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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/12/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RISARCIMENTO DA – ALTRE (art. 429 c.p.c.) IPOTESI
definitiva nella causa iscritta al n. 847/2023, promossa da: _________________
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella loro qualità di eredi di Parte_5 Persona_1
Avv. Francesco GIAMPAOLO
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Silvana ALOISO ed Controparte_2
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 7.3.2023, i ricorrenti, quai eredi del sig. , in vita dipendente dell'Azienda Forestale Regionale della Calabria Persona_1
(oggi ) evocava in giudizio detta Azienda, assumendo che il de cuius, Controparte_1
a causa di un eccesso di stress lavoro correlato, fosse stato colpito da infarto sul luogo di lavoro;
chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non subito, quantificato in misura non inferiore ad euro 500.000,00.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la resistente, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
l'udienza del 10.4.2024 veniva differita per l'assenza di parte ricorrente, mentre alla successiva il giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza riservata del 14.5.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza di discussione;
dopo alcuni differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c.
1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria.
1 In punto diritto, costituisce ormai ius receptum (vds., da ultima, Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 21714 del 28/07/2025) il principio per cui “in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo, onere, quest'ultimo, il cui assolvimento dev'essere accertato dal giudice mediante la verifica se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti e se il datore - se del caso anche attraverso il responsabile del servizio - abbia vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori nonché garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali, oltre che trattato adeguatamente le segnalazioni eventualmente ricevute dai dipendenti”.
Applicando tali ormai assolutamente consolidati principi al caso di specie, si è già detto che la difesa di parte ricorrente non si è presentata all'udienza del 10.4.2024, per cui la stessa è decaduta da ogni istanza istruttoria orale: un tanto basta per respingere la domanda attorea, non essendo certo sufficiente a dimostrare il nesso causale tra ambiente ed orario di lavoro ed exitus infausto la scarsa documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo, vale a dire (vds. ultima pagina del ricorso):
“1) certificato del Pronto Soccorso del 21.10.2014; 2) certificato di morte;
3) dichiarazione di stato di famiglia;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
5) buste paga;
6) lettera richiesta risarcimento danni;
7) attestazione di conformità”.
Ma anche a voler ritenere superata (e non si vede come) la decadenza istruttoria di cui sopra, accertabile ex officio, il ricorso, comunque, non potrebbe trovare accoglimento.
Invero, al fine di assolvere al proprio onere probatorio (come sopra individuato dalla Suprema
Corte), i ricorrenti hanno formulato i seguenti capi di prova per testi:
1. “Vero che il sig. , dipendente di , ha prestato la Persona_1 Controparte_1 propria attività lavorativa presso il cantiere di lavoro sito in località “Milia” in agro del Comune di San Luca”;
2. “Vero che il sig. svolgeva con un certo grado di conoscenze tecnico Persona_1 pratiche e di capacità professionali, le mansioni rientranti nel secondo livello”
3. Vero che l'odierno ricorrente in particolar modo si occupava della conduzione di macchine ed attrezzature agricole, del taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali nonché della realizzazione di gabbioni e recinzioni e della manutenzione delle strade;
4. “Vero che nei mesi di lavoro subito precedenti il decesso, il sig. si era Persona_1 trovato ad operare in condizioni di aggravio fisico tanto da lavorare ininterrottamente senza godere né di pause giornaliere né di riposi, pur di non perdere il posto di lavoro;
”
2 5. “Vero che il sig. , nei mesi di lavoro subito precedenti il suo decesso, si era Persona_1 trovato ad operare in condizioni di straordinario aggravio fisico: l'attività lavorativa si era intensificata fino a raggiungere dei ritmi insostenibili e l'impegno lavorativo era stato continuativo arrivando a raggiungere anche una media di circa undici ore al giorno;
”
6. “Vero che il sig. , proprio a causa ed in conseguenza dei ritmi lavorativi Persona_1 stressanti ed eccessivi, in data 21.10.2014, nel mentre si trovava sul posto di lavoro, avvertiva forti dolori al torace e, pertanto, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri ma, una volta dimesso, veniva colpito da un infarto che ne provocava la morte”.
Orbene, come già rilevato dal Tribunale con l'ordinanza riservata del 14.5.2024, si tratta di capi di prova ictu oculi inammissibili, in quanto irrilevanti i primi tre, generici il quarto ed il quinto e valutativo il sesto.
