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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Nicola Controparte_1
Righini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti depositati e alle conclusioni ivi riportate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 3284 del 30-11-2008, notificata in data 10-12-2018, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 217381 emessa dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto.
Il ricorrente eccepiva la nullità della notifica del verbale di accertamento n. 41 del 14.07.2017 e degli atti ad esso conseguenti, nel merito sosteneva l'insussistenza della contestata violazione.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le Controparte_1 pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentali.
All'udienza dell'11.03.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
pagina 2 di 5 L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento n. 41 redatto in data 14.07.2017 dagli
Agenti del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, con il quale si contestava al sig. la Pt_1 violazione dell'art.2, comma 1, L.R.T. n.48/94.
1) in ordine alla dedotta nullità della notifica del verbale di accertamento.
L'odierno ricorrente eccepiva la nullità della notifica del verbale afferente all'ordinanza opposta richiamando l'art. 139 c.p.c. e segg. contestando il fatto che l'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica avrebbe omesso di attestare il mancato rinvenimento delle persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c. che avrebbe giustificato la consegna del plico alla vicina, come attestato.
Esponeva inoltre di essere è venuto a conoscenza dell'esistenza del suddetto verbale di accertamento soltanto per aver rinvenuto, all'interno della cassetta postale della propria abitazione, l'avviso di avvenuta notifica prodotto con il quale l'agente postale lo informava che “la notifica, a causa della Sua assenza, è stata effettuata nelle mani del signor/a ”. Sosteneva che nella CAN non veniva Per_1
affatto indicato il nominativo della persona cui il plico era stato consegnato, impedendo al sig. di Pt_1 poter prendere conoscenza dell'atto. Da ciò derivava la nullità, se non più propriamente l'inesistenza, della notifica del verbale di accertamento e, per l'effetto, di tutti gli atti conseguenti.
La tesi difensiva del ricorrente non è condivisibile.
Va premesso che l'articolo 14 legge 689/81 rubricato “contestazione e notificazione”, al primo comma dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Sempre l'art. 14 dispone che “la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice”.
Dunque, la Pubblica Amministrazione può effettuare la notificazione secondo le regole del Codice di
Procedura civile senza l'ausilio degli Ufficiali giudiziari, notificando l'atto in base alle varie regole ed alla natura del soggetto destinatario (persona fisica o giuridica) previste dal c.p.c.
La notificazione può avvenire anche mediante il sistema universale delle poste ai sensi della legge
20.11.1982 n.890 e della legge 3 agosto 1999 n. 265.
Infatti, la possibilità, oltre che per gli ufficiali giudiziari, è estesa anche alla PA dall'art. 12 della l. 20
pagina 3 di 5 novembre 1982, n. 890, il quale dispone infatti che: “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”.
In proposito la Suprema Corte ha ribadito il principio che laddove sia prevista la notifica degli atti direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme del regolamento postale concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile
2017, in tal senso anche Cass. Sez. VI, n. 20506 del 29.08.2017 e ancora Cassazione – Ordinanza
16166 del 19/6/2018).
Detto ciò potendo avvenire la notifica delle sanzioni amministrative ai sensi della L. 890/82 in via diretta a mezzo del servizio postale, senza la redazione della relazione di notifica da parte, dell'ufficiale giudiziario, e considerato che lo stesso opponente dichiara di aver ricevuto il cd. CAN e contrariamente da quanto dallo stesso sostenuto, nella cartolina di ricevimento è specificato il nome della vicina che ha ritirato il plico, la Sig.ra Parte_2
Pertanto, l'eccezione preliminare deve essere respinta in quanto il verbale risulta ritualmente e correttamente notificato.
In merito alla contestata sussistenza della violazione sostiene il ricorrente che l'area ove il mezzo di proprietà dell'opponente era stato parcheggiato non rientrasse in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 2, comma 1, L.R.T. 48/1994.
Si deve rilevare che per giurisprudenza costante nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla conseguente mancata o parziale conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purchè nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.
La L.R.T. n. 48 del 27 giugno 1994 detta le norme in materia di circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30
pagina 4 di 5 aprile 1992, n. 285. sia stata erroneamente individuata nel verbale la violazione dell'art. 2 CP_2 lettera f), alla lettera a) l'art. 2 prevede il generale divieto di circolare con mezzi autorizzati al di fuori delle strade di cui all'art.
1. nelle aree indicate, tra cui: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Ebbene si ritiene che nel verbale sia stata individuata e compiutamente descritta la condotta illecita tenuta dal sig. il quale comunque si trovava in sosta (presupponendo quindi anche una avvenuta Pt_1
circolazione) nella zona soggetta al vincolo della legge n. 1947 del 1939, come del resto viene altresì specificato nell'ordinanza di ingiunzione impugnata nella quale infatti è stato ritenuto tale elemento accertato dagli agenti verbalizzanti, la presenza cioè del vincolo paesaggistico nell'area oggetto di accertamento, sufficiente ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, al di là del riferimento alla lettera f) degli agenti verbalizzanti e alla precisata presenza nell'area anche del vincolo idrogeologico.
Vi è da aggiungere infine che ormai per giurisprudenza ormai consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in complessivi € 332,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 11 marzo 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. PICCHI MARCO oggi sostituito dal Dott. Giacomo Picchi Parte_1
Per l'avv. SORRENTI STEFANIA oggi sostituito dall'avv. Nicola Controparte_1
Righini
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri scritti depositati e alle conclusioni ivi riportate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. PICCHI MARCO che lo/a rappresenta Parte_1 C.F._1 giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. SORRENTI STEFANIA, che lo/a Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/03/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 3284 del 30-11-2008, notificata in data 10-12-2018, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 217381 emessa dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto.
Il ricorrente eccepiva la nullità della notifica del verbale di accertamento n. 41 del 14.07.2017 e degli atti ad esso conseguenti, nel merito sosteneva l'insussistenza della contestata violazione.
Si costituiva in giudizio la la quale, nel contestare integralmente le eccezioni e le Controparte_1 pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto con condanna al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentali.
All'udienza dell'11.03.2025 la causa veniva discussa previo deposito di note conclusive.
pagina 2 di 5 L'ordinanza ingiunzione trae origine dal verbale di accertamento n. 41 redatto in data 14.07.2017 dagli
Agenti del Comando Regione Carabinieri Forestale Toscana, con il quale si contestava al sig. la Pt_1 violazione dell'art.2, comma 1, L.R.T. n.48/94.
1) in ordine alla dedotta nullità della notifica del verbale di accertamento.
L'odierno ricorrente eccepiva la nullità della notifica del verbale afferente all'ordinanza opposta richiamando l'art. 139 c.p.c. e segg. contestando il fatto che l'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica avrebbe omesso di attestare il mancato rinvenimento delle persone indicate nel secondo comma dell'art. 139 c.p.c. che avrebbe giustificato la consegna del plico alla vicina, come attestato.
Esponeva inoltre di essere è venuto a conoscenza dell'esistenza del suddetto verbale di accertamento soltanto per aver rinvenuto, all'interno della cassetta postale della propria abitazione, l'avviso di avvenuta notifica prodotto con il quale l'agente postale lo informava che “la notifica, a causa della Sua assenza, è stata effettuata nelle mani del signor/a ”. Sosteneva che nella CAN non veniva Per_1
affatto indicato il nominativo della persona cui il plico era stato consegnato, impedendo al sig. di Pt_1 poter prendere conoscenza dell'atto. Da ciò derivava la nullità, se non più propriamente l'inesistenza, della notifica del verbale di accertamento e, per l'effetto, di tutti gli atti conseguenti.
La tesi difensiva del ricorrente non è condivisibile.
Va premesso che l'articolo 14 legge 689/81 rubricato “contestazione e notificazione”, al primo comma dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Sempre l'art. 14 dispone che “la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice”.
Dunque, la Pubblica Amministrazione può effettuare la notificazione secondo le regole del Codice di
Procedura civile senza l'ausilio degli Ufficiali giudiziari, notificando l'atto in base alle varie regole ed alla natura del soggetto destinatario (persona fisica o giuridica) previste dal c.p.c.
La notificazione può avvenire anche mediante il sistema universale delle poste ai sensi della legge
20.11.1982 n.890 e della legge 3 agosto 1999 n. 265.
Infatti, la possibilità, oltre che per gli ufficiali giudiziari, è estesa anche alla PA dall'art. 12 della l. 20
pagina 3 di 5 novembre 1982, n. 890, il quale dispone infatti che: “Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”.
In proposito la Suprema Corte ha ribadito il principio che laddove sia prevista la notifica degli atti direttamente per il tramite del servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme del regolamento postale concernenti la consegna dei plichi raccomandati, di modo che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stata consegnata il plico e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Corte di Cassazione nella sentenza n. 10245, del 26 aprile
2017, in tal senso anche Cass. Sez. VI, n. 20506 del 29.08.2017 e ancora Cassazione – Ordinanza
16166 del 19/6/2018).
Detto ciò potendo avvenire la notifica delle sanzioni amministrative ai sensi della L. 890/82 in via diretta a mezzo del servizio postale, senza la redazione della relazione di notifica da parte, dell'ufficiale giudiziario, e considerato che lo stesso opponente dichiara di aver ricevuto il cd. CAN e contrariamente da quanto dallo stesso sostenuto, nella cartolina di ricevimento è specificato il nome della vicina che ha ritirato il plico, la Sig.ra Parte_2
Pertanto, l'eccezione preliminare deve essere respinta in quanto il verbale risulta ritualmente e correttamente notificato.
In merito alla contestata sussistenza della violazione sostiene il ricorrente che l'area ove il mezzo di proprietà dell'opponente era stato parcheggiato non rientrasse in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 2, comma 1, L.R.T. 48/1994.
Si deve rilevare che per giurisprudenza costante nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla conseguente mancata o parziale conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purchè nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.
La L.R.T. n. 48 del 27 giugno 1994 detta le norme in materia di circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30
pagina 4 di 5 aprile 1992, n. 285. sia stata erroneamente individuata nel verbale la violazione dell'art. 2 CP_2 lettera f), alla lettera a) l'art. 2 prevede il generale divieto di circolare con mezzi autorizzati al di fuori delle strade di cui all'art.
1. nelle aree indicate, tra cui: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Ebbene si ritiene che nel verbale sia stata individuata e compiutamente descritta la condotta illecita tenuta dal sig. il quale comunque si trovava in sosta (presupponendo quindi anche una avvenuta Pt_1
circolazione) nella zona soggetta al vincolo della legge n. 1947 del 1939, come del resto viene altresì specificato nell'ordinanza di ingiunzione impugnata nella quale infatti è stato ritenuto tale elemento accertato dagli agenti verbalizzanti, la presenza cioè del vincolo paesaggistico nell'area oggetto di accertamento, sufficiente ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa, al di là del riferimento alla lettera f) degli agenti verbalizzanti e alla precisata presenza nell'area anche del vincolo idrogeologico.
Vi è da aggiungere infine che ormai per giurisprudenza ormai consolidata la Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale. Non risulta in proposito essere stata presentata querela di falso.
L'opposizione va pertanto respinta e confermato l'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai minimi tariffari stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_1 in complessivi € 332,00 oltre rimborso forfettario, IVA e cpa.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 11 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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