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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/03/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 784/2022.
avente per oggetto : responsabilità vettore promossa da: in persona di ( ) Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
difesa dall'avv.Chiara Poggi
PARTE ATTRICE
Contro
( PI ) Controparte_1 P.IVA_2
Difesa dall'avv. Francesco Paganuzzi e Fabio Carminati
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: a) Nel merito, accertare e dichiarare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
responsabile per dolo e/o colpa grave della perdita e/o avaria delle cose trasportate in pagina 1 di 11 data 13.5.19 per cui è causa per tutti i fatti, titoli, motivi di cui ai propri scritti difensivi e, per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a
[...]
versare, a , a titolo di risarcimento dei danni subiti ex art 1696 1 Parte_3 comma c.c. a seguito dell'incidente occorso in data 13.5.2019, la somma di €
32.900,00 oltre IVA ovvero quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa all'esito dell'espletata istruttoria, anche in via equitativa, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo;
b) con vittoria di spese e competenze professionali
- per parte convenuta: Voglia il Tribunale di Lodi, così giudicare: 1) In via principale:
Respingere integralmente le domande di in Controparte_2
quanto infondate in fatto e diritto 2) In via subordinata: Accertare e dichiarare il carattere meramente colposo della condotta di Controparte_1
nella causazione del sinistro e quindi, ove ritenuta la
[...]
sussistenza di danni conseguenti, accertare il valore del risarcimento connesso alla perdita/avaria dei beni trasportati esclusivamente ai sensi dell'art. 1696, 2° comma c.c. e dunque nella misura di 1 euro per ogni chilogrammo di perso lordo degli stessi, nonché accertare l'effettiva sussistenza o meno di un lucro cessante per perdite di lavorazioni della ditta attrice, rigettando l'avversa domanda risarcitoria in merito come infondata ovvero limitandone l'accoglimento a quanto risulterà in corso di causa. 3) In via di ulteriore subordine Per il caso di ritenuta responsabilità per colpa grave di nella Controparte_1
causazione del sinistro e di ritenuta sussistenza di conseguenti danni risarcibili, accertarsi ai sensi dell'art. 1696, 1° comma c.c. l'effettivo valore dei beni oggetto del sinistro di trasporto, valutandosi la loro qualità di macchine obsolete, risalenti a date ben anteriori ai valori dell'usato corrente all'epoca del sinistro per i relativi loro modelli e liquidarsi conseguentemente le somme risarcitorie effettivamente pagina 2 di 11 rapportabili alle macchine danneggiate e al loro stato;
ovvero in presenza di accertate macchine prive dei requisiti di legge per l'utilizzo e la commercializzazione, accertarsi e valutarsi il loro carattere di meri rottami, condannando la società convenuta al pagamento degli importi relativi solo se dovuti, tenuto conto che i detti rottami sono nel possesso della ditta attrice. Infine accertarsi l'effettiva sussistenza o meno di un lucro cessante, rigettando l'avversa domanda risarcitoria in merito come infondata ovvero limitandone l'accoglimento a quanto risulterà in corso di causa. 4)
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre alle spese forfettarie e alla maggiorazione previdenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 28.3.2022 ha convenuto Parte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al risarcimento ex art 1696 comma 1 c.c. . Ha
[...]
dedotto che il giorno 13.05.2019, la ditta convenuta eseguiva per proprio conto il trasporto di due macchinari di proprietà di da Tribiano a Zelo Buon Parte_1
Persico ed in tale in tale occasione, verso le ore 11,00 circa, il Sig.
[...]
, socio amministratore della , alla guida del CP_4 Controparte_5
Contro mezzo tg. FD003CG, faceva rovinosamente cadere, alla rotonda sulla Strada
Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese in località Zelo Buon Persico (LO) , danneggiandoli entrambi irrimediabilmente, i due macchinari di proprietà di Pt_1
nello specifico una pressa piegatrice marca Modello SP20/21
[...] Org_1
matricola n. 624 e una macchina taglia pannelli.
Lo stesso ammetteva per iscritto la propria esclusiva responsabilità nella CP_1
causazione del sinistro
A seguito dell'accaduto, i macchinari risultavano del tutto irreparabili, impedendo di fatto ad di lavorare con una nuova linea di produzione determinando Parte_1
così la perdita di diverse commesse e denaro.
pagina 3 di 11 Parte attrice sollecitava pertanto la convenuta e la rispettiva assicurazione al risarcimento (nello specifico quantificati prudenzialmente in € 32.900,00 oltre IVA di cui € 12.900,00 oltre IVA pari al valore della macchina taglia pannelli non più riparabile;
€ 10.000,00 oltre IVA pari al valore della pressa piegatrice parimenti irreparabile ed € 10.000,00 per il lucro cessante) senza riscontro.
Di qui l'invito alla negoziazione assistita e poi l'odierno giudizio per far valere la responsabilità ex art 1693 e 696 c.c.
Si è costituita parte convenuta riconoscendo che il sinistro/perdita era avvenuto per fatto proprio, sebbene con diversa ricostruzione dei fatti e per mera colpa lieve invocando dunque al più il limite di risarcibilità ex art 1696 comma II c.c.
Ha in ogni caso contestato l'entità del danno avendo le due macchine anche ante sinistro valore di meri rottami ( anche in quanto non conformi alla normativa CEE e dunque non commerciabili) . Osservava che anche il valore attribuito dal perito di parte risultava ridotto rispetto all'esorbitante cifra richiesta dall'attrice.
Nel corso del giudizio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e disposto lo scambio delle memorie ex art.183 c.VI cpc, venivano sentiti alcuni testi ed all'udienza del 22.12.2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni.
La causa era quindi assunta in decisione
Si premette , con riferimento alle figure giuridiche qui all'esame, che nel contratto di trasporto il vettore assume l'obbligo – dietro richiesta di terzi e pagamento di un corrispettivo – di trasferire beni o cose da un luogo all'altro ( la locatio operis così assunta comportando anche l'obbligo risarcitorio per la perdita del carico in quanto obbligazione di risultato), così distinguendosi ad esempio dal contratto di spedizione in cui si ha una fattispecie di mandato senza rappresentanza ( e nella quale lo spedizioniere si obbliga solo a concludere il contratto di trasporto e ad effettuare le operazioni necessarie alla sua attuazione solo di queste rispondendo)
Viceversa la responsabilità del vettore , che in questa sede viene in rilievo, e che il vettore si assume come già detto con un'obbligazione di risultato, si estende con pagina 4 di 11 l'art.1693 c.c. ad una presunzione iuris tantum di responsabilità contrattuale nel caso di perdita della merce , esclusa soltanto dal caso fortuito o fatto del terzo.
Ai sensi dell'art 1693 cc il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. La responsabilità del vettore si giustifica in quanto egli ha la custodia delle cose da trasportare. Nella perdita e nell'avaria si concreta l'inadempimento della obbligazione del vettore per custodia per perdita intendendosi la mancata riconsegna totale o parziale delle cose ricevute in consegna per il trasporto ( quindi non solo distruzione, ma anche smarrimento, riconsegna a un non avente diritto, riconsegna di una cosa per un'altra, ritardo indefinito della riconsegna ) per avaria invece qualunque alterazione delle qualità interne o esterne delle cose trasportate, per cui le cose subiscono una diminuzione di valore.
Ove l'avaria sia tale da togliere alle cose trasportate ogni valore, equivale a perdita totale.
Ai sensi dell'art.1696 comma 1 cod. civ. poi il danno da responsabilità vettoriale va calcolato in base al “prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna”.
Il secondo comma dello stesso articolo, peraltro, prevede che nel caso di trasporti nazionali il risarcimento dovuto dal vettore non possa “essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta”, mentre il quarto comma dello stesso articolo dispone che il vettore non possa “avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
pagina 5 di 11 Occorre al proposito precisare che la responsabilità vettoriale, ed a maggior ragione la colpa grave del vettore, devono essere oggetto di accertamento giudiziale, con onere probatorio (per quanto concerne la colpa grave) a carico del soggetto che agisce per il risarcimento del danno: in questo senso è stato affermato che “ai fini dell'esclusione dell'applicabilità del limite legale al risarcimento da parte del vettore terrestre ai sensi dell'art. 1696 c.c., la colpa grave, equiparata al dolo, non può essere presunta ma deve essere provata, sicché non ricadono sul vettore bensì sul mittente i
(maggiori) rischi connessi alle perdite o avarie per causa ignota” (Trib. Pinerolo, 2 aprile 2009, in Dir. trasporti 2009, 2, 501).
Una volta accertata la colpa grave del vettore, nel liquidare il danno dovrà farsi riferimento al prezzo corrente delle cose danneggiate.In giurisprudenza è stato al proposito affermato che “ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente
(venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate”
(Cass., 6 agosto 2015, n. 16554).
Sulla base di questo principio, affermato anche in precedenza dalla Cassazione, sembrerebbe di dover dunque concludere che il risarcimento deve essere quantificato in base al valore di vendita.
Tuttavia ad evitare ingiuste locupletazione si è in giurisprudenza al proposito affermato che “intanto il vettore è tenuto, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, a risarcire il danno secondo il criterio indicato nell'art. 1696 c.c. in quanto si raggiunga – eventualmente per via presuntiva – la prova che per effetto della accertata perdita o avaria il destinatario ha ricevuto un pregiudizio economico, e cioè una perdita o un danno” (Cass. 27 ottobre 1998, n. 10692) e questo principio generale pagina 6 di 11 sembra poter trovare applicazione non solo con riferimento alla sussistenza stessa del danno, ma anche in riferimento alla sua esatta quantificazione.
Venendo al caso di specie e premesso che è comunque riconosciuta la responsabilità del vettore che, durante l'esecuzione del trasporto, ha causato il danneggiamento derivante dalla perdita/avaria dei macchinari consegnatigli si tratta di stabilire ai fini della quantificazione, se sussistano o meno le menzionate limitazioni ( e ciò in corrispondenza di una colpa lieve o viceversa se via sia stato dolo o piuttosto colpa grave non avendo parte convenuta neppure allegato il fortuito).
Riferisce in proposito quanto alla dinamica del sinistro il teste , teste Tes_1
indifferente e particolarmente attendibile:
“…Il giorno 13/5/2019 con il furgone di proprietà di seguivo il camion Parte_1
che trasportava i macchinari da tribiano a Zelo Buon persico in quanto dovevo aprire i locali dove poi sarebbero stati scaricati i macchinari. All'altezza della rotonda sulla strada provinciale Paullese in località zelo b persico ho visto che il camion perdeva due macchinari, una pressa e una macchina per tagliare i pannelli;
sul capitolo 3 non so, le foto di cui al documento 5 del fascicolo attoreo lo ho fatte io con il cellulare. Le sponde del camion erano molto più basse rispetto ai macchinari, circa 70/80 cm mentre i macchinari erano alti anche due metri. Mi sembra di ricordare che l'autista aveva legato i macchinari con qualche fascia. Dopo che i macchinari sono stati rimessi sul camion il ragazzo che era con me, , ha sparso segatura per Per_1 ripulire. L'autista del camion con me non ha ammesso nessuna responsabilità né ha commentato l'accaduto…. la mail non l'ho mai vista, gizzi mi disse che cattaneo sosteneva che i macchinari erano caduti all'interno dei locali della ditta. .. Ricordo che cattaneo quando successe il fatto disse una frase del tipo “meno male che c'è
l'assicurazione”….”
Alla luce di tale ricostruzione , che del resto controparte non ha contrastato con idonea prova , emerge evidente la colpa grave di parte convenuta, che ha utilizzato un mezzo inidoneo al trasporto ( con sponde troppo basse ) omettendo anche di pagina 7 di 11 assicurare adeguatamente le macchine al mezzo ( Cfr sul punto cass. sez.III civ.sent.6483 del 14.3.2017).
In tal senso ed anche alla luce di ciò si giustifica del resto la diversa ed edulcorata versione resa all'assicurazione , peraltro non chiamata in giudizio, come confermato anche dalla teste , liquidatrice sinistri, che riferisce “.. sono Testimone_2
Cont stata incaricata da di seguire il sinistro per cui è causa per l'assicurato
; ricordo che dalla denuncia presente nel fascicolo Controparte_1
risultava la dinamica che il conducente inciampava mentre si trovava presso la sede della ditta e cadendo a terra azionava il telecomando provocando il danno. Non ricordo se dichiarava di trovarsi solo Non ricordo con esattezza quando è stata inoltrata la denuncia di sinistro. Non so se la società convenuta avesse un'assicurazione RCD..”
Venendo dunque alla liquidazione del danno da rapportarsi dunque, e come già chiarito al valore corrente o prezzo di vendita, riferisce , a Controparte_8
conferma della perizia prodotta al doc.\15: “ Ho eseguito per conto del sig. la Pt_1
perizia in atti sui macchinari pressa piegatrice e tagliapennelli. La messa a Org_1 norma dei suddetti macchinari consiste nell'analisi dei rischi residui con la stesura delle misure migliorative, successivamente viene rilasciato il manuale di istruzioni uso e manutenzione e questa procedura richiede complessivamente un tempo standard di cinque giorni. Nel caso di macchinari danneggiati la procedura non può avere corso perché è impossibile verificare il funzionamento…”
Risulta dunque ed in primo luogo dagli atti ( testimonianza ) che i macchinari Tes_1
prima del fatto erano funzionanti e venivano regolarmente utilizzati.
Si legge poi in perizia che quanto alla macchina piegatrice “ la macchina di nuova costruzione di produzione nazionale, in sostituzione della , potrà avere un Org_1
costo di circa Euro 25.000,00 mentre si ipotizza un costo indicativo di un usato simile pari ad Euro 10.000,00. La è una macchina costruita in pochi Parte_4
esemplari e quindi difficile da reperire sul mercato dell'usato; queste macchine, in pagina 8 di 11 genere, sono costruite su commessa, cioè su specifica richiesta dell'utilizzatore in base alla capacità dimensionale di taglio ed al tipo di materiale da tagliare;
per la macchina similare, costruita a nuovo, è richiesta una spesa di circa 15.000,00...”
Volendo allora ricercare ulteriori elementi a riscontro di tali conclusioni , si osserva che del costo sul mercato della piegatrice ( con riferimento però all' anno di Org_1
costruzione 2009) è data anche prova mediante produzione di annunci di vendita analoghi e per un costo tra i 9.000,00 e 12.000,00 euro.
Quanto alla tagliatrice per la stessa , come ulteriore riferimento , parte attrice aveva a suo tempo richiesto un risarcimento pari a circa 6400,00 euro ( doc.7)
Tenuto conto poi del costo complessivo a suo tempo versato al fallimento ( ma ricomprensivo anche di altri macchinari) ed al fine di evitare ingiuste locupletazioni – trattandosi per la di un mezzo più vetusto rispetto al 2009 e tenuto conto che Org_1
la tagliatrice non è stata ricomprata ( peraltro anche alla luce del costo come nuova oltre che della non reperibilità sul mercato dell'usato) – pare equo un riconoscimento, di rispettivamente euro 5000,00 ed euro 4000,00 .
Né rileva a tal fine la mancata conformazione alla normativa CEE trattandosi di macchine di datazione anteriore , ma comunque funzionanti e che invece la distruzione ha reso inidonee anche e proprio ad un eventuale adeguamento per la vendita ( mentre la quantificazione in termini di rottami è assolutamente infondata corrispondendo tale stato ad una valutazione post sinistro).
Venendo infine al lucro cessante effettivamente diversi testi hanno riconosciuto che il danneggiamento ha avuto conseguenze sulla produzione di parte attrice ed alle relative dichiarazioni si rimanda.
Riferisce ancora il “ I macchinari prima del fatto erano funzionanti e venivano Tes_1
regolarmente utilizzati. So che la macchina taglia pannelli era l'unica e dopo il sinistro non è stata più usata e non è stata sostituita. C'erano diverse ditte che davano a commesse per tagliare i pannelli in pal e dopo il sinistro gli ordini non Pt_1
pagina 9 di 11 potevano essere eseguiti. Sicuramente i macchinari dopo il sinistro non erano più utilizzabili…”
Specifiche e documentalmente supportate risultano in proposito le dichiarazioni dei testi Carminati e Tes_3
Riferisce il primo “ Nel 2019 avevo interpellato per avere un preventivo per dei Pt_1
canali che dovevo istallare in un outlet, mi propose un preventivo per canali in Pt_1
lamiera zincata ma la committenza li voleva in un altro materiale e quindi non se ne fece nulla, mi disse che aveva problemi con i macchinari e poteva fornirmi solo Pt_1
materiali s in lamiera, non so di che natura fossero i problemi. Non so che macchinari fossero e che macchinari utilizzasse per realizzare i canali. ..” Pt_1
Dichiara invece “…Aria di è un nostro fornitore, ho chiesto Persona_2 Pt_1
un preventivo a per partecipare a una gara per un a Zevio, lui mi Pt_1 Org_2
ha fatto il preventivo ma poi ha annullato il lavoro perché mi disse ha avuto un incidente per strada mentre trasportava delle macchine e non riusciva a consegnarmi i materiali. Mi disse che era in difficoltà anche con altre persone sempre per la questione dell'incidente con le macchine, non so esattamente di cosa si trattasse. Non so che macchine fossero, aveva tante macchine nel capannone.
A fronte dei relativi preventivi prodotti sub doc. 17 e 19 risulta da un lato , ed alla luce delle predette dichiarazioni, la mancata conclusione dell'affare quale conseguenza dell'impossibilità di usare il macchinario in questione.
Tenuto conto però , anche in tal caso al fine di evitare un'ingiusta locupletazione, anche dei costi non sopportati ( per materie prime trasferte etc) pare equa una liquidazione – anche alla luce del lucro cessante complessivamente richiesto- pari ad euro 4000.00.
Parte convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 13.000,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 10 di 11 Per la regola della soccombenza parte convenuta va condannata altresì alle spese di lite che si liquidano, per quattro fasi e su valori medi in euro 5.077,00 per compensi oltre accessori per legge
PQM
Definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione
-Accerta la responsabilità per inadempimento di parte convenuta per i fatti di cui è causa e la
-Condanna al risarcimento del danno pari ad euro 13.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite pari ad euro 5077,00 per compensi oltre accessori per legge.
Così deciso in Lodi il 25.3. 2024
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
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