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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. ____ / 2025
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona
dei signori magistrati: Ruolo Generale
Dott. Rosella Nocera - Presidente N. 926/2016
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Emanuele Pinto - Giudice
Reg. Repertorio
ha pronunciato la seguente N. ____ / 2025 SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al numero indicato in
Reg. Cronologico epigrafe, vertente tra:
N. ____ / 2025
, e , rappresentate e difese
Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall' Avv. Fabio Diserio,
Depositata il
-ATTRICI -
__ / __ / 2025 e
e , rappresentati e difesi dall'Avv.
Controparte_1 CP_2
Nicola Parisi,
Pubblicata il
__ / __ / 2025
-CONVENUTI-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 16.09.2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale, Oggetto: simulazione la causa era rimessa al Collegio per la decisione, all'esito della scadenza dei termini relativa e azione di riduzione assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi
dell'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno esposto che: in data 18.2.2006 era deceduto ab intestato il padre Persona_1 ; in data 15.04.2002, il de cuius con atto per TA (rep. n. 9390, racc. n.
[...] Persona_2
3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al n.5004/V) aveva alienato a titolo oneroso agli odierni convenuti,
(figlio) e (nuora), l'unico immobile di sua proprietà, ossia l'intero Controparte_1 CP_2
fabbricato da cielo a terra, sito nel Comune di Noicattaro alla via Zara n. 56, nonché pertinenziale locale box a piano terra;
il valore della vendita veniva dichiarato in complessivi € 59.610,00.
Assumevano le attrici che il contratto di compravendita in questione dissimulasse una donazione o, comunque, un negozio misto a donazione, e ciò sia in rifermento al prezzo dichiarato nell'atto pubblico, di gran lunga inferiore al valore di mercato, sia in riferimento alle modalità del versamento del denaro, che secondo le odierne attrici non sarebbe mai stato versato al de cuius, sia ancora avuto riguardo allo stretto rapporto di parentela tra venditore ed acquirenti nonchè alla circostanza che l'alienante, privo di altri beni immobili in proprietà, non avesse riservato a sé l'usufrutto del bene oggetto di compravendita.
Pertanto, le attrici sostenevano che vi era stata lesione della loro quota di legittima, perpetrata a mezzo della compravendita, in realtà dissimulante una donazione, poiché al momento dell'apertura della successione nulla era rimasto nel relictum.
Aggiungevano che l'atto di vendita era comunque nullo, in quanto non sottoscritto dal venditore, il quale, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto, non era affetto da alcuna patologia che gli impedisse di firmare l'atto di suo pugno.
Tutto ciò premesso e ritenuto, chiedevano, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita del predetto immobile per mancanza di un elemento essenziale quale la sottoscrizione del venditore, nonché accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa dell'atto di compravendita, chiedendo la riduzione della donazione, previa formazione della massa ereditaria e determinazione della quota di legittima ad esse spettante;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.3.2016 si costituivano e Controparte_1
deducendo l'infondatezza della domanda relativa all'accertamento ed alla dichiarazione CP_2 di nullità del contratto di compravendita dell'immobile del 15.04.2002, per asserito difetto dell'elemento essenziale costituito dalla sottoscrizione del venditore, in quanto l'anzidetto atto era stato redatto nella forma di atto pubblico rogato da Notaio e, quindi, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Aggiungevano le parti convenute che, così come previsto dall'art. 51 Legge TAile, il notaio avesse raccolto la dichiarazione di volontà del sig. e di impedimento Persona_1 dello stesso alla sottoscrizione alla presenza di testimoni, risultando l'atto privo di qualsivoglia forma di invalidità.
I convenuti deducevano, altresì, l'infondatezza della domanda attorea relativa alla prospettata simulazione di vendita, sostenendo di aver pagato effettivamente il prezzo pattuito e documentando le precedenti disposizioni negoziali finalizzate a reperire le somme necessarie all'acquisto.
Assumevano inoltre che il prezzo di vendita fosse corrispondente al valore reale del bene, che all'epoca si trovava in pessimo stato di conservazione ed era stato oggetto, dopo l'acquisto, di interventi di straordinaria manutenzione per renderlo abitabile.
Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande attoree perché infondate e, comunque, non provate, avanzando comunque richiesta di tener eventualmente conto delle passività relative alla massa ereditaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore.
Con ordinanza del 3.11.2017 il G.I. ammetteva unicamente le prove orali, rigettando la richiesta di
CTU avanzata dalle attrici, ritenuta meramente esplorativa. Istruita la causa, dopo alcuni rinvii dovuti all'avvicendarsi di vari magistrati sul ruolo, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
16.9.2024 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che, pur essendo la principale domanda di simulazione proposta dalle attrici a trattazione monocratica, sulla connessa domanda di riduzione per lesione di legittima formulata sempre da , e il Tribunale è chiamato a giudicare in Parte_1 Parte_2 Parte_3 composizione collegiale a norma dell'art. 50-bis n. 6 c.p.c., e dunque il collegio stesso dovrà ormai pronunciarsi su tutte le domande connesse in base al disposto dell'art. 281-novies c.p.c.
Ciò premesso, le domande proposte dalle attrici devono essere esaminate secondo l'ordine logico- giuridico.
Occorre preliminarmente esaminare la domanda di nullità del contratto di compravendita per mancanza della firma del venditore, formulata dalle attrici. In particolare, le odierne attrici sostengono che il contratto di compravendita stipulato tra il de cuius ed i convenuti sia affetto da nullità per difetto dell'elemento essenziale della sottoscrizione del venditore , il quale non ha Persona_1 proceduto a firmare di suo pugno l'atto negoziale in quanto affetto da tremolio alle mani, seppur in assenza di certificate patologie che comportassero tale sintomatologia.
La difesa dei convenuti ha contestato tale assunto, evidenziando che, ai sensi dell'art. 51 della Legge
TAile, il notaio rogante aveva raccolto, alla presenza di testimoni, la dichiarazione di volontà del sig. (nella sua qualità di venditore) oltre alla dichiarazione dello stesso relativa Persona_1 all'impedimento alla sottoscrizione.
Invero, è opportuno evidenziare che la normativa anzidetta, all'art. 51, n.10, prescrive che “l'atto notarile deve contenere, a pena di nullità, le sottoscrizioni con il nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio. Se alcune di esse non sanno o non possono sottoscrivere, il notaio deve dichiarare la causa che glielo impedisce e deve fare menzione di questa dichiarazione.”
Orbene, nel caso che ci occupa, appare pienamente rispettata la predetta disposizione, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto notarile a firma del dott. Proc. (rep. n. 9390, racc. Persona_2
n. 3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al n.5004/V). A ciò si aggiunga che la manifestazione di volontà in occasione del rogito notarile è avvenuta alla presenza di testimoni e che l'atto di compravendita stipulato nelle forme dell'atto pubblico è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., a tenore del quale “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”; non consta, peraltro, che sia stata presentata querela di falso dalle odierne parti attrici.
La domanda di nullità dell'atto di compravendita del 15.04.2002 per mancanza dell'elemento essenziale della firma va, pertanto, rigettata in quanto destituita di fondamento.
Occorre, quindi, procedere ad esaminare la questione relativa all'asserita simulazione della compravendita del 15.4.2002, secondo parte attrice, dissimulante una donazione.
Le odierne attrici hanno affermato, sin dall'atto di citazione, che la compravendita dell'15.04.2002 per notar dott. (rep. n. 9390, racc. n. 3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al Persona_3
n.5004/V) con cui il ha venduto al figlio e alla nuora Controparte_3 Controparte_1 CP_2
l'immobile sito nel Comune di Noicattaro alla via Zara, in realtà, dissimulasse una donazione.
[...]
La difesa dei convenuti ha sempre contestato tale assunto, affermando che l'atto in questione fosse una vera e propria compravendita, non sussistendo, pertanto, alcun accordo simulatorio, in considerazione delle plurime circostanze relative tanto alle precedenti disposizioni negoziali finalizzate a reperire le somme necessarie all'acquisto, tanto alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria.
Preliminarmente, è opportuno osservare che pur sussistendo la legittimazione delle odierne attrici ad impugnare per simulazione la citata compravendita, in quanto terze rispetto alla stessa (è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione”, si veda Cass. n. 11286/2002, n. 14562/2004, n. 24134/2009), gli argomenti addotti da , e non consentono ai Parte_3 CP_2 Pt_2 sensi dell'art. 1417 c.c. di ritenere simulato l'atto di compravendita del 15.04.2002 in quanto dissimulante una donazione in favore degli acquirenti, ossia il figlio dell'alienante e sua moglie.
Nel caso di specie, l'elemento indiziario più evidente atterrebbe al prezzo dichiarato nell'atto pubblico, pari ad euro 59.610,00, che secondo le parti attrici sarebbe di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile.
Ebbene, osserva il Collegio che non è sufficiente a provare la simulazione di una compravendita la prospettata irrisorietà del prezzo, non avendo parte attrice fornito una prova tranquillizzante del valore reale del bene all'epoca della vendita (nel 2002), anche in considerazione della circostanza che l'immobile è stato oggetto di importanti lavori di straordinaria manutenzione effettuati dai convenuti a seguito della compravendita.
Sul punto, parte attrice ha prodotto una perizia di parte redatta nel 2014 relativa alla stima dell'immobile, a firma dell'Ing. , che conclude assegnando all'immobile un valore Persona_4 di mercato, con riferimento all'anno 2002, pari ad euro 195.000,00, pur non avendo il consulente effettuato un sopralluogo all'interno dell'immobile né prima né dopo i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dai convenuti. Inoltre, la perizia di parte giunge a conclusioni palesemente inverosimili, attribuendo all'immobile, prima dei lavori straordinari di manutenzione, un valore di €
195.000,00 e, dopo gli interventi (che hanno comportato anche la sopraelevazione di un piano), un valore superiore di soli € 30.000,00 (€ 225.000,00). Tuttavia, l'intervento di importanti opere di ristrutturazione (documentate dai convenuti) ha modificato l'immobile apportando migliorie che inevitabilmente influiscono in modo consistente sul suo valore. Si legge, infatti, nella perizia di parte che “è stata eseguita la sopraelevazione dello stesso fabbricato. In seguito ad un'istanza di
Concessione ad Edificare finalizzata a:
- sanare gli ampliamenti preesistenti a piano terra e diffformi dalla L.E. del 1976,
- effettuare un cambio di destinazione d'uso a piano terra,
- realizzare una sopraelevazione al secondo piano (..) il Comune rilasciava in data 10.07.2002
Concessione Edilizia n. 131/2001. In data 27 dicembre 2011 è stata trasmessa al Comune di
Noicattaro una Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria per Accertamento di Conformità al sensi dell'art. 36 DPR 380/2001, finalizzata a sanare piccole difformità dimensionali e distributive del piani componenti il fabbricato de quo.” Per stessa ammissione, quindi, del perito di parte attrice,
l'immobile è stato oggetto di rilevanti opere finalizzate ad ampliare la volumetria dell'abitazione.
La prospettazione di parte convenuta, secondo cui si trattava di un immobile dal modesto valore
(risalente al 1976), non abitabile, che necessitava di importanti opere di ristrutturazione anche e soprattutto in considerazione della circostanza che anche gli impianti fossero inutilizzabili in quanto malridotti, trova, peraltro, conferma nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
fratelli sia delle parti attrici sia di , parte convenuta. In particolare, il teste, Controparte_1 Tes_1
ha riferito che “Negli anni tra il 2002 ed il 2006 mio fratello e mia cognata
[...] CP_1
hanno ristrutturato interamente la casa prima rifacendo il piano terra e primo piano e CP_2 poi soprelevando il secondo piano”, precisando che “la casa prima della vendita faceva schifo ed era composta da piano terra e primo piano;
doveva essere tutta ristrutturata, mancava anche l'impianto di riscaldamento”.
Le dichiarazioni innanzi riportate appaiono di particolare rilevanza, in considerazione, in primo luogo, della conoscenza diretta da parte del testimone dell'immobile in questione e delle sue condizioni nell'anno 2002; in secundis, della loro genuinità, trattandosi di soggetto legato dal medesimo rapporto di parentela con le parti in causa (germano delle parti attrici e del
[...]
), il quale era astrattamente titolato, come le sorelle parti attrici, a far valere l'asserita CP_1
simulazione e lesione della sua quota di legittima.
L'escussione testimoniale, quindi, valutata nei termini che precedono, evidenzia l'effettivo stato di degrado dell'immobile all'epoca della compravendita tra gli odierni convenuti ed il de cuius, confliggendo con le conclusioni del perito di parte che, invece, pur non avendo visionato l'immobile, gli ha attribuito un valore enormemente superiore a quello dichiarato nell'atto di compravendita.
Peraltro, l'asserita (e non provata) discrasia potrebbe essere giustificata anche da motivi di carattere fiscale secondo una prassi all'epoca purtroppo molto diffusa (e com'è noto le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sè la invalidità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni, arg. da
Cass. civ., n. 4785/2007).
Con riferimento poi al versamento del prezzo, che secondo le odierne attrici non sarebbe mai stato versato, come si evincerebbe dalla circostanza che gli acquirenti hanno dichiarato in atto di aver versato il prezzo al venditore prima e fuori dell'atto, si osserva che l'atto di compravendita è stato stipulato nell'anno 2002, precedentemente rispetto all'entrata in vigore del Decreto AN (comma
22 dell'art. 35 del D.L. 223/2006), con cui è stato introdotto l'obbligo negli atti di cessione degli immobili verso corrispettivo di indicare le modalità di pagamento;
l'intervento normativo, pertanto, interessa e si estende esclusivamente ai pagamenti effettuati dopo il 4 luglio 2006, non anche all'atto di compravendita in questione concluso nell'aprile dell'anno 2002.
Peraltro, la proposizione dell'azione da parte delle attrici dopo ben quattordici anni dalla stipula impedisce di poter esigere dai convenuti di provare per tabulas gli intervenuti pagamenti in favore del venditore, tanto sulla scorta della considerazione che le norme di legge in materia di conservazione di atti e documenti impongono tale obbligo per un periodo di dieci anni, ampiamente decorso nel caso di specie, sicchè non si poteva pretendere qualsivoglia esibizione documentale da parte dei convenuti.
Vieppiù, parte convenuta ha documentato di aver posto in essere, in tempi coevi alla compravendita, operazioni finanziarie e negoziali chiaramente volte a procurarsi la liquidità necessaria per pagare il prezzo pattuito. In particolare, i convenuti hanno documentato di aver sottoscritto, in data 5/11/2001, un contratto preliminare di vendita con cui si impegnavano a vendere l'appartamento di loro proprietà
(sito in Noicattaro alla via Zara n. 60) per il complessivo prezzo di lire 215.000.000 ai sig.ri CP_4
e tanto al fine di reperire la liquidità necessaria ad acquistare dal sig. CP_5 Persona_1
l'immobile di sua proprietà e di aver il richiesto e percepito un acconto di lire Controparte_1
15.000.000 sul T.F.R. nell'anno 2001. Ed invero, il contratto di compravendita tra i sig.ri Parte_4
e con cui i primi vendevano l'appartamento di loro proprietà ai secondi, veniva CP_6
stipulato con atto notarile in data 08/03/2002; successivamente, in data 15.04.2002, ottenuta la liquidità necessaria, gli odierni convenuti stipulavano il contratto di compravendita con Persona_1
.
[...]
Tali operazioni negoziali, poste in essere in tempi coevi, denotano dunque la verosimiglianza della prospettazione offerta dai convenuti, secondo cui si tratta di operazioni volte all'acquisizione dei mezzi finanziari necessari a pagare il prezzo pattuito con il sig. . Persona_1
A conferma, peraltro, di quanto innanzi esposto convergono le circostanziate dichiarazioni dei testi e germani delle attrici e del convenuto. Ed invero, sia Testimone_1 Testimone_2 Tes_1
sia (soggetti particolarmente attendibili in quanto astrattamente portatori
[...] Testimone_2
degli stessi interessi delle attrici) hanno dichiarato di aver appreso dal padre, , Persona_1
che lo stesso avesse ricevuto da il prezzo pattuito per la vendita, pari a circa € Controparte_1
59.000,00. Ha precisato, inoltre, di essere a conoscenza delle modalità di pagamento Testimone_2
del prezzo, avvenuto in contanti, specificando che il de cuius era solito gestire le questioni economiche personalmente in quanto “a lui piaceva vedere i soldi” (cfr. escussione testimoniale del
17/06/2019).
Per contro, non può assegnarsi medesimo rilievo probatorio all'escussione del teste , Testimone_3
marito di;
tanto in considerazione non solo del rapporto che lo lega alla predetta attrice, Parte_2
ma anche del contenuto generico e non circostanziato delle dichiarazioni rese. Il teste, infatti, ha riferito di aver appreso dal suocero che l'immobile oggetto di causa fosse stato dallo stesso “donato”
a , senza alcun pagamento;
tuttavia, il teste non ricordava quando questi fatti Controparte_1
fossero accaduti.
Infine, le attrici sostengono che la mancanza di riserva di usufrutto da parte del venditore deporrebbe a favore della simulazione, considerato che il de cuius era proprietario solo dell'immobile di via Zara. Tuttavia, si osserva che la circostanza che il venditore non si sia riservato l'usufrutto dell'immobile, costituisce un indice a favore della compravendita, giacchè la riserva di usufrutto è tipica delle donazioni. Inoltre, i testi escussi hanno riferito che il de cuius, pur avendo undici figli, aveva sempre vissuto con e sua moglie, sia prima sia dopo la compravendita dell'immobile di Controparte_1
via Zara, in quanto erano gli unici disposti ad ospitarlo.
In definitiva, le attrici non hanno fornito un riscontro probatorio tranquillizzante della asserita simulazione, limitandosi ad evidenziare il rapporto di parentela tra le parti, la circostanza che non vi fosse prova della corresponsione del prezzo, nonché la generica esiguità del prezzo (euro 59.000), che si discosterebbe da quello di mercato relativo all'anno 2002, depositando una perizia di parte svolta senza prendere direttamente visione dell'immobile e senza tener conto delle effettive condizioni dell'immobile prima dei massicci interventi di ristrutturazioni effettuati a spese dei convenuti. Per contro, questi ultimi hanno ribadito la validità dell'atto di vendita, argomentando di aver corrisposto il relativo prezzo mediante denaro ricavato da una precedente vendita e da un anticipo sul T.F.R da parte del , producendo documentazione a conferma di tali circostanze. Parte_5
Pertanto, la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 15.04.2002 va rigettata, in quanto è rimasta indimostrata.
Passando alla domanda di riduzione per lesione di legittima, essa risulta manifestamente infondata all'esito del rigetto della domanda principale di simulazione, ove si consideri che, per stessa ammissione delle attrici, al momento dell'apertura della successione il relictum era pari a zero. Ed invero, le parti attrici hanno riferito che l'unico bene di proprietà del de cuius era l'immobile sito in via Zara n. 56, ceduto ai convenuti.
A ciò si aggiunga l'assoluta genericità della domanda attorea relativa all'azione di riduzione per lesione della quota di legittima ed il mancato assolvimento dell'onere di allegazione in capo ad essa, non avendo le istanti effettuato alcun calcolo ipotetico relativo alla quota a loro spettante ed avendo omesso persino di indicare quali sono gli eredi del de cuius (che aveva 11 figli, come riferito dai convenuti).
La domanda di riduzione, pertanto, va rigettata.
Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, 1^ Sezione civile, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 926/2016 R.G., sulle domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
e ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione CP_1 CP_2
disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita del 15.04.2002
per mancanza di un elemento essenziale;
2. rigetta la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del
15.04.2002 per notar (rep. n. 9390, racc. n. 3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al Persona_2
n.5004/V), stipulato tra (alienante) e e Persona_1 Controparte_1 CP_2
(acquirenti), in quanto dissimulante una donazione;
3. rigetta la domanda di riduzione per lesione di legittima;
4. condanna le attrici alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, in data 28.1.2025.
Il Presidente
Rosella Nocera
Il Giudice estensore
Valeria Guaragnella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marialetizia CP_7
Modugno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. ____ / 2025
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona
dei signori magistrati: Ruolo Generale
Dott. Rosella Nocera - Presidente N. 926/2016
Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Emanuele Pinto - Giudice
Reg. Repertorio
ha pronunciato la seguente N. ____ / 2025 SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al numero indicato in
Reg. Cronologico epigrafe, vertente tra:
N. ____ / 2025
, e , rappresentate e difese
Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall' Avv. Fabio Diserio,
Depositata il
-ATTRICI -
__ / __ / 2025 e
e , rappresentati e difesi dall'Avv.
Controparte_1 CP_2
Nicola Parisi,
Pubblicata il
__ / __ / 2025
-CONVENUTI-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 16.09.2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al verbale, Oggetto: simulazione la causa era rimessa al Collegio per la decisione, all'esito della scadenza dei termini relativa e azione di riduzione assegnati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi
dell'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno esposto che: in data 18.2.2006 era deceduto ab intestato il padre Persona_1 ; in data 15.04.2002, il de cuius con atto per TA (rep. n. 9390, racc. n.
[...] Persona_2
3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al n.5004/V) aveva alienato a titolo oneroso agli odierni convenuti,
(figlio) e (nuora), l'unico immobile di sua proprietà, ossia l'intero Controparte_1 CP_2
fabbricato da cielo a terra, sito nel Comune di Noicattaro alla via Zara n. 56, nonché pertinenziale locale box a piano terra;
il valore della vendita veniva dichiarato in complessivi € 59.610,00.
Assumevano le attrici che il contratto di compravendita in questione dissimulasse una donazione o, comunque, un negozio misto a donazione, e ciò sia in rifermento al prezzo dichiarato nell'atto pubblico, di gran lunga inferiore al valore di mercato, sia in riferimento alle modalità del versamento del denaro, che secondo le odierne attrici non sarebbe mai stato versato al de cuius, sia ancora avuto riguardo allo stretto rapporto di parentela tra venditore ed acquirenti nonchè alla circostanza che l'alienante, privo di altri beni immobili in proprietà, non avesse riservato a sé l'usufrutto del bene oggetto di compravendita.
Pertanto, le attrici sostenevano che vi era stata lesione della loro quota di legittima, perpetrata a mezzo della compravendita, in realtà dissimulante una donazione, poiché al momento dell'apertura della successione nulla era rimasto nel relictum.
Aggiungevano che l'atto di vendita era comunque nullo, in quanto non sottoscritto dal venditore, il quale, contrariamente a quanto dichiarato nell'atto, non era affetto da alcuna patologia che gli impedisse di firmare l'atto di suo pugno.
Tutto ciò premesso e ritenuto, chiedevano, in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita del predetto immobile per mancanza di un elemento essenziale quale la sottoscrizione del venditore, nonché accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa dell'atto di compravendita, chiedendo la riduzione della donazione, previa formazione della massa ereditaria e determinazione della quota di legittima ad esse spettante;
il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.3.2016 si costituivano e Controparte_1
deducendo l'infondatezza della domanda relativa all'accertamento ed alla dichiarazione CP_2 di nullità del contratto di compravendita dell'immobile del 15.04.2002, per asserito difetto dell'elemento essenziale costituito dalla sottoscrizione del venditore, in quanto l'anzidetto atto era stato redatto nella forma di atto pubblico rogato da Notaio e, quindi, assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Aggiungevano le parti convenute che, così come previsto dall'art. 51 Legge TAile, il notaio avesse raccolto la dichiarazione di volontà del sig. e di impedimento Persona_1 dello stesso alla sottoscrizione alla presenza di testimoni, risultando l'atto privo di qualsivoglia forma di invalidità.
I convenuti deducevano, altresì, l'infondatezza della domanda attorea relativa alla prospettata simulazione di vendita, sostenendo di aver pagato effettivamente il prezzo pattuito e documentando le precedenti disposizioni negoziali finalizzate a reperire le somme necessarie all'acquisto.
Assumevano inoltre che il prezzo di vendita fosse corrispondente al valore reale del bene, che all'epoca si trovava in pessimo stato di conservazione ed era stato oggetto, dopo l'acquisto, di interventi di straordinaria manutenzione per renderlo abitabile.
Chiedevano, quindi, il rigetto delle domande attoree perché infondate e, comunque, non provate, avanzando comunque richiesta di tener eventualmente conto delle passività relative alla massa ereditaria, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore.
Con ordinanza del 3.11.2017 il G.I. ammetteva unicamente le prove orali, rigettando la richiesta di
CTU avanzata dalle attrici, ritenuta meramente esplorativa. Istruita la causa, dopo alcuni rinvii dovuti all'avvicendarsi di vari magistrati sul ruolo, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del
16.9.2024 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che, pur essendo la principale domanda di simulazione proposta dalle attrici a trattazione monocratica, sulla connessa domanda di riduzione per lesione di legittima formulata sempre da , e il Tribunale è chiamato a giudicare in Parte_1 Parte_2 Parte_3 composizione collegiale a norma dell'art. 50-bis n. 6 c.p.c., e dunque il collegio stesso dovrà ormai pronunciarsi su tutte le domande connesse in base al disposto dell'art. 281-novies c.p.c.
Ciò premesso, le domande proposte dalle attrici devono essere esaminate secondo l'ordine logico- giuridico.
Occorre preliminarmente esaminare la domanda di nullità del contratto di compravendita per mancanza della firma del venditore, formulata dalle attrici. In particolare, le odierne attrici sostengono che il contratto di compravendita stipulato tra il de cuius ed i convenuti sia affetto da nullità per difetto dell'elemento essenziale della sottoscrizione del venditore , il quale non ha Persona_1 proceduto a firmare di suo pugno l'atto negoziale in quanto affetto da tremolio alle mani, seppur in assenza di certificate patologie che comportassero tale sintomatologia.
La difesa dei convenuti ha contestato tale assunto, evidenziando che, ai sensi dell'art. 51 della Legge
TAile, il notaio rogante aveva raccolto, alla presenza di testimoni, la dichiarazione di volontà del sig. (nella sua qualità di venditore) oltre alla dichiarazione dello stesso relativa Persona_1 all'impedimento alla sottoscrizione.
Invero, è opportuno evidenziare che la normativa anzidetta, all'art. 51, n.10, prescrive che “l'atto notarile deve contenere, a pena di nullità, le sottoscrizioni con il nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio. Se alcune di esse non sanno o non possono sottoscrivere, il notaio deve dichiarare la causa che glielo impedisce e deve fare menzione di questa dichiarazione.”
Orbene, nel caso che ci occupa, appare pienamente rispettata la predetta disposizione, come emerge chiaramente dalla lettura dell'atto notarile a firma del dott. Proc. (rep. n. 9390, racc. Persona_2
n. 3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al n.5004/V). A ciò si aggiunga che la manifestazione di volontà in occasione del rogito notarile è avvenuta alla presenza di testimoni e che l'atto di compravendita stipulato nelle forme dell'atto pubblico è assistito da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., a tenore del quale “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.”; non consta, peraltro, che sia stata presentata querela di falso dalle odierne parti attrici.
La domanda di nullità dell'atto di compravendita del 15.04.2002 per mancanza dell'elemento essenziale della firma va, pertanto, rigettata in quanto destituita di fondamento.
Occorre, quindi, procedere ad esaminare la questione relativa all'asserita simulazione della compravendita del 15.4.2002, secondo parte attrice, dissimulante una donazione.
Le odierne attrici hanno affermato, sin dall'atto di citazione, che la compravendita dell'15.04.2002 per notar dott. (rep. n. 9390, racc. n. 3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al Persona_3
n.5004/V) con cui il ha venduto al figlio e alla nuora Controparte_3 Controparte_1 CP_2
l'immobile sito nel Comune di Noicattaro alla via Zara, in realtà, dissimulasse una donazione.
[...]
La difesa dei convenuti ha sempre contestato tale assunto, affermando che l'atto in questione fosse una vera e propria compravendita, non sussistendo, pertanto, alcun accordo simulatorio, in considerazione delle plurime circostanze relative tanto alle precedenti disposizioni negoziali finalizzate a reperire le somme necessarie all'acquisto, tanto alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria.
Preliminarmente, è opportuno osservare che pur sussistendo la legittimazione delle odierne attrici ad impugnare per simulazione la citata compravendita, in quanto terze rispetto alla stessa (è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione”, si veda Cass. n. 11286/2002, n. 14562/2004, n. 24134/2009), gli argomenti addotti da , e non consentono ai Parte_3 CP_2 Pt_2 sensi dell'art. 1417 c.c. di ritenere simulato l'atto di compravendita del 15.04.2002 in quanto dissimulante una donazione in favore degli acquirenti, ossia il figlio dell'alienante e sua moglie.
Nel caso di specie, l'elemento indiziario più evidente atterrebbe al prezzo dichiarato nell'atto pubblico, pari ad euro 59.610,00, che secondo le parti attrici sarebbe di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile.
Ebbene, osserva il Collegio che non è sufficiente a provare la simulazione di una compravendita la prospettata irrisorietà del prezzo, non avendo parte attrice fornito una prova tranquillizzante del valore reale del bene all'epoca della vendita (nel 2002), anche in considerazione della circostanza che l'immobile è stato oggetto di importanti lavori di straordinaria manutenzione effettuati dai convenuti a seguito della compravendita.
Sul punto, parte attrice ha prodotto una perizia di parte redatta nel 2014 relativa alla stima dell'immobile, a firma dell'Ing. , che conclude assegnando all'immobile un valore Persona_4 di mercato, con riferimento all'anno 2002, pari ad euro 195.000,00, pur non avendo il consulente effettuato un sopralluogo all'interno dell'immobile né prima né dopo i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dai convenuti. Inoltre, la perizia di parte giunge a conclusioni palesemente inverosimili, attribuendo all'immobile, prima dei lavori straordinari di manutenzione, un valore di €
195.000,00 e, dopo gli interventi (che hanno comportato anche la sopraelevazione di un piano), un valore superiore di soli € 30.000,00 (€ 225.000,00). Tuttavia, l'intervento di importanti opere di ristrutturazione (documentate dai convenuti) ha modificato l'immobile apportando migliorie che inevitabilmente influiscono in modo consistente sul suo valore. Si legge, infatti, nella perizia di parte che “è stata eseguita la sopraelevazione dello stesso fabbricato. In seguito ad un'istanza di
Concessione ad Edificare finalizzata a:
- sanare gli ampliamenti preesistenti a piano terra e diffformi dalla L.E. del 1976,
- effettuare un cambio di destinazione d'uso a piano terra,
- realizzare una sopraelevazione al secondo piano (..) il Comune rilasciava in data 10.07.2002
Concessione Edilizia n. 131/2001. In data 27 dicembre 2011 è stata trasmessa al Comune di
Noicattaro una Richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria per Accertamento di Conformità al sensi dell'art. 36 DPR 380/2001, finalizzata a sanare piccole difformità dimensionali e distributive del piani componenti il fabbricato de quo.” Per stessa ammissione, quindi, del perito di parte attrice,
l'immobile è stato oggetto di rilevanti opere finalizzate ad ampliare la volumetria dell'abitazione.
La prospettazione di parte convenuta, secondo cui si trattava di un immobile dal modesto valore
(risalente al 1976), non abitabile, che necessitava di importanti opere di ristrutturazione anche e soprattutto in considerazione della circostanza che anche gli impianti fossero inutilizzabili in quanto malridotti, trova, peraltro, conferma nelle dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
fratelli sia delle parti attrici sia di , parte convenuta. In particolare, il teste, Controparte_1 Tes_1
ha riferito che “Negli anni tra il 2002 ed il 2006 mio fratello e mia cognata
[...] CP_1
hanno ristrutturato interamente la casa prima rifacendo il piano terra e primo piano e CP_2 poi soprelevando il secondo piano”, precisando che “la casa prima della vendita faceva schifo ed era composta da piano terra e primo piano;
doveva essere tutta ristrutturata, mancava anche l'impianto di riscaldamento”.
Le dichiarazioni innanzi riportate appaiono di particolare rilevanza, in considerazione, in primo luogo, della conoscenza diretta da parte del testimone dell'immobile in questione e delle sue condizioni nell'anno 2002; in secundis, della loro genuinità, trattandosi di soggetto legato dal medesimo rapporto di parentela con le parti in causa (germano delle parti attrici e del
[...]
), il quale era astrattamente titolato, come le sorelle parti attrici, a far valere l'asserita CP_1
simulazione e lesione della sua quota di legittima.
L'escussione testimoniale, quindi, valutata nei termini che precedono, evidenzia l'effettivo stato di degrado dell'immobile all'epoca della compravendita tra gli odierni convenuti ed il de cuius, confliggendo con le conclusioni del perito di parte che, invece, pur non avendo visionato l'immobile, gli ha attribuito un valore enormemente superiore a quello dichiarato nell'atto di compravendita.
Peraltro, l'asserita (e non provata) discrasia potrebbe essere giustificata anche da motivi di carattere fiscale secondo una prassi all'epoca purtroppo molto diffusa (e com'è noto le pattuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicano di per sè la invalidità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni, arg. da
Cass. civ., n. 4785/2007).
Con riferimento poi al versamento del prezzo, che secondo le odierne attrici non sarebbe mai stato versato, come si evincerebbe dalla circostanza che gli acquirenti hanno dichiarato in atto di aver versato il prezzo al venditore prima e fuori dell'atto, si osserva che l'atto di compravendita è stato stipulato nell'anno 2002, precedentemente rispetto all'entrata in vigore del Decreto AN (comma
22 dell'art. 35 del D.L. 223/2006), con cui è stato introdotto l'obbligo negli atti di cessione degli immobili verso corrispettivo di indicare le modalità di pagamento;
l'intervento normativo, pertanto, interessa e si estende esclusivamente ai pagamenti effettuati dopo il 4 luglio 2006, non anche all'atto di compravendita in questione concluso nell'aprile dell'anno 2002.
Peraltro, la proposizione dell'azione da parte delle attrici dopo ben quattordici anni dalla stipula impedisce di poter esigere dai convenuti di provare per tabulas gli intervenuti pagamenti in favore del venditore, tanto sulla scorta della considerazione che le norme di legge in materia di conservazione di atti e documenti impongono tale obbligo per un periodo di dieci anni, ampiamente decorso nel caso di specie, sicchè non si poteva pretendere qualsivoglia esibizione documentale da parte dei convenuti.
Vieppiù, parte convenuta ha documentato di aver posto in essere, in tempi coevi alla compravendita, operazioni finanziarie e negoziali chiaramente volte a procurarsi la liquidità necessaria per pagare il prezzo pattuito. In particolare, i convenuti hanno documentato di aver sottoscritto, in data 5/11/2001, un contratto preliminare di vendita con cui si impegnavano a vendere l'appartamento di loro proprietà
(sito in Noicattaro alla via Zara n. 60) per il complessivo prezzo di lire 215.000.000 ai sig.ri CP_4
e tanto al fine di reperire la liquidità necessaria ad acquistare dal sig. CP_5 Persona_1
l'immobile di sua proprietà e di aver il richiesto e percepito un acconto di lire Controparte_1
15.000.000 sul T.F.R. nell'anno 2001. Ed invero, il contratto di compravendita tra i sig.ri Parte_4
e con cui i primi vendevano l'appartamento di loro proprietà ai secondi, veniva CP_6
stipulato con atto notarile in data 08/03/2002; successivamente, in data 15.04.2002, ottenuta la liquidità necessaria, gli odierni convenuti stipulavano il contratto di compravendita con Persona_1
.
[...]
Tali operazioni negoziali, poste in essere in tempi coevi, denotano dunque la verosimiglianza della prospettazione offerta dai convenuti, secondo cui si tratta di operazioni volte all'acquisizione dei mezzi finanziari necessari a pagare il prezzo pattuito con il sig. . Persona_1
A conferma, peraltro, di quanto innanzi esposto convergono le circostanziate dichiarazioni dei testi e germani delle attrici e del convenuto. Ed invero, sia Testimone_1 Testimone_2 Tes_1
sia (soggetti particolarmente attendibili in quanto astrattamente portatori
[...] Testimone_2
degli stessi interessi delle attrici) hanno dichiarato di aver appreso dal padre, , Persona_1
che lo stesso avesse ricevuto da il prezzo pattuito per la vendita, pari a circa € Controparte_1
59.000,00. Ha precisato, inoltre, di essere a conoscenza delle modalità di pagamento Testimone_2
del prezzo, avvenuto in contanti, specificando che il de cuius era solito gestire le questioni economiche personalmente in quanto “a lui piaceva vedere i soldi” (cfr. escussione testimoniale del
17/06/2019).
Per contro, non può assegnarsi medesimo rilievo probatorio all'escussione del teste , Testimone_3
marito di;
tanto in considerazione non solo del rapporto che lo lega alla predetta attrice, Parte_2
ma anche del contenuto generico e non circostanziato delle dichiarazioni rese. Il teste, infatti, ha riferito di aver appreso dal suocero che l'immobile oggetto di causa fosse stato dallo stesso “donato”
a , senza alcun pagamento;
tuttavia, il teste non ricordava quando questi fatti Controparte_1
fossero accaduti.
Infine, le attrici sostengono che la mancanza di riserva di usufrutto da parte del venditore deporrebbe a favore della simulazione, considerato che il de cuius era proprietario solo dell'immobile di via Zara. Tuttavia, si osserva che la circostanza che il venditore non si sia riservato l'usufrutto dell'immobile, costituisce un indice a favore della compravendita, giacchè la riserva di usufrutto è tipica delle donazioni. Inoltre, i testi escussi hanno riferito che il de cuius, pur avendo undici figli, aveva sempre vissuto con e sua moglie, sia prima sia dopo la compravendita dell'immobile di Controparte_1
via Zara, in quanto erano gli unici disposti ad ospitarlo.
In definitiva, le attrici non hanno fornito un riscontro probatorio tranquillizzante della asserita simulazione, limitandosi ad evidenziare il rapporto di parentela tra le parti, la circostanza che non vi fosse prova della corresponsione del prezzo, nonché la generica esiguità del prezzo (euro 59.000), che si discosterebbe da quello di mercato relativo all'anno 2002, depositando una perizia di parte svolta senza prendere direttamente visione dell'immobile e senza tener conto delle effettive condizioni dell'immobile prima dei massicci interventi di ristrutturazioni effettuati a spese dei convenuti. Per contro, questi ultimi hanno ribadito la validità dell'atto di vendita, argomentando di aver corrisposto il relativo prezzo mediante denaro ricavato da una precedente vendita e da un anticipo sul T.F.R da parte del , producendo documentazione a conferma di tali circostanze. Parte_5
Pertanto, la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del 15.04.2002 va rigettata, in quanto è rimasta indimostrata.
Passando alla domanda di riduzione per lesione di legittima, essa risulta manifestamente infondata all'esito del rigetto della domanda principale di simulazione, ove si consideri che, per stessa ammissione delle attrici, al momento dell'apertura della successione il relictum era pari a zero. Ed invero, le parti attrici hanno riferito che l'unico bene di proprietà del de cuius era l'immobile sito in via Zara n. 56, ceduto ai convenuti.
A ciò si aggiunga l'assoluta genericità della domanda attorea relativa all'azione di riduzione per lesione della quota di legittima ed il mancato assolvimento dell'onere di allegazione in capo ad essa, non avendo le istanti effettuato alcun calcolo ipotetico relativo alla quota a loro spettante ed avendo omesso persino di indicare quali sono gli eredi del de cuius (che aveva 11 figli, come riferito dai convenuti).
La domanda di riduzione, pertanto, va rigettata.
Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, 1^ Sezione civile, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 926/2016 R.G., sulle domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
e ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione CP_1 CP_2
disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di compravendita del 15.04.2002
per mancanza di un elemento essenziale;
2. rigetta la domanda di accertamento della simulazione dell'atto di compravendita del
15.04.2002 per notar (rep. n. 9390, racc. n. 3085, reg. a Bari il 03/05/2002 al Persona_2
n.5004/V), stipulato tra (alienante) e e Persona_1 Controparte_1 CP_2
(acquirenti), in quanto dissimulante una donazione;
3. rigetta la domanda di riduzione per lesione di legittima;
4. condanna le attrici alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, in data 28.1.2025.
Il Presidente
Rosella Nocera
Il Giudice estensore
Valeria Guaragnella
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marialetizia CP_7
Modugno.