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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola
Cesaroni, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 1063 dell'anno 2024
del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti LUIGI GOGLIA ( ) C.F._1
Indirizzo Telematico;
( ) Indirizzo Parte_2 C.F._2
telematico; ) Indirizzo Telematico Parte_3 C.F._3
e ( Indirizzo telematico;
Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliata come in atti;
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIA ANTONIETTA CRESCENTE (C.F.
) Indirizzo telematico;
C.F._5 Parte_5
(C.F. Indirizzo telematico e C.F._6 CP_2
( Indirizzo telematico;
elettivamente domiciliata C.F._7
come in atti
RICORRENTI
E
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE MASSARI Controparte_3
(C.F. ( )Indirizzo telematico, elettivamente C.F._8
domiciliato come in atti
1 RESISTENTE
***************
All'udienza del 20.5.2025, tenuta con le modalità descritte nel decreto del 2.4.2025, previa precisazione delle conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta inviate per l'udienza, la causa era riservata per la decisione, con deposito della sentenza nei 30 gg.
successivi ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la e la Parte_1 CP_1
proponevano opposizione ex art. 170 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.
[...]
115 avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al
Consulente Tecnico d'Ufficio, dott. emesso il 18 Controparte_3
dicembre 2023 dal Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di imprese, nell'ambito del procedimento cautelare ante
causam RG 11168/2023 per descrizione, inibitoria e sequestro ai sensi degli articoli 129 e seguenti c.p.i., richiedendone, previa sospensione cautelare dell'esecutorietà, la revoca con riduzione dell'importo riconosciuto.
Il decreto impugnato applicava l'onorario a percentuale di cui all'art. 2 DM 30.5.2002 come segue:
per onorario fisso a percentuale (art. 2 D.M. 30.05.2002) € 7.686,32
per onorario a tempo € //
per rimborso spese documentate € //
TOTALE € 7.686,32.
Il provvedimento, inoltre, poneva il pagamento della somma a carico della in via di anticipazione e salvo rivalsa Parte_1
all'esito del giudizio.
2 L'attività del consulente tecnico veniva svolta in conformità al provvedimento del 12.10.2023, con cui erano disposti “ il sequestro
e l'accantonamento in un unico luogo di tutte le calzature con
caratteristiche esteriori coincidenti con i design “Madrid Big
Buckle” e “Siena Big Bluckle”, nonché delle scritture contabili,
fatture e bolle di accompagnamento relative ai prodotti in
questione, presso la sede della (Barletta, via CP_1
dell'Industria n. 66) o presso i suoi uffici, punti vendita,
magazzini, locali nella sua disponibilità o presso terzi che non ne
facciano uso personale, autorizzando l'Ufficiale giudiziario
all'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici e di altra
natura ed autorizzando altresì la ricorrente o un suo rappresentante
ad assistere alle operazioni anche mediante tecnici di sua fiducia;
”
nonché “la descrizione a mezzo del competente Ufficiale Giudiziario,
con l'assistenza di un esperto contabile che si nomina nella persona
del dott. il quale potrà impiegare anche mezzi Controparte_3
cine-fotografici, acquisendo campioni da conservare e copie
fotostatiche della documentazione descritta.”
Con la presente opposizione, tuttavia, i ricorrenti contestavano il parametro adottato per la liquidazione del compenso del CTU da parte del giudice a quo, che riferiva al valore delle fatture esaminate
(pari ad €.1.156.345,50) la determinazione dell'entità
dell'onorario, applicando il metodo a percentuale per scaglioni di cui all'art. 2 DM 30/5/2002.
In specie, le censure mosse evidenziavano il coinvolgimento delle parti in un procedimento ante causam disciplinato dagli artt. 129 e seguenti c.p.i. che, rivolto alla descrizione e al sequestro in via cautelativa dei beni oggetto delle violazioni contestate, presentava un valore di causa insuscettibile di essere determinato.
3 Invocavano l'applicazione del criterio a vacazioni o comunque una riduzione del compenso liquidato, con riconoscimento di un importo da corrispondere al CTU di €.22, 83 per le operazioni di descrizione ed €.71,83 per il deposito della relazione ovvero tra un minimo di €
607,53 ed un massimo di € 1.210,99.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente contestava l'ammissibilità in rito dell'opposizione, censurandone la tardività
per mancato rispetto del termine di 30 giorni.
Nel merito, invece, invocava la conferma del decreto.
La causa era rinviata all'udienza del 20.5.2025, tenuta con le modalità descritte nel decreto del 2.4.2025, per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione dei termini per il deposito delle note conclusive.
In via pregiudiziale ed in riferimento all'eccezione di inammissibilità opposta dal resistente, rilevata l'inapplicabilità
ratione temporis del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis e seguenti c.p.c., attualmente abrogato e sostituito in materia dal procedimento semplificato di cognizione, risulta documentata la tempestività del ricorso, alla luce delle ricevute di avvenuta accettazione e consegna del deposito telematico avvenuto in data
17/1/2025.
La ritardata iscrizione a ruolo, infatti, non comporta alcuna preclusione processuale per i ricorrenti.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata.
Tenuto conto delle violazioni contestate dall'opponente, devono richiamarsi i principi affermati dalla giurisprudenza prevalente e condivisi dal Tribunale adito.
In primis, deve ricordarsi che il criterio a vacazioni, commisurato al tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico, ha carattere
4 residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione (e plurimis: Cassazione civile sez. II, 23/07/2009,
n.17333; Cassazione civile sez. II, 02/09/2013, n.20116; Cassazione
civile sez. VI, 11/10/2019, n. 25665).
L'applicazione di tale parametro presuppone che la controversia non presenti un valore determinato cui fare riferimento per la quantificazione, in percentuale, del compenso dovuto all'ausiliario del giudice.
A tal proposito, risulta utile ribadire il costante orientamento giurisprudenziale per cui “una causa va definita di valore
indeterminabile soltanto quando essa abbia ad oggetto beni non
suscettibili di valutazione economica, poiché l'indeterminabilità va
intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di una intrinseca
inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al
tempo della proposizione della domanda, da accertarsi in base agli
elementi precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del
giudizio” (Cassazione civile sez. II, 21/12/2017,n.30732; ma anche,
Cassazione civile, Sez. II, 7/2/2011 n. 3024).
Indubbio, peraltro, che tale valore possa essere ricavato,
allorquando non sia stato definito nell'atto introduttivo che espone la domanda, dalla stessa consulenza tecnica che rende la pretesa calcolabile all'esito delle operazioni affidate (Cassazione civile sez. II, 21/12/2017,n.30732; Cassazione civile sez. II, 06/03/2024
n. 5991).
Applicando i principi esposti al caso di specie, emerge la possibilità di quantificare il valore delle utilità patrimoniali interessate dal procedimento cautelare ex artt. 129 e seguenti c.p.i.: la contraffazione del marchio lamentata dalla Parte_1
, infatti, veniva riscontrata in n. 33 fatture attive, relative
[...]
5 al periodo 23.09.22-09.10.23, e del valore complessivo di €
1.156.345,50, da cui è emersa la presenza di n.26.959 articoli riconducibili ai tre articoli oggetto di sequestro per un valore imponibile di €.177.979,32.
Deve ammettersi, perciò, che le risultanze dell'attività peritale forniscono una stima dei beni funzionale all'applicazione del sistema di calcolo percentuale a scaglioni ex art. 2 D.M. 30/5/2002.
Né a diversa soluzione è possibile giungere mediante i decreti di liquidazione prodotti come precedente dai ricorrenti, i quali né
mettono in discussione il meccanismo di computo adottato dal giudice di prime cure, né possono fungere da utili modelli di raffronto: non solo essi sembrano applicare il calcolo per scaglioni e non per vacazioni a procedimenti di descrizione ex art. 129 c.p.i., ma non riportano il valore dei beni oggetto di attività estimatoria né
riconoscono compensi per ulteriori attività di relazione.
È da condividere, inoltre, la sussunzione della consulenza tecnica nelle attività peritali descritte dall'art. 2 DM 30/5/2002: oltre a uniformarsi all'orientamento invalso sul punto presso questo ufficio giudiziario, il decreto impugnato ha valorizzato le attività di disamina e valutazione contabile affidate con il conferimento dell'incarico.
Ciò chiarito, in riforma del decreto impugnato e in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, è
necessario procedere al ricalcolo del compenso, rapportandone la liquidazione non alle fatture esaminate in totale, bensì al valore imponibile dei beni in esse indicati, in quanto solo tali utilità,
suscettibili di valutazione economica, hanno costituito l'oggetto materiale del procedimento e possono venire in soccorso ai fini della determinazione del valore di causa.
6 A dare conferma dell'assunto sono gli orientamenti ermeneutici richiamati in precedenza, i quali esigono, a fronte di una determinazione ex post del valore di causa in virtù di accertamenti peritali, parametri obiettivi e preesistenti alla proposizione della domanda, ovvero desumibili ab origine dal valore economico dei beni coinvolti e non da eventuali sopravvenienze dell'attività
istruttoria.
In considerazione, peraltro, della reale complessità dello studio affidato e dell'utilità della descrizione ai soli fini di un successivo ed eventuale giudizio, risulta corretto e congruo assumere il citato valore come base di valutazione del compenso da liquidare.
Pertanto, tenuto conto dell'importanza dell'attività svolta, della celerità assicurata nel deposito della documentazione richiesta,
dell'elevato numero di fatture esaminato e del valore imponibile di
€ 177.979,32 dei beni accertati, applicate le percentuali per lo scaglione di riferimento e l'aliquota nella misura media, si ridetermina il compenso da liquidare in € 4.723,76, oltre accessori,
al lordo di eventuali acconti versati.
La richiesta di sospensione, non concessa nel corso del giudizio,
deve considerarsi assorbita nella sentenza definitiva.
Le spese legali, liquidate ai valori medi per le prime due fasi ed al valore minimo per la fasi istruttoria e decisoria, applicato lo scaglione corrispondente al decisum, sono compensate per il 50%,
tenuto conto del parziale accoglimento, seguendo la soccombenza per il residuo.
p.q.m.
7 Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da e Parte_1
avverso il decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. CP_1
115/2002, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto ridetermina in € 4.723,76,
oltre accessori, il compenso liquidato in favore del C.T.U.
resistente;
- condanna il resistente C.T.U. al pagamento del 50% delle spese legali sostenute dai ricorrenti, liquidate per l'intero in €
1.700,00 oltre accessori di legge, compensando le spese per il residuo 50% e della metà del c.u. versato per l'iscrizione a ruolo.
Bari, 27/05/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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