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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2024 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Cariati alla Via P. Nenni n. 18, 87062, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Meles (cf: pec: che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso
E
(c.f.: ) nata a [...] il [...], ed ai fini del Controparte_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Cariati alla Via P. Nenni n. 18, 87062, presso lo studio dell'avv.
Provino Meles (c.f. ; pec: C.F._4 Email_2 che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 05.09.2024, e Parte_1
esponevano: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in data in data 10.09.2011 nel Comune di Cirò Marina (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 55 parte II, Serie A, Uff. 1;
- che dal matrimonio nascevano: nata a [...] il [...]; , Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_2
15/07/2017; - che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo
e civile reciproco rispetto;
b) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull‛affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l‛abitazione della madre sita Cirò Marina Via della Repubblica n. 14;
c) Le decisioni più importanti nell‛interesse dei figli, relative all‛educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
d) , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i Parte_1 figli in qualsiasi momento previo accordo con la madre;
e) Le vacanze natalizie, pasquali ed estive da trascorrere con la prole, saranno scelte di volta in volta dai genitori secondo il criterio dell‛alternanza; il primo periodo (festivo) lo trascorreranno con la madre per poi procedere alternativamente;
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
f) il padre si impegna a versare sul conto corrente bancario/postale intestato alla madre la somma mensile di € 600,00, quale contributo per il mantenimento dei figli, in unica soluzione entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla data del presente atto, con automatica rivalutazione monetaria annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie medico – chirurgiche, dentistiche e scolastiche;
g) i ricorrenti prestano reciprocamente sin da ora il consenso all‛espatrio.
Con decreto del 14.09.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con decreto del 1.11.2024 il Giudice relatore rinviava l'udienza di comparizione personale delle parti alla data del 11.12.2024.
In data 11.12.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice relatore insistendo per la pronuncia di separazione e dichiarando di non volersi riconciliare.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 19.09.2024, letti gli atti, all'udienza del 11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 920/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi E Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data in data 10.09.2011 nel Comune di Cirò Marina (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 55, anno 2011, parte II,
Serie A, Uff. 1;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 920/2024 promossa da:
(c.f.: ), nato a [...] il [...], ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Cariati alla Via P. Nenni n. 18, 87062, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Meles (cf: pec: che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende per mandato in calce al ricorso
E
(c.f.: ) nata a [...] il [...], ed ai fini del Controparte_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Cariati alla Via P. Nenni n. 18, 87062, presso lo studio dell'avv.
Provino Meles (c.f. ; pec: C.F._4 Email_2 che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 05.09.2024, e Parte_1
esponevano: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio in data in data 10.09.2011 nel Comune di Cirò Marina (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 55 parte II, Serie A, Uff. 1;
- che dal matrimonio nascevano: nata a [...] il [...]; , Persona_1 Per_2 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_2
15/07/2017; - che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno l'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo
e civile reciproco rispetto;
b) i figli sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull‛affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l‛abitazione della madre sita Cirò Marina Via della Repubblica n. 14;
c) Le decisioni più importanti nell‛interesse dei figli, relative all‛educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
d) , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i Parte_1 figli in qualsiasi momento previo accordo con la madre;
e) Le vacanze natalizie, pasquali ed estive da trascorrere con la prole, saranno scelte di volta in volta dai genitori secondo il criterio dell‛alternanza; il primo periodo (festivo) lo trascorreranno con la madre per poi procedere alternativamente;
Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
f) il padre si impegna a versare sul conto corrente bancario/postale intestato alla madre la somma mensile di € 600,00, quale contributo per il mantenimento dei figli, in unica soluzione entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere dalla data del presente atto, con automatica rivalutazione monetaria annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie medico – chirurgiche, dentistiche e scolastiche;
g) i ricorrenti prestano reciprocamente sin da ora il consenso all‛espatrio.
Con decreto del 14.09.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con decreto del 1.11.2024 il Giudice relatore rinviava l'udienza di comparizione personale delle parti alla data del 11.12.2024.
In data 11.12.2024 le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice relatore insistendo per la pronuncia di separazione e dichiarando di non volersi riconciliare.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 19.09.2024, letti gli atti, all'udienza del 11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 920/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiarala separazione personale dei coniugi E Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in data in data 10.09.2011 nel Comune di Cirò Marina (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 55, anno 2011, parte II,
Serie A, Uff. 1;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò Marina
(KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli