TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9205 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al ruolo generale n. 27628/2024, promossa
DA
C.F. ), elettivamente domiciliati in Milano, via Besana n. 11, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. CAMPI GIUSEPPE
ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via S. Controparte_1 P.IVA_2
Francesco d'Assisi n. 4, presso lo studio dell'Avv. BALOSSI GIORDANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, respinta ogni avversa istanza, conclusione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione per inadempimento di
[...] del contratto di acquisto n. 59006 stipulato tra ed CP_1 Controparte_2
in data 16.12.2013, ovvero dichiarare la sua inefficacia, per effetto Parte_1 della intervenuta risoluzione del collegato contratto di fornitura tra US SR e
[...] in data 4/15 aprile 2013, dichiarata dal Tribunale di LE con sentenza CP_1
n. 159/2020 passata in giudicato;
- conseguentemente condannare a restituire ad Controparte_1 Parte_1 la somma di € 245.183,45, da quest'ultima corrisposta alla convenuta a titolo di prezzo della fornitura, di interessi di mora e di refusione di spese legali, come documentato in atti, con maggiorazione di interessi dalla data della messa in mora all'effettivo saldo.
pagina 1 di 8 Il tutto salvo diversa quantificazione giudiziale.
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., che si è Controparte_1 arricchita indebitamente ai danni di dell'importo di € 245.183,45 in Parte_1 conseguenza degli effetti restitutori dovuti alla intervenuta risoluzione del contratto già perfezionato tra e US SR in data 4/15 aprile 2013, ed in Controparte_1 particolare della avvenuta restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing dall'utilizzatore US SR al fornitore Controparte_1
- conseguentemente condannare a restituire ad Controparte_1 Parte_1 la somma di € 245.183,45, da quest'ultima corrisposta alla convenuta per sorte capitale, interessi di mora e refusione di spese legali, come documentato in atti, con maggiorazione di interessi dalla data della messa in mora all'effettivo saldo. Il tutto salvo diversa quantificazione giudiziale. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA riservata ogni ulteriore istanza e deduzione, si chiede sin da ora, occorrendo, che il
Giudice voglia ordinare a di produrre in giudizio la sentenza resa Controparte_1 dalla Corte d'Appello di Milano, a definizione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 159/2020 del Tribunale di LE, munita di attestazione di passaggio in giudicato, ovvero che autorizzi a farne richiesta presso la Parte_1 competente Cancelleria.
Parte convenuta precisa come segue: Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ed impercorribilità dell'azione così promossa da Parte_1 per l'intervenuto giudicato sia con riferimento alla sentenza di codesto Ill.mo Tribunale di Milano
[...]
n. 5014/2018 pronunciata inter partes che con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di LE
n. 159/2020 azionata cui risulta, comunque, completamente estranea, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento di così come avanzata da per tutti i motivi Controparte_1 Parte_1 meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
- nella denegata ipotesi di ritenuta tempestività della domanda di risoluzione avversaria per inadempimento di accertare e dichiarare l'impercorribilità ed inammissibilità Controparte_1 della medesima domanda di risoluzione per inadempimento di del contratto di acquisto CP_1 così come avanzata da alla luce di quanto statuito con la sentenza di codesto Ill.mo Parte_1
Tribunale di Milano n. 5014/2018 confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.
2586/2019 passata in giudicato con cui è già stato escluso qualsivoglia inadempimento di
[...] con riferimento al contratto di acquisto, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e Controparte_1 con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, infondatezza e preclusione della domanda così come avanzata da anche ex artt. 1495 e/o 1667 c.c., per tutti i motivi meglio indicati in Parte_1 narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
pagina 2 di 8 - accertare e dichiarare l'impercorribilità ed inammissibilità anche della domanda di restituzione così come avanzata da dell'importo di Euro 245.183,45 comprensivo di capitale del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 27801/2015 emesso da codesto Ill.mo Tribunale e divenuto da anni definitivamente esecutivo a favore di nonché delle spese legali sia del monitorio, che del primo Controparte_1 grado di giudizio che del secondo grado di giudizio liquidate sia con la sentenza di codesto Ill.mo
Tribunale di Milano n. 5014/2018 che con la sentenza n. 2586/2019 dalla Corte d'Appello di Milano passate in giudicato, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
NEL MERITO:
- per effetto dell'accoglimento di quanto richiesto in via preliminare e pregiudiziale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, nello specifico, rigettare sia la domanda di risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento di che la richiesta così come avanzata da di restituzione Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 245.183,45 comprensivo di capitale del decreto ingiuntivo n. 27801/2015 emesso da codesto Ill.mo Tribunale e divenuto da anni definitivamente esecutivo a favore di Controparte_1 nonché delle spese legali sia del monitorio, che del primo grado di giudizio che del secondo grado
[...] di giudizio liquidate sia con la sentenza di codesto Ill.mo Tribunale di Milano n. 5014/2018 che con la sentenza n. 2586/2019 dalla Corte d'Appello di Milano passate in giudicato, assolvendo la stessa da qualsivoglia richiesta di condanna e/o pagamento, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da alla medesima Controparte_1 [...]
o, in ulteriore subordine, ridurre congruamente sino ad Euro 0 l'importo eventualmente Parte_1 ritenuto dovuto alla società attrice, per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie eccezioni e domande svolte da parte attrice sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di parte convenuta opposta o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, precisare le proprie domande, anche alla luce delle difese avversarie, indicare mezzi di prova, formulare separati capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti.
Con ogni riserva istruttoria e di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.07.24, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio la società al fine di far accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_1 risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto n. 59006 per effetto dell'intervenuta risoluzione del collegato contratto di progettazione, la costruzione il montaggio ed avviamento e fornitura tra
[...]
e US s.r.l.. Controparte_1
Ha esposto che:
pagina 3 di 8 - in data 04-15.04.2013, la società US S.r.l. ha commissionato alla società la Controparte_1 progettazione, il montaggio e l'avviamento di alcuni macchinari per la produzione e l'assemblaggio di bombolette di gas;
- in data 9.12.2013, le società e US hanno stipulato un contratto di leasing avente ad Parte_1 oggetto, tra l'altro, la fornitura dei beni di cui sopra;
- a latere, le società e hanno stipulato un contratto di acquisto di beni Parte_1 Controparte_1
e la fornitrice ha emesso nei confronti della concedente la fattura n. 38/2014 recante l'importo di euro
219.600,00; nel contratto le parti davano atto che la società US aveva anticipato alla fornitrice
[...]
quale acconto a valere sulla fattura, la somma di euro 54.900,00 iva compresa;
Controparte_1
- il contratto di leasing non ha mai avuto decorrenza poiché l'utilizzatrice, che già si era rifiutata di sottoscrivere il verbale di consegna dei beni, non ha mai versato alcunché ad , avendo infatti Parte_1 comunicato a quest'ultima, in data 8.5.2014, che la linea di assemblaggio oggetto della fornitura CP_1 presentava vizi e difetti tali da non consentire il funzionamento dei macchinari secondo le previsioni contrattuali;
- l'attrice ha quindi sospeso il pagamento della fattura n. 38/2014 e la società ha Controparte_1 notificato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 27801/2015 con il quale veniva ingiunto ad
[...]
il pagamento della somma capitale di € 164.700,00 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs n. Pt_1
231/2002, al netto dell'importo di € 54.900,00 versati in acconto a direttamente dall'utilizzatore CP_1
US (doc. 6) e contro il quale è stata proposta opposizione dall'attuale attore e questa risulta rigettata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5014/2018 (doc. 12) confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n 2586/2019 (doc. 9);
- in data 11.07.2018, la convenuta ha notificato l'atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 233.803,51 (per sorte capitale, interessi di mora e spese legali della fase monitoria e del giudizio di opposizione) ed in data 19.07.2019 l'attrice ha provveduto al pagamento (cfr missiva doc. 8); all'esito della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano, l'attrice provvedeva anche al pagamento delle spese liquidate in secondo grado a favore di per un ammontare complessivo di € 11.379,94 CP_1
(cfr estratto conto doc. 10);
- nelle more del contenzioso tra concedente e fornitore, l'utilizzatrice US S.r.l. ha agito in giudizio la nei confronti della sola società per far valere i vizi dei macchinari oggetto del contratto CP_1 concluso in data 4/15.4.2013;
-a conclusione del primo grado di giudizio, il Tribunale di LE, con successiva sentenza n. 159/2020
(doc. 12) (poi confermata dalla Corte d'appello di Milano), ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le società e US S.r.l. e, per l'effetto ha condannato la Controparte_1 prima società a restituire l'acconto di euro 54.900,00 e la seconda alla restituzione dei macchinari oggetto della fornitura;
le parti hanno eseguito quanto sono state condannate a fare.
Ha rilevato che la sopraggiunta dichiarazione di risoluzione del contratto di fornitura del 4/15.4.2013, stipulato tra e US, estende certamente i propri effetti anche al collegato contratto di acquisto CP_1 stipulato tra la concedente attrice e la società Infatti, il contratto di acquisto ha Controparte_1
pagina 4 di 8 recepito integralmente il contratto di fornitura, dichiarato risolto, prevedendo espressamente quale oggetto: “Descrizione bene: n. 1 linea di assemblaggio anello sicurezza completa di accessori come meglio descritta nell'offerta del 4.4.2013 e successiva conferma d'ordine del 15.4.2013 (…) alla quale le parti intendono espressamente riferirsi per quanto riguarda l'esatta descrizione del bene relativo al presente contratto”.
Ha dedotto il proprio diritto ad ottenere la restituzione di tutto quanto pagato alla società Controparte_1 poiché, in virtù del collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e quello di acquisto e della
[...] conseguente estensione del giudicato, anche il contratto di acquisto deve essere ritenuto risolto per grave inadempimento della fornitrice. Ha dedotto in ogni caso, in via subordinata, il proprio diritto ex art. 2041
c.c. ad ottenere dalla convenuta la restituzione di quanto pagato per sorte capitale, interessi e spese legali, per complessivi euro 245.183,45.
Si è costituita in giudizio la società contestando integralmente in fatto ed in diritto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
Ha ricostruito il contenzioso intercorso tra le parti del presente giudizio, nonché quello intercorso tra la fornitrice e l'utilizzatrice, ed ha eccepito l'inammissibilità e l'impercorribilità della domanda attorea per l'intervenuto giudicato sia con riferimento alla sentenza n. 5014/2018 emessa dal Tribunale di Milano, pronunciata inter partes, sia con riferimento alla sentenza n. 159/2020 emessa dal Tribunale di LE, rispetto alla quale l'attrice è rimasta estranea.
Ha rilevato, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non può spiegare i suoi effetti solo in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. Cass. civ. sent. n. 6091/2020).
Ha perciò dedotto che dal passaggio in giudicato della sentenza n. 5014/2018, resa inter partes, consegue che non può più essere messo in discussione l'ordine di acquisto e la già accertata esclusione di qualsivoglia inadempimento in capo alla società essendo già stato definitivamente accertato che CP_1
l'avvenuta consegna, ammessa anche dall'utilizzatrice, era il vero presupposto dell'obbligo di pagamento della fornitura. Ha rilevato altresì che, con riferimento alla sentenza n. 159/2020 emessa dal Tribunale di
LE n. 159/2020, da un lato l'attrice non può avvalersene poiché è rimasta estranea al relativo procedimento e, dall'altro lato, dal passaggio in giudicato di tale sentenza consegue che non può più essere messo in discussione il rapporto di fornitura ed il prezzo pagato.
Ha rilevato che l'azione di risoluzione del contratto di compravendita si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna del bene, anche se i vizi non siano stati scoperti, ed ha perciò eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto di acquisto del 16.12.2013, evidenziando che, come statuito definitivamente dalla Corte di Appello di Milano nel giudizio tra le parti, “la consegna è comunque avvenuta in modo frazionato tra il marzo 2014 ed i successivi mesi di settembre ed ottobre dello stesso anno, per espressa ammissione dell'utilizzatore US”.
pagina 5 di 8 Ha precisato che, nel giudizio concluso tra le parti, l'attrice -pur consapevole dei vizi, di cui ha dichiarato di essere stata informata da US- non ha proposto alcuna domanda di risoluzione. Ha perciò eccepito, in ogni caso, la decadenza ex art. 1495 c.c. ovvero ex art. 1667 c.c. -a seconda che si consideri l'ordine di acquisto quale compravendita ovvero quale esecuzione di opera- non avendo l'attrice provato di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta (ovvero entro 60 giorni) dalla scoperta, né di aver agito in giudizio entro l'anno (ovvero entro 2 anni) dalla consegna.
Ha contestato in ogni caso il quantum della pretesa restitutoria, eccependo l'inammissibilità della domanda di restituzione delle spese legali di giudizi definiti e passati in giudicato. Ha rilevato che il
Tribunale di LE, nel giudizio tra e US, ha accertato che il prezzo corrisposto da CP_1 [...]
per l'ordine di acquisto dei beni è risultato pari ad euro 125.100,00 (e cioè euro 180.000, dedotto Pt_1
l'anticipo di euro 54.900,00 corrisposta dall'utilizzatrice).
Con riferimento all'asserita presenza di un collegamento negoziale tra i contratti, ha allegato giurisprudenza dalla quale emerge che il collegamento negoziale non è un tipo contrattuale, ma “un meccanismo attraverso il quale le parti, con manifestazioni di volontà espresse in un solo contesto, perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi” (cfr. Cass. civ. sent. n. 7255/2013). Ha richiamato altresì giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. SS.UU. sent. n. 19785/2015) in cui la Suprema Corte -sulla questione circa la fruibilità da parte dell'utilizzatore dell'azione di risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e società di leasing, cui esso è estraneo- ha precisato che il nesso tra il contratto di compravendita e il contratto di locazione finanziaria non è qualificabile come collegamento in senso tecnico, tale cioè da comportare che le vicende patologiche di un contratto si ripercuotano anche sull'altro, risultando piuttosto collegati da un nesso obiettivo economico e teleologico;
che detti contratti difettano del nesso soggettivo, in quanto, a ben vedere, il fornitore ha un mero interesse a vendere il bene, sicché la causa che regge il contratto con la società di leasing è quella tipica della compravendita, tanto che egli non ha più alcun interesse allo svolgersi del rapporto tra società concedente e cessionario, una volta consegnato il bene oggetto del contratto.
Ha rilevato che nell'ordine di acquisto non viene fatto cenno alcuno della restituzione dell'importo in caso di eventuale restituzione futura dei beni oggetto del medesimo ordine.
Ha precisato altresì che i beni sono custoditi presso un deposito esterno, per il quale la convenuta sostiene il pagamento di un importo mensile di € 1.500,00.
Ha eccepito infine l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di restituzione delle somme ex art. 2041 c.c., rilevando che si tratta di strumento di tutela residuale e che, in ogni caso, la giusta causa nel trasferimento del prezzo è data dall'ordine di acquisto, la cui validità è stata accertata dalle sentenze passate in giudicato.
Alla prima udienza la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 8 Nel precedente giudizio milanese intercorso tra le parti, in primo grado, il giudice ha chiarito che vi è stata tardività nella sollevazione dei vizi da parte del fornitore quanto meno sulla base della documentazione presente in atti;
il giudice di appello pur evidenziando che la questione dei vizi -cui era ancorata l'assenza del verbale di consegna- non era stata sollevata dalla parte, ha rilevato l'onere
(disatteso) a carico dell'acquirente.
Sulla base del tenore delle due pronunce milanesi, si ritiene coperto dal giudicato il tema dei vizi della fornitura e si ritiene accertata l'intervenuta decadenza.
Il giudizio lecchese invece, nonostante US abbia chiesto ad l'autorizzazione a Parte_1 chiedere la risoluzione della vendita tra e , in realtà -come si evince dalla lettura CP_1 Parte_1 dell'atto di opposizione- ha chiesto unicamente la risoluzione del contratto di progettazione e fornitura.
Il contratto di leasing e preventiva vendita -sulla base della documentazione presente in atti di questo giudizio- non risulta mai citato in detta opposizione né i relativi diritti fatti valere.
Secondo questo giudice, vista la produzione documentale in atti relativa sia all'iniziale contratto di appalto che al successivo contratto di leasing, il contratto di progettazione e realizzazione del macchinario e vendita intercorso tra US SR e risulta sostituito dal contratto di Controparte_1 vendita (o atecnicamente fornitura) tra e (doc. 3). Controparte_1 Parte_1
Tanto emerge dal fatto che l'unica obbligazione di pagamento inizialmente pattuita in capo a US SR è stata poi sostituita dalla obbligazione di pagamento di , con una imputazione a Parte_1 titolo di anticipo sull'unica compravendita residuata dell'iniziale anticipo corrisposto dal committente originario.
Risulta mutato l'acquirente: inizialmente avrebbe dovuto essere US SR;
poi è diventata la società di leasing e la consegna dei beni a US è stata effettuata in esecuzione del contratto di leasing e non anche del previgente (e risolto mutualmente per fatti concludenti) contratto di appalto e vendita.
Tuttavia, ciò non è stato rappresentato nel giudizio lecchese e pertanto il contratto di appalto è stato rappresentato come ancora produttivo di effetti tra le parti.
Non è possibile valutare detto giudicato lecchese a favore della società di leasing tramite il ricorso all'istituto del collegamento negoziale in quanto è stato risolto un contratto che sulla base della documentazione prodotta in questo giudizio risultava già risolto per mutuo consenso;
inoltre, il contratto preso in considerazione nel giudizio di LE era del tutto scisso dalla successiva vendita alla società di e dal contratto di locazione finanziaria stesso. Pt_1
In ogni caso, l'attuale domanda non può superare -come detto- i limiti del giudicato già configuratosi.
Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento, come noto, l'azione non può essere proposta quando il soggetto aveva la possibilità di esperire una diversa azione che è stata rigettata dal giudice cui è stata proposta (Cass., S.U., 9531/1996; Cass. 7285/1996).
Considerato che la società di leasing avrebbe potuto opporre i vizi -e comunque il primo giudice
Tribunale di Milano nel giudizio RG 65508/2015 sembra aver indagato questi aspetti, ed in parte anche la Corte di Appello di Milano- o avrebbe potuto intervenire nel giudizio davanti al Tribunale di LE
pagina 7 di 8 per offrire la corretta qualificazione dei rapporti fra le parti e nulla ha fatto, non è possibile oggi rimediare con l'azione residuale ex art. 2041 c.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attore che va condannato a rimborsare al convenuto le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i valori minimi, attesa la natura documentale e l'attività effettivamente svolta.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
-condanna a rimborsare a le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di euro 7052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA.
Milano, lunedì 1 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al ruolo generale n. 27628/2024, promossa
DA
C.F. ), elettivamente domiciliati in Milano, via Besana n. 11, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. CAMPI GIUSEPPE
ATTRICE
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via S. Controparte_1 P.IVA_2
Francesco d'Assisi n. 4, presso lo studio dell'Avv. BALOSSI GIORDANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe tutte le declaratorie del caso, respinta ogni avversa istanza, conclusione ed eccezione, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione per inadempimento di
[...] del contratto di acquisto n. 59006 stipulato tra ed CP_1 Controparte_2
in data 16.12.2013, ovvero dichiarare la sua inefficacia, per effetto Parte_1 della intervenuta risoluzione del collegato contratto di fornitura tra US SR e
[...] in data 4/15 aprile 2013, dichiarata dal Tribunale di LE con sentenza CP_1
n. 159/2020 passata in giudicato;
- conseguentemente condannare a restituire ad Controparte_1 Parte_1 la somma di € 245.183,45, da quest'ultima corrisposta alla convenuta a titolo di prezzo della fornitura, di interessi di mora e di refusione di spese legali, come documentato in atti, con maggiorazione di interessi dalla data della messa in mora all'effettivo saldo.
pagina 1 di 8 Il tutto salvo diversa quantificazione giudiziale.
IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., che si è Controparte_1 arricchita indebitamente ai danni di dell'importo di € 245.183,45 in Parte_1 conseguenza degli effetti restitutori dovuti alla intervenuta risoluzione del contratto già perfezionato tra e US SR in data 4/15 aprile 2013, ed in Controparte_1 particolare della avvenuta restituzione dei beni oggetto del contratto di leasing dall'utilizzatore US SR al fornitore Controparte_1
- conseguentemente condannare a restituire ad Controparte_1 Parte_1 la somma di € 245.183,45, da quest'ultima corrisposta alla convenuta per sorte capitale, interessi di mora e refusione di spese legali, come documentato in atti, con maggiorazione di interessi dalla data della messa in mora all'effettivo saldo. Il tutto salvo diversa quantificazione giudiziale. In tutti i casi con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA riservata ogni ulteriore istanza e deduzione, si chiede sin da ora, occorrendo, che il
Giudice voglia ordinare a di produrre in giudizio la sentenza resa Controparte_1 dalla Corte d'Appello di Milano, a definizione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 159/2020 del Tribunale di LE, munita di attestazione di passaggio in giudicato, ovvero che autorizzi a farne richiesta presso la Parte_1 competente Cancelleria.
Parte convenuta precisa come segue: Voglia l'Ill.mo Giudice Designato del Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza respinta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità ed impercorribilità dell'azione così promossa da Parte_1 per l'intervenuto giudicato sia con riferimento alla sentenza di codesto Ill.mo Tribunale di Milano
[...]
n. 5014/2018 pronunciata inter partes che con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di LE
n. 159/2020 azionata cui risulta, comunque, completamente estranea, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento di così come avanzata da per tutti i motivi Controparte_1 Parte_1 meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
- nella denegata ipotesi di ritenuta tempestività della domanda di risoluzione avversaria per inadempimento di accertare e dichiarare l'impercorribilità ed inammissibilità Controparte_1 della medesima domanda di risoluzione per inadempimento di del contratto di acquisto CP_1 così come avanzata da alla luce di quanto statuito con la sentenza di codesto Ill.mo Parte_1
Tribunale di Milano n. 5014/2018 confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n.
2586/2019 passata in giudicato con cui è già stato escluso qualsivoglia inadempimento di
[...] con riferimento al contratto di acquisto, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e Controparte_1 con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, infondatezza e preclusione della domanda così come avanzata da anche ex artt. 1495 e/o 1667 c.c., per tutti i motivi meglio indicati in Parte_1 narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
pagina 2 di 8 - accertare e dichiarare l'impercorribilità ed inammissibilità anche della domanda di restituzione così come avanzata da dell'importo di Euro 245.183,45 comprensivo di capitale del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 27801/2015 emesso da codesto Ill.mo Tribunale e divenuto da anni definitivamente esecutivo a favore di nonché delle spese legali sia del monitorio, che del primo Controparte_1 grado di giudizio che del secondo grado di giudizio liquidate sia con la sentenza di codesto Ill.mo
Tribunale di Milano n. 5014/2018 che con la sentenza n. 2586/2019 dalla Corte d'Appello di Milano passate in giudicato, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
NEL MERITO:
- per effetto dell'accoglimento di quanto richiesto in via preliminare e pregiudiziale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa, nello specifico, rigettare sia la domanda di risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento di che la richiesta così come avanzata da di restituzione Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 245.183,45 comprensivo di capitale del decreto ingiuntivo n. 27801/2015 emesso da codesto Ill.mo Tribunale e divenuto da anni definitivamente esecutivo a favore di Controparte_1 nonché delle spese legali sia del monitorio, che del primo grado di giudizio che del secondo grado
[...] di giudizio liquidate sia con la sentenza di codesto Ill.mo Tribunale di Milano n. 5014/2018 che con la sentenza n. 2586/2019 dalla Corte d'Appello di Milano passate in giudicato, assolvendo la stessa da qualsivoglia richiesta di condanna e/o pagamento, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da alla medesima Controparte_1 [...]
o, in ulteriore subordine, ridurre congruamente sino ad Euro 0 l'importo eventualmente Parte_1 ritenuto dovuto alla società attrice, per tutti i motivi meglio esplicati in narrativa e con tutte le conseguenze di legge;
IN OGNI CASO:
- rigettare integralmente le avversarie eccezioni e domande svolte da parte attrice sia in via preliminare che nel merito, nei confronti di parte convenuta opposta o comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge.
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, precisare le proprie domande, anche alla luce delle difese avversarie, indicare mezzi di prova, formulare separati capitoli di prova, indicare testi e produrre documenti.
Con ogni riserva istruttoria e di legge.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 17.07.24, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio la società al fine di far accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_1 risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto n. 59006 per effetto dell'intervenuta risoluzione del collegato contratto di progettazione, la costruzione il montaggio ed avviamento e fornitura tra
[...]
e US s.r.l.. Controparte_1
Ha esposto che:
pagina 3 di 8 - in data 04-15.04.2013, la società US S.r.l. ha commissionato alla società la Controparte_1 progettazione, il montaggio e l'avviamento di alcuni macchinari per la produzione e l'assemblaggio di bombolette di gas;
- in data 9.12.2013, le società e US hanno stipulato un contratto di leasing avente ad Parte_1 oggetto, tra l'altro, la fornitura dei beni di cui sopra;
- a latere, le società e hanno stipulato un contratto di acquisto di beni Parte_1 Controparte_1
e la fornitrice ha emesso nei confronti della concedente la fattura n. 38/2014 recante l'importo di euro
219.600,00; nel contratto le parti davano atto che la società US aveva anticipato alla fornitrice
[...]
quale acconto a valere sulla fattura, la somma di euro 54.900,00 iva compresa;
Controparte_1
- il contratto di leasing non ha mai avuto decorrenza poiché l'utilizzatrice, che già si era rifiutata di sottoscrivere il verbale di consegna dei beni, non ha mai versato alcunché ad , avendo infatti Parte_1 comunicato a quest'ultima, in data 8.5.2014, che la linea di assemblaggio oggetto della fornitura CP_1 presentava vizi e difetti tali da non consentire il funzionamento dei macchinari secondo le previsioni contrattuali;
- l'attrice ha quindi sospeso il pagamento della fattura n. 38/2014 e la società ha Controparte_1 notificato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 27801/2015 con il quale veniva ingiunto ad
[...]
il pagamento della somma capitale di € 164.700,00 oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs n. Pt_1
231/2002, al netto dell'importo di € 54.900,00 versati in acconto a direttamente dall'utilizzatore CP_1
US (doc. 6) e contro il quale è stata proposta opposizione dall'attuale attore e questa risulta rigettata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5014/2018 (doc. 12) confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n 2586/2019 (doc. 9);
- in data 11.07.2018, la convenuta ha notificato l'atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 233.803,51 (per sorte capitale, interessi di mora e spese legali della fase monitoria e del giudizio di opposizione) ed in data 19.07.2019 l'attrice ha provveduto al pagamento (cfr missiva doc. 8); all'esito della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano, l'attrice provvedeva anche al pagamento delle spese liquidate in secondo grado a favore di per un ammontare complessivo di € 11.379,94 CP_1
(cfr estratto conto doc. 10);
- nelle more del contenzioso tra concedente e fornitore, l'utilizzatrice US S.r.l. ha agito in giudizio la nei confronti della sola società per far valere i vizi dei macchinari oggetto del contratto CP_1 concluso in data 4/15.4.2013;
-a conclusione del primo grado di giudizio, il Tribunale di LE, con successiva sentenza n. 159/2020
(doc. 12) (poi confermata dalla Corte d'appello di Milano), ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto stipulato tra le società e US S.r.l. e, per l'effetto ha condannato la Controparte_1 prima società a restituire l'acconto di euro 54.900,00 e la seconda alla restituzione dei macchinari oggetto della fornitura;
le parti hanno eseguito quanto sono state condannate a fare.
Ha rilevato che la sopraggiunta dichiarazione di risoluzione del contratto di fornitura del 4/15.4.2013, stipulato tra e US, estende certamente i propri effetti anche al collegato contratto di acquisto CP_1 stipulato tra la concedente attrice e la società Infatti, il contratto di acquisto ha Controparte_1
pagina 4 di 8 recepito integralmente il contratto di fornitura, dichiarato risolto, prevedendo espressamente quale oggetto: “Descrizione bene: n. 1 linea di assemblaggio anello sicurezza completa di accessori come meglio descritta nell'offerta del 4.4.2013 e successiva conferma d'ordine del 15.4.2013 (…) alla quale le parti intendono espressamente riferirsi per quanto riguarda l'esatta descrizione del bene relativo al presente contratto”.
