TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maria Dell'Isola e dall'avv. Marta Delia Enne
parte opponente 1 nei confronti di
(C.F. , in persona del curatore avv. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Citernesi
[...]
parte opposta
conclusioni
per parte opponente: “INSISTE per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione
in opposizione a decreto ingiuntivo e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., dunque: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Adito, contrariis rejectis, così provvedere: […] Nel merito, in via principale - dichiarare nullo il
decreto ingiuntivo n. 1118/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in quanto emesso in assenza della
documentazione prevista ex art. 634 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
- accertare e dichiarare che nulla è
dovuto in relazione alla fattura n. 45 del 20/04/2022 dalla opponente in favore del CP_1 CP_1
a fronte del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, revocare il
[...]
predetto decreto ingiuntivo;
[…] In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
per parte opposta: “Si insiste pertanto per l'accoglimento delle già precisate conclusioni”, dunque:
“Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte e dedotte con questo atto e per quelle che saranno R.G. n. 272/2024
esposte, dedotte e/o accertate nel proseguo del giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e
respinta: • in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione; • in via principale,
nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e confermare il
decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte poiché è fondata la ragione creditoria ivi sanzionata;
• in
subordine condannare la al pagamento dell'importo di euro 25.376,93, di cui alla fattura n. Parte_1
45/1 del 20.4.22, somma che dovrà essere maggiorata degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/02 dal
dì del dovuto al saldo. • In ogni caso vittoria di spese e competenze professionali.” In ipotesi istruttoria si
insiste per l'esibizione dell'annotazione contabile della fattura per cui è causa e di ogni registrazione
connessa e comunque della documentazione inerente la liquidazione IVA del 2° trimestre 2022 o aprile 2022,
onde verificare se l'IVA in questione è stata portata in detrazione, costituendo fatto confessorio come dedotto
e richiesto nella memoria 22.5.24”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1118/2023 (R.G. n. 2977/2023) del 15.12.2023 con il quale l'intestato
Tribunale le aveva ingiunto di pagare al la somma di € 25.376,93, Controparte_1
2 oltre interessi come da domanda e spese.
2. A sostegno delle proprie ragioni, parte opponente ha dedotto che: i) in sede monitoria è stata depositata unicamente la copia della fattura elettronica n. 45/1 emessa dall'odierna opposta. Essa,
in assenza dell'estratto autentico notarile, non è idonea a soddisfare il requisito della prova scritta necessario ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
ii) non è mai stata consegnata all'odierna opponente la merce indicata nella fattura n. 45/1 del 2022 posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Peraltro, a fronte di un iniziale invito al pagamento di fatture insolute per un totale di €
80.855,31, ha riconosciuto di essere debitrice per € 55.478,55, rendendosi Parte_1
disponibile al relativo pagamento, residuando quindi unicamente l'importo azionato con ricorso monitorio, non dovuto proprio a fronte della mancata consegna della merce;
iii) la fattura n. 45/1 è
stata emessa il 20.04.2022, verosimilmente in pendenza del giudizio prefallimentare. Non è
credibile che abbia continuato in tale periodo a eseguire regolarmente le Controparte_1
forniture, né che tale società, dato il fallimento ormai prossimo, ritenesse di poter incassare le somme, stante la modalità di pagamento in cinque rate con ultima scadenza a settembre 2022.
3. Si è costituito il eccependo preliminarmente l'irricevibilità Controparte_1
dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Nel merito, ha R.G. n. 272/2024
contestato le difese avversarie, deducendo che: i) la fattura elettronica è da sola sufficiente all'emissione di decreto ingiuntivo, non essendo possibile ritenere che un soggetto obbligato ad emettere esclusivamente fatture elettroniche debba essere obbligato alla tenuta di scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare;
ii) la merce di cui alla fattura n. 45/1 del 20.04.2022 è
stata consegnata, come testimoniato dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'agente di commercio della Peraltro, la prima contestazione sulla asserita mancata Parte_3
consegna è stata mossa solo il 4.08.2022, dopo circa quattro mesi dall'emissione della fattura e dopo che l'odierna opposta era già stata dichiarata fallita.
