TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 522
TAR
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento, principio di irretroattività e vizio di eccesso di potere

    Il Collegio ha affermato che vige il principio tempus regit actum, per cui i mutamenti normativi intervenuti nel corso del procedimento devono essere presi in considerazione dall'amministrazione. Il privato ha una mera aspettativa fino al provvedimento finale, non una situazione consolidata tutelabile sotto il profilo del legittimo affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa statale ed eurounitaria

    Il Collegio ha chiarito che le prescrizioni del regolamento comunale sono finalizzate a presidiare la sicurezza pubblica, la salute e l'ambiente, stabilendo distanze da "ricettori sensibili", e non da altri impianti di distribuzione carburanti. L'art. 15 del regolamento si conforma all'art. 83-bis D.L. 112/2008 riguardo alle distanze tra impianti a fini commerciali.

  • Rigettato
    Vizio di incompetenza

    Il Collegio ha richiamato il D.Lgs. n. 32/1998, art. 2, che attribuisce ai Comuni il compito di individuare i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione carburanti, confermando la competenza comunale in materia.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 522
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo