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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 475/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3469/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021415338000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021415338000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021415338000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3193/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente conclude come in atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L' AD insiste e si riporta alle contrododeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava gli avvisi di intimazione n. 29620249021415338000 relativi a IRPEF, addizionali e IVA anno 2008, deducendo:
– omessa o irregolare notifica della cartella presupposta;
– prescrizione dei crediti richiesti.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata a giudizio congiuntamente ad DE ,opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 27.10.2025 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ad DE presso il corretto indirizzo PEC istituzionale. La parte ricorrente ha assolto all'onere, depositando prova della rituale notifica.
DE, pur ritualmente evocata, non si è costituita né ha depositato documentazione idonea a contrastare le allegazioni avversarie.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata costituzione dell'Agente della Riscossione
La mancata costituzione di DE – autore dell'atto impugnato – assume rilievo alla luce dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario, secondo cui i fatti allegati dalla parte e non specificamente contestati dalla controparte devono ritenersi provati.
L'onere probatorio grava, infatti, sul soggetto che ha formato l'atto impugnato (art. 10 D.Lgs. 546/1992).
In materia di riscossione, è ius receptum che spetta all'Agente della Riscossione dimostrare la rituale notifica della cartella presupposta, trattandosi di presupposto indefettibile della legittimità dell'intimazione (Cass. n.
21082/2011; Cass. n. 3743/2020; Cass. n. 8704/2013).
Nel caso di specie ader non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella, né ha depositato documenti che possano integrare atti interruttivi della prescrizione.
2. Sull'onere di provare la notifica della cartella e sulla conseguente illegittimità dell'intimazione
È principio consolidato che l'intimazione di pagamento è atto meramente sollecitatorio e presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo valido e correttamente notificato (cartella o avviso esecutivo).
Laddove tale notifica sia oggetto di contestazione, DE deve provare la regolarità del procedimento notificatorio (Cass. 9219/2018; Cass. 11760/2019). In difetto di prova, l'intimazione resta priva di fondamento giuridico, poiché emessa in assenza di titolo perfezionatosi nei confronti del contribuente.
3. Sulla prescrizione
La ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito.
A fronte di tale eccezione, incombeva su DE la produzione degli atti interruttivi del decorso prescrizionale
(Cass. 10547/2019; Cass. 18222/2022).
La mancata costituzione dell'Ente comporta che nessun atto interruttivo risulta provato.
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'intimazione risulta illegittima.
4. Conclusioni
Alla luce delle allegazioni della parte ricorrente – rimaste incontestate – e del mancato assolvimento degli oneri probatori da parte di DE, il ricorso è fondato e va accolto. Le spese (anche in assenza di costituzione della parte resistente – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna DE alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Palermo Palermo,15.12.25
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3469/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021415338000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021415338000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249021415338000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3193/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente conclude come in atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: L' AD insiste e si riporta alle contrododeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente impugnava gli avvisi di intimazione n. 29620249021415338000 relativi a IRPEF, addizionali e IVA anno 2008, deducendo:
– omessa o irregolare notifica della cartella presupposta;
– prescrizione dei crediti richiesti.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata a giudizio congiuntamente ad DE ,opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza del 27.10.2025 questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ad DE presso il corretto indirizzo PEC istituzionale. La parte ricorrente ha assolto all'onere, depositando prova della rituale notifica.
DE, pur ritualmente evocata, non si è costituita né ha depositato documentazione idonea a contrastare le allegazioni avversarie.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata costituzione dell'Agente della Riscossione
La mancata costituzione di DE – autore dell'atto impugnato – assume rilievo alla luce dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario, secondo cui i fatti allegati dalla parte e non specificamente contestati dalla controparte devono ritenersi provati.
L'onere probatorio grava, infatti, sul soggetto che ha formato l'atto impugnato (art. 10 D.Lgs. 546/1992).
In materia di riscossione, è ius receptum che spetta all'Agente della Riscossione dimostrare la rituale notifica della cartella presupposta, trattandosi di presupposto indefettibile della legittimità dell'intimazione (Cass. n.
21082/2011; Cass. n. 3743/2020; Cass. n. 8704/2013).
Nel caso di specie ader non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella, né ha depositato documenti che possano integrare atti interruttivi della prescrizione.
2. Sull'onere di provare la notifica della cartella e sulla conseguente illegittimità dell'intimazione
È principio consolidato che l'intimazione di pagamento è atto meramente sollecitatorio e presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo valido e correttamente notificato (cartella o avviso esecutivo).
Laddove tale notifica sia oggetto di contestazione, DE deve provare la regolarità del procedimento notificatorio (Cass. 9219/2018; Cass. 11760/2019). In difetto di prova, l'intimazione resta priva di fondamento giuridico, poiché emessa in assenza di titolo perfezionatosi nei confronti del contribuente.
3. Sulla prescrizione
La ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito.
A fronte di tale eccezione, incombeva su DE la produzione degli atti interruttivi del decorso prescrizionale
(Cass. 10547/2019; Cass. 18222/2022).
La mancata costituzione dell'Ente comporta che nessun atto interruttivo risulta provato.
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'intimazione risulta illegittima.
4. Conclusioni
Alla luce delle allegazioni della parte ricorrente – rimaste incontestate – e del mancato assolvimento degli oneri probatori da parte di DE, il ricorso è fondato e va accolto. Le spese (anche in assenza di costituzione della parte resistente – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna DE alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in
€ 1.500,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese con l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale
Palermo Palermo,15.12.25