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15 maggio 2005
15 maggio 2005
Art. 109. Durata della protezione 1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.
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INDICE Premessa 1. Introduzione generale: Il processo evolutivo della riforma del diritto fallimentare 1.1. La nuova stagione di riforme 1.2. Le origini e l\'evoluzione del nuovo diritto della crisi 1.3. Gli interventi correttivi e integrativi al Codice 2. Disposizioni generali (Titolo I del Codice) 2.1. Ambito di applicazione e definizioni 2.2. Principi generali 2.3. Pubblicazione delle informazioni ed economicit\à delle procedure 2.4. Principi di carattere processuale e giurisdizione internazionale Premessa: l\'evoluzione dell\'ordinamento interno alla luce del diritto dell\'Unione europea in materia di insolvenza 3. Composizione negoziata della crisi (Titolo II - Capo I - …
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Giurisprudenza • 23
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