TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON Sezione Civile
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1593/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sordi Cristiana giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Caprara Roberta giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza dell'11/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/7/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con CP_1 quest'ultimo con rito concordatario nel Comune di Agropoli ( SA ) il 18/9/08; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 17/8/09 ), ( il Per_1 Per_2
10/8/11 ) ed ( il 17/11/14 ); che negli ultimi tempi il matrimonio è Per_3 entrato in crisi tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione il ha lasciato la casa coniugale a partire dal mese di giugno 2023. CP_1
L'attrice, dopo avere esposto fatti a suo avviso giustificativi dell'addebito della separazione in capo al convenuto, esponeva ulteriori allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali e alle condizioni di vita delle parti, nonché in ordine al regime di affidamento più confacente al benessere dei figli minorenni.
Concludeva nel merito come segue: “A. Affidare i figli , e ad entrambi i Per_3 Per_1 Per_2 genitori ai sensi del disposto di cui alla legge 54/06 ed allocarle presso la madre presso l'abitazione della madre sita in Via AU VE , ON;
B. Stabilire che entrambi i coniugi siano autonomi economicamente ed alcun assegno di mantenimento debba pertanto essere corrisposto tra le parti;
C.
Stabilire che il padre corrisponda per i minori la somma perequativa mensile di € 1.800,00 ( euro 600,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat come per legge mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della GN le cui coordinate bancarie sono ben note al resistente;
D. Stabilire che il Parte_1 genitore non allocatario corrisponda alla GN il 50% delle spese straordinarie come regimentate dal Pt_1 protocollo vigente presso il Tribunale civile di ON;
E. Stabilire che l'assegno unico universale venga ripartito nella misura del 50% tra i genitori come ex lege;
F. Stabilire che il genitore non allocatario tenga seco le minori nel pomeriggio del venerdì ed a settimane alterne i minori pernotteranno il sabato presso il padre che provvederà a riaccompagnare i figli presso il domicilio materno entro le ore 20,00 della domenica;
G. Stabilire che nel periodo Natalizio i minori trascorrano Natale e Capodanno ad anni alterni con i genitori;
il 23 ed il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 dicembre con l'altro genitore;
gli altri 4 giorni che comprendano ad anni alterni o il capodanno o l'Epifania; H. Stabilire che durante il periodo pasquale i minori trascorrano ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta rispettivamente con la madre e con il padre , sempre tenendo conto delle esigenze dei minori;
I. Durante il periodo estivo stabilire che , previ accordi da prendersi tra le parti entro e non oltre il 15 di Giugno di ciascun anno a mezzo lettera whatsapp/ mail, i minori trascorrano con il papà un periodo di 2 settimane consecutive sia a Luglio che ad Agosto;
J. Nominare il GI dinanzi al quale rassegnare le proprie K. Emettere sentenza parziale sullo status, mandando all'Ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
L. Dichiarare la separazione con addebito al per le causali di cui CP_1 in premessa;
M. Affidare i figli , e ad entrambi i genitori ai sensi del disposto di cui Per_3 Per_1 Per_2 alla legge 54/06 ed allocarle presso la madre presso l'abitazione della madre sita in Via AU VE ,
ON ; N. Stabilire che entrambi i coniugi siano autonomi economicamente ed alcun assegno di mantenimento debba pertanto essere corrisposto tra le parti;
O. Stabilire che il padre corrisponda per i minori la somma perequativa mensile di € 1.800,00 ( euro 600,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat come per legge mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della GN , le cui Parte_1 coordinate bancarie sono ben note al resistente;
P. Stabilire che il genitore non allocatario corrisponda alla GN il 50% delle spese straordinarie come regimentate dal protocollo vigente presso il Parte_1
Tribunale civile di ON;
Q. Stabilire che l'assegno unico universale venga ripartito nella misura del 50% tra i genitori come ex lege;
R. Stabilire che il genitore non allocatario tenga seco le minori nel pomeriggio del venerdì ed a settimane alterne i minori pernotteranno il sabato presso il padre che provvederà a riaccompagnare i figli presso il domicilio materno entro le ore 20,00 della domenica;
S. Stabilire che nel periodo Natalizio i minori trascorrano Natale e Capodanno ad anni alterni con i genitori;
il 23 ed il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 dicembre con l'altro genitore;
gli altri 4 giorni che comprendano ad anni alterni o il capodanno o l'Epifania; T. Stabilire che durante il periodo pasquale i minori trascorrano ad anni alterni la
Pasqua e la Pasquetta rispettivamente con la madre e con il padre , sempre tenendo conto delle esigenze dei minori;
U. Durante il periodo estivo stabilire che , previ accordi da prendersi tra le parti entro e non oltre il 15 di
Giugno di ciascun anno a mezzo lettera whatsapp/ mail, i minori trascorrano con il papà un periodo di 2 settimane consecutive sia a Luglio che ad Agosto;
V. Le parti reciprocamente rilasciano l'autorizzazione al passaporto per i minori”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa domanda di separazione personale dei coniugi ma contestando le allegazioni fattuali dell'attrice in ordine alla di lei domanda di addebito, formulando domanda di addebito della separazione alla in ragione delle allegazioni fattuali da lui ivi Pt_1 effettuate. Esponeva inoltre proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita, nonché sul regime di affidamento più confacente al benessere dei figli minori.
Formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare Disporre CTU volta: a) all'accertamento delle capacità e risorse genitoriali della Sig.ra dei profili di personalità della stessa, del benessere Pt_1 psicofisico dei minori e del regime di affido ritenuto più confacente all'interesse psicofisico dei minori stessi, indicando all'uopo gli interventi necessari;
b) all'accertamento dello stato psicologico dei minori, con particolare riferimento ai rapporti con entrambi i genitori e relativi ambienti familiari;
c) all'accertamento delle migliori condizioni di frequentazione dei minori con il genitore non convivente, e quindi, all'esito della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, se ciò sia coerente anche con l'esito degli accertamenti peritali, Nel merito, in via principale • accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la separazione personale dei
Signori e , con addebito della separazione in capo alla moglie per le ragioni di cui CP_1 Parte_1 in narrativa;
• autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
• disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, in considerazione delle condotte tenute dalla Sig.ra nei confronti Pt_1 degli stessi e della sua palese difficoltà a relazionarsi con i figli in modo costruttivo;
• disporre a carico della
Sig.ra un assegno mensile di € 900,00 (novecento/00) quale contributo al mantenimento dei figli Pt_1 minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
con obbligo di contribuzione della Sig.ra a tutte le spese straordinarie Pt_1
(scolastiche, mediche, ricreative, sportive, ecc.) nella misura del 70%, secondo quanto stabilito in materia dal
Protocollo del Tribunale di ON;
Nel merito, in via subordinata, ferme le diverse precedenti conclusioni, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori al padre • disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso il padre;
• stabilire tempi e modalità di visita tra i figli e la madre. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, ferme tutte le altre conclusioni sopra rassegnate, nella sola ipotesi in cui non venga disposta la collocazione prevalente dei figli minori presso il padre, stabilire che - il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 la settimana in cui non li tiene con sé nel weekend e il mercoledì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 quando trascorre con loro il weekend, - il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 22.00, - durante le vacanze Natalizie i figli minori trascorreranno con il padre sette giorni comprendenti ad anni alterni il giorno del
24 dicembre e il successivo 1° gennaio, ovvero il giorno di Natale ed il 31 dicembre, - durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con il padre 2 giorni, in modo da comprendere, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo, - durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto e comprendenti, ad anni alterni, il giorno di ferragosto, concordando con la madre tali periodi di permanenza entro il 31 maggio di ogni anno. • Porre a carico del Sig.
un assegno mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito in materia dal Protocollo del Tribunale di ON. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Alla prima udienza del 4/2/25 il Giudice rel., a seguito d'interlocuzione in proposito con i difensori delle parti, ometteva il tentativo di conciliazione delle parti ivi comparse personalmente e si riservava sulle rispettive istanze delle parti.
Con ordinanza del 5/2/25 il Giudice rel. disponeva in via preliminare l'ascolto dei due figli minorenni ultra-dodicenni delle parti, e dettava ulteriori prescrizioni alle parti.
Alla successiva udienza dell'11/2/25 in seguito all'ascolto dei minori ultra- dodicenni e le parti, presenti anche personalmente, Per_1 Per_2 raggiungevano un accordo conciliativo in ordine alle condizioni inerenti all'affidamento dei loro tre figli, che il Giudice rel. recepiva con un proprio provvedimento provvisorio e urgente, nonché insistevano affinché il Giudice provvedesse sulla questione economica. I difensori delle parti insistevano per l'immediata spedizione della causa a sentenza per la decisione sullo status coniugale, chiedendo che la causa venisse rimessa al Giudice rel. per il prosieguo nei sensi specificati in udienza ( “chiedono altresì che allo stato il Giudice invece soprassieda dal decidere le complessive e rispettive istanze istruttorie delle parti al fine di verificare l'eventuale volontà delle medesime di rinunciare alle rispettive domande di addebito della separazione e quindi, in tal caso, insistere per la sola istruzione probatoria relativa alla questione economica” ).
Con ordinanza del 13/2/25 il Giudice rel. emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti anche in merito alla questione economica e rimetteva la causa al Collegio per la predetta decisione sullo status coniugale delle parti.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi si desume ex se dalla volontà espressa in proposito da entrambe le parti nonché dalla circostanza che la convivenza tra gli stessi è cessata ormai da tempo e in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa al Giudice rel. con separata e contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agropoli ( SA ) in relazione all'Atto n. 59, Parte II,
Serie A, Anno 2008, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite al definitivo;
d) rimette la causa al Giudice rel. come da separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in ON, il 25/2/25. Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON Sezione Civile
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1593/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sordi Cristiana giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Caprara Roberta giusta procura CP_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza dell'11/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/7/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio con CP_1 quest'ultimo con rito concordatario nel Comune di Agropoli ( SA ) il 18/9/08; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 17/8/09 ), ( il Per_1 Per_2
10/8/11 ) ed ( il 17/11/14 ); che negli ultimi tempi il matrimonio è Per_3 entrato in crisi tanto che la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione il ha lasciato la casa coniugale a partire dal mese di giugno 2023. CP_1
L'attrice, dopo avere esposto fatti a suo avviso giustificativi dell'addebito della separazione in capo al convenuto, esponeva ulteriori allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali e alle condizioni di vita delle parti, nonché in ordine al regime di affidamento più confacente al benessere dei figli minorenni.
Concludeva nel merito come segue: “A. Affidare i figli , e ad entrambi i Per_3 Per_1 Per_2 genitori ai sensi del disposto di cui alla legge 54/06 ed allocarle presso la madre presso l'abitazione della madre sita in Via AU VE , ON;
B. Stabilire che entrambi i coniugi siano autonomi economicamente ed alcun assegno di mantenimento debba pertanto essere corrisposto tra le parti;
C.
Stabilire che il padre corrisponda per i minori la somma perequativa mensile di € 1.800,00 ( euro 600,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat come per legge mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della GN le cui coordinate bancarie sono ben note al resistente;
D. Stabilire che il Parte_1 genitore non allocatario corrisponda alla GN il 50% delle spese straordinarie come regimentate dal Pt_1 protocollo vigente presso il Tribunale civile di ON;
E. Stabilire che l'assegno unico universale venga ripartito nella misura del 50% tra i genitori come ex lege;
F. Stabilire che il genitore non allocatario tenga seco le minori nel pomeriggio del venerdì ed a settimane alterne i minori pernotteranno il sabato presso il padre che provvederà a riaccompagnare i figli presso il domicilio materno entro le ore 20,00 della domenica;
G. Stabilire che nel periodo Natalizio i minori trascorrano Natale e Capodanno ad anni alterni con i genitori;
il 23 ed il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 dicembre con l'altro genitore;
gli altri 4 giorni che comprendano ad anni alterni o il capodanno o l'Epifania; H. Stabilire che durante il periodo pasquale i minori trascorrano ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta rispettivamente con la madre e con il padre , sempre tenendo conto delle esigenze dei minori;
I. Durante il periodo estivo stabilire che , previ accordi da prendersi tra le parti entro e non oltre il 15 di Giugno di ciascun anno a mezzo lettera whatsapp/ mail, i minori trascorrano con il papà un periodo di 2 settimane consecutive sia a Luglio che ad Agosto;
J. Nominare il GI dinanzi al quale rassegnare le proprie K. Emettere sentenza parziale sullo status, mandando all'Ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
L. Dichiarare la separazione con addebito al per le causali di cui CP_1 in premessa;
M. Affidare i figli , e ad entrambi i genitori ai sensi del disposto di cui Per_3 Per_1 Per_2 alla legge 54/06 ed allocarle presso la madre presso l'abitazione della madre sita in Via AU VE ,
ON ; N. Stabilire che entrambi i coniugi siano autonomi economicamente ed alcun assegno di mantenimento debba pertanto essere corrisposto tra le parti;
O. Stabilire che il padre corrisponda per i minori la somma perequativa mensile di € 1.800,00 ( euro 600,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione Istat come per legge mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della GN , le cui Parte_1 coordinate bancarie sono ben note al resistente;
P. Stabilire che il genitore non allocatario corrisponda alla GN il 50% delle spese straordinarie come regimentate dal protocollo vigente presso il Parte_1
Tribunale civile di ON;
Q. Stabilire che l'assegno unico universale venga ripartito nella misura del 50% tra i genitori come ex lege;
R. Stabilire che il genitore non allocatario tenga seco le minori nel pomeriggio del venerdì ed a settimane alterne i minori pernotteranno il sabato presso il padre che provvederà a riaccompagnare i figli presso il domicilio materno entro le ore 20,00 della domenica;
S. Stabilire che nel periodo Natalizio i minori trascorrano Natale e Capodanno ad anni alterni con i genitori;
il 23 ed il 24 dicembre con un genitore ed il 25 e 26 dicembre con l'altro genitore;
gli altri 4 giorni che comprendano ad anni alterni o il capodanno o l'Epifania; T. Stabilire che durante il periodo pasquale i minori trascorrano ad anni alterni la
Pasqua e la Pasquetta rispettivamente con la madre e con il padre , sempre tenendo conto delle esigenze dei minori;
U. Durante il periodo estivo stabilire che , previ accordi da prendersi tra le parti entro e non oltre il 15 di
Giugno di ciascun anno a mezzo lettera whatsapp/ mail, i minori trascorrano con il papà un periodo di 2 settimane consecutive sia a Luglio che ad Agosto;
V. Le parti reciprocamente rilasciano l'autorizzazione al passaporto per i minori”.
Il convenuto si costituiva in giudizio, aderendo all'avversa domanda di separazione personale dei coniugi ma contestando le allegazioni fattuali dell'attrice in ordine alla di lei domanda di addebito, formulando domanda di addebito della separazione alla in ragione delle allegazioni fattuali da lui ivi Pt_1 effettuate. Esponeva inoltre proprie contrapposte allegazioni fattuali sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti e sulle loro condizioni di vita, nonché sul regime di affidamento più confacente al benessere dei figli minori.
Formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare Disporre CTU volta: a) all'accertamento delle capacità e risorse genitoriali della Sig.ra dei profili di personalità della stessa, del benessere Pt_1 psicofisico dei minori e del regime di affido ritenuto più confacente all'interesse psicofisico dei minori stessi, indicando all'uopo gli interventi necessari;
b) all'accertamento dello stato psicologico dei minori, con particolare riferimento ai rapporti con entrambi i genitori e relativi ambienti familiari;
c) all'accertamento delle migliori condizioni di frequentazione dei minori con il genitore non convivente, e quindi, all'esito della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, se ciò sia coerente anche con l'esito degli accertamenti peritali, Nel merito, in via principale • accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la separazione personale dei
Signori e , con addebito della separazione in capo alla moglie per le ragioni di cui CP_1 Parte_1 in narrativa;
• autorizzare i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
• disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, in considerazione delle condotte tenute dalla Sig.ra nei confronti Pt_1 degli stessi e della sua palese difficoltà a relazionarsi con i figli in modo costruttivo;
• disporre a carico della
Sig.ra un assegno mensile di € 900,00 (novecento/00) quale contributo al mantenimento dei figli Pt_1 minori, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
con obbligo di contribuzione della Sig.ra a tutte le spese straordinarie Pt_1
(scolastiche, mediche, ricreative, sportive, ecc.) nella misura del 70%, secondo quanto stabilito in materia dal
Protocollo del Tribunale di ON;
Nel merito, in via subordinata, ferme le diverse precedenti conclusioni, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori al padre • disporre l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_3 presso il padre;
• stabilire tempi e modalità di visita tra i figli e la madre. Nel merito, in via ulteriormente subordinata, ferme tutte le altre conclusioni sopra rassegnate, nella sola ipotesi in cui non venga disposta la collocazione prevalente dei figli minori presso il padre, stabilire che - il padre potrà tenere con sé i figli il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 la settimana in cui non li tiene con sé nel weekend e il mercoledì, dall'uscita da scuola alle ore 21.00 quando trascorre con loro il weekend, - il padre terrà con sé i figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 22.00, - durante le vacanze Natalizie i figli minori trascorreranno con il padre sette giorni comprendenti ad anni alterni il giorno del
24 dicembre e il successivo 1° gennaio, ovvero il giorno di Natale ed il 31 dicembre, - durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con il padre 2 giorni, in modo da comprendere, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo, - durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli minori due settimane nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto e comprendenti, ad anni alterni, il giorno di ferragosto, concordando con la madre tali periodi di permanenza entro il 31 maggio di ogni anno. • Porre a carico del Sig.
un assegno mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) quale contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito in materia dal Protocollo del Tribunale di ON. • In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”.
Alla prima udienza del 4/2/25 il Giudice rel., a seguito d'interlocuzione in proposito con i difensori delle parti, ometteva il tentativo di conciliazione delle parti ivi comparse personalmente e si riservava sulle rispettive istanze delle parti.
Con ordinanza del 5/2/25 il Giudice rel. disponeva in via preliminare l'ascolto dei due figli minorenni ultra-dodicenni delle parti, e dettava ulteriori prescrizioni alle parti.
Alla successiva udienza dell'11/2/25 in seguito all'ascolto dei minori ultra- dodicenni e le parti, presenti anche personalmente, Per_1 Per_2 raggiungevano un accordo conciliativo in ordine alle condizioni inerenti all'affidamento dei loro tre figli, che il Giudice rel. recepiva con un proprio provvedimento provvisorio e urgente, nonché insistevano affinché il Giudice provvedesse sulla questione economica. I difensori delle parti insistevano per l'immediata spedizione della causa a sentenza per la decisione sullo status coniugale, chiedendo che la causa venisse rimessa al Giudice rel. per il prosieguo nei sensi specificati in udienza ( “chiedono altresì che allo stato il Giudice invece soprassieda dal decidere le complessive e rispettive istanze istruttorie delle parti al fine di verificare l'eventuale volontà delle medesime di rinunciare alle rispettive domande di addebito della separazione e quindi, in tal caso, insistere per la sola istruzione probatoria relativa alla questione economica” ).
Con ordinanza del 13/2/25 il Giudice rel. emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti anche in merito alla questione economica e rimetteva la causa al Collegio per la predetta decisione sullo status coniugale delle parti.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi si desume ex se dalla volontà espressa in proposito da entrambe le parti nonché dalla circostanza che la convivenza tra gli stessi è cessata ormai da tempo e in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa al Giudice rel. con separata e contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio nei sensi di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agropoli ( SA ) in relazione all'Atto n. 59, Parte II,
Serie A, Anno 2008, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite al definitivo;
d) rimette la causa al Giudice rel. come da separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in ON, il 25/2/25. Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )