TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia PRIMA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 4956/2021 R.G. Il giorno 03/06/2025, alle ore 9.45, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. LOMBARDO ARIANNA, per parte attrice;
dell'Avv. B. CISCATO, in sostituzione dell'Avv. Pariani, per la società terza chiamata, unitamente alla Dott.ssa Sabrina Vertemara, ai fini della pratica forense.
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, le parti precisano le conclusioni come segue. L'Avv. Lombardo si riporta all'atto introduttivo della lite, ai documenti prodotti e ad ogni successiva richiesta. Conclude per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese con attribuzione. L'Avv. Ciscati si riporta ai propri scritti difensivi e, da ultimo, alle note conclusive depositate telematicamente e conclude per l'accoglimento delle domande, eccezioni e richieste formulate. Si fa luogo a breve discussione orale della causa. I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 17.00. Del che è verbale. Il GOP Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 1^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4956/2021 RGAC, decisa in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 03.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 bis c.p.c..
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 potestà genitoriale sul minore , entrambi rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv. Arianna Lombardo, in virtù di procura in atti;
CONTRO
, in persona CO del p.t., rapp.to e difeso, ope legis, dall'Avv.ra Dist;
CP_3 CP_4
NONCHE'
in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Pariani, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e nella Pt_1 CP_1 indicata qualità, convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Perugia il CP_6 per ivi sentirlo dichiarare responsabile e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione di un infortunio verificatosi il giorno 27.05.2021.
Assumevano gli attori che, nelle circostanze di tempo e luogo, alle ore 10.15 circa, durante l'ora di ricreazione (compresa nell'orario scolastico), nei giardini della scuola elementare Istituto Comprensivo Assisi 1, con sede in Via Antonio
Liverani, 2-6 Assisi, dove il figlio frequentava regolarmente il quinto Per_1 anno sezione B, questi si procurava una distorsione al IV dito della mano destra.
Nell'immediatezza, allertati i genitori, veniva apposto del ghiaccio sulla mano del bambino;
successivamente, il piccolo rientrava presso la sua Per_1 abitazione ma, in data 29.05.2021, persistendo la sintomatologia dolorosa ed il gonfiore della mano, veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Foligno dove gli veniva diagnosticata una frattura incompleta lievemente angolata della falange prossimale IV dito mano destra e, a seguito di consulenza ortopedica, apposto un guanto gessato con stecca di Zimmer da portare per 28 giorni e con prognosi iniziale di giorni 30 s. c., riportando danni da invalidità temporanea e permanente, come da certificazione allegata
Ritenuta la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al convenuto Ente, in virtù delle previsioni di cui all'art. 1218 c.c., ovvero 2048 c.c., ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno -patrimoniale e non patrimoniale- subito, rassegnando, nello specifico, le seguenti conclusioni: Voglia I'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione: Ritenere e dichiarare la proponibilità della domanda formulata secondo le prescrizioni di legge;
previa declaratoria del nesso di causalità tra il fatto e l'evento. 2) Dichiarare la responsabilità del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., CO nella causazione del danno subito dal piccolo , ai sensi degli artt. 2048 Persona_1
e 1218 c.c.; 3) Per l'effetto condannare il CO
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore degli attori, in proprio e
[...] come esercente la potestà genitoriale sul minore , al risarcimento per Persona_1 lesioni personali in favore di quest'ultimo di €. 4.000,00, tenuto conto che ha avuto una malattia biologica di durata compressiva di giorni 32 s.c. di cui 30 di inabilità assoluta (I.T.T.), 2 di inabilità parziale (I.T.P. al 75%) che residuano postumi di carattere permanente valutabili, come danno biologico, nella misura del 3% della validità totale, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà anche a seguito di C.T.U. che sin da ora si richiede, oltre interessi e svalutazione come per legge dal fatto al saldo, danni tutti comunque contenuti nei limiti di competenza del giudice adìto; 4) Condannare altresì, il , in persona del legale CO rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori, in qualità di genitori esercente la patria potestà sul figlio minore , per i danni morali patiti da Persona_1 quest'ultimo in conseguenza dell'incidente scolastico, dell'importo ammontante ad euro
1,200,00 (millecluecento,00), ovvero quella somma maggiore o minore che Giudice riterrà giusta, anche in via equitativa, danni tutti comunque contenuti nei limiti di competenza del Giudice adito;
5) In caso di resistenza in giudizio con dolo, colpa grave, condannare la parte convenuta ex art' 96 c.p.c. al risarcimento per responsabilità aggravata, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre al danno da ritardo da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia anno per anno sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo. Il tutto comunque contenuto entro i limiti della competenza del Giudice adito;
6) con vittoria di spese diritti ed onorario con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, postulando CP_6 il rigetto della domanda perché infondata;
sosteneva che la domanda era priva della prova del nesso di causalità tra l'evento ed il danno e che, costituendo elemento costitutivo del diritto, il relativo onere probatorio era a carico degli attori, inevaso nel caso di specie.
In subordine richiedeva comunque il rigetto della domanda, considerato che l'evento, anche così come prospettato dagli attori, era dovuto ad un caso fortuito, ossia conseguenza di un fatto non prevedibile e, pertanto, non prevenibile, rimanendo comunque infondata e non rinvenibile nel caso di specie l'eventuale negligenza o l'omissione di vigilanza imputabile alle docenti presenti.
Eccepiva, ancora, il concorso di colpa degli attori, ex art. 1227 c.c. per la negligente condotta degli stessi che, nonostante avessero ricevuto il consiglio dell'insegnante di effettuare nell'immediatezza un controllo radiografico, portavano il minore, solo 2 giorni dopo l'occorso, al Pronto Soccorso. Contestava, in ogni caso la quantificazione del danno.
Chiedeva, tuttavia, previo spostamento dell'udienza di comparizione, la chiamata in causa della (così, anche, per brevità), assicuratrice per la RC CP_5 dell'Istituto, per sentirsi dalla stessa manlevare da ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria eventualmente sentenziata a loro carico ed a favore degli attori.
Rassegnava le seguenti conclusioni:“Preliminarmente, autorizzata la chiamata in causa della corrente in Controparte_7
Roma, Via Cristoforo Colombo n. 112 (CAP 00147), disponendosi all'uopo la fissazione di nuova prima udienza, respingersi le domande attoree perché infondate.
Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande dichiararsi la società , allorché sarà Controparte_7 parte in causa, tenuta a manlevare il per quanto agli attori CO dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU.
Con vittoria di spese.”
Previa autorizzazione e successiva chiamata in causa, si costituiva la Compagnia assicuratrice che, non contestata la sussistenza della copertura assicurativa, chiedeva il rigetto della domanda principale, ripercorrendo, facendole proprie, le doglianze, sia in punto di fatto che di diritto, del convenuto principale;
evidenziava che nessuna responsabilità fosse invocabile a carico dell'Istituto assicurato;
in subordine eccepiva, quantomeno, l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
2° co., indicando quale responsabilità concorrente quella dei genitori che, negligentemente non avevano subito accompagnato il figlio in Ospedale, bensì dopo due giorni, con aggravamento del danno..
Anche la quantificazione operata dagli attori era oggetto di censura, onde le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art 163 comma 3 nn. 3 e 4 ed ex art 164 comma 4 c.p.c. per assoluta indeterminatezza della causa petendi e per la mancata esposizione dei fatti su cui poggia la pretesa attorea.
Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa, respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell'
[...]
assicurato con . CP_8 Controparte_5
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, (oltre oneri fiscali come per legge) oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così costituito il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il
Tribunale ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, nei limiti di cui all'ordinanza del 07.02.2023; successivamente, la CTU medico legale;
indi, rinviava per la precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
In relazione alla fattispecie giuridica astratta, ritiene il Giudicante che non vi siano dubbi circa l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 1218 c.c., dovendosi escludere, invero, la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2048 c.c.
Il comma II dell'articolo 2048 c.c. pone a carico degli insegnanti una presunzione di responsabilità limitatamente al danno cagionato a un terzo soggetto dal fatto illecito dell'allievo. Essa, dunque, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato verso sé stesso.
Il danno cagionato dall'alunno verso sé determina, invece, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante di natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sottende l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. Ne consegue che, per i danni subiti dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante (che, si ribadisce, deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato), implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore (l'alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell'ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia
(ad esempio quando all'uscita il docente consegna il minore al genitore).
Tale responsabilità può essere superata solo se i soggetti tenuti alla vigilanza dimostrano di non aver potuto impedire il fatto.
Sicché il fatto, per la sua estrema occasionalità, fulmineità ed eccezionalità, deve essere tale da non poter essere previsto, né tantomeno evitato, nonostante l'adozione di ogni forma di cautela ed iniziativa volte alla sicurezza degli allievi.
Si parla, in tali ipotesi di culpa in vigilando, e si estrinseca in un particolare comportamento del docente (e, comunque, del personale scolastico tenutovi) nell'adozione, o meno, delle misure più idonee ed atte a prevenire ed evitare il prodursi del fatto lesivo.
Principi granitici in materia, ribaditi dalla Giurisprudenza sia di legittimità che di merito (si veda, tra le altre, Cass. Sent. n. 36723/21).
Facendo governo dei predetti principi, si evidenzia che, nel caso di specie, non vi è dubbio che la responsabilità per le lesioni subite dal (incontestate Pt_1 anche nella qualificazione delle conseguenze dannose) sia ascrivibile al convenuto . CP_2
E' condiviso da questo Giudice il più recente arresto giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore è esonerato dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2967 c.c., il nesso di causalità tra la condotta del debitore inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento, che si assume da essa derivato;
solo in presenza di tale prova, infatti, il danneggiante potrà essere in concreto gravato da un onere probatorio positivo, dimostrando, tenuto conto dell'allegazione del danneggiato, la circostanza dell'avvenuto o esatto adempimento, ovvero dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, incontestato il fatto storico che ha visto il minore farsi male nel mentre rincorreva alcuni compagni nell'ora della ricreazione, il nesso con la condotta omissiva del danneggiante può rinvenirsi agevolmente dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste che, riconoscendo la Testimone_1 dinamica del fatto, ha altresì aggiunto: “Ero presente in giardino al momento dell'accaduto. Non ricordo se vi fosse anche l'insegnante di sostegno. Di certo non vi era alcun collaboratore…. Non ricordo la dinamica anche perché i bambini giocavano a rincorrersi tra loro. Ho anche provato a richiamarli ma non mi hanno dato ascolto”.