4. Con ordinanza del 20.07.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata dalla parte opposta.
5. La causa, istruita documentalmente nonché mediante escussione del teste è Parte_3
stata quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025.
******
6. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di irricevibilità dell'opposizione, sollevata dal Controparte_1
L'eccezione è infondata. 3 È documentato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 19.12.2023, di talché l'ultimo giorno utile per la notificazione avrebbe dovuto essere il 28.01.2024. Cadendo quest'ultima data di domenica, deve trovare applicazione l'art. 155 co. 4 c.p.c., ai sensi del quale “se il giorno di scadenza è
festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato al Controparte_1
il 29.01.2024, dunque entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
[...]
7. Venendo al merito, giova rammentare che, in termini generali, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto,
anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa,
cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero,
dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova R.G. n. 272/2024
della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
8. Oggetto del presente giudizio è il credito di € 25.376,93, oltre accessori, vantato dal
[...]
in forza della fattura n.45/1 del 20 aprile 2022, a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di prodotti in argento effettuata nei confronti della società Parte_1
A fondamento della propria pretesa, il ha allegato al ricorso monitoro il file nativo CP_1
digitale in formato.xml della suddetta fattura n.45/1 del 20 aprile 2022 con relativa ricevuta di consegna (doc. 3), nonché sollecito di pagamento trasmesso invano alla debitrice a mezzo pec dal curatore fallimentare avv. in data 16.11.2023 (doc. 4). Parte_2
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte opponente, la fattura elettronica prodotta costituisce di per sé prova scritta idonea all'emissione di un decreto ingiuntivo, se si considera che stessa è un 4 file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Consegue a quanto precede l'infondatezza del primo motivo di opposizione articolato dalla
[...]
Parte_1
9. La società opponente ha inoltre sostenuto la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione,
affermando di non aver mai ricevuto la merce di cui alla fattura n. 45/1 del 2022.
Sul punto, all'udienza del 10 luglio 2025 è stato sentito quale testimone il quale Parte_3
ha affermato di non ricordare di aver consegnato o meno la merce.
Va, tuttavia, sottolineato che lo stesso teste ha altresì riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al verbale di audizione del 6.10.2022, prodotto da parte opposta sub doc. 5 (cfr. verbale udienza 10.07.2025: “ADR: Ricordo di essere stato convocato dall'Avv. Sottoposto al teste il verbale Pt_2
sub doc. 5) di parte opposta, il teste afferma: riconosco come mia la sottoscrizione presente sul documento”).
Nell'occasione, il era stato sentito dal curatore fallimentare della per la Pt_3 Controparte_1
quale il teste aveva lavorato quale agente di commercio. R.G. n. 272/2024
Ebbene, nell'anzidetto verbale di audizione, passate in rassegna le consegne relative alla merce di cui a determinate fatture, tra le quali figura anche la 45/1 del 20.04.2022 emessa nei confronti dell'odierna opponente, si legge la seguente dichiarazione di “sì, prendo contezza Parte_3
e ricordo di aver trasportato la merce e consegnato copia di detta fattura alla società indicata in intestazione,
la presso la loro sede di Napoli e ricordo la circostanza in ragione del periodo storico in cui la Parte_1
consegna è avvenuta”.
In considerazione di tali dichiarazioni, rese in data prossima all'epoca dei fatti oggetto di causa,
deve ritenersi provato che la merce di cui alla fattura azionata in sede monitoria sia stata consegnata all'odierna opponente.
10. Non risulta, viceversa, suscettibile di positivo apprezzamento la tesi di parte opponente,
secondo cui sarebbe stata consegnata unicamente la fattura. Non è, invero, realistico ritenere che un soggetto che abbia appena “trasportato la merce” e “consegnato copia di detta fattura alla società
indicata in intestazione, la non consegni altresì la merce stessa. Ciò tanto più se si Parte_1
considera che nella fattura stessa (doc. 3) è chiaramente indicato che trattasi di fattura accompagnatoria.
