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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/02/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 226/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 226/2022 tra in qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
ATTRICE
e
CP_2
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2024 ad ore 12.00, innanzi al dott. Adriano Cassini, sono comparsi i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Le parti discutono la causa riportandosi alle deduzioni, eccezioni e conclusioni come riportate nei rispettivi scritti difensivi.
Dopo la discussione orale, il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato ex art. 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2022 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Ascani Parte_1 C.F._1
del Foro di Ascoli P. giusta procura speciale in atti - attrice -
Contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Travaglini CP_2 C.F._2
giusta procura in atti - resistente -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, quale legale rappresentante della società CP_2 Organizzazione_1
deducendo quanto segue: - , in qualità di presidente della “
[...] Parte_1 Controparte_1
, si rivolgeva all'agenzia immobiliare “ di S.NE T. al fine di ottenere in
[...] Org_2
locazione un caffè-bar i cui proventi sarebbero stati utilizzati per finanziare la - la titolare CP_1
dell'Agenzia proponeva alla di visionare un'attività nel centro di S.NE del T. Parte_1
denominata ; - nel 2016 l'attrice, per il tramite dell'agenzia, visionava i locali ove si Org_1
svolgeva l'attività di caffè bar e in quella occasione notava una sfogliatrice industriale e un'impastatrice di grandi dimensioni (nel locale si producevano paste, panini, tramezzini ed altro); - il
Beni era presente e sussistendo un'autorizzazione ex lege, proponeva di realizzare una cucina pagina 2 di 6 laboratorio per la somministrazione di alimenti e soprattutto degli aperitivi potendo l'attività usufruire dei tavoli posti nell'area esterna ai locali;
- l'attrice si avvedeva che i due bagni non erano a norma come garantito dal titolare;
- stipulava con il un contratto preliminare di affitto di azienda che CP_2
prevedeva la stipula dell'atto notarile in data 15.12.16; - le chiavi le venivano consegnate nel gennaio
2017 per consentire al di lavorare nel periodo natalizio - il contratto di azienda fra la fondazione CP_2
rappresentata dalla e il Beni veniva stipulato il 15.12.16 dinanzi al Notaio di Parte_1 Per_1
Ascoli P., Rep. 1211255; - nel contratto si conveniva che la pedana esterna che occupava il suolo pubblico era temporanea e nonostante i solleciti rivoltigli dalla il non forniva Parte_1 CP_2
l'autorizzazione del 2016, da lui garantita;
- nell'art.7 del contratto si consentiva all'affittuaria di trasformare in laboratorio la porzione del locale adibito a magazzino ma, a seguito del controllo della
Parte
si scopriva che tale locale era accatastato come magazzino e non poteva essere utilizzato quale laboratorio;
- da ciò l'ordine immediato di smantellare macchinari e beni;
- veniva altresì accertata l'inagibilità dei locali adibiti a servizi igienici poiché vi era una fogna aperta in un magazzino adiacente;
- il bagno di sala riservato ai clienti mancava dei sanitari per i portatori di handicap e di altri elementi, tanto da essere inagibile;
- per rendere il bar adeguato alla normativa vigente, il locale era rimasto chiuso per quindici giorni;
- anche il banco frigo non risultava conforme alle vigenti norme;
- al momento del subentro della nell'attività nel gennaio 2017, nel bar risultavano mancanti beni Parte_1
ed attrezzature ed il quadro elettrico non risultava a norma;
- l'attrice aveva dovuto anche procedere alla riverniciatura dei locali;
- tutto ciò impediva l'apertura, o meglio la riapertura dell'esercizio ed un rilevante esborso a carico dell'attrice che aveva dovuto farsi carico dei costi necessari per la riapertura dell'attività commerciale;
- l'attrice pagava regolarmente il canone pattuito fino al luglio 2018; - i locali venivano restituiti nel novembre 2018 e il Beni rifiutava di restituire all'attrice la caparra di euro
4.500,00. Concludeva chiedendo di dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto, di accertare tutti i danni subiti dall'affittuaria, di condannare il convenuto alla restituzione della caparra;
in subordine, la condanna del convenuto per aver violato il contratto di affitto di azienda e la sua condanna al risarcimento dei danni pari ad euro 200.000,00 o la somma di giustizia.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi: - il CP_2
Beni era legale rappresentante della società che il 23.12.19 era stata cancellata dal Registro Org_1
pagina 3 di 6 delle Imprese;
- era stato stipulato in precedenza il contratto di affitto di azienda riferito dalla controparte con durata di anni sei e al canone ivi indicato;
- l'art.4 del contratto stabiliva che l'affitto di azienda comprendeva i beni indicati nell'elenco da sottoscrivere entro giorni dieci dalla stipula del contratto;
- si stabiliva altresì che attrezzature e merci acquistati dall'affittuaria durante il rapporto contrattuale sarebbero rimaste di sua proprietà; - all'art.5 del contratto si conveniva che l'azienda veniva affittata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovava “ben noto all'affittuaria”; -
l'art.7 prevedeva che l'affittuaria non avrebbe potuto procedere a modifiche o migliorie dell'azienda senza il consenso scritto del locatore;
- quindi l'attrice aveva visionato e valutato lo stato dell'azienda,
aveva accettato l'elenco dei beni aziendali e l'inventario delle attrezzature;
- l'affittuaria si era resa morosa nel pagamento delle mensilità dell'affitto da agosto a dicembre 2017 e del mese di gennaio
2018; - per tale motivo il intentava contro la una causa ex art. 447 bis c.p.c. dinanzi al CP_2 CP_1
Tribunale di Ascoli P. al fine di far dichiarare la risoluzione del contratto di affitto con condanna della all'immediato rilascio dell'azienda, al pagamento dei canoni non corrisposti pari ad euro CP_1
9.000,00 e degli ulteriori canoni sino all'effettivo rilascio nonché al pagamento delle utenze;
- la si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e di dichiarare valido ed efficace il Parte_1
contratto di affitto di azienda, opponendo la compensazione fra i canoni non corrisposti e le spese straordinarie da essa sostenute;
- con sentenza n. 919/18 il Tribunale di Ascoli P. dichiarava la risoluzione contrattuale per inadempimento dell'affittuaria nel pagamento del canone, ordinando alla la riconsegna dell'azienda con beni, attrezzature, licenze ed autorizzazioni, condannando la CP_1
resistente al pagamento delle spese giudiziali;
- pertanto, le domande svolte dalla Parte_1
ricalcavano quelle della difesa svolta in quel giudizio con conseguente inammissibilità; - la notifica della citazione era risultata irrituale per mancanza di procura alle liti e relata di notifica;
- anche la costituzione in giudizio dell'attrice era viziata poiché della notifica non aveva depositato né
l'accettazione né la consegna della Pec con cui era stata effettuata;
- la domanda era anche improcedibile per omessa attivazione della procedura di media-conciliazione; - la domanda era comunque infondata anche nel merito.
pagina 4 di 6 Concludeva chiedendo la nullità della citazione, l'improcedibilità della domanda, la sua inammissibilità, il suo rigetto nel merito e in subordine la compensazione dei rispettivi crediti non avendo la corrisposto quanto statuito dal Tribunale a titolo di condanna. Parte_1
In corso di causa il Giudice ordinava l'espletamento della procedura di media-conciliazione, che aveva esito negativo. ed il mutamento del rito, da ordinario a speciale ex art. 447 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Assorbente, sulle altre questioni poste, è la decisione sull'eccezione di inammissibilità della domanda in conseguenza del precedente giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Ascoli P. n. 919/18
resa nel procedimento ex art. 447 bis c.p.c., iscritto al n. RG 162/19.
Il passaggio in giudicato di quel provvedimento è pacifico non essendo stato contestato dall'attrice.
In quella causa, la in qualità di resistente, ha svolto eccezioni riconvenzionali Parte_1
sostanzialmente identiche alle domande svolta nella presente causa e, pertanto, le questioni poste nel presente giudizio possono definirsi coperte da giudicato.
Anche le poche eccezioni non dedotte in quel giudizio e dunque non sovrapponibili a quelle avanzate nel presente giudizio, sono inammissibili in virtù del principio secondo il quale il giudicato copre “il dedotto ed il deducibile”. L'efficacia del giudicato si estende, infatti, oltre a quanto dedotto dalle parti
(giudicato esplicito) anche a quanto avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito). Non possono pertanto proporsi domande giudiziali incompatibili con il diritto già giudizialmente accertato.
La sentenza n. 919/18 di questo Tribunale ha definitivamente accertato i rispettive diritti e obblighi derivanti alle parti dal rapporto di affitto dedotto nel presente giudizio e qualunque altra domanda ad esso inerente è inammissibile.
Rimane assorbita dal giudicato anche la domanda di restituzione della somma di euro 4.500,00 poiché, come dichiarato nell'art.3 dell'atto pubblico di affitto di azienda, è stata versata a “titolo di cauzione”
relativa al contratto di affitto e non già quale caparra a garanzia del preliminare.
Qualsiasi vizio dell'atto introduttivo è risultato poi sanato dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Non sussiste competenza del Tribunale delle Imprese non interessando la controversia una società di capitali, né ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art.3 del D.Lgs. 168/03 e successive integr. e pagina 5 di 6 modific. né é necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti gli ex soci della società estinta, non configurandosi, nella specie, un litisconsorzio necessario.
Non vi è lite temeraria mancando dolo o colpa grave ed essendo la riferita inadempienza della nel pagamento delle spese giudiziali relative alla prima sentenza, ininfluente in merito. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da quale legale Parte_1
rappresentante del Consiglio di amministrazione della “ contro Controparte_1 [...]
quale ex legale rappresentate della società , ogni CP_2 Organizzazione_1
diversa eccezione, domanda o istanza disattese o assorbite, così provvede:
1 - Rigetta la domanda in quanto inammissibile;
2 - Condanna parte attrice alla refusione, in favore del convenuto , delle spese giudiziali CP_2
che liquida in euro 2.800,00 oltre rimborso spese forf. 15%, Iva se dovuta e Cap nelle misure di legge.
Così deciso in Ascoli P. il 12.1.24 con sentenza resa ai sensi dell'art.447 bis c.p.c.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 226/2022 tra in qualità di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
ATTRICE
e
CP_2
CONVENUTO
Oggi 12 febbraio 2024 ad ore 12.00, innanzi al dott. Adriano Cassini, sono comparsi i procuratori delle parti.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
Le parti discutono la causa riportandosi alle deduzioni, eccezioni e conclusioni come riportate nei rispettivi scritti difensivi.
Dopo la discussione orale, il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Adriano Cassini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Adriano Cassini ha pronunciato ex art. 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 226/2022 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Ascani Parte_1 C.F._1
del Foro di Ascoli P. giusta procura speciale in atti - attrice -
Contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Travaglini CP_2 C.F._2
giusta procura in atti - resistente -
Conclusioni
Le parti hanno concluso come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, quale legale rappresentante della società CP_2 Organizzazione_1
deducendo quanto segue: - , in qualità di presidente della “
[...] Parte_1 Controparte_1
, si rivolgeva all'agenzia immobiliare “ di S.NE T. al fine di ottenere in
[...] Org_2
locazione un caffè-bar i cui proventi sarebbero stati utilizzati per finanziare la - la titolare CP_1
dell'Agenzia proponeva alla di visionare un'attività nel centro di S.NE del T. Parte_1
denominata ; - nel 2016 l'attrice, per il tramite dell'agenzia, visionava i locali ove si Org_1
svolgeva l'attività di caffè bar e in quella occasione notava una sfogliatrice industriale e un'impastatrice di grandi dimensioni (nel locale si producevano paste, panini, tramezzini ed altro); - il
Beni era presente e sussistendo un'autorizzazione ex lege, proponeva di realizzare una cucina pagina 2 di 6 laboratorio per la somministrazione di alimenti e soprattutto degli aperitivi potendo l'attività usufruire dei tavoli posti nell'area esterna ai locali;
- l'attrice si avvedeva che i due bagni non erano a norma come garantito dal titolare;
- stipulava con il un contratto preliminare di affitto di azienda che CP_2
prevedeva la stipula dell'atto notarile in data 15.12.16; - le chiavi le venivano consegnate nel gennaio
2017 per consentire al di lavorare nel periodo natalizio - il contratto di azienda fra la fondazione CP_2
rappresentata dalla e il Beni veniva stipulato il 15.12.16 dinanzi al Notaio di Parte_1 Per_1
Ascoli P., Rep. 1211255; - nel contratto si conveniva che la pedana esterna che occupava il suolo pubblico era temporanea e nonostante i solleciti rivoltigli dalla il non forniva Parte_1 CP_2
l'autorizzazione del 2016, da lui garantita;
- nell'art.7 del contratto si consentiva all'affittuaria di trasformare in laboratorio la porzione del locale adibito a magazzino ma, a seguito del controllo della
Parte
si scopriva che tale locale era accatastato come magazzino e non poteva essere utilizzato quale laboratorio;
- da ciò l'ordine immediato di smantellare macchinari e beni;
- veniva altresì accertata l'inagibilità dei locali adibiti a servizi igienici poiché vi era una fogna aperta in un magazzino adiacente;
- il bagno di sala riservato ai clienti mancava dei sanitari per i portatori di handicap e di altri elementi, tanto da essere inagibile;
- per rendere il bar adeguato alla normativa vigente, il locale era rimasto chiuso per quindici giorni;
- anche il banco frigo non risultava conforme alle vigenti norme;
- al momento del subentro della nell'attività nel gennaio 2017, nel bar risultavano mancanti beni Parte_1
ed attrezzature ed il quadro elettrico non risultava a norma;
- l'attrice aveva dovuto anche procedere alla riverniciatura dei locali;
- tutto ciò impediva l'apertura, o meglio la riapertura dell'esercizio ed un rilevante esborso a carico dell'attrice che aveva dovuto farsi carico dei costi necessari per la riapertura dell'attività commerciale;
- l'attrice pagava regolarmente il canone pattuito fino al luglio 2018; - i locali venivano restituiti nel novembre 2018 e il Beni rifiutava di restituire all'attrice la caparra di euro
4.500,00. Concludeva chiedendo di dichiarare la responsabilità contrattuale del convenuto, di accertare tutti i danni subiti dall'affittuaria, di condannare il convenuto alla restituzione della caparra;
in subordine, la condanna del convenuto per aver violato il contratto di affitto di azienda e la sua condanna al risarcimento dei danni pari ad euro 200.000,00 o la somma di giustizia.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per i seguenti motivi: - il CP_2
Beni era legale rappresentante della società che il 23.12.19 era stata cancellata dal Registro Org_1
pagina 3 di 6 delle Imprese;
- era stato stipulato in precedenza il contratto di affitto di azienda riferito dalla controparte con durata di anni sei e al canone ivi indicato;
- l'art.4 del contratto stabiliva che l'affitto di azienda comprendeva i beni indicati nell'elenco da sottoscrivere entro giorni dieci dalla stipula del contratto;
- si stabiliva altresì che attrezzature e merci acquistati dall'affittuaria durante il rapporto contrattuale sarebbero rimaste di sua proprietà; - all'art.5 del contratto si conveniva che l'azienda veniva affittata nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovava “ben noto all'affittuaria”; -
l'art.7 prevedeva che l'affittuaria non avrebbe potuto procedere a modifiche o migliorie dell'azienda senza il consenso scritto del locatore;
- quindi l'attrice aveva visionato e valutato lo stato dell'azienda,
aveva accettato l'elenco dei beni aziendali e l'inventario delle attrezzature;
- l'affittuaria si era resa morosa nel pagamento delle mensilità dell'affitto da agosto a dicembre 2017 e del mese di gennaio
2018; - per tale motivo il intentava contro la una causa ex art. 447 bis c.p.c. dinanzi al CP_2 CP_1
Tribunale di Ascoli P. al fine di far dichiarare la risoluzione del contratto di affitto con condanna della all'immediato rilascio dell'azienda, al pagamento dei canoni non corrisposti pari ad euro CP_1
9.000,00 e degli ulteriori canoni sino all'effettivo rilascio nonché al pagamento delle utenze;
- la si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e di dichiarare valido ed efficace il Parte_1
contratto di affitto di azienda, opponendo la compensazione fra i canoni non corrisposti e le spese straordinarie da essa sostenute;
- con sentenza n. 919/18 il Tribunale di Ascoli P. dichiarava la risoluzione contrattuale per inadempimento dell'affittuaria nel pagamento del canone, ordinando alla la riconsegna dell'azienda con beni, attrezzature, licenze ed autorizzazioni, condannando la CP_1
resistente al pagamento delle spese giudiziali;
- pertanto, le domande svolte dalla Parte_1
ricalcavano quelle della difesa svolta in quel giudizio con conseguente inammissibilità; - la notifica della citazione era risultata irrituale per mancanza di procura alle liti e relata di notifica;
- anche la costituzione in giudizio dell'attrice era viziata poiché della notifica non aveva depositato né
l'accettazione né la consegna della Pec con cui era stata effettuata;
- la domanda era anche improcedibile per omessa attivazione della procedura di media-conciliazione; - la domanda era comunque infondata anche nel merito.
pagina 4 di 6 Concludeva chiedendo la nullità della citazione, l'improcedibilità della domanda, la sua inammissibilità, il suo rigetto nel merito e in subordine la compensazione dei rispettivi crediti non avendo la corrisposto quanto statuito dal Tribunale a titolo di condanna. Parte_1
In corso di causa il Giudice ordinava l'espletamento della procedura di media-conciliazione, che aveva esito negativo. ed il mutamento del rito, da ordinario a speciale ex art. 447 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Assorbente, sulle altre questioni poste, è la decisione sull'eccezione di inammissibilità della domanda in conseguenza del precedente giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Ascoli P. n. 919/18
resa nel procedimento ex art. 447 bis c.p.c., iscritto al n. RG 162/19.
Il passaggio in giudicato di quel provvedimento è pacifico non essendo stato contestato dall'attrice.
In quella causa, la in qualità di resistente, ha svolto eccezioni riconvenzionali Parte_1
sostanzialmente identiche alle domande svolta nella presente causa e, pertanto, le questioni poste nel presente giudizio possono definirsi coperte da giudicato.
Anche le poche eccezioni non dedotte in quel giudizio e dunque non sovrapponibili a quelle avanzate nel presente giudizio, sono inammissibili in virtù del principio secondo il quale il giudicato copre “il dedotto ed il deducibile”. L'efficacia del giudicato si estende, infatti, oltre a quanto dedotto dalle parti
(giudicato esplicito) anche a quanto avrebbero potuto dedurre (giudicato implicito). Non possono pertanto proporsi domande giudiziali incompatibili con il diritto già giudizialmente accertato.
La sentenza n. 919/18 di questo Tribunale ha definitivamente accertato i rispettive diritti e obblighi derivanti alle parti dal rapporto di affitto dedotto nel presente giudizio e qualunque altra domanda ad esso inerente è inammissibile.
Rimane assorbita dal giudicato anche la domanda di restituzione della somma di euro 4.500,00 poiché, come dichiarato nell'art.3 dell'atto pubblico di affitto di azienda, è stata versata a “titolo di cauzione”
relativa al contratto di affitto e non già quale caparra a garanzia del preliminare.
Qualsiasi vizio dell'atto introduttivo è risultato poi sanato dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Non sussiste competenza del Tribunale delle Imprese non interessando la controversia una società di capitali, né ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art.3 del D.Lgs. 168/03 e successive integr. e pagina 5 di 6 modific. né é necessaria l'integrazione del contraddittorio con tutti gli ex soci della società estinta, non configurandosi, nella specie, un litisconsorzio necessario.
Non vi è lite temeraria mancando dolo o colpa grave ed essendo la riferita inadempienza della nel pagamento delle spese giudiziali relative alla prima sentenza, ininfluente in merito. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
PQM
Il Tribunale Civile di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini,
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da quale legale Parte_1
rappresentante del Consiglio di amministrazione della “ contro Controparte_1 [...]
quale ex legale rappresentate della società , ogni CP_2 Organizzazione_1
diversa eccezione, domanda o istanza disattese o assorbite, così provvede:
1 - Rigetta la domanda in quanto inammissibile;
2 - Condanna parte attrice alla refusione, in favore del convenuto , delle spese giudiziali CP_2
che liquida in euro 2.800,00 oltre rimborso spese forf. 15%, Iva se dovuta e Cap nelle misure di legge.
Così deciso in Ascoli P. il 12.1.24 con sentenza resa ai sensi dell'art.447 bis c.p.c.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Adriano Cassini
pagina 6 di 6