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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2323 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 451/2021 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Teresa Crisafulli, presso il cui studio in
Messina, Via S. Filippo Bianchi n. 69 is. 304 ha eletto domicilio attrice contro
in peersona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, CP_1 piazza E. Mattei n. 1 (c.f. , p.iva ), rappresentata e difesa per P.IVA_1 P.IVA_2 procura in atti dall'Avv. Santo Spagnolo, ed elettivamente domicilata in Messina, Via
Università n. 8 presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò convenuta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio la per accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione del CP_1 danno dalla stessa subito in occasione del sinistro occorsole in data 19.05.2018, quantificato in € 59.000,00, e per ottenere la condanna di parte convenuta al pagamento della suddetta somma a titolo di risarcimento, riferendo quanto di seguito richiamato.
In data 19.05.2018, intorno alle ore 14.15, giungeva presso l'Area di Parte_1
Servizio Tremestieri Ovest insieme alle due figlie, al nipote e al genero a bordo di un'autovettura da quest'ultimo condotta. Parcheggiata l'auto nel parcheggio laterale, la tentava di salire sul marciapiede, allorquando rovinava a terra, avendo Parte_1 perso l'equilibrio a causa del gradino scosceso del marciapiede.
A seguito della caduta, l'attrice veniva condotta presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, ove le veniva diagnosticata una “frattura spiroide pluriframmentata diafisaria dell'omero dx con stupor del nervo radiale” e veniva sottoposta, in data 22.05.2018, ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi cruenta con placca e viti e revisione del nervo radiale”.
La denunciava, quindi, l'accaduto al C.A.S. con pec del 05.07.2018 e Parte_1 otteneva riscontro dalla compagnia assicurativa del con comunicazione del CP_2
06.09.2019, in cui le veniva riferito che l'area indicata come luogo dell'evento non risultava di competenza del C.A.S.
L'attrice diffidava, allora, la con lettera raccomandata Controparte_3 dell'08.10.2019, cui faceva riscontro comunicazione datata 21.02.2020, con cui la compagnia assicurativa dell' riferiva di non ritenere il sinistro ammissibile al CP_1 risarcimento. Cont L'attrice invocava la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c., rappresentando che il marciapiede che costeggiava l'area di parcheggio “all'epoca dei fatti era sconnesso, presentava una superficie contraddistinta da numerosi avvallamenti;
vegetazione spontanea si era insinuata tra le mattonelle di calcestruzzo che componevano la massicciata, a riprova del fatto che negli anni nessuna manutenzione era mai stata effettuata per contrastare l'usura del materiale, esposto agli agenti atmosferici, al calpestio pedonale e verosimilmente veicolare” e che “a riprova di ciò, vi è il fatto che a seguito della denunzia di sinistro, è stato bloccato l'accesso pedonale al marciapiede di cui trattasi, avendo il Gestore provveduto ad apporvi degli voluminose colonne per la raccolta rifiuti” (pag. 3 atto di citazione).
Circa il quantum risarcitorio, la richiamava innanzitutto le conclusioni Parte_1 della consulenza tecnica medico-legale a firma del dott. , il quale quantificava Persona_1 il danno biologico temporaneo in giorni 11 al 100%, giorni 181 al 75%, giorni 62 al 50% e giorni 50 al 25%, e individuava un danno biologico permanente del 13%; in secondo luogo, allegava spese vive per un totale di € 524,00; infine, chiedeva di maggiorare il danno mediante personalizzazione, dal momento che a causa della caduta non aveva potuto raggiungere l'aeroporto di Catania, dove si stava recando, insieme ai familiari, per prendere un volo per Verona e partecipare alla comunione del nipote. Per tali ragioni parte attrice chiedeva di riconoscere in capo all' la responsabilità CP_1 per la causazione del danno subito in occasione del sinistro occorsole in data 19.05.2018
e, per l'effetto, di condannare parte convenuta al pagamento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 59.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1 quanto dedotto da parte attrice e riferendo quanto di seguito richiamato.
In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e la non integrità del contraddittorio, sulla scorta di quanto previsto in un accordo stipulato con la CP_4
ritenendo che la gestione del luogo del sinistro lamentato dall'attrice non era di
[...]
Cont competenza – nemmeno paritetica – dell' ma di competenza esclusiva dell' CP_4
Lamentava, poi, la carenza di prova di quanto allegato dalla ai sensi Parte_1 degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c., non avendo parte attrice provato la fondatezza della propria pretesa. Invocava, altresì, il caso fortuito, rappresentato dal comportamento della stessa danneggiata, la quale si procurava le lesioni indicate in citazione a causa della propria disattenzione e negligenza.
In subordine, chiedeva che la condotta negligente dell'attrice, fosse valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c. quale concorso colposo.
Contestava, infine, il quantum risarcitorio richiesto.
Per tali ragioni chiedeva, in via preliminare di ordinare ex art. 107 c.p.c. la partecipazione al giudizio di e di ritenere la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4 [...]
Nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare ogni pretesa infondata in fatto e in CP_1 diritto;
in subordine, di ridurre il danno a quanto accertato;
in ulteriore subordine, di ridurlo tenuto conto della condotta colposa della . Con vittoria di spese Parte_1
e compensi.
Con ordinanza del 18.05.2023 il G.I. riteneva non necessaria l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 107 c.p.c. e ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice.
Escussi i testimoni all'udienza del 27.10.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore approfondimento istruttorio, e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.07.2025 – in cui subentrava la scrivente a seguito di cambio di titolarità del ruolo – e decisa all'udienza del 10.12.2025, previo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni.
RITENUTO IN DIRITTO
Il presente giudizio ha ad oggetto le doglianze risarcitorie sollevate da Parte_1
la quale invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' quale custode del
[...] CP_1 marciapiede costeggiante l'area di servizio Ovest ove, in data 19.05.2018, a CP_3 causa del gradino scosceso del marciapiede stesso, cadeva rovinosamente a terra.
Inquadrata correttamente la fattispecie in esame nel paradigma normativo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., si ricorda innanzitutto che tale responsabilità postula la sussistenza di un rapporto di custodia della res e una relazione di fatto tra un soggetto e la res stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa
(Cass. civ. n. 15761/2016).
Sulla scorta di tale preliminare considerazione, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta, secondo la quale la gestione del parcheggio ove si verificava l'evento lamentato dalla non sarebbe di Parte_1 competenza dell' bensì della sulla scorta dell'accordo n. prot. CP_1 Controparte_4
00001920 stipulato in data 27.07.1988 tra la e la cui Controparte_4 Controparte_5
Cont subentrava l' al 2008.
Ed infatti, l'esistenza di un rapporto di custodia tra l' e la porzione di CP_1 marciapiede che parte attrice pone causalmente a fondamento del pregiudizio asseritamente subito e, quindi, l'esistenza di un potere in capo alla suddetta società di intervenire per manutenere la res eliminando le situazioni di pericolo si apprezzano proprio in forza dell'accordo richiamato, in cui si prevedeva all'art. 5 una “partecipazione paritetica e per tutta la durata dell'accordo, alle spese di manutenzione e di CP_5 CP_4 esercizio delle parti comuni dell'area, parti non individuabili quali specifiche pertinenze delle rispettive strutture ed attività (quindi zone comuni di piazzale, accessi, illuminazioni, recinzioni, fognature, ecc. ecc.)”.
A tal riguardo si ricorda che il concetto di “custodia” rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. va inteso in senso ampio, dovendosi considerare “custode” colui che abbia – e sia in grado di esplicare – sulla res un generale potere di sorveglianza e controllo, nonché il potere di modificare lo stato dei luoghi e di escludere che altri vi apportino modifiche, anche a prescindere dalla effettiva titolarità di un diritto di proprietà sul bene pericoloso (Cass. civ.
n. 24419/2009).
Nel caso in esame, in assenza di prova contraria e anche alla luce della documentazione fotografica prodotta dalla stessa convenuta, non vi è dubbio che il marciapiede luogo del sinistro vada considerato quale “parte comune” delle differenti aree di pertinenza delle due società, essendo posto al confine tra la zona propria dell' e quella delimitante CP_4
Cont il parcheggio dell' la quale va certamente considerata custode della res in esame.
Ciò premesso, va ricordato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta colposa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis Cass. civ. n. 4476/2011).
Ed infatti, è pacifico che sul danneggiato che agisca invocando la responsabilità per danni da cose in custodia grava solo l'onere di dimostrare il danno subito e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno.
A tal riguardo, va richiamato l'orientamento di legittimità, a cui questo giudice ritiene di poter aderire, secondo il quale in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051
c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20986/2023).
Nella più recente sentenza n. 33129 del 18 dicembre 2024, la Suprema Corte ha ribadito che l'incertezza circa l'effettiva dinamica dell'evento dannoso non consente di ritenere provato il nesso eziologico richiesto dall'art. 2051 c.c. per imputare la responsabilità al custode (nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le CP_6 lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).
Orbene, nel caso che occupa, anche all'esito dell'istruttoria espletata mediante escussione dei testi indicati da parte attrice, si ritiene che permangano incertezze sull'effettiva dinamica del fatto. Del tutto prive di qualsivoglia contributo devono ritenersi le dichiarazioni del teste Tes_1
nipote dell'attrice, il quale ammetteva pacificamente di non aver visto la caduta,
[...] essendo la stessa avvenuta repentinamente in una manciata di secondi (“non ho visto la caduta, non ricordo chi c'era più vicino, è stata una frazione di secondo”).
Contraddittorie risultano invece le dichiarazioni rese dal teste , genero Testimone_2 dell'attrice, il quale dapprima affermava di aver visto la già a terra, per Parte_1 poi riferire di averla vista cadere anche se non le era vicino (“ad un tratto l'abbiamo vista a terra (…) “l'ho vista cadere ma non ero accanto a lei, più vicino c'erano gli altri familiari”).
Circa le dichiarazioni rese delle altre testimoni, e Testimone_3 Testimone_4 figlie dell'attrice, si osserva innanzitutto che le stesse appaiono eccessivamente generiche, essendosi queste limitate a confermare i capitolati di prova formulati dall'attrice, senza fornire alcuna descrizione ulteriore che consenta di confermare la dinamica del sinistro così come ricostruita dalla . Parte_1
Anzi, le poche precisazioni fornite dalle figlie dell'odierna attrice mettono in luce la mancata adozione, da parte della , di un comportamento ordinariamente Parte_1 cauto (“mia madre ha messo il piede in fallo su un gradino scosceso”), sicché la caduta va ritenuta conseguenza non tanto di una intrinseca pericolosità del marciapiede, ridotto a rango di mera occasione dell'evento, quanto piuttosto della condotta colposa della stessa danneggiata.
A tal riguardo, i giudici ermellini sono costanti nel ritenere che la condotta imprudente del danneggiato sia suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (Cass. civ. n. 21675/2023).
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di previsione attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la res e il danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. civ. n. 12663/2024).
Secondo la Suprema Corte l'eventuale comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, per mancata adozione delle necessarie tutele e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo. (Cass. civ. n. 287/2015, e più recentemente Cass. civ. n. 14228/2023 che ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).
Alla luce dei principi di diritti summenzionati, deve escludersi una responsabilità della società convenuta nella causazione del fatto, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete evincibili anche dalla documentazione fotografica in atti – marciapiede rialzato rispetto al piano, piena visibilità dei luoghi, ampiezza del piano di appoggio – che rendevano superabile, da parte della , la situazione di Parte_1 pericolo mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto.
Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate in quanto infondate.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di Parte_1
e in favore della Le stesse vanno liquidate tenuto conto della somma indicata CP_1 nell'atto di citazione, come chiarito dalla Suprema Corte, secondo la quale “in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum” (Cass. civ. n. 28417/2018). Ed infatti, l'inserimento della clausola “per la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia” non può essere ritenuto sufficiente a rendere la causa di valore indeterminabile, allorquando l'attore abbia indicato in modo preciso l'importo oggetto della domanda (in tal senso Cass. SS.UU. n.
20805/2025).
Ciò posto, in applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 7.052,00 oltre spese generali, IVA e CPA, tenuto conto della modesta complessità della controversia e dell'assenza di particolari questioni diritto che sono tali da giustificare l'applicazione dei parametri minimi in luogo dei medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana
Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n.
451/2021 R.G. così provvede: rigetta la domanda;
condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite, liquidate in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina il 16/12/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina