CA
Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.39/2025
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella causa civile di secondo grado vertente tra (appellante) contro Parte_1 CP_1
(appellato) e (appellato – chiamato in
[...] Controparte_2
causa);
esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso in appello, contenente istanza per sospensione della esecuzione, ex artt.283 e 431
c.p.c., della sentenza n°3/2025 in data 09.01.2025 del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro;
osservato che la chiesta sospensione dell'esecuzione della sentenza impone una valutazione globale d'opportunità, conformemente alla costante interpretazione degli artt.283 e 431 c.p.c., secondo la quale la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello può disporre in presenza di un “gravissimo danno” e/o di un “pregiudizio grave ed irreparabile” è rimessa ad una valutazione complessiva degli interessi in gioco e delle ragioni poste a sostegno dell'impugnativa, poiché tali motivi consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della “manifesta fondatezza” dell'impugnazione, e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio che il soccombente può subire (anche in relazione alla sua situazione personale e familiare) dall'esecuzione della sentenza;
rilevata nella fattispecie la sussistenza di gravi motivi di opportunità, attese la consistenza dell'importo liquidato in sentenza e la verosimile conseguente difficoltà di recupero da parte dall'appellante in caso di accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'esecuzione della sentenza impugnata è suscettibile di recare gravissimo pregiudizio ad entrambe le parti, in considerazione dell'ammontare del valore delle obbligazioni restitutorie che inevitabilmente conseguirebbero all'eventuale decisione di accoglimento del gravame;
ritenuto pertanto che la richiesta di sospensiva risulta fondata su una ragionevole prospettazione della gravità delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dall'accoglimento del gravame;
visti gli artt.283, 351 e 431 c.p.c.;
SOSPENDE
l'esecuzione della sentenza n°3/2025 in data 09.01.2025 del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
Reg.Gen. N.39/2025
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella causa civile di secondo grado vertente tra (appellante) contro Parte_1 CP_1
(appellato) e (appellato – chiamato in
[...] Controparte_2
causa);
esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso in appello, contenente istanza per sospensione della esecuzione, ex artt.283 e 431
c.p.c., della sentenza n°3/2025 in data 09.01.2025 del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro;
osservato che la chiesta sospensione dell'esecuzione della sentenza impone una valutazione globale d'opportunità, conformemente alla costante interpretazione degli artt.283 e 431 c.p.c., secondo la quale la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello può disporre in presenza di un “gravissimo danno” e/o di un “pregiudizio grave ed irreparabile” è rimessa ad una valutazione complessiva degli interessi in gioco e delle ragioni poste a sostegno dell'impugnativa, poiché tali motivi consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della “manifesta fondatezza” dell'impugnazione, e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio che il soccombente può subire (anche in relazione alla sua situazione personale e familiare) dall'esecuzione della sentenza;
rilevata nella fattispecie la sussistenza di gravi motivi di opportunità, attese la consistenza dell'importo liquidato in sentenza e la verosimile conseguente difficoltà di recupero da parte dall'appellante in caso di accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'esecuzione della sentenza impugnata è suscettibile di recare gravissimo pregiudizio ad entrambe le parti, in considerazione dell'ammontare del valore delle obbligazioni restitutorie che inevitabilmente conseguirebbero all'eventuale decisione di accoglimento del gravame;
ritenuto pertanto che la richiesta di sospensiva risulta fondata su una ragionevole prospettazione della gravità delle eventuali conseguenze pregiudizievoli che deriverebbero dall'accoglimento del gravame;
visti gli artt.283, 351 e 431 c.p.c.;
SOSPENDE
l'esecuzione della sentenza n°3/2025 in data 09.01.2025 del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)