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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n°1744/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1744 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vertente
T R A
, (c.f. ), residente in [...]alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza della Concordia 28, e , (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Massimo Bonifacio e Gerardo
Bonifacio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Castellammare di
Stabia al Viale Europa 41, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTI
C O N T R O
(P.IVA C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente Dott. , rappresentata e difesa giusta procura generale CP_2 alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar di Persona_1
1 Proc. n°1744/2024 R.G.
Roma, dall'avv. Aldo Corvino, già elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Roberto Bracco n. 45;
APPELLATA CONTUMACE
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via dei Mille n. 47, presso lo Studio dell'avv. Raffaele Corrente, che la rappresentava e difendeva in primo grado;
APPELLATA CONTUMACE
N O N C H E'
[società a responsabilità limitata con unico socio, con sede Controparte_4 legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P. IVA di gruppo P.IVA_2
n. , iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_3 cartolarizzazione (SPV) tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017], e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita nelle sottoscrizioni dal Notaio
Dott. di Pordenone del 21.09.2016 - Rep. n. 293285, Racc. n. Persona_2
28260, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie 1T – la
[...]
[breviter “ ] banca Controparte_5 Controparte_6 costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano
(TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - NO , Gruppo IVA P.IVA_4 CP_6
– Partita IVA , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai
[...] P.IVA_5 sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
(di seguito, anche la “Società Procuratrice”), giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone Persona_2 del 20 dicembre 2022 rep. 312208/42020 –, registrato a Pordenone il 21 dicembre 2022 al n. 18649 serie 1T – con facoltà di sub-delega, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_7 legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione 2 Proc. n°1744/2024 R.G.
nel Registro delle Imprese di Roma e P.IVA di gruppo n. P.IVA_6
, in persona del procuratore Dott. (CF P.IVA_3 Controparte_8 [...]
) ivi domiciliato per la carica e munito degli occorrenti poteri in C.F._3 virtù di procura conferita per atto Notaio della Dott.ssa rep. 28148 Persona_3 racc. 8901 del 18 ottobre 2023, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il
19 ottobre 2023 al n, 20643 Serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Fioretti del Foro di Roma in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del Dott. rep. 5529 racc. 3784 Persona_4 del 5 dicembre 2023, registrata a Albano Laziale il 6 dicembre 2023 n. 20767 serie IT, che conferisce allo stesso la facoltà di “nominare avvocati con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o limitati poteri per ogni sede giurisdizionale…” e in virtù della quale pertanto associa alla presente difesa l'Avv. Riccardo Rosaria Ciampa del Foro di Roma, con studio in Roma,
Lungotevere NA da Brescia n. 9/10 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere NA da Brescia 9/10, giusta procure alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositato telematicamente;
APPELLATA - INTERVENTRICE
A V V E R S O la sentenza n°2471/2024, emessa dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, IIa Sez.
Civ., in data 28/02/2024, pubblicata il 1°.3.24, notificata a mezzo p-e.c. in data
5.3.2024, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di
[...]
dell'atto di permuta stipulato in data 8/10/2015 a Controparte_1 rogito del Notaio (rep. 9073 racc. 5532), trascritto presso la Per_5
Conservatoria dei RRII di Napoli 1 il 16.10.2015 e presso la Conservatoria di
Napoli 2 il 19.10.2015; 2) ordina ai competenti Conservatori dei Registri
Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 1.241,00 per esborsi, ed euro
22.457,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone le spese di CTU come liquidate con separato dispositivo, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido”.
3 Proc. n°1744/2024 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in totale riforma della sentenza civile n.
2471/2024 depositata e resa pubblica in data 01.03.2024, notificata in data 5 marzo 2024, nell'ambito del giudizio civile recante n. R.G. 15331/2020, accogliere il presente gravame e per l'effetto: - Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi tutti innanzi esposti: - Sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria;
All'esito, comunque - Rigettare la domanda proposta dalla
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto non sussitendo i Controparte_1 presupposti di legge;
- Nella denegata ipotesi, in subordine, dichiarare obbligata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in via esclusiva la in persona del legale rapp.te pro tempore o, in ogni caso, Controparte_9 prevedere un minor onere a carico degli appellanti;
- In via ancor più gradata ridurre l'importo liquidato in sentenza per competenze di giudizio al minimo di tariffa;
In via istruttoria: - Disporre nuova consulenza tecnica nominando altro
CTU in sostituzione del precedente;
- Ammettere la prova testi come articolata in atti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per Controparte_4 tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto di cui al punto A.1.; rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata per i motivi meglio esposti al punto A.2; - nel merito: rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il 5.04.2024 dai Sig.ri e , perché infondato in fatto ed illegittimo Parte_2 Parte_1 in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 2471/2024 emessa dal Tribunale Civile di Napoli in data
28.02.2024, pubblicata il 1.03.2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Proc. n°1744/2024 R.G.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle appellate Controparte_1
e che hanno disertato il giudizio
[...] Controparte_3 malgrado rituale notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r., in allegato all'atto di citazione, ricevute di accettazione e consegna notifiche a mezzo p.e.c.).
Dopo l'avvenuta rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
l'appellante difesa ha rimesso in via telematica, nelle date del 27.2 e 4.11.25, dichiarazione, non sottoposta ad alcun termine o condizione, di rinuncia ex art. 306 C.P.C. agli atti dell'intentato giudizio di appello nei confronti della
[...]
ora instando per la Controparte_1 Controparte_4 compensazione delle spese e competenze di lite e con rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 della L. P. F. dei legali costituiti.
La rinuncia è stata accettata, altrettanto incondizionatamente, dalla difesa dell'unica appellata costituita, la con spese compensate e con Controparte_4 rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 l.p.f. dei legali costituiti;
(c.f.r. atto di accettazione depositato telematicamente in data 3.3.25).
Ovviamente, per le parti rimaste contumaci non è necessaria l'accettazione della rinuncia;
(c.f.r. Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n. 831, Redazione
Giuffrè 2019: “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.”).
La dismissione in tal modo operata e recepita ha prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, giusta il disposto della norma richiamata.
Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla declaratoria di estinzione della causa.
In linea di principio, la parte che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo;
(c.f.r. Corte Appello Roma n°4883/2025). Nel caso 5 Proc. n°1744/2024 R.G.
specifico l'atto di rinuncia, accettata pienamente, ha previsto espressamente l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite. La Corte non può che dare seguito a tale accordo.
Nessuna decisione sulle spese va invece presa nei confronti delle parti contumaci.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da e Parte_1
nei confronti della della Parte_2 Controparte_1 nonché di in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4 legali rappresentanti p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 4.4.24, previa dichiarazione di contumacia delle prime due appellate, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio;
2°) Dichiara integralmente compensate le spese del grado nel rapporto incardinatosi fra appellanti e appellata costituita;
3°) Nulla per le spese nel rapporto instaurato tra appellanti e appellate contumaci.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente
Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel.
Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1744 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza monocratica in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., vertente
T R A
, (c.f. ), residente in [...]alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Piazza della Concordia 28, e , (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Massimo Bonifacio e Gerardo
Bonifacio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Castellammare di
Stabia al Viale Europa 41, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e prodotta in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTI
C O N T R O
(P.IVA C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente Dott. , rappresentata e difesa giusta procura generale CP_2 alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar di Persona_1
1 Proc. n°1744/2024 R.G.
Roma, dall'avv. Aldo Corvino, già elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Roberto Bracco n. 45;
APPELLATA CONTUMACE
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante p.t., già Controparte_3 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via dei Mille n. 47, presso lo Studio dell'avv. Raffaele Corrente, che la rappresentava e difendeva in primo grado;
APPELLATA CONTUMACE
N O N C H E'
[società a responsabilità limitata con unico socio, con sede Controparte_4 legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P. IVA di gruppo P.IVA_2
n. , iscritta al numero 35124.7 dell'elenco delle società veicolo di P.IVA_3 cartolarizzazione (SPV) tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017], e per essa, quale procuratrice e servicer – giusta procura conferita nelle sottoscrizioni dal Notaio
Dott. di Pordenone del 21.09.2016 - Rep. n. 293285, Racc. n. Persona_2
28260, registrato a Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie 1T – la
[...]
[breviter “ ] banca Controparte_5 Controparte_6 costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano
(TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - NO , Gruppo IVA P.IVA_4 CP_6
– Partita IVA , iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai
[...] P.IVA_5 sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
(di seguito, anche la “Società Procuratrice”), giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. di Pordenone Persona_2 del 20 dicembre 2022 rep. 312208/42020 –, registrato a Pordenone il 21 dicembre 2022 al n. 18649 serie 1T – con facoltà di sub-delega, che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer – società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_7 legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione 2 Proc. n°1744/2024 R.G.
nel Registro delle Imprese di Roma e P.IVA di gruppo n. P.IVA_6
, in persona del procuratore Dott. (CF P.IVA_3 Controparte_8 [...]
) ivi domiciliato per la carica e munito degli occorrenti poteri in C.F._3 virtù di procura conferita per atto Notaio della Dott.ssa rep. 28148 Persona_3 racc. 8901 del 18 ottobre 2023, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il
19 ottobre 2023 al n, 20643 Serie 1T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avvocato Andrea Fioretti del Foro di Roma in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del Dott. rep. 5529 racc. 3784 Persona_4 del 5 dicembre 2023, registrata a Albano Laziale il 6 dicembre 2023 n. 20767 serie IT, che conferisce allo stesso la facoltà di “nominare avvocati con poteri congiunti o disgiunti anche sostituendoli a sé con uguali o limitati poteri per ogni sede giurisdizionale…” e in virtù della quale pertanto associa alla presente difesa l'Avv. Riccardo Rosaria Ciampa del Foro di Roma, con studio in Roma,
Lungotevere NA da Brescia n. 9/10 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere NA da Brescia 9/10, giusta procure alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositato telematicamente;
APPELLATA - INTERVENTRICE
A V V E R S O la sentenza n°2471/2024, emessa dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, IIa Sez.
Civ., in data 28/02/2024, pubblicata il 1°.3.24, notificata a mezzo p-e.c. in data
5.3.2024, con cui l'adito giudice così provvedeva: “1) accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti di
[...]
dell'atto di permuta stipulato in data 8/10/2015 a Controparte_1 rogito del Notaio (rep. 9073 racc. 5532), trascritto presso la Per_5
Conservatoria dei RRII di Napoli 1 il 16.10.2015 e presso la Conservatoria di
Napoli 2 il 19.10.2015; 2) ordina ai competenti Conservatori dei Registri
Immobiliari di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna le parti convenute, in solido, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 1.241,00 per esborsi, ed euro
22.457,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) pone le spese di CTU come liquidate con separato dispositivo, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido”.
3 Proc. n°1744/2024 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Napoli, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in totale riforma della sentenza civile n.
2471/2024 depositata e resa pubblica in data 01.03.2024, notificata in data 5 marzo 2024, nell'ambito del giudizio civile recante n. R.G. 15331/2020, accogliere il presente gravame e per l'effetto: - Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi tutti innanzi esposti: - Sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria;
All'esito, comunque - Rigettare la domanda proposta dalla
[...]
perché infondata in fatto ed in diritto non sussitendo i Controparte_1 presupposti di legge;
- Nella denegata ipotesi, in subordine, dichiarare obbligata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in via esclusiva la in persona del legale rapp.te pro tempore o, in ogni caso, Controparte_9 prevedere un minor onere a carico degli appellanti;
- In via ancor più gradata ridurre l'importo liquidato in sentenza per competenze di giudizio al minimo di tariffa;
In via istruttoria: - Disporre nuova consulenza tecnica nominando altro
CTU in sostituzione del precedente;
- Ammettere la prova testi come articolata in atti. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per Controparte_4 tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi di quanto disposto dagli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto di cui al punto A.1.; rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata per i motivi meglio esposti al punto A.2; - nel merito: rigettare l'appello proposto con atto di citazione notificato il 5.04.2024 dai Sig.ri e , perché infondato in fatto ed illegittimo Parte_2 Parte_1 in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 2471/2024 emessa dal Tribunale Civile di Napoli in data
28.02.2024, pubblicata il 1.03.2024. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Proc. n°1744/2024 R.G.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle appellate Controparte_1
e che hanno disertato il giudizio
[...] Controparte_3 malgrado rituale notifica del suo atto introduttivo, (c.f.r., in allegato all'atto di citazione, ricevute di accettazione e consegna notifiche a mezzo p.e.c.).
Dopo l'avvenuta rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
l'appellante difesa ha rimesso in via telematica, nelle date del 27.2 e 4.11.25, dichiarazione, non sottoposta ad alcun termine o condizione, di rinuncia ex art. 306 C.P.C. agli atti dell'intentato giudizio di appello nei confronti della
[...]
ora instando per la Controparte_1 Controparte_4 compensazione delle spese e competenze di lite e con rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 della L. P. F. dei legali costituiti.
La rinuncia è stata accettata, altrettanto incondizionatamente, dalla difesa dell'unica appellata costituita, la con spese compensate e con Controparte_4 rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 l.p.f. dei legali costituiti;
(c.f.r. atto di accettazione depositato telematicamente in data 3.3.25).
Ovviamente, per le parti rimaste contumaci non è necessaria l'accettazione della rinuncia;
(c.f.r. Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n. 831, Redazione
Giuffrè 2019: “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.”).
La dismissione in tal modo operata e recepita ha prodotto indubbiamente la estinzione del giudizio, giusta il disposto della norma richiamata.
Al Collegio non resta pertanto che prenderne atto procedendo alla declaratoria di estinzione della causa.
In linea di principio, la parte che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo;
(c.f.r. Corte Appello Roma n°4883/2025). Nel caso 5 Proc. n°1744/2024 R.G.
specifico l'atto di rinuncia, accettata pienamente, ha previsto espressamente l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite. La Corte non può che dare seguito a tale accordo.
Nessuna decisione sulle spese va invece presa nei confronti delle parti contumaci.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, da e Parte_1
nei confronti della della Parte_2 Controparte_1 nonché di in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4 legali rappresentanti p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 4.4.24, previa dichiarazione di contumacia delle prime due appellate, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio;
2°) Dichiara integralmente compensate le spese del grado nel rapporto incardinatosi fra appellanti e appellata costituita;
3°) Nulla per le spese nel rapporto instaurato tra appellanti e appellate contumaci.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5.11.2025
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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