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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8380/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Maniaci, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], il [...] (c.f.: ), non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
– resistente contumace –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. (cod. fisc.: ), n.q. di Curatore Speciale del CP_2 C.F._3 minore , nato a [...] il [...] (cod. Fisc.: ), Persona_1 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa da se stessa
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 28/11/2024 e del 4/12/2024 per l'udienza del 5/12/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/6/2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 20/9/1999 a Palermo e che da tale unione erano Controparte_1
nati i figli il 29/8/1996, , il 25/9/2003, e , il 30/5/2013, ha dedotto Per_2 PE Per_1
che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3964/2018 del 17/9/2018, i coniugi non si erano più riconciliati.
La ricorrente ha aggiunto, inoltre: di continuare ad essere disoccupata;
di non essere proprietaria di beni immobili, né di quote sociali, né di mobili registrati;
che il figlio Per_2
era ormai autonomo economicamente e aveva costituito un proprio nucleo familiare;
di abitare insieme alla figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, ed al figlio minore PE
in un appartamento condotto in locazione per € 500,00 mensili e che tale somma Per_1
veniva coperta in parte dal contributo economico offerto dai Servizi Sociali del Comune di
Palermo; di percepire il reddito di cittadinanza;
che, di contro, , rimasto Controparte_1
contumace nel giudizio di separazione, risultava ancora detenuto presso la Casa
Circondariale “Pagliarelli” e non aveva ottemperato agli obblighi impostigli dalla sentenza di separazione;
che era pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo un procedimento instaurato dal Pubblico Ministero per la pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale a carico del padre e per l'adozione di provvedimenti a tutela del minore ai sensi dell'art. 333 c.c.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio e l'imposizione dell'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € Controparte_1
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% PE Per_1 delle spese straordinarie relative agli stessi.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il resistente non si è costituito in giudizio.
Il Giudice delegato, quindi, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza del resistente, con ordinanza del 16/12/2023 ha disposto la riunione al presente procedimento di quello instaurato tra le stesse parti innanzi al Tribunale per i Minorenni, recante il n. 732/2022 V.G., il cui fascicolo era pervenuto a seguito dell'archiviazione per incompetenza funzionale disposta con decreto del 26/9/2023,
e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
2 - conferma dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali e Persona_1
dell'inserimento del medesimo in semiconvitto presso l'istituto “Girasole” di Palermo;
- conferma della nomina del Curatore speciale del minore, Avv. , già disposta CP_2 dal Tribunale per i Minorenni con decreto provvisorio del 12-13/7/2022;
- obbligo a carico di , ove liberato o ammesso al lavoro in corso di Controparte_1
detenzione, di corrispondere a la somma complessiva di € 200,00 a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , oltre al 50% delle PE Per_1
spese extra assegno.
Con comparsa del 16/4/2024 si è costituito in giudizio il Curatore speciale del minore,
Avv. , la quale ha chiesto di dichiarare decaduto dalla CP_2 Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore;
di revocare, a seguito di presa in carico Per_1 del servizio sociale territorialmente competente per un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti di l'affidamento del piccolo ai Parte_1 Per_1
servizi sociali, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
di confermare l'inserimento in regime semiconvittuale del piccolo;
di confermare la presa in Per_1
carico da parte di tutti i servizi già incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con onere di relazionare periodicamente e segnalare eventuali criticità, per un periodo di almeno 12 mesi;
di onerare al versamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
di un assegno di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il piccolo
. Per_1
La causa – istruita con le sole produzioni documentali e senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ad eccezione delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati – è stata quindi trattenuta in decisione e rimessa al Collegio all'udienza indicata in epigrafe.
______________
2. Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di , regolarmente Controparte_1
citato e non comparso né costituito nel presente giudizio.
3. Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3964/2018 del
17/9/2018 del Tribunale di Palermo, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
3 Deve, in conseguenza, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
4. Quanto alle ulteriori domande, in merito alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sul figlio minore, deve preliminarmente Controparte_1 osservarsi che, ai sensi dell'art. 330 c.c., “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Nel caso di specie, come già accennato, il Pubblico Ministero ha promosso il procedimento n. 732/2022 V.G. presso il Tribunale per i Minorenni, riunito al presente, chiedendo la pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale a carico del padre ai sensi dell'art. 330 c.c., domanda sulla quale hanno insistito, nel presente giudizio, tanto la ricorrente quanto il Curatore speciale del minore. Lo stesso Pubblico Ministero, con atto del
18/12/2023, ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Ebbene, deve rilevarsi che dal mese di giugno 2021 ha lasciato Controparte_1
definitivamente l'abitazione familiare e da allora non intrattiene rapporti con il figlio
. Per_1
Il resistente, inoltre, dal 1990 in poi, ha riportato diverse condanne penali per i reati di rapina, furto, ricettazione, evasione e porto d'armi, e nel 2016 è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) con sentenza del Tribunale di Palermo, confermata con sentenza della Corte d'Appello nel 2017, passata in giudicato (cfr. certificato del casellario giudiziale, deposito telematico del 5/10/2023).
Il minore , a causa delle dolorose vicissitudini familiari e delle condotte Per_1
altamente pregiudizievoli poste in essere dal padre, rifiuta di incontrarlo, e l' dal CP_1 canto suo, ha dimostrato grave disinteresse nei confronti del minore stesso, non essendosi costituito in alcuno dei procedimenti dinanzi al Tribunale ordinario (separazione e divorzio) né dinanzi al Tribunale per i Minorenni, e grave inadeguatezza genitoriale, avendo violato ogni dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio: non risulta, invero, che l' abbia mai chiesto di incontrare , né che abbia mai contribuito al suo CP_1 Per_1
mantenimento.
Inoltre, dagli atti del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni risulta che il resistente è soggetto noto al dal 2012 in quanto assuntore di eroina ed alcool e CP_3
che, dal mese di settembre 2021, ha interrotto il percorso riabilitativo prescritto dagli
4 specialisti (v. decreto del TM del 12-13/7/2022).
Sulla scorta delle richiamate emergenze processuali, sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei Controparte_1 confronti del minore risultando comprovata la violazione dei doveri Persona_1
genitoriali da parte dello stesso.
Nulla deve prevedersi in ordine al regime di visita padre-figlio, anche in considerazione del fatto che l' risulta attualmente detenuto in carcere. CP_1
5. In relazione al regime di affidamento del minore , in adesione a quanto Per_1 richiesto dal Curatore speciale e considerato l'andamento positivo del percorso di sostegno intrapreso dalla ricorrente con i Servizi incaricati (cfr. relazioni in atti), deve revocarsi l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, disposto in via provvisoria dal Tribunale per i
Minorenni con provvedimento del 12-13/7/2022 e confermato in via temporanea ed urgente con ordinanza del Giudice delegato del 16/12/2023. Il minore resterà, pertanto, affidato in via esclusiva alla madre, unico genitore rimasto titolare della responsabilità genitoriale.
Va tuttavia confermato, in considerazione della complessiva condizione di disagio sociale del nucleo familiare e delle precarie condizioni di salute della ricorrente e della figlia maggiore , l'inserimento di in regime di semiconvitto presso l'istituto PE Per_1
“Girasole” di Palermo o presso altro Istituto scolastico individuato dai Servizi Sociali incaricati: tale regime appare, invero, utile tanto al fine di sostenere la madre nella gestione quotidiana del figlio minore, quanto allo scopo di consentire a quest'ultimo di mantenere la stabilità e regolarità delle proprie abitudini di vita, consolidando i benefici ed i risultati positivi fin qui acquisiti dal punto di vista sia didattico che relazionale.
Deve, altresì, confermarsi per la durata di un anno la presa in carico di Parte_1 da parte dei Servizi Sociali di Palermo, con funzioni di monitoraggio del nucleo e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali, con onere di trasmettere relazione al
Giudice tutelare con cadenza trimestrale.
6. Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in
5 precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, la ricorrente risulta percepire l'assegno di inclusione per l'importo di € 900,00 mensili e non è proprietaria di beni mobili o immobili (doc. 9, allegato al ricorso introduttivo).
Di nessuna informazione reddituale o patrimoniale si dispone, invece, con riferimento al resistente , il quale peraltro risulta attualmente detenuto in carcere. Controparte_1
Ebbene, alla luce di tali elementi, deve disporsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la somma mensile di €
250,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, di cui € 100,00 per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed € 150,00 per il figlio PE
minore , somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Tale obbligo, invero, costituisce espressione del generale dovere di assicurare al figlio minorenne (ed a quello maggiorenne ma non indipendente) i mezzi di sussistenza utili per la sopravvivenza e non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale (per il
6 figlio minore), né è escluso automaticamente dalla condizione di detenzione dell'obbligato
(cfr. Cass. penale sez. VI, 1/3/2022, n. 13144; Cass. penale sez. VI, 15/9/2016, n. 41697).
L'assegno unico verrà interamente percepito da , come per legge. Parte_1
7. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'oggetto del giudizio e dell'opzione di contumacia del resistente, le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono restate definitivamente a suo carico.
Parte resistente deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese in favore del
Curatore speciale del minore, Avv. , che si liquidano in complessivi € 2.800,00 CP_2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , Controparte_1 definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo in data 20/9/1999 da
, nata a [...], il [...], e da , nato a [...], il Parte_1 Controparte_1
18/3/1972, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1999, al n. 20,
Parte I;
b) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_1
; Persona_1
c) revoca l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, dando atto che il Persona_1 minore stesso resta affidato in via esclusiva alla madre;
Parte_1
d) conferma l'inserimento del minore in regime di semiconvitto presso l'istituto
“Girasole” di Palermo o presso altro Istituto scolastico individuato dai Servizi Sociali incaricati;
e) conferma l'incarico conferito ai Servizi Sociali di Palermo nei termini di cui in parte motiva, per la durata di un anno e con onere di trasmettere relazione con cadenza trimestrale al Giudice tutelare;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, in favore di Parte_1
la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli
7 (€ 100,00) e (€ 150,00), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici PE Per_2
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il protocollo del
2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
g) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
h) lascia a carico della ricorrente le spese di lite dalla stessa anticipate;
i) pone a carico di le spese del Curatore speciale del minore, Avv. Controparte_1
, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CP_2
CPA, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8380/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Maniaci, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], il [...] (c.f.: ), non Controparte_1 C.F._2
rappresentato né difeso
– resistente contumace –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. (cod. fisc.: ), n.q. di Curatore Speciale del CP_2 C.F._3 minore , nato a [...] il [...] (cod. Fisc.: ), Persona_1 CodiceFiscale_4
rappresentata e difesa da se stessa
CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte del 28/11/2024 e del 4/12/2024 per l'udienza del 5/12/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 23/6/2023, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 20/9/1999 a Palermo e che da tale unione erano Controparte_1
nati i figli il 29/8/1996, , il 25/9/2003, e , il 30/5/2013, ha dedotto Per_2 PE Per_1
che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3964/2018 del 17/9/2018, i coniugi non si erano più riconciliati.
La ricorrente ha aggiunto, inoltre: di continuare ad essere disoccupata;
di non essere proprietaria di beni immobili, né di quote sociali, né di mobili registrati;
che il figlio Per_2
era ormai autonomo economicamente e aveva costituito un proprio nucleo familiare;
di abitare insieme alla figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, ed al figlio minore PE
in un appartamento condotto in locazione per € 500,00 mensili e che tale somma Per_1
veniva coperta in parte dal contributo economico offerto dai Servizi Sociali del Comune di
Palermo; di percepire il reddito di cittadinanza;
che, di contro, , rimasto Controparte_1
contumace nel giudizio di separazione, risultava ancora detenuto presso la Casa
Circondariale “Pagliarelli” e non aveva ottemperato agli obblighi impostigli dalla sentenza di separazione;
che era pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Palermo un procedimento instaurato dal Pubblico Ministero per la pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale a carico del padre e per l'adozione di provvedimenti a tutela del minore ai sensi dell'art. 333 c.c.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio e l'imposizione dell'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di € Controparte_1
200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% PE Per_1 delle spese straordinarie relative agli stessi.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il resistente non si è costituito in giudizio.
Il Giudice delegato, quindi, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione dell'assenza del resistente, con ordinanza del 16/12/2023 ha disposto la riunione al presente procedimento di quello instaurato tra le stesse parti innanzi al Tribunale per i Minorenni, recante il n. 732/2022 V.G., il cui fascicolo era pervenuto a seguito dell'archiviazione per incompetenza funzionale disposta con decreto del 26/9/2023,
e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
2 - conferma dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali e Persona_1
dell'inserimento del medesimo in semiconvitto presso l'istituto “Girasole” di Palermo;
- conferma della nomina del Curatore speciale del minore, Avv. , già disposta CP_2 dal Tribunale per i Minorenni con decreto provvisorio del 12-13/7/2022;
- obbligo a carico di , ove liberato o ammesso al lavoro in corso di Controparte_1
detenzione, di corrispondere a la somma complessiva di € 200,00 a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , oltre al 50% delle PE Per_1
spese extra assegno.
Con comparsa del 16/4/2024 si è costituito in giudizio il Curatore speciale del minore,
Avv. , la quale ha chiesto di dichiarare decaduto dalla CP_2 Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore;
di revocare, a seguito di presa in carico Per_1 del servizio sociale territorialmente competente per un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti di l'affidamento del piccolo ai Parte_1 Per_1
servizi sociali, disponendo l'affidamento esclusivo del minore alla madre;
di confermare l'inserimento in regime semiconvittuale del piccolo;
di confermare la presa in Per_1
carico da parte di tutti i servizi già incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Palermo con onere di relazionare periodicamente e segnalare eventuali criticità, per un periodo di almeno 12 mesi;
di onerare al versamento in favore di , Controparte_1 Parte_1
di un assegno di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il piccolo
. Per_1
La causa – istruita con le sole produzioni documentali e senza svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ad eccezione delle relazioni trasmesse dai Servizi incaricati – è stata quindi trattenuta in decisione e rimessa al Collegio all'udienza indicata in epigrafe.
______________
2. Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di , regolarmente Controparte_1
citato e non comparso né costituito nel presente giudizio.
3. Ebbene, la domanda di divorzio deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3964/2018 del
17/9/2018 del Tribunale di Palermo, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
3 Deve, in conseguenza, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
4. Quanto alle ulteriori domande, in merito alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sul figlio minore, deve preliminarmente Controparte_1 osservarsi che, ai sensi dell'art. 330 c.c., “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Nel caso di specie, come già accennato, il Pubblico Ministero ha promosso il procedimento n. 732/2022 V.G. presso il Tribunale per i Minorenni, riunito al presente, chiedendo la pronuncia ablativa della responsabilità genitoriale a carico del padre ai sensi dell'art. 330 c.c., domanda sulla quale hanno insistito, nel presente giudizio, tanto la ricorrente quanto il Curatore speciale del minore. Lo stesso Pubblico Ministero, con atto del
18/12/2023, ha chiesto l'accoglimento della domanda.
Ebbene, deve rilevarsi che dal mese di giugno 2021 ha lasciato Controparte_1
definitivamente l'abitazione familiare e da allora non intrattiene rapporti con il figlio
. Per_1
Il resistente, inoltre, dal 1990 in poi, ha riportato diverse condanne penali per i reati di rapina, furto, ricettazione, evasione e porto d'armi, e nel 2016 è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) con sentenza del Tribunale di Palermo, confermata con sentenza della Corte d'Appello nel 2017, passata in giudicato (cfr. certificato del casellario giudiziale, deposito telematico del 5/10/2023).
Il minore , a causa delle dolorose vicissitudini familiari e delle condotte Per_1
altamente pregiudizievoli poste in essere dal padre, rifiuta di incontrarlo, e l' dal CP_1 canto suo, ha dimostrato grave disinteresse nei confronti del minore stesso, non essendosi costituito in alcuno dei procedimenti dinanzi al Tribunale ordinario (separazione e divorzio) né dinanzi al Tribunale per i Minorenni, e grave inadeguatezza genitoriale, avendo violato ogni dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio: non risulta, invero, che l' abbia mai chiesto di incontrare , né che abbia mai contribuito al suo CP_1 Per_1
mantenimento.
Inoltre, dagli atti del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni risulta che il resistente è soggetto noto al dal 2012 in quanto assuntore di eroina ed alcool e CP_3
che, dal mese di settembre 2021, ha interrotto il percorso riabilitativo prescritto dagli
4 specialisti (v. decreto del TM del 12-13/7/2022).
Sulla scorta delle richiamate emergenze processuali, sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei Controparte_1 confronti del minore risultando comprovata la violazione dei doveri Persona_1
genitoriali da parte dello stesso.
Nulla deve prevedersi in ordine al regime di visita padre-figlio, anche in considerazione del fatto che l' risulta attualmente detenuto in carcere. CP_1
5. In relazione al regime di affidamento del minore , in adesione a quanto Per_1 richiesto dal Curatore speciale e considerato l'andamento positivo del percorso di sostegno intrapreso dalla ricorrente con i Servizi incaricati (cfr. relazioni in atti), deve revocarsi l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, disposto in via provvisoria dal Tribunale per i
Minorenni con provvedimento del 12-13/7/2022 e confermato in via temporanea ed urgente con ordinanza del Giudice delegato del 16/12/2023. Il minore resterà, pertanto, affidato in via esclusiva alla madre, unico genitore rimasto titolare della responsabilità genitoriale.
Va tuttavia confermato, in considerazione della complessiva condizione di disagio sociale del nucleo familiare e delle precarie condizioni di salute della ricorrente e della figlia maggiore , l'inserimento di in regime di semiconvitto presso l'istituto PE Per_1
“Girasole” di Palermo o presso altro Istituto scolastico individuato dai Servizi Sociali incaricati: tale regime appare, invero, utile tanto al fine di sostenere la madre nella gestione quotidiana del figlio minore, quanto allo scopo di consentire a quest'ultimo di mantenere la stabilità e regolarità delle proprie abitudini di vita, consolidando i benefici ed i risultati positivi fin qui acquisiti dal punto di vista sia didattico che relazionale.
Deve, altresì, confermarsi per la durata di un anno la presa in carico di Parte_1 da parte dei Servizi Sociali di Palermo, con funzioni di monitoraggio del nucleo e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali, con onere di trasmettere relazione al
Giudice tutelare con cadenza trimestrale.
6. Con riferimento, invece, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in
5 precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 315 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Deve rammentarsi, inoltre, che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, la ricorrente risulta percepire l'assegno di inclusione per l'importo di € 900,00 mensili e non è proprietaria di beni mobili o immobili (doc. 9, allegato al ricorso introduttivo).
Di nessuna informazione reddituale o patrimoniale si dispone, invece, con riferimento al resistente , il quale peraltro risulta attualmente detenuto in carcere. Controparte_1
Ebbene, alla luce di tali elementi, deve disporsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere Parte_1 dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la somma mensile di €
250,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, di cui € 100,00 per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed € 150,00 per il figlio PE
minore , somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
Tale obbligo, invero, costituisce espressione del generale dovere di assicurare al figlio minorenne (ed a quello maggiorenne ma non indipendente) i mezzi di sussistenza utili per la sopravvivenza e non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale (per il
6 figlio minore), né è escluso automaticamente dalla condizione di detenzione dell'obbligato
(cfr. Cass. penale sez. VI, 1/3/2022, n. 13144; Cass. penale sez. VI, 15/9/2016, n. 41697).
L'assegno unico verrà interamente percepito da , come per legge. Parte_1
7. Infine, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione dell'oggetto del giudizio e dell'opzione di contumacia del resistente, le spese di lite sostenute dalla ricorrente devono restate definitivamente a suo carico.
Parte resistente deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese in favore del
Curatore speciale del minore, Avv. , che si liquidano in complessivi € 2.800,00 CP_2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da versare in favore dell'Erario trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, nella contumacia di , Controparte_1 definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo in data 20/9/1999 da
, nata a [...], il [...], e da , nato a [...], il Parte_1 Controparte_1
18/3/1972, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1999, al n. 20,
Parte I;
b) dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore Controparte_1
; Persona_1
c) revoca l'affidamento del minore ai Servizi Sociali, dando atto che il Persona_1 minore stesso resta affidato in via esclusiva alla madre;
Parte_1
d) conferma l'inserimento del minore in regime di semiconvitto presso l'istituto
“Girasole” di Palermo o presso altro Istituto scolastico individuato dai Servizi Sociali incaricati;
e) conferma l'incarico conferito ai Servizi Sociali di Palermo nei termini di cui in parte motiva, per la durata di un anno e con onere di trasmettere relazione con cadenza trimestrale al Giudice tutelare;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, in favore di Parte_1
la somma mensile di € 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli
7 (€ 100,00) e (€ 150,00), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici PE Per_2
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il protocollo del
2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
g) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
h) lascia a carico della ricorrente le spese di lite dalla stessa anticipate;
i) pone a carico di le spese del Curatore speciale del minore, Avv. Controparte_1
, che si liquidano in complessivi € 2.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CP_2
CPA, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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