Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 14/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 14/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi con l'Avv. Laura Casari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Trento in data 15 maggio 2010, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte I, N. 9, Anno 2010, e che dalla loro unione sono nati i figli (a Trento in data 19 ottobre 2011) e (a Bolzano Per_1 Per_2
in data 14 maggio 2016).
1
è dipendente di un'azienda in qualità di responsabile vendite. Pt_2
Le parti hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita a Villazzano di Trento in
Salita Molini n. 35, è di proprietà esclusiva della sig.ra che il sig. Pt_1 Pt_2
si è trasferito in un altro immobile sito a Trento.
I coniugi hanno rappresentato che al sig. è stata diagnosticata una grave Pt_2
malattia e, pertanto, concordano che, nel caso in cui le sue condizioni fisiche dovessero peggiorare o le sue capacità economiche e patrimoniali dovessero diminuire, gli stessi si accorderanno per modificare la quantificazione degli assegni ordinari di mantenimento in favore dei figli, la percentuale delle spese straordinarie, il protocollo di visite e la rinuncia da parte del padre a percepire la metà dell'assegno nazionale unico.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
degli stessi presso la residenza della madre a cui verrà assegnata la casa familiare di sua esclusiva proprietà. Il padre ha già rilasciato l'immobile coniugale ed ha già consegnato tutte le chiavi di detta abitazione alla signora Il signor Pt_1 Pt_2
potrà ritirare i propri effetti personali entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'emanazione della sentenza di separazione concordando con la moglie una data per ritirare tali effetti.
3) Il padre vedrà i suoi figli in forza di un diritto di visita alternato con la madre così come segue: la giornata del lunedì i minori staranno sempre con la madre e la giornata del martedì sempre con il padre, una settimana i minori trascorreranno la giornata del mercoledì e del giovedì con il padre ed il fine settimana con la madre
( dal venerdì al lunedì mattina ). La settimana successiva i minori trascorreranno la giornata del mercoledì e del giovedì con la madre ed il fine settimana con il padre
2 ( dal venerdì al lunedì mattina ) e così a ripetersi. Le visite così previste verranno mantenute anche durante le vacanze scolastiche salvo alternare le giornate delle
Festività di anno in anno quali la giornata di Natale e la giornata di Santo Stefano, la giornata del 31/12 e quella del 1/1, la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
Stabilire che ciascun genitore possa trascorre 2/3 settimane, anche frazionate, durante l'estate che andranno concordate entro il 30/4 di ogni anno.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo sport ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
5) Il signor verserà alla madre un assegno di mantenimento in favore dei Pt_2
figli nella somma di Euro 250,00 a figlio al mese ( in totale Euro 500,00 al mese ) da corrispondersi entro il 12 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora somma rivalutabile annualmente secondo gli Pt_1
aggiornamenti Istat.
6) Le spese straordinarie dei figli saranno a carico del padre nella misura del 70%.
Per l'indicazione delle spese straordinarie, per la modalità di richiesta e per il relativo pagamento le parti faranno riferimento al protocollo redatto dal Tribunale di Milano che viene ivi allegato.
7) L'assegno nazionale universale unico, l'assegno provinciale e regionale e qualsiasi emolumento sociale per i minori verranno percepiti interamente dalla signora ed il signor nulla potrà richiedere su tali erogazioni, così Pt_1 Pt_2
come per ogni altro eventuale ammortizzatore sociale.
8) La casa familiare sita a Villazzano in Salita Molini 35 di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata ed in uso alla stessa in quanto ivi vivrà con i Pt_1
figli minori.
9) Le parti si danno il reciproco consenso per il rilascio del proprio passaporto e per il rilascio della carta d'identità e/o del passaporto dei minori.
10) Le spese legali sono divise alla metà tra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
3 Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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