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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/07/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 11/07/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 3389 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti GOFFREDO LEONARDO e CARBONARA GAETANO FABBRIZIO;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti. TRAVI RAFFAELLA e DI LANDRO MICHELE;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/03/2023 , premesso di lavorare alle dipendenze Parte_1 dell'“ con qualifica di operatore socio Controparte_2 CP_ sanitario presso l'Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di dall'1.01.2022 al 31.12.2022, con orario di lavoro articolato in tre turni, chiedeva il riconoscimento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, ed il conseguente risarcimento del danno patito per inesatta esecuzione di tale obbligazione, in misura pari a euro 4,13 “ovvero della diversa misura ritenuta equa e di giustizia”, per ogni giorno di presenza in servizio dall'1.01.2022 al 31.12.2022, in cui l'istante ha svolto attività lavorativa nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30, dalle 19.30 alle 21.30 e dalle 21.30 alle 22.30, come risultanti dalle timbrature, da individuarsi ai fini della liquidazione del credito, in difetto di spontaneo adempimento, in separato e autonomo giudizio” e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento del Controparte_3 danno patito, con vittoria di spese in distrazione.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la nullità della domanda e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
All'udienza odierna la causa è stata decisa.
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1 Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione, questa è infondata.
Ed, invero, nella specie, il thema decidendum si incentra sulla sussistenza o meno di diritti soggettivi afferenti un rapporto di lavoro, in particolare, il diritto di mensa e/o la sua fruizione con modalità sostitutive che, come tali, rientrano nell'alveo delle controversie elencate all'art. 409 c.p.c. e devolute alla giurisdizione di questo giudicante, a nulla valendo pertanto il tentativo di parte resistente di devolvere l'accertamento di tali diritti alla giurisdizione amministrativa ancorando gli stessi alla discrezionale adozione di atti di macroorganizzazione da parte dell' resistente. CP_1
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Infondata è, altresì, la eccezione di nullità del ricorso.
La semplice lettura dell'atto introduttivo del giudizio consente agevolmente di comprendere come questo contenga una precisa indicazione dell'oggetto e delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda di condanna dell'“ Controparte_2
alla corresponsione del risarcimento del danno patito per mancata fruizione del
[...] servizio mensa: risultano, infatti, chiaramente espressi sia il petitum, che i titoli delle singole pretese di accertamento sottostanti;
d'altronde, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un ricorso nullo per violazione dell'art. 414 c.p.c. solo quando risulti impossibile l'individuazione, attraverso l'esame complessivo dell'atto, del petitum ovvero dei <<…fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni…>> (di recente, vd. ordinanza della Cassazione n. 3143 del 1/2/2019).
Peraltro, l' si è pienamente Controparte_2 difeso nel merito, mostrando, così, di avere perfettamente compreso sia l'oggetto che le ragioni della pretesa.
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Nel merito, il ricorso è fondato.
Le questioni di cui alla presente controversia sono già state affrontate da questo giudice con sentenza n. 1562/2023, le cui motivazioni di seguito si riportano.
<<… L'art. 29, comma 1 del CCNL Comparto Sanità 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, prevede la possibilità per le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, di istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
2 Hanno diritto alla mensa, ai sensi del comma 2 della predetta disposizione, tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
Il pasto, ex comma 3 dell'art. 29 CCNL, va consumato al di fuori dell'orario di lavoro;
il tempo impiegato è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Nel caso di specie, l'istituzione del servizio mediante utilizzo della mensa universitaria E.D.I.S.U., circostanza del tutto pacifica, rende inconsistenti le pur astrattamente condivisibili considerazioni della resistente in merito al fatto che il citato art. 29 attribuisce all'azienda solo una facoltà e non un obbligo.
Non ha quindi rilievo la connessa questione relativa alla sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del diritto indicati dall'art. 7, comma 2, della l.r. Puglia n. 1 del 2008, con particolare riguardo alla “compatibilità” con le risorse finanziarie disponibili. La circostanza che sia stato istituito il servizio, ricorrendo all'uso di una mensa di altro ente, dimostra in modo incontrovertibile che l'azienda si trovava in condizioni finanziarie tali da permettere l'erogazione del servizio stesso, sia pure non tramite la creazione di una struttura interna alla stessa.
L'azienda resistente non contesta la circostanza che la ricorrente presti la propria attività lavorativa anche nelle fasce orarie indicate dall'accordo del 29 marzo 2001 (cioè dalle 12:30 alle 13:30, dalle
19:30 alle 21:30 o dalle 21:30 alle 22:30).
Ai fini dell'accertamento del diritto alla fruizione del servizio mensa, anche con modalità sostitutive, vanno senz'altro considerati tutti i casi in cui il turno si è concluso prima del termine delle fasce orarie di cui all'accordo del 2001 (12:30 – 13:30; 19:30 – 21:30; 21:30 – 22:30), nel senso che non occorre che la prestazione lavorativa si sia protratta per l'intera durata delle suddette fasce ma è sufficiente che ricada in esse. Per il tramite di un'interpretazione conforme al senso ed alla lettera dell'accordo del 2001, infatti, l'insorgenza del diritto dipende esclusivamente dal vincolo derivante dall'organizzazione in turni e, quindi, dalla circostanza che le prestazioni di lavoro programmate secondo essi vadano a cadere appunto in una delle fasce orarie altrimenti destinate alla consumazione dei pasti.
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Resta dunque aperto il problema se nella specie si è verificata una disparità di trattamento fra i dipendenti dell'azienda che prestano servizio nel plesso ubicato in alla piazza Giulio Cesare CP_1
(effettivamente distante poche centinaia di metri dalla mensa universitaria) e quelli, come l'odierna ricorrente, che prestano la loro attività presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.
3 È assolutamente incontestato che la suddetta mensa universitaria, ubicata nei pressi della sede centrale del (via Garrone n. 64), si trovava ad una distanza di circa 4 km dalla sede di CP_2 lavoro (quanto al percorso di sola andata). Pertanto, anche a voler prescindere da dati notori (quali il traffico cittadino nelle ore di punta e nelle zone in questione, nonché il cattivo funzionamento dei mezzi pubblici), si deve concludere che il solo tempo di percorrenza del tragitto intermedio avrebbe ampiamente superato l'arco temporale (30 minuti) contrattualmente a disposizione del dipendente per la consumazione del pasto. Senza contare le spese che il lavoratore avrebbe dovuto sostenere per gli spostamenti (sicuramente necessarie, quanto meno in caso di maltempo) ed il fatto che, in ogni caso, la concreta attuazione di una siffatta modalità del servizio mensa avrebbe evidentemente vanificato la funzione intrinseca della pausa pranzo che, com'è noto, è destinata alla tutela ed al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Ne consegue che il diritto della dipendente è stato di fatto violato, essendo stato il suo esercizio reso oltremodo difficoltoso, se non addirittura impossibile.
Infatti, va evidenziato che la chiusura della mensa, lungi da giustificare l'inadempimento della resistente, impone esclusivamente l'adempimento con il ricorso alla modalità sostitutiva del servizio, come sancito dal penultimo capoverso dell'art. 1 dell'accordo del 29.03.2001 in caso di mancata istituzione della mensa.
La violazione del diritto della ricorrente, come motivato, obbliga l'azienda al risarcimento del danno, consistente nella mancata fruizione del servizio mensa ovvero nella mancata erogazione di una somma di danaro a titolo di “modalità sostitutiva” del servizio medesimo. Esso può essere commisurato al “costo del pasto” determinato in sostituzione del servizio mensa fissato dall'art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 270 del 1987, come sostituito dagli artt. 68 e 134 del d.P.R. n. 384 del 1990, pari ad € 4,13, moltiplicato per il numero dei giorni di effettiva presenza evincibili dai fogli di presenza prodotti…>>.
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In definitiva, la domanda dev'essere accolta e, per l'effetto, accertata la sussistenza in capo all'istante del diritto alla mensa ed il mancato godimento del diritto alla mensa o di modalità sostitutive per il periodo di causa (dall'1.01.2022 al 31.12.2022), nei giorni e nelle fasce orarie stabilite nell'accordo sindacale del 29 marzo 2001, la resistente va condannata al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
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4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai minimi, tenuto conto della serialità della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso Controparte_2 depositato il 21/03/2023, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' Controparte_2
al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4,13 per ogni giorno
[...] di presenza in servizio dall'1.01.2022 al 31.12.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
2) condanna l' al pagamento Controparte_2 delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Bari, in data 11/07/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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