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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/02/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
(c.f. , residente in [...] C.F._1
2, rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Pierotti del Foro di Urbino (c.f. – C.F._2
pec – telefax 0722377259) con studio in Urbino, via Nazionale nn. Email_1
97-101 presso cui elegge domicilio, per procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
, corrente in Frontone (PU), via Del Mare n. Controparte_1
105, C.F. e P.IVA n. in persona del proprio procuratore e, quindi, legale P.IVA_1
rappresentante p.t., Signor , nato a [...] il [...], residente in CP_2 Frontone (PU), via del Mare n. 105, C.F. , rappresentata e difesa, in forza ed CodiceFiscale_3
in virtù di procura speciale, dall'Avv. Pasquale Marra del Foro di Urbino, C.F. C.F._4
e domiciliata presso lo Studio del medesimo Avvocato in Urbino Via Bramante 31 e
[...]
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni all'indirizzo Pec:
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 09.07.2020 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: vedi le note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, confermava il decreto ingiuntivo ottenuto da Pt_1
nei confronti di rigettava la domanda riconvenzionale proposta
[...] Controparte_1
dall'opponente e lo condannava al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso a seguito dell'avvenuto pagamento ad opera dell'impresa della sanzione amministrativa a lei irrogata per la violazione della L. R. 71/1997 (si trattava di una cava abusiva) per l'importo di € 20.936,48 dove l era indicato come obbligato in solido. Pt_1
L' impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Pt_1
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con articolata doglianza l'appellante si doleva che il giudice a quo avesse fatto discendere l'obbligazione solidale dal rapporto contrattuale intercorso con l'impresa, nel mentre la sanzione per l' discendeva unicamente dalla titolarità del terreno dove era stata riscontrata la Pt_1
violazione. Tale ricostruzione lasciava intendere l'errore del giudicante nel non aver ritenuto l'obbligazione dell'opponente quale meramente accessoria a quella del trasgressore, nell'aver giustificato la propria decisione evidenziando il difetto di una sua opposizione alla sanzione amministrativa, nel non aver considerato che il trasgressore non aveva alcun diritto di regresso nei confronti del coobbligato, nell'aver ritenuto che fosse stata richiesta la disapplicazione di un atto amministrativo e nel non aver considerato che era stata esclusivamente l'impresa a violare la norma senza il consenso del proprietario del terreno.
Ulteriore doglianza concerneva il rigetto della domanda riconvenzionale per i danni subiti a seguito della abusiva escavazione da parte dell'impresa.
Distinta doglianza concerneva la condanna per lite temeraria perché pronunciata in difetto della prova degli elementi soggettivi (malafede o colpa grava) e del danno subito.
La censura fondata sul difetto del diritto di regresso per il trasgressore è fondata e assorbente.
Come ricordato dalla Cassazione civile, sez. un. 22/09/2017 n. 22082: “si conferma la tesi che distingue tra loro, rendendoli non comunicanti, i due livelli di operatività del rapporto, quello pubblicistico necessario tra l'Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso l'azione di regresso si trasferisce l'aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore.”.
Chiarito quanto sopra occorre astrattamente distinguere tra: a) più autori del medesimo illecito amministrativo (ipotesi aggiunta che la ditta appellata tratteggia in concreto); b) trasgressore e obbligato in solido;
c) soggetto che non rientra nelle previsioni dei primi tre commi dell'art. 6
Legge 24.11.1981 n. 689 (ulteriore tesi dell'appellante).
Orbene nel primo caso avremo distinte sanzioni per diversi trasgressori: il pagamento da parte di uno non estingue la sanzione a carico degli altri e chi ha corrisposto quanto dovuto non ha certo regresso nei loro confronti;
nel secondo e nel terzo caso il trasgressore non potrà far ricadere parte del pagamento sull'obbligato in solido o sull'estraneo in quanto il trasferimento dell'aggravio economico previsto dall'ultimo comma dell'articolo in commento avviene solo a carico di chi ha violato la norma e non di altri.
Insomma, quale che possa essere stata la posizione assunta dall' nella vicenda, nulla è Pt_1
dovuto all'impresa; le conseguenze sono la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la sua revoca.
Altra doglianza riguarda il rigetto della domanda riconvenzionale.
Dall'accertamento riportato nel provvedimento di ingiunzione risulta che: i lavori di scavo non rientravano tra quelli previsti nell'autorizzazione, tali lavori sono stati effettuati fuori dall'area interessata dalla realizzazione dell'accessorio agricolo, è stato asportato parte del materiale estratto che risulta pari a 1474,40 metri cubi.
Ove si rimandi al volume particolarmente elevato del materiale estratto (pari, in quantità, a un cubo di 11.38 metri per lato), alle zone di scavo e di estrazione totalmente distinte da quella dell'intervento autorizzato e alle notevoli e visibilissime trasformazioni apportate al terreno dalla ditta appaltatrice, alle giustificazioni che questa avrebbe dovuto fornire al committente e al
Direttore dei lavori per lo sconquasso totale arrecato al fondo consentono di ritenere che l' Pt_1
abbia dato il proprio consenso.
A tale riguardo occorre precisare che l' ha articolato i seguenti capitoli di prova per testi: “8 Pt_1
- E' vero che i lavori contestati dal Comune di San Lorenzo in Campo all' Organizzazione_1
furono eseguiti su ordine della proprietà e della Direzione dei lavori? 9 – E' vero che i lavori contestati dal Comune di San Lorenzo in Campo all'Impresa sulla proprietà del sig. CP_2
furono eseguiti in tre giorni?”. Parte_1
A ben vedere il primo capitolo è sostanzialmente negativo (deve essere inteso: “i lavori contestati dal Comune di San Lorenzo in Campo all' non furono eseguiti su ordine della Organizzazione_1
proprietà e della Direzione dei lavori?” ma sul punto vedi per la sua ammissibilità Cass. Ordinanza
18 novembre 2021 n. 35146), fatto è che in difetto della allegazione di un elemento temporale o di una circostanza specifica, i testi pur rispondendo positivamente alla articolazione negativa non avrebbero comunque potuto escludere il mancato raggiungimento di un accordo in altro momento o in altra circostanza.
Con riferimento al secondo capitolo l'eventuale rapidità dell'intervento (tre giorni) non è idonea ad escludere che il medesimo sia stato effettuato con il consenso del proprietario per tutti gli argomenti sopra esposti.
Tale consenso esclude che all' spetti il risarcimento dei danni. Pt_1
La circostanza che l'opposizione sia tutt'altro che palesemente infondata travolge il capo di condanna per lite temeraria.
La reciproca soccombenza (revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di risarcimento dei danni per importi sostanzialmente sovrapponibili) giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di ed avverso la
[...] Controparte_1
sentenza in epigrafe, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Ancona li 30.01.2024
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 974 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
(c.f. , residente in [...] C.F._1
2, rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Pierotti del Foro di Urbino (c.f. – C.F._2
pec – telefax 0722377259) con studio in Urbino, via Nazionale nn. Email_1
97-101 presso cui elegge domicilio, per procura speciale.
APPELLANTE
CONTRO
, corrente in Frontone (PU), via Del Mare n. Controparte_1
105, C.F. e P.IVA n. in persona del proprio procuratore e, quindi, legale P.IVA_1
rappresentante p.t., Signor , nato a [...] il [...], residente in CP_2 Frontone (PU), via del Mare n. 105, C.F. , rappresentata e difesa, in forza ed CodiceFiscale_3
in virtù di procura speciale, dall'Avv. Pasquale Marra del Foro di Urbino, C.F. C.F._4
e domiciliata presso lo Studio del medesimo Avvocato in Urbino Via Bramante 31 e
[...]
dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni all'indirizzo Pec:
Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro in data 09.07.2020 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: vedi le note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, confermava il decreto ingiuntivo ottenuto da Pt_1
nei confronti di rigettava la domanda riconvenzionale proposta
[...] Controparte_1
dall'opponente e lo condannava al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso a seguito dell'avvenuto pagamento ad opera dell'impresa della sanzione amministrativa a lei irrogata per la violazione della L. R. 71/1997 (si trattava di una cava abusiva) per l'importo di € 20.936,48 dove l era indicato come obbligato in solido. Pt_1
L' impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate. Pt_1
Si costituiva l'appellato che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con articolata doglianza l'appellante si doleva che il giudice a quo avesse fatto discendere l'obbligazione solidale dal rapporto contrattuale intercorso con l'impresa, nel mentre la sanzione per l' discendeva unicamente dalla titolarità del terreno dove era stata riscontrata la Pt_1
violazione. Tale ricostruzione lasciava intendere l'errore del giudicante nel non aver ritenuto l'obbligazione dell'opponente quale meramente accessoria a quella del trasgressore, nell'aver giustificato la propria decisione evidenziando il difetto di una sua opposizione alla sanzione amministrativa, nel non aver considerato che il trasgressore non aveva alcun diritto di regresso nei confronti del coobbligato, nell'aver ritenuto che fosse stata richiesta la disapplicazione di un atto amministrativo e nel non aver considerato che era stata esclusivamente l'impresa a violare la norma senza il consenso del proprietario del terreno.
Ulteriore doglianza concerneva il rigetto della domanda riconvenzionale per i danni subiti a seguito della abusiva escavazione da parte dell'impresa.
Distinta doglianza concerneva la condanna per lite temeraria perché pronunciata in difetto della prova degli elementi soggettivi (malafede o colpa grava) e del danno subito.
La censura fondata sul difetto del diritto di regresso per il trasgressore è fondata e assorbente.
Come ricordato dalla Cassazione civile, sez. un. 22/09/2017 n. 22082: “si conferma la tesi che distingue tra loro, rendendoli non comunicanti, i due livelli di operatività del rapporto, quello pubblicistico necessario tra l'Amministrazione e tutti i soggetti oblati, e quello privatistico eventuale, nel quale attraverso l'azione di regresso si trasferisce l'aggravio economico della sanzione principale sul trasgressore.”.
Chiarito quanto sopra occorre astrattamente distinguere tra: a) più autori del medesimo illecito amministrativo (ipotesi aggiunta che la ditta appellata tratteggia in concreto); b) trasgressore e obbligato in solido;
c) soggetto che non rientra nelle previsioni dei primi tre commi dell'art. 6
Legge 24.11.1981 n. 689 (ulteriore tesi dell'appellante).
Orbene nel primo caso avremo distinte sanzioni per diversi trasgressori: il pagamento da parte di uno non estingue la sanzione a carico degli altri e chi ha corrisposto quanto dovuto non ha certo regresso nei loro confronti;
nel secondo e nel terzo caso il trasgressore non potrà far ricadere parte del pagamento sull'obbligato in solido o sull'estraneo in quanto il trasferimento dell'aggravio economico previsto dall'ultimo comma dell'articolo in commento avviene solo a carico di chi ha violato la norma e non di altri.
Insomma, quale che possa essere stata la posizione assunta dall' nella vicenda, nulla è Pt_1
dovuto all'impresa; le conseguenze sono la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la sua revoca.
Altra doglianza riguarda il rigetto della domanda riconvenzionale.
Dall'accertamento riportato nel provvedimento di ingiunzione risulta che: i lavori di scavo non rientravano tra quelli previsti nell'autorizzazione, tali lavori sono stati effettuati fuori dall'area interessata dalla realizzazione dell'accessorio agricolo, è stato asportato parte del materiale estratto che risulta pari a 1474,40 metri cubi.
Ove si rimandi al volume particolarmente elevato del materiale estratto (pari, in quantità, a un cubo di 11.38 metri per lato), alle zone di scavo e di estrazione totalmente distinte da quella dell'intervento autorizzato e alle notevoli e visibilissime trasformazioni apportate al terreno dalla ditta appaltatrice, alle giustificazioni che questa avrebbe dovuto fornire al committente e al
Direttore dei lavori per lo sconquasso totale arrecato al fondo consentono di ritenere che l' Pt_1
abbia dato il proprio consenso.
A tale riguardo occorre precisare che l' ha articolato i seguenti capitoli di prova per testi: “8 Pt_1
- E' vero che i lavori contestati dal Comune di San Lorenzo in Campo all' Organizzazione_1
furono eseguiti su ordine della proprietà e della Direzione dei lavori? 9 – E' vero che i lavori contestati dal Comune di San Lorenzo in Campo all'Impresa sulla proprietà del sig. CP_2
furono eseguiti in tre giorni?”. Parte_1
A ben vedere il primo capitolo è sostanzialmente negativo (deve essere inteso: “i lavori contestati dal Comune di San Lorenzo in Campo all' non furono eseguiti su ordine della Organizzazione_1
proprietà e della Direzione dei lavori?” ma sul punto vedi per la sua ammissibilità Cass. Ordinanza
18 novembre 2021 n. 35146), fatto è che in difetto della allegazione di un elemento temporale o di una circostanza specifica, i testi pur rispondendo positivamente alla articolazione negativa non avrebbero comunque potuto escludere il mancato raggiungimento di un accordo in altro momento o in altra circostanza.
Con riferimento al secondo capitolo l'eventuale rapidità dell'intervento (tre giorni) non è idonea ad escludere che il medesimo sia stato effettuato con il consenso del proprietario per tutti gli argomenti sopra esposti.
Tale consenso esclude che all' spetti il risarcimento dei danni. Pt_1
La circostanza che l'opposizione sia tutt'altro che palesemente infondata travolge il capo di condanna per lite temeraria.
La reciproca soccombenza (revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di risarcimento dei danni per importi sostanzialmente sovrapponibili) giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di ed avverso la
[...] Controparte_1
sentenza in epigrafe, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Ancona li 30.01.2024
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli