Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8424/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentato e difeso dagli avv Sacco Massimo e Mazzotta Parte_1
Raffaella
parte ricorrente CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dalle funzionarie Riverso Tecla e Ragusa Angelo Maurizio parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 19 marzo 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 14/10/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di contratti a tempo determinato, negli AS 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- in tali anni non è mai stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, in via preliminare, eccepisce la prescrizione per l'AS 2019/20 e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso.
II Alla luce delle allegazioni svolte, delle ragioni esposte, dei documenti prodotti dalle parti, all'esito del giudizio si osserva che:
1. in linea di fatto è assorbente rilevare che costituendosi in giudizio parte convenuta non ha specificamente contestato le allegazioni svolte da parte ricorrente in ordine:
1.1. ai servizi prestati alle dipendenze del ministero;
1.2. alla mancata attribuzione della cd Carta del docente né alla quantificazione del suo valore;
1.3. alla completa equiparazione tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato sotto il profilo dei compiti svolti, delle competenze professionali, della sottoposizione all'obbligo di formazione continua;
1.4. alla permanenza della ricorrente nel sistema scolastico nell'a.s. in corso al momento di pubblicazione della presente sentenza (assegnataria di una cattedra di supplenza nell'a.s. 2024/2025);
2. in linea di diritto sono rilevanti le seguenti disposizioni:
2.1. l'art. 1, comma 121, lg. 107/15, che ha istituito la cd carta del docente oggetto di causa, secondo il quale: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne'
2 reddito imponibile;
2.2. l'art. 2, DPCM 23 settembre 20152 secondo il quale I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2 assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_2 secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_2 Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
disciplina le modalità di revoca Controparte_2 della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio;
2.3. l'art. 3, del medesimo DPCM3 secondo il quale 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione;
2.4. l'art. 2, DPCM 28 novembre 20164 secondo il quale 1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
3 attraverso i quali è possibile Controparte_2 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7; 2.5. l'art. 3, del medesimo DPCM5 secondo il quale 1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio. …;
3. con riferimento alle richiamate disposizioni la Corte di Giustizia dell'Unione Europea6 ha affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza;
4. nella medesima sentenza la Corte di Giustizia7 nel valutare se nella vicenda dedotta esista una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento ha chiarito che la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tali disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per
4 l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o eventualmente dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro;
5. nel presente giudizio non è stata provata, ma neppure allegata, l'esistenza di elementi idonei a confutare la piena equiparabilità, sotto il profilo delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'attività lavorativa resa dai docenti a tempo determinato e quella svolta dai docenti di ruolo;
6. anzi come già rilevato alla luce delle citata normativa emerge l'intento di ampliare il novero dei potenziali destinatari della Carta, infatti l'art. 3, del DPCM 28 novembre 2016 prevede che essa sia assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari… ponendo quale unico limite alla sua fruizione l'atto della cessazione dal servizio;
7. pertanto, non sussistendo ragioni oggettive attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016;
8. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_2
9. con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta nella memoria difensiva è assorbente rilevare che all'odierna udienza il ministero ha dichiarato di rinunciarvi;
5 10. in conclusione, il ministero convenuto è condannato ad accreditare alla ricorrente, sulla carta docenti l'importo di €. 500,00 annui.
III Alle somme riconosciute dovranno, poi, essere aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, con esclusione del cumulo di essi con la rivalutazione monetaria, giusta il disposto dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/94, il quale dispone che “L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (che sancisce il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi, n.d.r.) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”.
IV Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 ad erogare alla ricorrente €. 2.500,00, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1 all'immediato pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.030,00 oltre rimborso spese generali 15%, contributo unificato, se dovuto, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Torino, 19 marzo 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 2 DPCM 23 settembre 2015, Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.243 del 19 ottobre 2015). 3 DPCM 23 settembre 2015. 4 DPCM 28 novembre 2016, Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. (GU n. 281 del 1° dicembre 2016). 5 DPCM 28 novembre 2016. 6 Cfr. ordinanza, 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 7 Cfr. punti 45-46 della motivazione.