TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17318 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32140/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da nato il [...], a [...] Parte_1
Cecília, San Paolo, SP, Brasile;
nato il [...], a [...], Persona_1
San Paolo, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 [...]
e , nato il [...], a [...], SP, Persona_1 Parte_2
Brasile; , nata il [...], a [...] César, SP, Brasile;
Persona_2
, minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_2 Persona_2
e , nato il [...], a [...], SP, Brasile, residente e
[...] Persona_3 domiciliato in Rua Caraibas, 553, Apto 112, San Paolo, SP, Brasile;
, Controparte_3 minore rappresentato dai suoi genitori e Persona_2 Per_2 [...]
, nato il [...], a [...], SP, Brasile;
, minore Persona_3 Controparte_4 rappresentato dai suoi genitori e Persona_2 Persona_3
, nato il [...], a [...], SP, Brasile;
, nato il
[...] Parte_3
24/05/1978, a Cerqueira César, SP, Brasile con il patrocinio dell'avv. Valentina Licchetta.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_5 CP_6
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana Fatto e diritto
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, nato il [...] nel Comune di Pontecorvo (FR), Persona_4 successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_5 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dai ricorrenti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato atto delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di svariati anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Roma, 9 dicembre 2025 Il giudice
CO BI
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice CO BI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da nato il [...], a [...] Parte_1
Cecília, San Paolo, SP, Brasile;
nato il [...], a [...], Persona_1
San Paolo, Brasile;
minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1 [...]
e , nato il [...], a [...], SP, Persona_1 Parte_2
Brasile; , nata il [...], a [...] César, SP, Brasile;
Persona_2
, minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_2 Persona_2
e , nato il [...], a [...], SP, Brasile, residente e
[...] Persona_3 domiciliato in Rua Caraibas, 553, Apto 112, San Paolo, SP, Brasile;
, Controparte_3 minore rappresentato dai suoi genitori e Persona_2 Per_2 [...]
, nato il [...], a [...], SP, Brasile;
, minore Persona_3 Controparte_4 rappresentato dai suoi genitori e Persona_2 Persona_3
, nato il [...], a [...], SP, Brasile;
, nato il
[...] Parte_3
24/05/1978, a Cerqueira César, SP, Brasile con il patrocinio dell'avv. Valentina Licchetta.
nei confronti del
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Controparte_5 CP_6
Stato; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana Fatto e diritto
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, nato il [...] nel Comune di Pontecorvo (FR), Persona_4 successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_5 invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
La linea di discendenza viene documentata puntualmente dai ricorrenti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali- deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato atto delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso la rappresentanza diplomatica competente: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di svariati anni dalla presentazione.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, che ha pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani.
- Ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Roma, 9 dicembre 2025 Il giudice
CO BI