza di controparte per cui non sarebbero stati considerati gli interessi maturati al 27/11/2009 per Euro 25.645,02 (oltre all'ulteriore somma di Euro 53.628,55 - non richiesta nella fase cautelare - per asseriti interessi di mora dal 28/11/2009 all'1/12/2016), sosteneva l'inammissibilità della domanda relativa agli interessi che avrebbe potuto essere formulata solo nel giudizio di cognizione innanzi la Corte di Cassazione e non in sede esecutiva (oltretutto contestava la quantificazione degli interessi, di derivazione unilaterale). Quanto all'eccezione di compensazione dei compensi per la procedura esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile, rilevava come anche quella liquidazione fosse di provenienza unilaterale e non effettuata dal Giudice dell'esecuzione, oltre al fatto che per il rimborso delle competenze in caso di esecuzione per consegna o rilascio sarebbe stato necessario ricorrere ad un autonomo procedimento di ingiunzione;
quanto alle spese vive di cui era stata chiesta la liquidazione, deduceva come le stesse fossero inerenti ad un'attività svolta nel circondario di Tempio Pausania con conseguente incompetenza del Giudice dell'esecuzione di Sassari. Riguardo alla compensazione con il credito per l'attività professionale nella procedura esecutiva immobiliare 115 del
2009 davanti al Tribunale di Tempio Pausania, deduceva come questi avrebbero dovuto essere liquidati dal Giudice di quell'esecuzione. Sosteneva, poi, che il credito per le spese legali per cui era stata emessa fattura da AL costituiva una duplicazione dell'asserito credito e in ogni caso non era supportato da un titolo esecutivo.
Concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto chiarire che il presente giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione non può che avere ad oggetto i motivi inizialmente proposti e che nello stesso l'opponente ha la veste sia sostanziale che processuale di attore, sicché i motivi indicati inizialmente per contrastare il diritto del creditore a procedere nell'esecuzione costituiscono la causa petenti della sua domanda, insuscettibile di mutamento attraverso la modifica delle eccezioni sollevate (così Cass. 17441 del 2019 e 1328 del
2011).
Da tanto deriva che la sola materia di giudizio esaminabile è quella introdotta con il ricorso e, dunque, la compensabilità tra il credito della procedente, riconosciuto dalla sentenza 181 del 2020 della Corte d'Appello di Cagliari, e quelli fatti valere con l'opposizione. E' vero che, come evidenziato da parte convenuta, la somma eccepita in compensazione con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di opposizione all'esecuzione è decisamente superiore a quella di cui al ricorso ex art. 615 c.p.c.; ma deve osservarsi come nelle note del 06/05/2021 non si sia fatto riferimento ad ulteriori crediti, ma solo a una loro più puntuale quantificazione anche in considerazione, quanto agli interessi, della decorrenza dell'ulteriore tempo trascorso (il ricorso ex art. 615 c.p.c. è stato depositato in data 02/11/2020, mentre la citazione introduttiva della fase di merito reca la data del 17/06/2021).
Ora, deve riconoscersi come certamente a credito dell'opponente quanto liquidato per compensi dall'ordinanza del Tribunale di Sassari del 18/07/2013 e dalla sentenza 508 del 2014 della Corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, oltre quanto liquidato a titolo di compensi dalla sentenza 117 del 2017 del Tribunale di Tempio
Pausania e, infine, quanto riconosciuto a titoli di spese dal Giudice dell'esecuzione del procedimento n. 115 del 2009 sub 1 R. es. imm. Tribunale di Tempio Pausania;
a tutte queste spese vanno chiaramente aggiunti gli accessori e si perviene pertanto a determinare la somma di Euro 24.335,21. Vi è, poi, l'ulteriore credito di Euro
90.058,18, di cui al decreto ingiuntivo 17 del 2010: effettivamente una parte dell'importo capitale (e cioè Euro 71.085,00 oltre IVA) è stato comunque valutato dalla sentenza della Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari 181 del 2020, senza che, però, quella pronuncia abbia “esaurito” il credito di AL che in forza di quel decreto mai opposto e divenuto definitivamente esecutivo vanta certamente altri importi. Il calcolo che è stato offerto dall'opponente va condiviso, giungendosi all'importo di Euro 161.143,18 per capitale ed interessi al tasso convenzionale dell'8,36% (interesse convenuto tra le parti) oltre spese: il conteggio, oltre ad essere applicazione in concreto delle statuizioni del titolo e delle previsioni di contratto non è mai stato specificamente contestato dalla convenuta che bn avrebbe potuto e dovuto chiarire per quali aspetti l'unilaterale quantificazione degli interessi non può condividersi.
Non può essere, invece, riconosciuto in compensazione il credito vantato per le spese sostenute nei procedimento di rilascio dell'immobile che è stato oggetto del contratto di leasing e che è terminato con il verbale di rilascio dell'1.12.2016; tanto si afferma in forza della previsione di cui all'art. 611 c.p.c., a tenor del quale nel processo verbale l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante e la liquidazione delle stesse compete al Giudice dell'esecuzione (peraltro quello del Tribunale di Tempio Pausania) che provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.
Occorre, poi, considerare come con il ricorso in opposizione AL abbia solo chiesto di accertare l'esistenza del suo credito e di compensarlo con quello oggetto della procedura subita, mentre con le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che ha introdotto la fase di merito la medesima parte ha chiesto non solo di accertare il credito e l'intervenuta compensazione, ma anche di condannare la controparte alla restituzione della differenza con quanto ottenuto con l'assegnazione. Ora, quest'ultima domanda per quanto sopra detto va sicuramente considerata come nuova rispetto alla materia di giudizio introdotta dal ricorso in opposizione. Ma, certamente, essendo l'esecuzione terminata con l'assegnazione delle somme, la presente pronuncia che accerta ora per allora il diritto del creditore procedente ad agire in executivis per un importo inferiore per effetto delle compensazioni potrà consentire a AL di intraprendere nei confronti della creditrice soddisfatta l'azione di ripetizione di quanto dovesse risultare assegnato dal Giudice dell'esecuzione in esubero rispetto all'effettivo credito (Cass.
4528 del 2019).
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza:
- accerta e dichiara in capo a AL s.p.a. il credito di Euro 114.393,39 nei confronti della CP_1 Controparte_1
- dichiara il credito fatto valere dalla Controparte_1
nella procedura numero 620 del 2021 Registro Esecuzioni mobiliari del
Tribunale di Sassari parzialmente compensato con quello di Euro 114.393,39 di cui al capo che precede;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1
AL s.p.a. delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Sassari, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella