Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 475
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa o irregolare notifica della cartella presupposta

    L'Agente della Riscossione, pur ritualmente evocato, non si è costituito né ha fornito prova della regolare notifica della cartella presupposta, né ha depositato atti interruttivi della prescrizione. L'onere probatorio grava sull'Agente della Riscossione. In difetto di prova, l'intimazione è priva di fondamento.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti richiesti

    L'Agente della Riscossione non ha fornito prova di atti interruttivi della prescrizione, a fronte dell'eccezione sollevata dalla contribuente. La mancata costituzione dell'Agente della Riscossione comporta che nessun atto interruttivo risulta provato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 475
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 475
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo