Articolo 7 della Legge 26 aprile 1986, n. 193
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 giugno 1986
Art. 7.
L' articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Le imbarcazioni da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione:
a) nelle acque interne senza alcun limite e in quelle marittime fino a sei miglia dalla costa;
b) nelle acque interne e in quelle marittime, senza alcun limite.
Le navi da diporto sono abilitate, mediante rilascio di apposita licenza, alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo, dagli uffici della motorizzazione civile.
Le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici marittimi possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e le imbarcazioni munite di licenza rilasciata dagli uffici della motorizzazione civile possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.
La licenza che abilita le imbarcazioni da diporto alla navigazione di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo e' rilasciata dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi e dalle delegazioni di spiaggia, ove autorizzate dal direttore marittimo.
La licenza che abilita alla navigazione le navi da diporto e' rilasciata dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondariali marittimi".
Entrata in vigore il 5 giugno 1986