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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2024, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente rel. est. dr. Anna Mantovani COsigliere dr. Francesco Distefano COsigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), in persona del procuratore dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano, Corso Como 17, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_2
Orlando (C.F. ) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in via Chiossetto 18, Milano,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del COtroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Pignolo 107, 24121 Bergamo, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pisani (C.F. ) del foro di Cosenza, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in via Alimena 99, Cosenza,
APPELLATA
E CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante COtroparte_2 P.IVA_3 pro tempore, con sede in via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano, rappresentata e difesa dall'avv.
Adriana Morelli (C.F. ) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 il suo studio in via Amedeo D'Aosta 7, Milano, APPELLATA avente ad oggetto: azione surrogatoria /assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, richiamate espressamente tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni svolte in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado così giudicare:
- In via principale e nel merito per i motivi di appello tutti esposti nel presente atto, riformare, anche in punto spese di lite, la sentenza n. 136/2023 datata 9.1.2023 e pubblicata in data 10.1.2023, pronunciata dal Tribunale Civile di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Iori, nella causa civile iscritta al N. R. G. 15845/2020,
pagina 1 di 8 e, per l'effetto,
- accertato il diritto di agire in surroga ex art. 2900 c.c. di dovendosi COtroparte_3 COtroparte_1 ritenere l'operatività nel caso di specie della polizza n. 111.014.0000901514, accertare l'obbligo di manleva di
[...] nei confronti dell'inerte per l'intero risarcimento pari ad € 78.881,60 o per COtroparte_2 COtroparte_1 la maggiore o minore somma imputabile al pagato da in favore della signora COtroparte_1 Parte_1 per i fatti oggetto del contenzioso N.r.g. 39618/2018. Pt_3 nonchè
- accertato il pagamento effettuato da a delle spese legali pari ad € Parte_1 COtroparte_2 10.289,71= in forza dell'esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare che le predette somme debbano essere restituite, con conseguente condanna della succitata alla ripetizione/pagamento delle predette somme, COtroparte_2 oltre interessi, in favore di Parte_1
- accertato il pagamento effettuato da a delle spese legali pari ad € Parte_1 COtroparte_1 8.434,19 = in forza dell'esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare che le predette somme debbano essere restituite, con conseguente condanna del succitato alla ripetizione/pagamento delle predette somme, oltre COtroparte_1 interessi, in favore di Parte_1
- In via istruttoria Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e trascritte nel foglio di precisazione delle conclusioni in atti, che di seguito si riportano: si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova: 1.“Vero che il video sub doc.22 che mi si rammostra ritrae la carrozza di condotta dal sig. Org_1 CP_4 Per_1
durante la manifestazione “ ” del 12.9.2015 che, verso le ore 11.00, attraversava il Parco
[...] Organizzazione_2 Sempione per dirigersi verso il di Milano”. Organizzazione_3 Si indicano a teste: il signore e la signora residenti in [...] Testimone_2 n.10; il signor e la signora residenti in 20065 Inzago (MI), piazza Gnecchi Testimone_3 Testimone_4 Ruscone n.5; il signor e la signora entrambi residenti in [...]di Lombardia (BG), Testimone_5 Testimone_6 via Cascina Gatti. In ogni caso
CO vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
COtroparte_2 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in rito e nel merito,
respingere con ogni statuizione l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 136/2023 del Parte_1 Tribunale di Milano confermando la sentenza di primo grado, dichiarare comunque, anche in via di appello incidentale condizionato, inammissibile e/o infondata la domanda dell'appellante e conseguentemente respingerla ed in ogni caso ASSOLVERE la da ogni avversa domanda e pretesa. Vinte le spese. COtroparte_2 Si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
COtroparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.;
- Nel merito rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- Rigettare le istanze istruttorie di parte appellante poiché superflue;
- condannare l'appellante ad onorari, compensi e spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. COtroparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I fatti da cui trae origine la presente vicenda processuale possono essere così riassunti. Parte
ha stipulato con (d'ora in avanti, la polizza n. 402240797, avente COtroparte_6 Org_1 ad oggetto l'utilizzo di carrozze in manifestazioni fieristiche.
Il 12.9.2015 ha partecipato a una manifestazione equestre -organizzata, con il patrocinio del Org_1
, da (d'ora in avanti, IA), assicurato con Org_4 CP_7 COtroparte_1 [...] con una sua carrozza, trainata da cavalli, alla cui guida si trovava il sign. . COtroparte_2 CP_4 pagina 2 di 8 A causa di una repentina manovra di arresto della carrozza, e che Parte_4 Parte_5 assistevano alla manifestazione, ne sono stati travolti, riportando gravi danni.
A seguito di denuncia di nelle more del procedimento penale instaurato -nei confronti di Pt_3 Parte
(di e di (Presidente di IA)- avanti al Giudice di pace, ha stipulato con CP_4 Org_1 Per_2 una transazione, in forza della quale le ha corrisposto € 70.000,00 per danni patrimoniali e Pt_3 non patrimoniali ed € 8.881,60 per spese di assistenza legale.
Parte Successivamente e per quanto qui interessa, -agendo in surroga di ex artt. 1201, 1203/3, Pt_3 CO 2055 cc- ha convenuto avanti al Tribunale di Milano e il , al fine di rivalersi nei COtroparte_9 loro confronti per quanto versato a titolo di risarcimento del danno a secondo le rispettive Pt_3 quote di responsabilità di ognuno dei detti convenuti.
Questa causa (che precede la causa di cui oggi si discute) è stata iscritta a ruolo con il N. RG 39618/2018.
Il Comune, costituitosi, è stato autorizzato a citare in giudizio e . Org_1 CP_4 CO
si è costituita tardivamente, quando non era più possibile chiamare in causa la sua assicuratrice CO
(che, infatti, non ha chiamato in causa). CP_2 Parte La successiva richiesta di di chiamare in causa è stata rigettata. CP_2
Si può sin d'ora anticipare che questa causa si è conclusa con la sentenza n.151/2023, pubblicata l'11.1.2023, del Tribunale di Milano, che ha ritenuto IA responsabile del sinistro avvenuto il 12.9.2015 per il 60%, per il 30% e per il 10%. Org_1 CP_4
La predetta sentenza è stata parzialmente confermata dalla DA di Milano, ancorchè con diversa ripartizione delle quote interne di responsabilità. Parte Avverso la predetta sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, ancora in corso.
---
Il giudizio di primo grado nell'odierna causa, iscritta a ruolo con il N. RG 189/2023. Parte CO l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 14.4.2020, , agendo in CO surroga ex art. 2900 cc in luogo della sua (asseritamente inerte) debitrice , ha convenuto IA e la CO sua assicuratrice avanti al Tribunale di Milano, affermando che , divenuta sua debitrice, CP_2
NON aveva posto in essere iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo verso . CP_2
Parte Costituitasi, IA ha chiesto il rigetto della domanda di surroga proposta ex art. 2900 cc da eccependo: Parte Parte
-la mancanza di legittimazione attiva in capo a ex art. 2900 cc, in assenza, in capo ad , di un diritto previamente consacrato in una sentenza nei confronti di essa IA, condizione ritenuta invece necessaria dalla giurisprudenza di legittimità per poter esperire l'azione surrogatoria ex art. 2900 cc,
CO
-la mancanza di inerzia da parte di essa che, invero, aveva inviato una immediata comunicazione relativa al sinistro occorso il 12.9.2015 alla sua assicuratrice , con la conseguenza che ad essa CP_2
IA non poteva essere ascritto di essere rimasta “inerte”,
CO
-l'inoperatività della polizza stipulata da essa con , dato che l'art. 29 delle condizioni di CP_2 polizza ne escludeva l'operatività in caso di “Manifestazioni a carattere temporaneo” che prevedevano pagina 3 di 8 l'uso di animali: “L'assicurazione non è operante: (..) 2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali (..)>, quando invece, nel caso in esame, la manifestazione (nel corso della quale era stata Pt_3 danneggiata) prevedeva l'uso di carrozze trainate da cavalli (e infatti aveva utilizzato una Org_1 carrozza trainata da cavalli).
Parte Costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda di , anch'essa variamente deducendo CP_2 Parte CO sull'assenza dei requisiti necessari, in capo ad per agire nei confronti di ex art. 2900 cc.
CO sentenza n. 136/2023, pubblicata il 10.1.2023 il Tribunale di Milano ha così statuito:
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2) condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 COtroparte_2 lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. – se dovuta - e c.p.a.;
3) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Parte_6
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 7.052,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. – se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>.
La sentenza può essere così sunteggiata.
Decidendo in base al criterio della ragione più liquida (e quindi omettendo ogni rilievo sull'esistenza Parte CO dei requisiti, in capo ad , per poter agire ex art. 2900 cc nei confronti di e di ), il CP_2 CO Tribunale ha ritenuto l'inoperatività della polizza stipulata fra e in ragione della citata CP_2 clausola n. 29, considerata prevalente sulle pattuizioni particolari indicate nel frontespizio della polizza. Parte Ha poi condannato a pagare le spese, in ragione della sua soccombenza.
Il presente giudizio d'appello Parte Avverso detta sentenza ha proposto appello, deducendo che:
-Gia era sua debitrice come consacrato con la sentenza n. 151/2013 del Tribunale di Milano, confermata in appello,
-Gia era rimasta “inerte” nei confronti della sua assicuratrice , per non avere posto in essere
CP_2 iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo verso ; in
CP_2 CO ogni caso, la tardiva costituzione di nel giudizio concluso con la predetta sentenza n. 151/2023 CO aveva reso impossibile chiamare in causa e gli argomenti addotti da per sostenere
CP_2 l'inoperatività della polizza stipulata con erano frutto di una mera strategia processuale, come
CP_2 CO dimostrato dal comportamento di , la quale, nella causa successivamente instaurata -sempre nei suoi confronti- dall'altro soggetto ( rimasto danneggiato il 12.9.2015, anziché rimanere Per_3
“inerte” si era affrettata a chiamare in causa la sua assicuratrice , CP_2
-le pattuizioni particolari riportate nel frontespizio della polizza prevalevano, per la loro specialità, sulla clausola n. 29 della polizza,
-il Tribunale aveva erroneamente regolato le spese processuali.
pagina 4 di 8 Parte Costituitasi, IA ha chiesto la reiezione dell'appello di deducendo che: Parte
-nel momento in cui aveva iniziato il giudizio di primo grado, NON era ancora titolare di un credito consacrato in una sentenza nei confronti di essa IA, con conseguente irrilevanza, sotto tale profilo, delle sentenze emesse dal Tribunale e della DA di Milano (prima citate, nde), solo dopo che Parte
aveva già esercitato l'azione surrogatoria nei suoi confronti, senza averne titolo,
Parte
-diversamente da quanto ritenuto da , essa IA aveva “.. posto in essere iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo” verso , avendo dato a CP_2 quest'ultima immediata comunicazione del sinistro occorso il 12.9.2015,
Parte
-diversamente da quanto ritenuto da , essa IA NON aveva alcun obbligo di dare comunicazione Parte a dell' , costituito dalla “domanda di surroga di nei suoi confronti”, CP_2
-quanto al fatto di essersi costituita tardivamente nel giudizio n. 39618/2018 e non avere più potuto chiamare in giudizio , il fatto era irrilevante, dato che la polizza stipulata con era non CP_2 CP_2 operativa nel caso in esame, dato che -in caso di sinistro avvenuto nel corso di manifestazione “con uso di animali”- l'evento dannoso NON era coperto da polizza,
-la diversa strategia processuale da essa adottata nel processo iniziato da era dipesa da cause Per_3 peculiari a quella, diversa, fattispecie.
Parte Costituitasi, anche ha chiesto la reiezione dell'appello di COtroparte_2
All'udienza del 9.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
--
Questa Corte osserva quanto segue.
Parte La questione relativa alla legittimazione ad agire di Parte L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , sollevata da IA, è infondata. Questa Corte conosce l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna oppure in un altro titolo esecutivo…munito di provvisoria esecuzione rilasciata ai sensi dell'art. 642 c.p.c., benché detto titolo non sia definitivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 449 del 16/02/1974). Proprio la ricorrenza di un titolo (nella specie giudiziale) ne legittima l'esperimento e conferisce al credito il carattere di certezza, idoneo all'esercizio dell'azione surrogatoria, quand'anche, in ipotesi, non ne sia specificato l'ammontare (illiquido) e/o sia sottoposto a condizione o a termine..>, (v. ex multis, Cass. ord.34940/2022): orientamento la cui ratio è quella di ancorare la (eccezionale, ex art. 81 cpc) sostituzione processuale (in questo caso: in surrogatoria ex art. 2900 cc) ad una previa, ancorchè non definitiva, valutazione giudiziale.
Parte Ed è vero che, nel caso in esame, ha agito in via surrogatoria prima che il suo diritto nei confronti Parte di IA fosse consacrato in una sentenza di condanna (avendo agito ex art. 2900 cc
contro
IA con atto di citazione notificato il 14.4.2020 e quindi prima della pubblicazione -in data 11.1.2023- della Parte sentenza del Tribunale di Milano che tale diritto ha consacrato in favore di essa .
pagina 5 di 8 Tuttavia, posto che la legittimazione ad agire rientra nel novero delle condizioni dell'azione, è Parte sufficiente che essa sia sussista al momento della decisione della causa: e poiché il diritto di verso IA risulta ad oggi -id est al momento della presente decisione- già consacrato in una sentenza di condanna, id est quella in data 11.1.2023 (peraltro confermata in appello, quantomeno nell'AN), tanto Parte basta per ritenere esistente la legittimazione attiva, ex art. 2900 cc, di verso IA.
CO La questione relativa all' “inerzia” di . CO Parte L'eccezione di “inerzia” di , sollevata da è fondata. Questa Corte conosce l'orientamento della Corte di legittimità, secondo cui Qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo>.
Nel caso in specie, è vero che IA ha tempestivamente comunicato alla sua assicuratrice il CP_2 sinistro occorso il 12.9.2015: ma, a ben vedere, si è trattato della comunicazione 16.9.2015 (v. all. 2 fasc. in primo grado) del mero fatto del sinistro occorso, senza indicazioni ulteriori e, CP_2 soprattutto, senza alcuna richiesta risarcitoria in favore di alcuno (tanto meno dei soggetti danneggiati): con la conseguenza che la predetta comunicazione non è espressiva di alcuna effettiva, utile volontà, da parte di IA, di gestire il rapporto assicurativo. Parte Tale valutazione trova ulteriore conforto nel fatto che la stessa IA, chiamata in causa da , oltre a
NON avere ulteriormente coltivato il rapporto con , NON si è curata di chiamarla a sua volta in CP_2 causa, affermando anzi la stessa IA l'inutilità di coltivarlo, nel caso in esame, in ragione della ritenuta
“inoperatività della polizza” : in tal modo palesando -anzi sottolineando, motivandola- la propria (in tal modo) conclamata , come tale correttamente eccepita da Pt_1
Parte Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi sussistenti, in capo ad , le condizioni dell'azione Parte surrogatoria esercitata nei confronti di .
Occorre allora stabilire se la polizza stipulata fra IA e sia, nel caso in esame, operativa (come CP_2 Parte sostiene ) ovvero non sia operativa.
CO La questione relativa all'invocata inoperatività della polizza stipulata fra e . CP_2 CO L'eccezione di inoperatività della polizza in relazione al sinistro occorso il 12.9.2015, sollevata da e da , è fondata. CP_2
Giova innanzitutto ricordare che le parti NON contestano che sul frontespizio della polizza siano state riportate talune “Pattuizioni particolari” e che alla presente fattispecie sia applicabile la particolare clausola n. 29 delle condizioni speciali, a mente della quale nelle Manifestazioni a carattere temporaneo” “L'assicurazione non è operante: (..) 2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali (..)>.
Parte Ciò detto, sostiene che:
pagina 6 di 8 -la “Descrizione del rischio” riportata nel frontespizio della polizza fa riferimento (anche) a manifestazioni e concorsi equestri,
-tale riferimento deve ritenersi esteso alle successive “Pattuizioni particolari” (anch'esse riportate nel frontespizio della polizza), aventi ad oggetto la responsabilità civile,
-entrambe prevalgono, per la loro specialità, sulle clausole di esclusione ex art. 29; in ogni caso, deve ritenersi che la parte della detta clausola relativa all'inoperatività della polizza in caso di
“manifestazioni che prevedono l'uso di animali”, in palese contraddizione con quanto prima riportato nel frontespizio, costituisce un mero refuso.
Tali argomentazioni non appaiono convincenti. E' vero che nella parte relativa alla descrizione del è stato fatto riferimento alla proprietà (ovviamente in capo all'assicurata IA) dell'attrezzatura (quali stands, libri, impianti, materiali quali finimenti per cavalli) occorrente per , ma è anche vero che ciò vale per l'attrezzatura, e cioè assicura l'assicurata per i danni subiti in relazione a quelle cose, occorrenti per concorsi e manifestazioni equestri, di cui l'assicurata è proprietaria.
Orbene, a ben vedere, il riferimento a si conclude in quell'ambito.
Ed invero, il riferimento a equestri> non è stato riportato nella Pattuizione
Particolare successivamente (ma separatamente) riportata, avente ad oggetto la Responsabilità civile CO verso terzi> derivante all'assicurata o per danni a terzi verificatisi nelle operazioni di montaggio CO e smontaggio degli stands o per danni a terzi verificatisi quando fosse stata (come nel caso in specie, nde) partecipante in (e non già ai “prima indicati concorsi e manifestazioni” o a
“concorsi e manifestazioni equestri”) non meglio indicati: sì che la clausola che prevede la inoperatività della polizza ex art. 29 in caso di manifestazioni che prevedevano l'uso di animali non si pone in contrasto con alcunchè, apparendo finalizzata, semplicemente, a circoscrivere la responsabilità dell'assicuratrice, per scelta dei contraenti, al caso di danni a terzi verificatisi in concorsi e manifestazioni che NON prevedevano l'uso di animali (in conformità, peraltro, con la regola di interpretazione dei contratti secondo la quale in caso di una pattuizione apparentemente oscura deve essere data prevalenza all'interpretazione che conferisca un significato alla pattuizione, piuttosto che il contrario).
In conclusione, deve ritenersi l'inoperatività della polizza al caso in esame: il motivo d'appello non può dunque essere accolto.
-- La questione relativa all' erronea regolazione delle spese di lite. Parte L'appellante deduce che il Tribunale, anziché compensare fra le parti le spese processuali come CO avrebbe dovuto, l'ha ingiustamente condannata a pagare le spese del primo grado a , nonostante: CO a) , mera litisconsorte necessaria, non fosse tenuta a costituirsi, CO b) abbia usato, in questa causa, argomenti opposti a quelli usati in altra causa in ordine all'interpretazione della medesima polizza e abbia quindi diversamente argomentato in due diverse cause, relative al medesimo fatto, per ragioni di mera strategia professionale.
Parte L'appellante deduce, altresì, che -nonostante il suo diritto alla surroga- il Tribunale altrettanto Parte ingiustamente, l'ha condannata a pagare le spese del primo grado a , nonostante essa ha CP_2 immediatamente eseguito la sentenza su semplice richiesta di . CP_2
pagina 7 di 8 Parte Parte Le censure dell'appellante NON appaiono convincenti, dato che -in ultima analisi- risulta prevalentemente soccombente anche in questo grado nei confronti di entrambe le appellate e ciò indipendentemente sia dalla scelta di IA di costituirsi in questa causa (tanto più considerando che con Parte la prima domanda ha in ogni caso chiesto di accertare il suo diritto ad agire in surroga di essa CO IA), sia dal tipo di strategia processuale adottata da in altra, distinta causa (sia pur relativa al Parte medesimo sinistro), il cui esito non è dato conoscere, sia del fatto che l'appellante ha in buona sostanza dato esecuzione ad una sentenza di condanna, già di per sé immediatamente esecutiva.
Anche questo motivo d'appello non può dunque essere accolto.
--
Le spese processuali. L'appellante, ancora una volta soccombente, va condannata a rifondere a ciascuna delle appellate le spese processuali del presente grado d'appello, liquidate come da dispositivo a titolo di compenso professionale secondo le tabelle del DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa, dell'impegno profuso e dell'assenza della fase istruttoria, non svolta in questo grado, oltre agli accessori dovuti per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e nei confronti di Parte_1 COtroparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 136/2023 del Tribunale di Milano, così dispone: COtroparte_2 Parte
-rigetta l'appello proposto da , Parte
-condanna a corrispondere a e a le spese del COtroparte_1 COtroparte_2 presente grado, liquidate in e. 7.000,00 in favore di ciascuna di esse, oltre agli accessori dovuti per legge,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in Milano, il 7.02.2024
Il Presidente est.
Vinicia Licia Serena Calendino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Licia Serena Calendino Presidente rel. est. dr. Anna Mantovani COsigliere dr. Francesco Distefano COsigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), in persona del procuratore dott.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano, Corso Como 17, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_2
Orlando (C.F. ) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in via Chiossetto 18, Milano,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del COtroparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in via Pignolo 107, 24121 Bergamo, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pisani (C.F. ) del foro di Cosenza, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in via Alimena 99, Cosenza,
APPELLATA
E CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante COtroparte_2 P.IVA_3 pro tempore, con sede in via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano, rappresentata e difesa dall'avv.
Adriana Morelli (C.F. ) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso C.F._3 il suo studio in via Amedeo D'Aosta 7, Milano, APPELLATA avente ad oggetto: azione surrogatoria /assicurazione contro i danni sulle seguenti conclusioni:
Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, richiamate espressamente tutte le domande, istanze, eccezioni e deduzioni svolte in primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado così giudicare:
- In via principale e nel merito per i motivi di appello tutti esposti nel presente atto, riformare, anche in punto spese di lite, la sentenza n. 136/2023 datata 9.1.2023 e pubblicata in data 10.1.2023, pronunciata dal Tribunale Civile di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Iori, nella causa civile iscritta al N. R. G. 15845/2020,
pagina 1 di 8 e, per l'effetto,
- accertato il diritto di agire in surroga ex art. 2900 c.c. di dovendosi COtroparte_3 COtroparte_1 ritenere l'operatività nel caso di specie della polizza n. 111.014.0000901514, accertare l'obbligo di manleva di
[...] nei confronti dell'inerte per l'intero risarcimento pari ad € 78.881,60 o per COtroparte_2 COtroparte_1 la maggiore o minore somma imputabile al pagato da in favore della signora COtroparte_1 Parte_1 per i fatti oggetto del contenzioso N.r.g. 39618/2018. Pt_3 nonchè
- accertato il pagamento effettuato da a delle spese legali pari ad € Parte_1 COtroparte_2 10.289,71= in forza dell'esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare che le predette somme debbano essere restituite, con conseguente condanna della succitata alla ripetizione/pagamento delle predette somme, COtroparte_2 oltre interessi, in favore di Parte_1
- accertato il pagamento effettuato da a delle spese legali pari ad € Parte_1 COtroparte_1 8.434,19 = in forza dell'esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare che le predette somme debbano essere restituite, con conseguente condanna del succitato alla ripetizione/pagamento delle predette somme, oltre COtroparte_1 interessi, in favore di Parte_1
- In via istruttoria Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e trascritte nel foglio di precisazione delle conclusioni in atti, che di seguito si riportano: si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova: 1.“Vero che il video sub doc.22 che mi si rammostra ritrae la carrozza di condotta dal sig. Org_1 CP_4 Per_1
durante la manifestazione “ ” del 12.9.2015 che, verso le ore 11.00, attraversava il Parco
[...] Organizzazione_2 Sempione per dirigersi verso il di Milano”. Organizzazione_3 Si indicano a teste: il signore e la signora residenti in [...] Testimone_2 n.10; il signor e la signora residenti in 20065 Inzago (MI), piazza Gnecchi Testimone_3 Testimone_4 Ruscone n.5; il signor e la signora entrambi residenti in [...]di Lombardia (BG), Testimone_5 Testimone_6 via Cascina Gatti. In ogni caso
CO vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
COtroparte_2 Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in rito e nel merito,
respingere con ogni statuizione l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 136/2023 del Parte_1 Tribunale di Milano confermando la sentenza di primo grado, dichiarare comunque, anche in via di appello incidentale condizionato, inammissibile e/o infondata la domanda dell'appellante e conseguentemente respingerla ed in ogni caso ASSOLVERE la da ogni avversa domanda e pretesa. Vinte le spese. COtroparte_2 Si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
COtroparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.;
- Nel merito rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- Rigettare le istanze istruttorie di parte appellante poiché superflue;
- condannare l'appellante ad onorari, compensi e spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. COtroparte_5
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I fatti da cui trae origine la presente vicenda processuale possono essere così riassunti. Parte
ha stipulato con (d'ora in avanti, la polizza n. 402240797, avente COtroparte_6 Org_1 ad oggetto l'utilizzo di carrozze in manifestazioni fieristiche.
Il 12.9.2015 ha partecipato a una manifestazione equestre -organizzata, con il patrocinio del Org_1
, da (d'ora in avanti, IA), assicurato con Org_4 CP_7 COtroparte_1 [...] con una sua carrozza, trainata da cavalli, alla cui guida si trovava il sign. . COtroparte_2 CP_4 pagina 2 di 8 A causa di una repentina manovra di arresto della carrozza, e che Parte_4 Parte_5 assistevano alla manifestazione, ne sono stati travolti, riportando gravi danni.
A seguito di denuncia di nelle more del procedimento penale instaurato -nei confronti di Pt_3 Parte
(di e di (Presidente di IA)- avanti al Giudice di pace, ha stipulato con CP_4 Org_1 Per_2 una transazione, in forza della quale le ha corrisposto € 70.000,00 per danni patrimoniali e Pt_3 non patrimoniali ed € 8.881,60 per spese di assistenza legale.
Parte Successivamente e per quanto qui interessa, -agendo in surroga di ex artt. 1201, 1203/3, Pt_3 CO 2055 cc- ha convenuto avanti al Tribunale di Milano e il , al fine di rivalersi nei COtroparte_9 loro confronti per quanto versato a titolo di risarcimento del danno a secondo le rispettive Pt_3 quote di responsabilità di ognuno dei detti convenuti.
Questa causa (che precede la causa di cui oggi si discute) è stata iscritta a ruolo con il N. RG 39618/2018.
Il Comune, costituitosi, è stato autorizzato a citare in giudizio e . Org_1 CP_4 CO
si è costituita tardivamente, quando non era più possibile chiamare in causa la sua assicuratrice CO
(che, infatti, non ha chiamato in causa). CP_2 Parte La successiva richiesta di di chiamare in causa è stata rigettata. CP_2
Si può sin d'ora anticipare che questa causa si è conclusa con la sentenza n.151/2023, pubblicata l'11.1.2023, del Tribunale di Milano, che ha ritenuto IA responsabile del sinistro avvenuto il 12.9.2015 per il 60%, per il 30% e per il 10%. Org_1 CP_4
La predetta sentenza è stata parzialmente confermata dalla DA di Milano, ancorchè con diversa ripartizione delle quote interne di responsabilità. Parte Avverso la predetta sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, ancora in corso.
---
Il giudizio di primo grado nell'odierna causa, iscritta a ruolo con il N. RG 189/2023. Parte CO l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 14.4.2020, , agendo in CO surroga ex art. 2900 cc in luogo della sua (asseritamente inerte) debitrice , ha convenuto IA e la CO sua assicuratrice avanti al Tribunale di Milano, affermando che , divenuta sua debitrice, CP_2
NON aveva posto in essere iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo verso . CP_2
Parte Costituitasi, IA ha chiesto il rigetto della domanda di surroga proposta ex art. 2900 cc da eccependo: Parte Parte
-la mancanza di legittimazione attiva in capo a ex art. 2900 cc, in assenza, in capo ad , di un diritto previamente consacrato in una sentenza nei confronti di essa IA, condizione ritenuta invece necessaria dalla giurisprudenza di legittimità per poter esperire l'azione surrogatoria ex art. 2900 cc,
CO
-la mancanza di inerzia da parte di essa che, invero, aveva inviato una immediata comunicazione relativa al sinistro occorso il 12.9.2015 alla sua assicuratrice , con la conseguenza che ad essa CP_2
IA non poteva essere ascritto di essere rimasta “inerte”,
CO
-l'inoperatività della polizza stipulata da essa con , dato che l'art. 29 delle condizioni di CP_2 polizza ne escludeva l'operatività in caso di “Manifestazioni a carattere temporaneo” che prevedevano pagina 3 di 8 l'uso di animali: “L'assicurazione non è operante: (..) 2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali (..)>, quando invece, nel caso in esame, la manifestazione (nel corso della quale era stata Pt_3 danneggiata) prevedeva l'uso di carrozze trainate da cavalli (e infatti aveva utilizzato una Org_1 carrozza trainata da cavalli).
Parte Costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda di , anch'essa variamente deducendo CP_2 Parte CO sull'assenza dei requisiti necessari, in capo ad per agire nei confronti di ex art. 2900 cc.
CO sentenza n. 136/2023, pubblicata il 10.1.2023 il Tribunale di Milano ha così statuito:
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) rigetta tutte le domande proposte da nel presente giudizio;
Parte_1
2) condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 COtroparte_2 lite da quest'ultima sostenute, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. – se dovuta - e c.p.a.;
3) condanna a rifondere in favore di Parte_1 Parte_6
le spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 7.052,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad i.v.a. – se dovuta - e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario>.
La sentenza può essere così sunteggiata.
Decidendo in base al criterio della ragione più liquida (e quindi omettendo ogni rilievo sull'esistenza Parte CO dei requisiti, in capo ad , per poter agire ex art. 2900 cc nei confronti di e di ), il CP_2 CO Tribunale ha ritenuto l'inoperatività della polizza stipulata fra e in ragione della citata CP_2 clausola n. 29, considerata prevalente sulle pattuizioni particolari indicate nel frontespizio della polizza. Parte Ha poi condannato a pagare le spese, in ragione della sua soccombenza.
Il presente giudizio d'appello Parte Avverso detta sentenza ha proposto appello, deducendo che:
-Gia era sua debitrice come consacrato con la sentenza n. 151/2013 del Tribunale di Milano, confermata in appello,
-Gia era rimasta “inerte” nei confronti della sua assicuratrice , per non avere posto in essere
CP_2 iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo verso ; in
CP_2 CO ogni caso, la tardiva costituzione di nel giudizio concluso con la predetta sentenza n. 151/2023 CO aveva reso impossibile chiamare in causa e gli argomenti addotti da per sostenere
CP_2 l'inoperatività della polizza stipulata con erano frutto di una mera strategia processuale, come
CP_2 CO dimostrato dal comportamento di , la quale, nella causa successivamente instaurata -sempre nei suoi confronti- dall'altro soggetto ( rimasto danneggiato il 12.9.2015, anziché rimanere Per_3
“inerte” si era affrettata a chiamare in causa la sua assicuratrice , CP_2
-le pattuizioni particolari riportate nel frontespizio della polizza prevalevano, per la loro specialità, sulla clausola n. 29 della polizza,
-il Tribunale aveva erroneamente regolato le spese processuali.
pagina 4 di 8 Parte Costituitasi, IA ha chiesto la reiezione dell'appello di deducendo che: Parte
-nel momento in cui aveva iniziato il giudizio di primo grado, NON era ancora titolare di un credito consacrato in una sentenza nei confronti di essa IA, con conseguente irrilevanza, sotto tale profilo, delle sentenze emesse dal Tribunale e della DA di Milano (prima citate, nde), solo dopo che Parte
aveva già esercitato l'azione surrogatoria nei suoi confronti, senza averne titolo,
Parte
-diversamente da quanto ritenuto da , essa IA aveva “.. posto in essere iniziative idonee a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo” verso , avendo dato a CP_2 quest'ultima immediata comunicazione del sinistro occorso il 12.9.2015,
Parte
-diversamente da quanto ritenuto da , essa IA NON aveva alcun obbligo di dare comunicazione Parte a dell' , costituito dalla “domanda di surroga di nei suoi confronti”, CP_2
-quanto al fatto di essersi costituita tardivamente nel giudizio n. 39618/2018 e non avere più potuto chiamare in giudizio , il fatto era irrilevante, dato che la polizza stipulata con era non CP_2 CP_2 operativa nel caso in esame, dato che -in caso di sinistro avvenuto nel corso di manifestazione “con uso di animali”- l'evento dannoso NON era coperto da polizza,
-la diversa strategia processuale da essa adottata nel processo iniziato da era dipesa da cause Per_3 peculiari a quella, diversa, fattispecie.
Parte Costituitasi, anche ha chiesto la reiezione dell'appello di COtroparte_2
All'udienza del 9.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni, previa concessione dei termini di legge per gli scritti conclusionali.
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Questa Corte osserva quanto segue.
Parte La questione relativa alla legittimazione ad agire di Parte L'eccezione di difetto di legittimazione attiva di , sollevata da IA, è infondata. Questa Corte conosce l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna oppure in un altro titolo esecutivo…munito di provvisoria esecuzione rilasciata ai sensi dell'art. 642 c.p.c., benché detto titolo non sia definitivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 449 del 16/02/1974). Proprio la ricorrenza di un titolo (nella specie giudiziale) ne legittima l'esperimento e conferisce al credito il carattere di certezza, idoneo all'esercizio dell'azione surrogatoria, quand'anche, in ipotesi, non ne sia specificato l'ammontare (illiquido) e/o sia sottoposto a condizione o a termine..>, (v. ex multis, Cass. ord.34940/2022): orientamento la cui ratio è quella di ancorare la (eccezionale, ex art. 81 cpc) sostituzione processuale (in questo caso: in surrogatoria ex art. 2900 cc) ad una previa, ancorchè non definitiva, valutazione giudiziale.
Parte Ed è vero che, nel caso in esame, ha agito in via surrogatoria prima che il suo diritto nei confronti Parte di IA fosse consacrato in una sentenza di condanna (avendo agito ex art. 2900 cc
contro
IA con atto di citazione notificato il 14.4.2020 e quindi prima della pubblicazione -in data 11.1.2023- della Parte sentenza del Tribunale di Milano che tale diritto ha consacrato in favore di essa .
pagina 5 di 8 Tuttavia, posto che la legittimazione ad agire rientra nel novero delle condizioni dell'azione, è Parte sufficiente che essa sia sussista al momento della decisione della causa: e poiché il diritto di verso IA risulta ad oggi -id est al momento della presente decisione- già consacrato in una sentenza di condanna, id est quella in data 11.1.2023 (peraltro confermata in appello, quantomeno nell'AN), tanto Parte basta per ritenere esistente la legittimazione attiva, ex art. 2900 cc, di verso IA.
CO La questione relativa all' “inerzia” di . CO Parte L'eccezione di “inerzia” di , sollevata da è fondata. Questa Corte conosce l'orientamento della Corte di legittimità, secondo cui Qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da questo poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo>.
Nel caso in specie, è vero che IA ha tempestivamente comunicato alla sua assicuratrice il CP_2 sinistro occorso il 12.9.2015: ma, a ben vedere, si è trattato della comunicazione 16.9.2015 (v. all. 2 fasc. in primo grado) del mero fatto del sinistro occorso, senza indicazioni ulteriori e, CP_2 soprattutto, senza alcuna richiesta risarcitoria in favore di alcuno (tanto meno dei soggetti danneggiati): con la conseguenza che la predetta comunicazione non è espressiva di alcuna effettiva, utile volontà, da parte di IA, di gestire il rapporto assicurativo. Parte Tale valutazione trova ulteriore conforto nel fatto che la stessa IA, chiamata in causa da , oltre a
NON avere ulteriormente coltivato il rapporto con , NON si è curata di chiamarla a sua volta in CP_2 causa, affermando anzi la stessa IA l'inutilità di coltivarlo, nel caso in esame, in ragione della ritenuta
“inoperatività della polizza” : in tal modo palesando -anzi sottolineando, motivandola- la propria (in tal modo) conclamata , come tale correttamente eccepita da Pt_1
Parte Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi sussistenti, in capo ad , le condizioni dell'azione Parte surrogatoria esercitata nei confronti di .
Occorre allora stabilire se la polizza stipulata fra IA e sia, nel caso in esame, operativa (come CP_2 Parte sostiene ) ovvero non sia operativa.
CO La questione relativa all'invocata inoperatività della polizza stipulata fra e . CP_2 CO L'eccezione di inoperatività della polizza in relazione al sinistro occorso il 12.9.2015, sollevata da e da , è fondata. CP_2
Giova innanzitutto ricordare che le parti NON contestano che sul frontespizio della polizza siano state riportate talune “Pattuizioni particolari” e che alla presente fattispecie sia applicabile la particolare clausola n. 29 delle condizioni speciali, a mente della quale nelle Manifestazioni a carattere temporaneo” “L'assicurazione non è operante: (..) 2. per manifestazioni che prevedono l'uso di animali (..)>.
Parte Ciò detto, sostiene che:
pagina 6 di 8 -la “Descrizione del rischio” riportata nel frontespizio della polizza fa riferimento (anche) a manifestazioni e concorsi equestri,
-tale riferimento deve ritenersi esteso alle successive “Pattuizioni particolari” (anch'esse riportate nel frontespizio della polizza), aventi ad oggetto la responsabilità civile,
-entrambe prevalgono, per la loro specialità, sulle clausole di esclusione ex art. 29; in ogni caso, deve ritenersi che la parte della detta clausola relativa all'inoperatività della polizza in caso di
“manifestazioni che prevedono l'uso di animali”, in palese contraddizione con quanto prima riportato nel frontespizio, costituisce un mero refuso.
Tali argomentazioni non appaiono convincenti. E' vero che nella parte relativa alla descrizione del è stato fatto riferimento alla proprietà (ovviamente in capo all'assicurata IA) dell'attrezzatura (quali stands, libri, impianti, materiali quali finimenti per cavalli) occorrente per , ma è anche vero che ciò vale per l'attrezzatura, e cioè assicura l'assicurata per i danni subiti in relazione a quelle cose, occorrenti per concorsi e manifestazioni equestri, di cui l'assicurata è proprietaria.
Orbene, a ben vedere, il riferimento a si conclude in quell'ambito.
Ed invero, il riferimento a equestri> non è stato riportato nella Pattuizione
Particolare successivamente (ma separatamente) riportata, avente ad oggetto la Responsabilità civile CO verso terzi> derivante all'assicurata o per danni a terzi verificatisi nelle operazioni di montaggio CO e smontaggio degli stands o per danni a terzi verificatisi quando fosse stata (come nel caso in specie, nde) partecipante in (e non già ai “prima indicati concorsi e manifestazioni” o a
“concorsi e manifestazioni equestri”) non meglio indicati: sì che la clausola che prevede la inoperatività della polizza ex art. 29 in caso di manifestazioni che prevedevano l'uso di animali non si pone in contrasto con alcunchè, apparendo finalizzata, semplicemente, a circoscrivere la responsabilità dell'assicuratrice, per scelta dei contraenti, al caso di danni a terzi verificatisi in concorsi e manifestazioni che NON prevedevano l'uso di animali (in conformità, peraltro, con la regola di interpretazione dei contratti secondo la quale in caso di una pattuizione apparentemente oscura deve essere data prevalenza all'interpretazione che conferisca un significato alla pattuizione, piuttosto che il contrario).
In conclusione, deve ritenersi l'inoperatività della polizza al caso in esame: il motivo d'appello non può dunque essere accolto.
-- La questione relativa all' erronea regolazione delle spese di lite. Parte L'appellante deduce che il Tribunale, anziché compensare fra le parti le spese processuali come CO avrebbe dovuto, l'ha ingiustamente condannata a pagare le spese del primo grado a , nonostante: CO a) , mera litisconsorte necessaria, non fosse tenuta a costituirsi, CO b) abbia usato, in questa causa, argomenti opposti a quelli usati in altra causa in ordine all'interpretazione della medesima polizza e abbia quindi diversamente argomentato in due diverse cause, relative al medesimo fatto, per ragioni di mera strategia professionale.
Parte L'appellante deduce, altresì, che -nonostante il suo diritto alla surroga- il Tribunale altrettanto Parte ingiustamente, l'ha condannata a pagare le spese del primo grado a , nonostante essa ha CP_2 immediatamente eseguito la sentenza su semplice richiesta di . CP_2
pagina 7 di 8 Parte Parte Le censure dell'appellante NON appaiono convincenti, dato che -in ultima analisi- risulta prevalentemente soccombente anche in questo grado nei confronti di entrambe le appellate e ciò indipendentemente sia dalla scelta di IA di costituirsi in questa causa (tanto più considerando che con Parte la prima domanda ha in ogni caso chiesto di accertare il suo diritto ad agire in surroga di essa CO IA), sia dal tipo di strategia processuale adottata da in altra, distinta causa (sia pur relativa al Parte medesimo sinistro), il cui esito non è dato conoscere, sia del fatto che l'appellante ha in buona sostanza dato esecuzione ad una sentenza di condanna, già di per sé immediatamente esecutiva.
Anche questo motivo d'appello non può dunque essere accolto.
--
Le spese processuali. L'appellante, ancora una volta soccombente, va condannata a rifondere a ciascuna delle appellate le spese processuali del presente grado d'appello, liquidate come da dispositivo a titolo di compenso professionale secondo le tabelle del DM 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della causa, dell'impegno profuso e dell'assenza della fase istruttoria, non svolta in questo grado, oltre agli accessori dovuti per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e nei confronti di Parte_1 COtroparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 136/2023 del Tribunale di Milano, così dispone: COtroparte_2 Parte
-rigetta l'appello proposto da , Parte
-condanna a corrispondere a e a le spese del COtroparte_1 COtroparte_2 presente grado, liquidate in e. 7.000,00 in favore di ciascuna di esse, oltre agli accessori dovuti per legge,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in Milano, il 7.02.2024
Il Presidente est.
Vinicia Licia Serena Calendino
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