Art. 12.
Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , cosi' come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' garantito il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonche' per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'".
La nullita' degli accordi che riconoscono anzianita' di servizio convenzionale, di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , si applica agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.
Il quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , cosi' come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"E' garantito il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici degli ospedali e dei policlinici convenzionati, nonche' per quelli degli istituti a carattere scientifico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dettano norme per stabilire le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'".
La nullita' degli accordi che riconoscono anzianita' di servizio convenzionale, di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , si applica agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.