Non avendo, pertanto, parti ricorrenti provato i fatti posti a fondamento della loro domanda, il ricorso non può che essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 9/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
3
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RISARCIMENTO DA – ALTRE (art. 429 c.p.c.) IPOTESI
definitiva nella causa iscritta al n. 847/2023, promossa da: _________________
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, nella loro qualità di eredi di Parte_5 Persona_1
Avv. Francesco GIAMPAOLO
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Silvana ALOISO ed Controparte_2
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 7.3.2023, i ricorrenti, quai eredi del sig. , in vita dipendente dell'Azienda Forestale Regionale della Calabria Persona_1
(oggi ) evocava in giudizio detta Azienda, assumendo che il de cuius, Controparte_1
a causa di un eccesso di stress lavoro correlato, fosse stato colpito da infarto sul luogo di lavoro;
chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non subito, quantificato in misura non inferiore ad euro 500.000,00.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la resistente, contestando le pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
l'udienza del 10.4.2024 veniva differita per l'assenza di parte ricorrente, mentre alla successiva il giudice si riservava sulle istanze istruttorie.
Con ordinanza riservata del 14.5.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie e fissata udienza di discussione;
dopo alcuni differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c.
1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento, senza il compimento di ulteriore attività istruttoria.
1 In punto diritto, costituisce ormai ius receptum (vds., da ultima, Cass.
Sez. L., Ordinanza n. 21714 del 28/07/2025) il principio per cui “in tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo, onere, quest'ultimo, il cui assolvimento dev'essere accertato dal giudice mediante la verifica se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti e se il datore - se del caso anche attraverso il responsabile del servizio - abbia vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori nonché garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali, oltre che trattato adeguatamente le segnalazioni eventualmente ricevute dai dipendenti”.
Applicando tali ormai assolutamente consolidati principi al caso di specie, si è già detto che la difesa di parte ricorrente non si è presentata all'udienza del 10.4.2024, per cui la stessa è decaduta da ogni istanza istruttoria orale: un tanto basta per respingere la domanda attorea, non essendo certo sufficiente a dimostrare il nesso causale tra ambiente ed orario di lavoro ed exitus infausto la scarsa documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo, vale a dire (vds. ultima pagina del ricorso):
“1) certificato del Pronto Soccorso del 21.10.2014; 2) certificato di morte;
3) dichiarazione di stato di famiglia;
4) dichiarazione sostitutiva di certificazioni;
5) buste paga;
6) lettera richiesta risarcimento danni;
7) attestazione di conformità”.
Ma anche a voler ritenere superata (e non si vede come) la decadenza istruttoria di cui sopra, accertabile ex officio, il ricorso, comunque, non potrebbe trovare accoglimento.
Invero, al fine di assolvere al proprio onere probatorio (come sopra individuato dalla Suprema
Corte), i ricorrenti hanno formulato i seguenti capi di prova per testi:
1. “Vero che il sig. , dipendente di , ha prestato la Persona_1 Controparte_1 propria attività lavorativa presso il cantiere di lavoro sito in località “Milia” in agro del Comune di San Luca”;
2. “Vero che il sig. svolgeva con un certo grado di conoscenze tecnico Persona_1 pratiche e di capacità professionali, le mansioni rientranti nel secondo livello”
3. Vero che l'odierno ricorrente in particolar modo si occupava della conduzione di macchine ed attrezzature agricole, del taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali nonché della realizzazione di gabbioni e recinzioni e della manutenzione delle strade;
4. “Vero che nei mesi di lavoro subito precedenti il decesso, il sig. si era Persona_1 trovato ad operare in condizioni di aggravio fisico tanto da lavorare ininterrottamente senza godere né di pause giornaliere né di riposi, pur di non perdere il posto di lavoro;
”
2 5. “Vero che il sig. , nei mesi di lavoro subito precedenti il suo decesso, si era Persona_1 trovato ad operare in condizioni di straordinario aggravio fisico: l'attività lavorativa si era intensificata fino a raggiungere dei ritmi insostenibili e l'impegno lavorativo era stato continuativo arrivando a raggiungere anche una media di circa undici ore al giorno;
”
6. “Vero che il sig. , proprio a causa ed in conseguenza dei ritmi lavorativi Persona_1 stressanti ed eccessivi, in data 21.10.2014, nel mentre si trovava sul posto di lavoro, avvertiva forti dolori al torace e, pertanto, veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri ma, una volta dimesso, veniva colpito da un infarto che ne provocava la morte”.
Orbene, come già rilevato dal Tribunale con l'ordinanza riservata del 14.5.2024, si tratta di capi di prova ictu oculi inammissibili, in quanto irrilevanti i primi tre, generici il quarto ed il quinto e valutativo il sesto.
Non avendo, pertanto, parti ricorrenti provato i fatti posti a fondamento della loro domanda, il ricorso non può che essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante le condizioni delle parti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 9/12/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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