Ha dedotto il proprio diritto ad ottenere la restituzione di tutto quanto pagato alla società Controparte_1 poiché, in virtù del collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e quello di acquisto e della
[...] conseguente estensione del giudicato, anche il contratto di acquisto deve essere ritenuto risolto per grave inadempimento della fornitrice. Ha dedotto in ogni caso, in via subordinata, il proprio diritto ex art. 2041
c.c. ad ottenere dalla convenuta la restituzione di quanto pagato per sorte capitale, interessi e spese legali, per complessivi euro 245.183,45.
Si è costituita in giudizio la società contestando integralmente in fatto ed in diritto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
Ha ricostruito il contenzioso intercorso tra le parti del presente giudizio, nonché quello intercorso tra la fornitrice e l'utilizzatrice, ed ha eccepito l'inammissibilità e l'impercorribilità della domanda attorea per l'intervenuto giudicato sia con riferimento alla sentenza n. 5014/2018 emessa dal Tribunale di Milano, pronunciata inter partes, sia con riferimento alla sentenza n. 159/2020 emessa dal Tribunale di LE, rispetto alla quale l'attrice è rimasta estranea.
Ha rilevato, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità, che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, e non può spiegare i suoi effetti solo in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. Cass. civ. sent. n. 6091/2020).
Ha perciò dedotto che dal passaggio in giudicato della sentenza n. 5014/2018, resa inter partes, consegue che non può più essere messo in discussione l'ordine di acquisto e la già accertata esclusione di qualsivoglia inadempimento in capo alla società essendo già stato definitivamente accertato che CP_1
l'avvenuta consegna, ammessa anche dall'utilizzatrice, era il vero presupposto dell'obbligo di pagamento della fornitura. Ha rilevato altresì che, con riferimento alla sentenza n. 159/2020 emessa dal Tribunale di
LE n. 159/2020, da un lato l'attrice non può avvalersene poiché è rimasta estranea al relativo procedimento e, dall'altro lato, dal passaggio in giudicato di tale sentenza consegue che non può più essere messo in discussione il rapporto di fornitura ed il prezzo pagato.
Ha rilevato che l'azione di risoluzione del contratto di compravendita si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna del bene, anche se i vizi non siano stati scoperti, ed ha perciò eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto di acquisto del 16.12.2013, evidenziando che, come statuito definitivamente dalla Corte di Appello di Milano nel giudizio tra le parti, “la consegna è comunque avvenuta in modo frazionato tra il marzo 2014 ed i successivi mesi di settembre ed ottobre dello stesso anno, per espressa ammissione dell'utilizzatore US”.
pagina 5 di 8 Ha precisato che, nel giudizio concluso tra le parti, l'attrice -pur consapevole dei vizi, di cui ha dichiarato di essere stata informata da US- non ha proposto alcuna domanda di risoluzione. Ha perciò eccepito, in ogni caso, la decadenza ex art. 1495 c.c. ovvero ex art. 1667 c.c. -a seconda che si consideri l'ordine di acquisto quale compravendita ovvero quale esecuzione di opera- non avendo l'attrice provato di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta (ovvero entro 60 giorni) dalla scoperta, né di aver agito in giudizio entro l'anno (ovvero entro 2 anni) dalla consegna.
Ha contestato in ogni caso il quantum della pretesa restitutoria, eccependo l'inammissibilità della domanda di restituzione delle spese legali di giudizi definiti e passati in giudicato. Ha rilevato che il
Tribunale di LE, nel giudizio tra e US, ha accertato che il prezzo corrisposto da CP_1 [...]
per l'ordine di acquisto dei beni è risultato pari ad euro 125.100,00 (e cioè euro 180.000, dedotto Pt_1
l'anticipo di euro 54.900,00 corrisposta dall'utilizzatrice).
Con riferimento all'asserita presenza di un collegamento negoziale tra i contratti, ha allegato giurisprudenza dalla quale emerge che il collegamento negoziale non è un tipo contrattuale, ma “un meccanismo attraverso il quale le parti, con manifestazioni di volontà espresse in un solo contesto, perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento di reciproci interessi” (cfr. Cass. civ. sent. n. 7255/2013). Ha richiamato altresì giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. SS.UU. sent. n. 19785/2015) in cui la Suprema Corte -sulla questione circa la fruibilità da parte dell'utilizzatore dell'azione di risoluzione del contratto di vendita tra fornitore e società di leasing, cui esso è estraneo- ha precisato che il nesso tra il contratto di compravendita e il contratto di locazione finanziaria non è qualificabile come collegamento in senso tecnico, tale cioè da comportare che le vicende patologiche di un contratto si ripercuotano anche sull'altro, risultando piuttosto collegati da un nesso obiettivo economico e teleologico;
che detti contratti difettano del nesso soggettivo, in quanto, a ben vedere, il fornitore ha un mero interesse a vendere il bene, sicché la causa che regge il contratto con la società di leasing è quella tipica della compravendita, tanto che egli non ha più alcun interesse allo svolgersi del rapporto tra società concedente e cessionario, una volta consegnato il bene oggetto del contratto.
Ha rilevato che nell'ordine di acquisto non viene fatto cenno alcuno della restituzione dell'importo in caso di eventuale restituzione futura dei beni oggetto del medesimo ordine.
Ha precisato altresì che i beni sono custoditi presso un deposito esterno, per il quale la convenuta sostiene il pagamento di un importo mensile di € 1.500,00.
Ha eccepito infine l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di restituzione delle somme ex art. 2041 c.c., rilevando che si tratta di strumento di tutela residuale e che, in ogni caso, la giusta causa nel trasferimento del prezzo è data dall'ordine di acquisto, la cui validità è stata accertata dalle sentenze passate in giudicato.
Alla prima udienza la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito è stata trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 8 Nel precedente giudizio milanese intercorso tra le parti, in primo grado, il giudice ha chiarito che vi è stata tardività nella sollevazione dei vizi da parte del fornitore quanto meno sulla base della documentazione presente in atti;
il giudice di appello pur evidenziando che la questione dei vizi -cui era ancorata l'assenza del verbale di consegna- non era stata sollevata dalla parte, ha rilevato l'onere
(disatteso) a carico dell'acquirente.
Sulla base del tenore delle due pronunce milanesi, si ritiene coperto dal giudicato il tema dei vizi della fornitura e si ritiene accertata l'intervenuta decadenza.
Il giudizio lecchese invece, nonostante US abbia chiesto ad l'autorizzazione a Parte_1 chiedere la risoluzione della vendita tra e , in realtà -come si evince dalla lettura CP_1 Parte_1 dell'atto di opposizione- ha chiesto unicamente la risoluzione del contratto di progettazione e fornitura.
Il contratto di leasing e preventiva vendita -sulla base della documentazione presente in atti di questo giudizio- non risulta mai citato in detta opposizione né i relativi diritti fatti valere.
Secondo questo giudice, vista la produzione documentale in atti relativa sia all'iniziale contratto di appalto che al successivo contratto di leasing, il contratto di progettazione e realizzazione del macchinario e vendita intercorso tra US SR e risulta sostituito dal contratto di Controparte_1 vendita (o atecnicamente fornitura) tra e (doc. 3). Controparte_1 Parte_1
Tanto emerge dal fatto che l'unica obbligazione di pagamento inizialmente pattuita in capo a US SR è stata poi sostituita dalla obbligazione di pagamento di , con una imputazione a Parte_1 titolo di anticipo sull'unica compravendita residuata dell'iniziale anticipo corrisposto dal committente originario.
Risulta mutato l'acquirente: inizialmente avrebbe dovuto essere US SR;
poi è diventata la società di leasing e la consegna dei beni a US è stata effettuata in esecuzione del contratto di leasing e non anche del previgente (e risolto mutualmente per fatti concludenti) contratto di appalto e vendita.
Tuttavia, ciò non è stato rappresentato nel giudizio lecchese e pertanto il contratto di appalto è stato rappresentato come ancora produttivo di effetti tra le parti.
Non è possibile valutare detto giudicato lecchese a favore della società di leasing tramite il ricorso all'istituto del collegamento negoziale in quanto è stato risolto un contratto che sulla base della documentazione prodotta in questo giudizio risultava già risolto per mutuo consenso;
inoltre, il contratto preso in considerazione nel giudizio di LE era del tutto scisso dalla successiva vendita alla società di e dal contratto di locazione finanziaria stesso. Pt_1
In ogni caso, l'attuale domanda non può superare -come detto- i limiti del giudicato già configuratosi.
Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento, come noto, l'azione non può essere proposta quando il soggetto aveva la possibilità di esperire una diversa azione che è stata rigettata dal giudice cui è stata proposta (Cass., S.U., 9531/1996; Cass. 7285/1996).
Considerato che la società di leasing avrebbe potuto opporre i vizi -e comunque il primo giudice
Tribunale di Milano nel giudizio RG 65508/2015 sembra aver indagato questi aspetti, ed in parte anche la Corte di Appello di Milano- o avrebbe potuto intervenire nel giudizio davanti al Tribunale di LE
pagina 7 di 8 per offrire la corretta qualificazione dei rapporti fra le parti e nulla ha fatto, non è possibile oggi rimediare con l'azione residuale ex art. 2041 c.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attore che va condannato a rimborsare al convenuto le spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii., secondo i valori minimi, attesa la natura documentale e l'attività effettivamente svolta.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
-condanna a rimborsare a le spese di giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di euro 7052,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, CPA ed IVA.
Milano, lunedì 1 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 8 di 8