11. Allo stesso modo, è irrilevante la sede nella quale la merce sia stata consegnata. Parte 5 opponente ha sostenuto che essa sarebbe dovuta arrivare presso la sede di Marcianise (CE), mentre dalle dichiarazioni del nel verbale di audizione si evince che questi avrebbe, a suo dire, Pt_3
consegnato quanto oggetto della fattura nella sede legale della a Napoli. Ciò non Parte_1
sarebbe possibile in quanto quella di Napoli è la sede legale della società opponente, mentre la sede operativa è quella di Marcianise (CE).
Al riguardo, va rilevato che all'interno della fattura sono riportati ambedue gli indirizzi, entrambi riferibili all'opponente. Pertanto, anche ad ammettere che il abbia consegnato la merce Pt_3
presso la sede legale e non presso quella operativa, resta il fatto che il verbale di audizione dà
prova dell'avvenuta consegna alla Controparte_2
[..
. Parimenti irrilevanti risultano le considerazioni circa la data di emissione della fattura – che per stessa ammissione di opponente è anteriore alla dichiarazione di fallimento – e quelle con riguardo alle modalità con cui è stato richiesto il pagamento, che rientrano nella libera scelta imprenditoriale della Controparte_1
13. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto,
deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 1118/2023 (R.G. n. 2977/2023) del
15.12.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, che deve essere dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c. R.G. n. 272/2024
14. Da ultimo, non sussistono i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica (richiesta dalla opposta all'udienza del 10.7.25), posto che il teste Parte_3
oltre a riconoscere la propria sottoscrizione apposta sul verbale di audizione prodotto da parte opposta sub doc. 5, si è per il resto sostanzialmente limitato a rispondere di non ricordare quanto domandatogli con i capitoli di prova.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da nota spese depositata dalla difesa della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1118/2023
(R.G. n. 2977/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo, che dichiara esecutivo;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.841,80, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Arezzo, il 23 ottobre 2025
Il giudice 6 Leila Nadir Sersale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 272 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maria Dell'Isola e dall'avv. Marta Delia Enne
parte opponente 1 nei confronti di
(C.F. , in persona del curatore avv. Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Citernesi
[...]
parte opposta
conclusioni
per parte opponente: “INSISTE per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione
in opposizione a decreto ingiuntivo e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., dunque: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale Adito, contrariis rejectis, così provvedere: […] Nel merito, in via principale - dichiarare nullo il
decreto ingiuntivo n. 1118/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in quanto emesso in assenza della
documentazione prevista ex art. 634 c.p.c. per tutti i motivi esposti;
- accertare e dichiarare che nulla è
dovuto in relazione alla fattura n. 45 del 20/04/2022 dalla opponente in favore del CP_1 CP_1
a fronte del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, revocare il
[...]
predetto decreto ingiuntivo;
[…] In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
per parte opposta: “Si insiste pertanto per l'accoglimento delle già precisate conclusioni”, dunque:
“Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte e dedotte con questo atto e per quelle che saranno R.G. n. 272/2024
esposte, dedotte e/o accertate nel proseguo del giudizio, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e
respinta: • in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'opposizione; • in via principale,
nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e confermare il
decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte poiché è fondata la ragione creditoria ivi sanzionata;
• in
subordine condannare la al pagamento dell'importo di euro 25.376,93, di cui alla fattura n. Parte_1
45/1 del 20.4.22, somma che dovrà essere maggiorata degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/02 dal
dì del dovuto al saldo. • In ogni caso vittoria di spese e competenze professionali.” In ipotesi istruttoria si
insiste per l'esibizione dell'annotazione contabile della fattura per cui è causa e di ogni registrazione
connessa e comunque della documentazione inerente la liquidazione IVA del 2° trimestre 2022 o aprile 2022,
onde verificare se l'IVA in questione è stata portata in detrazione, costituendo fatto confessorio come dedotto
e richiesto nella memoria 22.5.24”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 1118/2023 (R.G. n. 2977/2023) del 15.12.2023 con il quale l'intestato
Tribunale le aveva ingiunto di pagare al la somma di € 25.376,93, Controparte_1
2 oltre interessi come da domanda e spese.
2. A sostegno delle proprie ragioni, parte opponente ha dedotto che: i) in sede monitoria è stata depositata unicamente la copia della fattura elettronica n. 45/1 emessa dall'odierna opposta. Essa,
in assenza dell'estratto autentico notarile, non è idonea a soddisfare il requisito della prova scritta necessario ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
ii) non è mai stata consegnata all'odierna opponente la merce indicata nella fattura n. 45/1 del 2022 posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Peraltro, a fronte di un iniziale invito al pagamento di fatture insolute per un totale di €
80.855,31, ha riconosciuto di essere debitrice per € 55.478,55, rendendosi Parte_1
disponibile al relativo pagamento, residuando quindi unicamente l'importo azionato con ricorso monitorio, non dovuto proprio a fronte della mancata consegna della merce;
iii) la fattura n. 45/1 è
stata emessa il 20.04.2022, verosimilmente in pendenza del giudizio prefallimentare. Non è
credibile che abbia continuato in tale periodo a eseguire regolarmente le Controparte_1
forniture, né che tale società, dato il fallimento ormai prossimo, ritenesse di poter incassare le somme, stante la modalità di pagamento in cinque rate con ultima scadenza a settembre 2022.
3. Si è costituito il eccependo preliminarmente l'irricevibilità Controparte_1
dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. Nel merito, ha R.G. n. 272/2024
contestato le difese avversarie, deducendo che: i) la fattura elettronica è da sola sufficiente all'emissione di decreto ingiuntivo, non essendo possibile ritenere che un soggetto obbligato ad emettere esclusivamente fatture elettroniche debba essere obbligato alla tenuta di scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare;
ii) la merce di cui alla fattura n. 45/1 del 20.04.2022 è
stata consegnata, come testimoniato dalle dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'agente di commercio della Peraltro, la prima contestazione sulla asserita mancata Parte_3
consegna è stata mossa solo il 4.08.2022, dopo circa quattro mesi dall'emissione della fattura e dopo che l'odierna opposta era già stata dichiarata fallita.
4. Con ordinanza del 20.07.2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata dalla parte opposta.
5. La causa, istruita documentalmente nonché mediante escussione del teste è Parte_3
stata quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. all'udienza del 25 settembre 2025.
******
6. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di irricevibilità dell'opposizione, sollevata dal Controparte_1
L'eccezione è infondata. 3 È documentato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta il 19.12.2023, di talché l'ultimo giorno utile per la notificazione avrebbe dovuto essere il 28.01.2024. Cadendo quest'ultima data di domenica, deve trovare applicazione l'art. 155 co. 4 c.p.c., ai sensi del quale “se il giorno di scadenza è
festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Nel caso di specie, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato al Controparte_1
il 29.01.2024, dunque entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.
[...]
7. Venendo al merito, giova rammentare che, in termini generali, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto,
anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa,
cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero,
dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova R.G. n. 272/2024
della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
8. Oggetto del presente giudizio è il credito di € 25.376,93, oltre accessori, vantato dal
[...]
in forza della fattura n.45/1 del 20 aprile 2022, a titolo di corrispettivo per la Controparte_1
fornitura di prodotti in argento effettuata nei confronti della società Parte_1
A fondamento della propria pretesa, il ha allegato al ricorso monitoro il file nativo CP_1
digitale in formato.xml della suddetta fattura n.45/1 del 20 aprile 2022 con relativa ricevuta di consegna (doc. 3), nonché sollecito di pagamento trasmesso invano alla debitrice a mezzo pec dal curatore fallimentare avv. in data 16.11.2023 (doc. 4). Parte_2
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte opponente, la fattura elettronica prodotta costituisce di per sé prova scritta idonea all'emissione di un decreto ingiuntivo, se si considera che stessa è un 4 file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Consegue a quanto precede l'infondatezza del primo motivo di opposizione articolato dalla
[...]
Parte_1
9. La società opponente ha inoltre sostenuto la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione,
affermando di non aver mai ricevuto la merce di cui alla fattura n. 45/1 del 2022.
Sul punto, all'udienza del 10 luglio 2025 è stato sentito quale testimone il quale Parte_3
ha affermato di non ricordare di aver consegnato o meno la merce.
Va, tuttavia, sottolineato che lo stesso teste ha altresì riconosciuto come propria la sottoscrizione apposta al verbale di audizione del 6.10.2022, prodotto da parte opposta sub doc. 5 (cfr. verbale udienza 10.07.2025: “ADR: Ricordo di essere stato convocato dall'Avv. Sottoposto al teste il verbale Pt_2
sub doc. 5) di parte opposta, il teste afferma: riconosco come mia la sottoscrizione presente sul documento”).
Nell'occasione, il era stato sentito dal curatore fallimentare della per la Pt_3 Controparte_1
quale il teste aveva lavorato quale agente di commercio. R.G. n. 272/2024
Ebbene, nell'anzidetto verbale di audizione, passate in rassegna le consegne relative alla merce di cui a determinate fatture, tra le quali figura anche la 45/1 del 20.04.2022 emessa nei confronti dell'odierna opponente, si legge la seguente dichiarazione di “sì, prendo contezza Parte_3
e ricordo di aver trasportato la merce e consegnato copia di detta fattura alla società indicata in intestazione,
la presso la loro sede di Napoli e ricordo la circostanza in ragione del periodo storico in cui la Parte_1
consegna è avvenuta”.
In considerazione di tali dichiarazioni, rese in data prossima all'epoca dei fatti oggetto di causa,
deve ritenersi provato che la merce di cui alla fattura azionata in sede monitoria sia stata consegnata all'odierna opponente.
10. Non risulta, viceversa, suscettibile di positivo apprezzamento la tesi di parte opponente,
secondo cui sarebbe stata consegnata unicamente la fattura. Non è, invero, realistico ritenere che un soggetto che abbia appena “trasportato la merce” e “consegnato copia di detta fattura alla società
indicata in intestazione, la non consegni altresì la merce stessa. Ciò tanto più se si Parte_1
considera che nella fattura stessa (doc. 3) è chiaramente indicato che trattasi di fattura accompagnatoria.
11. Allo stesso modo, è irrilevante la sede nella quale la merce sia stata consegnata. Parte 5 opponente ha sostenuto che essa sarebbe dovuta arrivare presso la sede di Marcianise (CE), mentre dalle dichiarazioni del nel verbale di audizione si evince che questi avrebbe, a suo dire, Pt_3
consegnato quanto oggetto della fattura nella sede legale della a Napoli. Ciò non Parte_1
sarebbe possibile in quanto quella di Napoli è la sede legale della società opponente, mentre la sede operativa è quella di Marcianise (CE).
Al riguardo, va rilevato che all'interno della fattura sono riportati ambedue gli indirizzi, entrambi riferibili all'opponente. Pertanto, anche ad ammettere che il abbia consegnato la merce Pt_3
presso la sede legale e non presso quella operativa, resta il fatto che il verbale di audizione dà
prova dell'avvenuta consegna alla Controparte_2
[..
. Parimenti irrilevanti risultano le considerazioni circa la data di emissione della fattura – che per stessa ammissione di opponente è anteriore alla dichiarazione di fallimento – e quelle con riguardo alle modalità con cui è stato richiesto il pagamento, che rientrano nella libera scelta imprenditoriale della Controparte_1
13. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto,
deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 1118/2023 (R.G. n. 2977/2023) del
15.12.2023 emesso dal Tribunale di Arezzo, che deve essere dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c. R.G. n. 272/2024
14. Da ultimo, non sussistono i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica (richiesta dalla opposta all'udienza del 10.7.25), posto che il teste Parte_3
oltre a riconoscere la propria sottoscrizione apposta sul verbale di audizione prodotto da parte opposta sub doc. 5, si è per il resto sostanzialmente limitato a rispondere di non ricordare quanto domandatogli con i capitoli di prova.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate come da nota spese depositata dalla difesa della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1118/2023
(R.G. n. 2977/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo, che dichiara esecutivo;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 4.841,80, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Arezzo, il 23 ottobre 2025
Il giudice 6 Leila Nadir Sersale