Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Prima sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nel procedimento n. 62401/2021 R.G.T., al quale è riunito il proc. n. 63230/2021 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Di Muzio, come da Parte 1
,
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO Controparte 1 , rappresentata e difesa dall'avv. Gaia Lucilla Gallo, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, con ricorso depositato il 25.10.2021, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata la figlia _1 in data 5.10.2013, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
affidarsi la figlia ad entrambi i genitori in via condivisa, con diritto di visita per il padre come indicato nel ricorso;
emettere i provvedimenti economici in favore della figlia minore.
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 300,00 mensili e per la figlia pari ad euro 700,00 mensili;
l'assegnazione delle due autovetture una a ciascun coniuge come pure meglio indicate nella citata memoria. kIn sede presidenziale veniva statuito quanto segue: “... ritenuto che, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso per la figlia minore _1 atteso che le deduzioni della ricorrente circa le limitazioni della capacità genitoriale del padre e quelle del resistente circa le limitazioni della capacita' genitoriale della madre non appaiono fornite di adeguato riscontro probatorio, fatti salvi necessari approfondimenti istruttori;
ritenuto, quindi, che, allo stato, la figlia _1 deve essere affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
la figlia _1 deve essere collocata prevalentemente presso la madre da ritenersi genitore di riferimento per la stessa in ragione della sua eta', delle sue presumibili esigenze e della maggiore disponibilita' di tempo della stessa ai fini dell'accudimento della minore per quanto, allo stato, emerso, fatti salvi gli opportuni approfondimenti istruttori;
ritenuto doversi disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di visita del padre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' della figlia minore ed il diritto alla bigenitorialita' prevedendo che il padre possa vedere e tenere con se' al figlia minore quando vorra', previo accordo con la madre, e, comunque in difetto di accordo, a weekend alternati dal venerdi' dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00
nel caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica alle ore 20.00 ed il lunedi' dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alle ore 20.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni facendo in modo di ricomprendere il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; ritenuto che, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Via Cassia n°1004 deve essere assegnata alla moglie quale genitore collocatario della figlia _1 dalla quale il marito si è gia' allontanato;
rilevato che il ricorrente è un assistente di volo che in precedenza ha svolto la sua attivita' lavorativa quale dipendente di Alitalia, attualmente si trova in Controparte_2 percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1.350,00 calcolato su dodici mensilita', vive in una casa in locazione per la quale paga un canone pari ad euro 400,00 mensili, è proprietario del 100% della casa familiare e del 50% di una casa in Sardegna a Porto S.Paolo (l'altro 50% è della sorella), è gravato dal pagamento della rata pari ad euro 217,00 mensili per un finanziamento ottenuto in costanza di matrimonio per esigenze familiari;
(cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale, contratto di locazione, documentazione reddituale in atti, piano di ammortamento); rilevato che la resistente svolge attivita' lavorativa quale addetta ad una mensa scolastica con contratto a tempo determinato con scadenza nel mese di luglio 2022 dalla quale percepisce un reddito mensile medio ad euro 450,00, è aiutata economicamente dai suoi genitori, vive nella casa familiare di proprieta' del ricorrente, non ha proprieta' immobiliari (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale, contratto di lavoro come tirocinio, documentazione reddituale in atti); ritenuto doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 150,00 mensili quale contributo per il mantenimento della moglie, al fine di consentire alla stessa di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e di colmare il divario reddituale esistente fra i coniugi, considerati i redditi delle parti come risultanti dagli atti e le rispettive capacita' lavorative, il godimento della casa coniugale di proprieta' del marito da parte delle moglie e l'onere economico gravante sul marito per la locazione della casa in cui vive;
ritenuto doversi porre a carico del marito un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo per il mantenimento della figlia minore _1 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie وو
per lo stesso come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, considerati i redditi delle parti come risultanti dagli atti e le rispettive capacita' lavorative, il godimento della casa coniugale di proprieta' del marito da parte delle moglie e l'onere economico gravante sul marito per la locazione della casa in cui vive nonchè tenuto conto delle presumibili esigenze economiche della figlia minore rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, dei tempi di permanenza della figlia minore presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre in quanto genitore collocatario visto l'art.708 c.p.c.,
adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida la figlia _1 ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilita'genitoriale congiuntamente assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della stessa tenuto conto delle sue capacità, della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e separatamente solo per le questioni di ordinaria amministrazione;
3)dispone che, in difetto di diversi accordi, la figlia _1 sia collocata in via prevalente presso la madre;
4)dispone che il padre possa vedere e tenere con se' la figlia Per 1 quando vorra', previo accordo con la madre, e, comunque, in difetto di accordo, a weekend alternati dal venerdi' dall'uscita da scuola o dalle ore
16.00 nel caso di sospensione dell'attivita' scolastica fino alla domenica alle ore 20.00 ed il lunedi' dall'uscita da scuola o dalle ore 16.00 in caso di sospensione dell'attivita' scolastica alle ore 20.00, durante vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 le gennaio, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni ad anni alterni facendo in modo di ricomprendere il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa del papa'; la casa coniugale sita in Roma Via Cassia n°1004 dalla quale il marito 5)assegna a Parte 1 si è gia' allontanato;
6) pone a carico di Parte 1 un assegno pari ad euro 150,00 mensili quale contributo per il mantenimento della moglie da corrispondersi dal mese di marzo 2022 a Controparte_1 al suo domicilio
o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7)pone a carico di Parte 1 un assegno pari ad euro 300,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore _1, da corrispondersi dal mese di marzo 2022 a Controparte_1 al suo domicilio o a mezzo di bonifico bancario o postale entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8)pone a carico di Parte 1 il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione
(libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per il figlio PE come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale
;...", poi corretta come segue: “... dispone la correzione dell'errore materiale contenuto 66
nell'ordinanza presidenziale resa in data 16.2.2022 nel senso che laddove è scritto al punto 5 della parte
"e laddove è scritto al punto وو dispositiva" Parte 1 deve leggersi ed intendersi " Controparte_1
8 "il figlio PE deve leggersi ed intendersi "la figlia _1 .”.
Con la memoria integrativa la CP 1 chiedeva, a parziale modifica di quanto già domandato, l'affidamento condiviso della figlia, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, il suo collocamento con la madre ed il diritto di visita per il padre come meglio ivi indicato, oltre ad un assegno di mantenimento per sé pari ad almeno euro 400,00 mensili e per la figlia pari ad almeno euro 600,00 mensili. In sede di precisazione delle conclusioni chiedeva anche la corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia, tuttavia senza reiterare la domanda relativa all'assegnazione delle due macchine che, dunque, deve intendersi rinunciata.
In questo procedimento è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, innanzitutto, essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I., in quanto condivisibile, e rigettate le ulteriori richieste di acquisizioni documentali, in quanto superflue.
Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la documentazione depositata con le memorie conclusionali, in quanto tardiva ed al di fuori del contraddittorio.
Quanto alla domanda di addebito svolta dalla P_ si osserva che non risultano provate le contestazioni della stessa relative alla mancata assistenza morale e materiale della famiglia da parte del marito, né le pure asserite condotte prevaricatorie e psicologicamente violente che avrebbe perpetrato il medesimo, mentre risulta provata la relazione extraconiugale del Pt 1 con una donna che frequentava lo stesso circolo in cui lui era Testimone 1 vicina di casa, la qualeiscritto (cfr. sul punto la deposizione della teste
,
rispondeva, alla domanda “vero che durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 il Sig. Parte_1
[...] riceveva la sera presso la casa coniugale sita in Roma via Cassia n. 1004 pal. 1 int. 6 una donna di nome che ivi pernottava" e "vero che la Sig.ra Persona 3 trascorreva la Persona 3
notte e usciva la mattina presto dall'abitazione di via Cassia n. 1004 pal. 1 int. 6" (considerando che nei mesi estivi la CP 1 trascorreva molto tempo a Palermo dai suoi genitori con la figlia (circostanza pacifica), come segue: "ricordo di avere incontrato un paio di volte nel periodo estivo la signora negli spazi condominiali tra il viale di casa ed il nostro villino, che stava parcheggiando ed arrivava e l'ho vista poi entrare nel nostro portone", ADR so che si chiama Per 3 perché 66
frequenta il mio stesso circolo Due Ponti, poi ho saputo anche il suo cognome R_ , " si è vero, l'ho incontrata una mattina alle 6,30 per le scale che usciva di casa e si chiudeva la porta alle spalle del sig.
Pt 1 e della signora P_ ", ADR io sono al terzo piano e loro al primo ed io vado sempre a 66
piedi.".
Ciò premesso, deve, tuttavia, darsi anche atto del fatto che detta relazione extraconiugale si è posta all'interno di una compagine familiare già fortemente pregiudicata, non potendosi, dunque, ritenere la causa della frattura matrimoniale, anzi, avendo il Pt 1 provato che la coppia aveva un rapporto già molto compromesso, vivendo sostanzialmente da "separati in casa", come dichiarato dalla sorella del medesimo, la teste Testimone 2 la quale rispondeva alla domanda "vero che dall'anno 2017 i Sigg. Pt 1 e
,
P_ dormivano in stanze separate”: “si è vero, è successo a seguito del trasferimento della bambina dalla camera matrimoniale alla sua stanzetta dove la mamma ha messo un letto matrimoniale dove poi si
è trasferita a dormire definitivamente con la figlia.”, ADR: “lo so perché ci siamo frequentati tanto ed entrambi me lo hanno confidato, era un argomento di cui si parlava tranquillamente tanto che hanno anche tentato una terapia di coppia, quello del trasferimento di _1 nella sua stanza e di conseguenza della mamma con lei è stato l'evento definitivo che li ha portati alla separazione fisica in casa" (testimonianza che non si ritiene smentita da quella resa sul punto dalla sorella della CP 1 la teste Testimone 3 la quale dichiarava "so che ogni tanto mia sorella dormiva con la bambina per non essere disturbate dalle alzate di prima mattina del marito per motivi di lavoro", "c'è un letto matrimoniale nella stanza della bambina usato dalla stessa e ci dormiva ogni tanto anche mia sorella come ho già detto sopra.", considerata la maggiore genericità della deposizione ed il fatto che la detta teste non si ritiene che possa avere avuto conoscenza diretta dei fatti e della vita quotidiana della coppia, in quanto viveva a Palermo.
Ciò premesso, pertanto, la domanda di addebito della separazione al marito svolta dalla
CP 1 deve essere rigettata.
In ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti, in quanto del tutto compatibili con le esigenze della minore, tutelanti da un lato la sua stabilità quotidiana di vita e, dall'altro, il rapporto con il padre, genitore non convivente.
Può, poi, essere assegnata alla CP 1 la casa coniugale, in quanto ivi convivente con la figlia.
Quanto all'aspetto economico, a quanto già specificato in sede presidenziale va aggiunto quanto segue, valutata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Pt 1 in atti:
, il assistente di volo, è stato assunto da Ita Airways s.p.a., con un reddito pari ad Pt 1
,
euro 2.500,00/3.000,00 mensili, non avendo, tuttavia, lo stesso ottemperato all'ordinanza del G.I. dell'1.11.2022, con la quale si chiedeva alle parti di produrre documentazione fiscale (modello unico, 730, CUD, buste paga) e bancaria e/o postale (movimentazione conti correnti e conti titoli intestati alle parti, cointestati, ovvero intestati a terzi con delega di firma) a decorrere dall'anno 2021, nel termine del deposito dela memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., con una condotta processuale poco trasparente e tendente a nascondere le sue effettive capacità patrimoniali.
Ciò premesso, valutati anche i tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore, ritiene questo Collegio di determinare a carico del Pt 1 a far data dalla presente sentenza, un
,
assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili e per la figlia pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat, somma da corrispondersi alla resistente entro g. 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie per la minore, indicate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o rinunciata, così provvede:
- determina l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
- assegna alla CP 1 la casa coniugale;
determina a carico del Pt 1 a far data dalla presente sentenza, un assegno di
-
,
mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili e per la figlia pari ad euro 500,00 mensili, oltre Istat, somma da corrispondersi alla resistente entro il g. 5 di ogni mese, oltre all'80% delle spese straordinarie per la minore, indicate dal Protocollo vigente presso questo Tribunale;
-spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, 17.12.2024
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. dott.ssa Marta Ienzi dott.ssa Francesca Cosentino