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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 637 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato GENTILE NATASCIA
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VITALE MASSIMO e CP_1
SIGNORINO SILVIA
- Appellata - All'udienza del 5.06.2025 il procuratore dell'appellata chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Trapani, CP_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della società “ Controparte_2
” dal 1.09.2021 al 1.07.2023, aveva dedotto di aver rassegnato le
[...] proprie dimissioni in data 1.07.2023 a causa dell'omesso pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023; di aver cercato invano di notificare più volte tale atto di recesso e di aver ricevuto, in data 4.07.2023, una contestazione disciplinare per l'assenza del 3.07.2023, giorno in cui la stessa non si era recata al lavoro in quanto già dimessasi, e che per tale addebito le era stato irrogato licenziamento disciplinare che aveva prontamente impugnato;
aveva, dunque, chiesto accertarsi l'illegittimità del licenziamento, condannarsi parte datoriale al pagamento della indennità di cui alla L. n. 604/1966, alla restituzione della somma indebitamente trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
Pag.1 al pagamento delle ultime tre retribuzioni, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso, stante la giusta causa che aveva sorretto le dimissioni. Con la sentenza n. 256/2024 del 30.04.2024 il Tribunale di Trapani ha parzialmente accolto le domande attrici;
in particolare, ha dichiarato la nullità del licenziamento impugnato, in quanto intervenuto quando il rapporto si era già risolto per effetto delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice;
ha, in secondo luogo, ritenuto le dimissioni della lavoratrice assistite da giusta causa, consistente nel mancato pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione;
ha, invece, rigettato la domanda di pagamento dell'indennità di cui all'articolo 8 legge n. 604/66 atteso che nessun danno poteva collegarsi all'illegittimità del licenziamento, essendosi il rapporto già risolto per effetto delle dimissioni;
ha, pertanto, condannato la CP_3 resistente al pagamento di euro 7.389,81 a titolo di retribuzioni lorde per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023; ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta effettuata dal datore di lavoro a titolo di mancato preavviso sull'ultima busta paga, condannando lo stesso al pagamento di questa somma pari a euro 4.490,87; ha, ancora, condannato la società resistente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso quantificata in euro 7.165,28 lordi;
infine, ha compensato tra le parti le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio (stante la parziale soccombenza) ponendo invece a carico della società resistente quelle relative alla fase decisoria (successiva all'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa avanzata dal giudice) che liquidava in euro 1.350,00, oltre accessori, così determinati mediante aumento del 30% che lo stesso ha applicato in relazione all'individuazione di condotte difensive svolte della resistente che qualificava come temerarie. Avverso questa sentenza ha proposto appello la Parte_1
ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza di discussione del 5.12.2024 si è dato atto del deposito, ad opera del procuratore dell'appellante, della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della propria assistita, in conseguenza del quale è stata dichiarata l'interruzione del giudizio. Con istanza depositata il 14.04.2025 ha riassunto il giudizio al CP_1 solo scopo di ottenere la declaratoria di estinzione del processo. La curatela della liquidazione, pur ritualmente citata, non si è costituita. Ciò posto, considerato che nessuna delle parti ha riassunto il processo nel prescritto termine di tre mesi dall'interruzione, va dichiarata, ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art.310 c.p.c.).
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello avverso la sentenza n. 256/2024 pronunciata il 30.04.2024 dal Tribunale di Trapani. Spese del grado a carico delle parti che le hanno anticipate. Palermo, 5/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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