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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020532782000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/mediazione proposto dalla Società_1 SRL, come in atti rappresentata e difesa, dal Dott. Difensore_1
, avverso la cartella di pagamento n. 29920230020532782000, relativa a IRAP per l'anno d'imposta
2019, atto notificato in data 14/07/2023, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La ricorrente dopo aver ricostruito i fatti di causa. Chiede l'accoglimento del ricorso, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata: in quanto viziata da un'erronea e falsa applicazione dell'art. 36bis d.p.r. n. 600/1973
e giacché la pretesa erariale non tiene conto della legittima spettanza delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 24 del D.L. 34/2020 (esonero versamento saldo IRAP 2019);
Condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme, eventualmente, già corrisposte dal ricorrente, aumentate degli interessi di legge, nonché alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
L'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle eccezioni avversarie e la piena legittimità dell'atto impugnato.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione del fascicolo processuale, il ricorso è da ritenere non fondato, così come proposto e va rigettato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione, con controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e/o dell'art. 54 bis del DPR 633/72 e i motivi addotti non sono fondati, con il controllo automatizzato, sono stati recuperati i relativi omessi versamenti, che ha dichiarato e che, effettivamente, non ha versato.
Non sussiste, ad avviso della Corte, l'eccepita violazione degli artt.36 bis DPR 600/73 e art.7 bis legge
212/2000.
Ed invero, il termine disposto dall'art. 36 bis del DPR 600/1973, come pure dell'omologo art. 54 bis del DPR
633/1972, ha natura ordinatoria e mai perentoria, come, infatti, costantemente pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità fin dall'ormai lontano 2004 con le sentenze a Sezioni Unite nn. 21498/2004 e
23826/2004, con le quali i giudici di legittimità hanno rilevato che il termine invocato dalla ricorrente non avesse natura perentoria, e che il suo decorso non preclude all'Amministrazione finanziaria il potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi. Al riguardo, pare sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non trova ragioni per discostarsi, secondo cui: “sebbene in via generale la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (Cass. ord. n.14054/2020). Si rileva che le imposte iscritte a ruolo traggono origine dall'importo delle imposte dovute indicate nella dichiarazione dei redditi presentata e non versate dall'odierno ricorrente. Ragione per cui, l'amministrazione finanziaria non aveva alcun obbligo di inviare al contribuente alcuna delle comunicazioni previste dall'art.36 bis del D.P.R. N°600/73 e dall'art.6 della Legge N°212/2000.
Si rileva comunque che in ogni caso, la notifica della cartella di pagamento è stata preceduta dall'invio come dettagliato esaustivamente a pag.4 delle controdeduzione dell'Ufficio.
Il ricorrente sostiene di aver beneficiato dell'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP relativamente all'anno di imposta 2019 disposto dall'art. 24 del DL. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio). Rileva, altresì, che la Risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021 chiarisce che l'omessa indicazione in dichiarazione del saldo
IRAP 2019 non versato non pregiudica la fruizione del beneficio. Effettivamente, l'art. 24 del decreto legge
19 maggio 2020 n.34, prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con corrispondente volume di compensi (ad esclusione delle imprese di assicurazione, delle
Amministrazioni pubbliche e degli intermediari finanziari e società di partecipazione) non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo di imposta 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020. Tuttavia il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) nel quadro dei sostegni per l'emergenza sanitaria COVID 19. La parte che voleva fruire dei benefici era tenuta a una serie di adempimenti fiscali, compilando nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, la sezione
XVIII del quadro IS del Modello IRAP 2020, indicando:
1. nella casella "Tipo aiuto", il codice 1; 2. nella colonna 1 "Codice aiuto", il codice 999; 3. nella colonna 3 "Quadro", il quadro IR;
4. nelle successive colonne
4 "Tipo norma", 5 "Anno", 6 "Numero" e 7 "Articolo" rispettivamente "1", "2020", "34" 2 "24";
5. nella colonna
26 "Tipologia costi", il codice 20; 6. nella colonna 29 "Importo aiuto spettante", l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio. La mancata compilazione della sezione XVIII del quadro IS del Modello IRAP/2020 ha impedito all'ufficio di verificare la sussistenza delle condizioni per poter usufruire del beneficio. Orbene, l'omessa indicazione nella dichiarazione 2020 del saldo IRAP 2019 non versato (e degli altri dati cui fa riferimento la citata Circolare
n.25) non pregiudica la fruizione del beneficio ma occorre – ai sensi della Risoluzione n. 58/E del 29 settembre
2021 - che l'errore sia emendato con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione prevista per l'errore commesso, usufruendo del ravvedimento operoso. Nel caso specifico nessun ravvedimento operoso è stato effettuato.
Il ricorso è, ad avviso della Corte, infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
La corte per effetto della singolarità della questione compensa le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Trapani, 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BARBERA FRANCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230020532782000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/mediazione proposto dalla Società_1 SRL, come in atti rappresentata e difesa, dal Dott. Difensore_1
, avverso la cartella di pagamento n. 29920230020532782000, relativa a IRAP per l'anno d'imposta
2019, atto notificato in data 14/07/2023, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La ricorrente dopo aver ricostruito i fatti di causa. Chiede l'accoglimento del ricorso, l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata: in quanto viziata da un'erronea e falsa applicazione dell'art. 36bis d.p.r. n. 600/1973
e giacché la pretesa erariale non tiene conto della legittima spettanza delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 24 del D.L. 34/2020 (esonero versamento saldo IRAP 2019);
Condannare l'Amministrazione finanziaria al rimborso delle somme, eventualmente, già corrisposte dal ricorrente, aumentate degli interessi di legge, nonché alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
L'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle eccezioni avversarie e la piena legittimità dell'atto impugnato.
All'udienza del 27.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e la documentazione del fascicolo processuale, il ricorso è da ritenere non fondato, così come proposto e va rigettato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione, con controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e/o dell'art. 54 bis del DPR 633/72 e i motivi addotti non sono fondati, con il controllo automatizzato, sono stati recuperati i relativi omessi versamenti, che ha dichiarato e che, effettivamente, non ha versato.
Non sussiste, ad avviso della Corte, l'eccepita violazione degli artt.36 bis DPR 600/73 e art.7 bis legge
212/2000.
Ed invero, il termine disposto dall'art. 36 bis del DPR 600/1973, come pure dell'omologo art. 54 bis del DPR
633/1972, ha natura ordinatoria e mai perentoria, come, infatti, costantemente pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità fin dall'ormai lontano 2004 con le sentenze a Sezioni Unite nn. 21498/2004 e
23826/2004, con le quali i giudici di legittimità hanno rilevato che il termine invocato dalla ricorrente non avesse natura perentoria, e che il suo decorso non preclude all'Amministrazione finanziaria il potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi. Al riguardo, pare sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non trova ragioni per discostarsi, secondo cui: “sebbene in via generale la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (Cass. ord. n.14054/2020). Si rileva che le imposte iscritte a ruolo traggono origine dall'importo delle imposte dovute indicate nella dichiarazione dei redditi presentata e non versate dall'odierno ricorrente. Ragione per cui, l'amministrazione finanziaria non aveva alcun obbligo di inviare al contribuente alcuna delle comunicazioni previste dall'art.36 bis del D.P.R. N°600/73 e dall'art.6 della Legge N°212/2000.
Si rileva comunque che in ogni caso, la notifica della cartella di pagamento è stata preceduta dall'invio come dettagliato esaustivamente a pag.4 delle controdeduzione dell'Ufficio.
Il ricorrente sostiene di aver beneficiato dell'esonero dal versamento del saldo dell'IRAP relativamente all'anno di imposta 2019 disposto dall'art. 24 del DL. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio). Rileva, altresì, che la Risoluzione n. 58 del 29 settembre 2021 chiarisce che l'omessa indicazione in dichiarazione del saldo
IRAP 2019 non versato non pregiudica la fruizione del beneficio. Effettivamente, l'art. 24 del decreto legge
19 maggio 2020 n.34, prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con corrispondente volume di compensi (ad esclusione delle imprese di assicurazione, delle
Amministrazioni pubbliche e degli intermediari finanziari e società di partecipazione) non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo di imposta 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020. Tuttavia il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) nel quadro dei sostegni per l'emergenza sanitaria COVID 19. La parte che voleva fruire dei benefici era tenuta a una serie di adempimenti fiscali, compilando nel prospetto relativo agli aiuti di Stato della dichiarazione IRAP, la sezione
XVIII del quadro IS del Modello IRAP 2020, indicando:
1. nella casella "Tipo aiuto", il codice 1; 2. nella colonna 1 "Codice aiuto", il codice 999; 3. nella colonna 3 "Quadro", il quadro IR;
4. nelle successive colonne
4 "Tipo norma", 5 "Anno", 6 "Numero" e 7 "Articolo" rispettivamente "1", "2020", "34" 2 "24";
5. nella colonna
26 "Tipologia costi", il codice 20; 6. nella colonna 29 "Importo aiuto spettante", l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio. La mancata compilazione della sezione XVIII del quadro IS del Modello IRAP/2020 ha impedito all'ufficio di verificare la sussistenza delle condizioni per poter usufruire del beneficio. Orbene, l'omessa indicazione nella dichiarazione 2020 del saldo IRAP 2019 non versato (e degli altri dati cui fa riferimento la citata Circolare
n.25) non pregiudica la fruizione del beneficio ma occorre – ai sensi della Risoluzione n. 58/E del 29 settembre
2021 - che l'errore sia emendato con la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione prevista per l'errore commesso, usufruendo del ravvedimento operoso. Nel caso specifico nessun ravvedimento operoso è stato effettuato.
Il ricorso è, ad avviso della Corte, infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
La corte per effetto della singolarità della questione compensa le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Trapani, 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico