CASS
Ordinanza 24 marzo 2021
Ordinanza 24 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/03/2021, n. 8334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8334 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 21209-2015 proposto da: CI NN CI MA TA CI NC VA AR GN MA elettivamente domiciliate in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato ANTONIO IORIO, rappresentate e difese dall'Avvocato GIUSEPPE FALCONE giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8334 Anno 2021 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA Data pubblicazione: 24/03/2021 R.G. 21209/2015 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente — avverso la sentenza n. 1545/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 15/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l'impugnazione avverso la sentenza n. 588/8/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento e cartella di pagamento IRPEF 1998 l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Cosenza dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, che la domanda e il relativo versamento erano stati regolarmente effettuati;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto' dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) 2 R.G. 21209/2015
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18.12.2020. Il Funzionario Gi.dizO Doit.s.sa Fuhri:ria 3A 'E CANCELLERIA
- ricorrenti -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8334 Anno 2021 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA Data pubblicazione: 24/03/2021 R.G. 21209/2015 contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente — avverso la sentenza n. 1545/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 15/7/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva respinto l'impugnazione avverso la sentenza n. 588/8/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento e cartella di pagamento IRPEF 1998 l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Cosenza dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che i contribuenti avevano presentato domanda ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, che la domanda e il relativo versamento erano stati regolarmente effettuati;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto' dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438) 2 R.G. 21209/2015
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 18.12.2020. Il Funzionario Gi.dizO Doit.s.sa Fuhri:ria 3A 'E CANCELLERIA