Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 20/04/2026, n. 7111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7111 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02520/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2026, proposto da Qamar M.M. Alzamli, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio inadempimento serbato dal Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme sulla richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio D;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa FR IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha agito avverso il silenzio in tesi formatosi sull’istanza di visto d’ingresso per motivi di studio, dalla medesima presentata in data 18.11.2025 presso il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme, formulando, altresì, istanza cautelare;
RILEVATO che l’intimato Ministero si è costituito in giudizio, depositando la corrispondenza intercorsa, le attività svolte e illustrando le criticità di esame e di definizione della pratica, dovute al noto contesto bellico;
CONSIDERATO che il ricorso può essere definito con sentenza breve in esito all’odierna camera di consiglio, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, poiché – in disparte l’inammissibilità di tale istanza, trattandosi di rito ex art. 117 c.p.a. – esso è in ogni caso palesemente inammissibile per invalidità della procura, come da avviso datone a verbale ai sensi dell’art. 73 e 60 c.p.a.;
CONSIDERATO, invero, che:
- ai sensi dell’art. 12 della L. 31 maggio 1995, n. 218, “ Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana ” e, dunque, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana;
- nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), il ricorso, per quanto qui interessa, deve essere sottoscritto dal difensore munito di “ procura speciale ”;
- la procura speciale alle liti, ai sensi dell’art. 83, primo comma, c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, deve essere conferita “ con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ”, e che ai sensi del successivo comma terzo la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine dell’atto difensivo, o su foglio separato congiunto materialmente, e in tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore;
- in materia, inoltre, l’articolo 2703 c.c. prevede, in particolare, che “ l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive ”;
RILEVATO, tuttavia, che, nella fattispecie, la firma della procura non risulta validamente autenticata o certificata, né, tantomeno, vi è stato accertamento della identità di chi la ha sottoscritta;
RILEVATO, infatti, che la procura in atti consiste in un testo in italiano, nella forma di scrittura privata con allegata la copia di un documento di identità, che risulta essere stato compilato all’estero (in Khan Younis), il 26.02.2026, la cui firma tuttavia non risulta autenticata in alcun modo (né a distanza, né da un Pubblico Ufficiale in loco , né con altri mezzi), senza che sul punto, peraltro, sia stato dedotto alcunché;
RITENUTO, di conseguenza, che la sottoscrizione della procura risultante in atti non è sufficiente a soddisfare i requisiti dell’autenticazione come prescritti dall’articolo sopra citato e che ciò comporta, insieme alla invalidità della procura, la carenza di un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come “ sottoscrizione ” del ricorso, di cui, dunque, l’atto deve ritenersi de jure sprovvisto;
RICORDATO, infatti, che il c.p.a. reca, all’art. 40, comma 1, lett. g), una specifica definizione della parola “ sottoscrizione ” del ricorso, in quanto con essa si intende soltanto, alternativamente, la sottoscrizione apposta dalla parte che abbia la qualità necessaria per difendersi in proprio ovvero la sottoscrizione da parte del legale già munito di procura speciale conferita nei modi di legge;
RITENUTO, dunque, che il presente giudizio non può ritenersi validamente instaurato, ciò che può essere rilevato anche ex officio (cfr. art. 35, comma 1, c.p.a.), perché il difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad un ricorrente, ciò che osta ad una pronuncia sul merito e determina la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a) (l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025);
RITENUTO, pertanto, per tutto quanto detto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 40, comma 1, lettera g) e 44, comma 1, lettera a), c.p.a., essendo stato sottoscritto da un difensore che non è munito di valida procura alle liti, fermo restando che la presente pronuncia non incide in alcun modo sulla prosecuzione dell’esame della pratica presso il competente Consolato, né impedisce la eventuale riproposizione del ricorso;
RITENUTO, infine, che la peculiarità delle questioni consenta la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
RM NZ, Presidente
FR IA, Primo Referendario, Estensore
AN GL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR IA | RM NZ |
IL SEGRETARIO