Si evidenzia, dunque, non solo l'assenza di un numero di insegnanti e/o collaboratori sufficienti a vigilare su alunni dediti alla ricreazione (e, per ciò solo, inclini a comportamenti maggiormente attivi rispetto a quelli normalmente tenuti in classe durante le lezioni), ma anche la circostanza della facile prevedibilità di un potenziale evento dannoso per gli alunni;
vuol dirsi che l'insegnante si è preoccupata al punto da richiamare gli alunni che, tuttavia, non le davano ascolto. Tale ultima circostanza, invero, lungi dal ritenere provata la diligenza e la compiutezza dell'attività di vigilanza, è invece dimostrativa dell'esatto contrario: l'insegnante, prefigurato il pericolo, nulla ha fatto per impedire che esso potesse concretizzarsi, come poi capitato al piccolo . Per_1
In definitiva, la mera presenza dell'insegnante nel giardino della scuola, in assenza di dimostrazione di una specifica attività volta a prevenire eventuali sinistri (non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo agli alunni che non davano ascolto), non può assurgere a prova dell'adozione di un comportamento idoneo ad escludere che l'evento dannoso sia stato determinato da causa imputabile alla scuola e, per essa, all'insegnante ed al . CP_6
Ne deriva, sul piano probatorio, che parte attrice ha evaso l'onere su di sé incombente, mentre parte convenuta non è riuscita a dimostrare il “caso fortuito”.
Va dunque affermata la responsabilità del convenuto principale nella causazione del danno al minore.
Passando alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene di non discostarsi dalle conclusioni del CTU, il cui elaborato è formato con dovizia di particolari e scevro da errori metodologici e, come tale, pienamente condivisibile.
Dall'applicazione delle tabelle relative alla quantificazione del danno biologico vigenti al momento dell'accaduto (Tabelle Milano, 2021), compete agli attori, nella qualità, la somma di 1.139,00 per danno biologico permanete (1%), €.
2.970,00 per ITT (30 giorni), €. 148.50 per ITP (75%, 2 giorni), così per complessivi €. 4.257,50, con rivalutazione dal giorno del sinistro ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, trattandosi di debito di valore.
A tale importo va aggiunto quello di €. 103,20 per spese mediche, maggiorato di soli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va accolta la domanda di manleva avanzata dalla difesa del convenuto nei confronti della terza chiamata, essendo incontestata la vigenza di polizza assicurativa.
L'accoglimento della domanda, anche sensibilmente ridotta nel quantum, non consente la compensazione, neanche parziale, delle spese di lite, non venendo in rilievo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. (Cass. SS.UU., sentenza n. 32061/22); spese che vengono poste a carico del convenuto e CP_2 liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori riferibili al decisum e non al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , quali genitori esercenti la patria potestà sul
[...] Controparte_1 figlio , ogni contraria o diversa istanza respinta od assorbita, Persona_1
1. Accoglie la domanda, per l'effetto
2. Condanna il , in persona del Ministro p.t. al risarcimento del danno in CP_6 favore degli attori, che quantifica in complessivi per complessivi €.
4.257,50, per danno biologico, con rivalutazione dal giorno del sinistro ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, trattandosi di debito di valore;
€. 103,20, per spese mediche, maggiorati di interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . CP_2
4. Condanna il , in persona del p.t. alla refusione delle spese di CP_6 CP_3 lite in favore degli attori che liquida in complessivi €. 3.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Lombardo che se ne è dichiarata antistataria.
5. Accoglie la domanda di garanzia avanzata dal nei confronti della CP_6
e Controparte_5 condanna quest'ultima a tenere indenne il convenuto delle somme poste a suo carico ed in favore degli attori.
6. Compensa integralmente le spese di lite tra convenuto e terza chiamata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 03.06.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
dell'Avv. B. CISCATO, in sostituzione dell'Avv. Pariani, per la società terza chiamata, unitamente alla Dott.ssa Sabrina Vertemara, ai fini della pratica forense.
Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, le parti precisano le conclusioni come segue. L'Avv. Lombardo si riporta all'atto introduttivo della lite, ai documenti prodotti e ad ogni successiva richiesta. Conclude per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese con attribuzione. L'Avv. Ciscati si riporta ai propri scritti difensivi e, da ultimo, alle note conclusive depositate telematicamente e conclude per l'accoglimento delle domande, eccezioni e richieste formulate. Si fa luogo a breve discussione orale della causa. I presenti, su conforme invito del Giudice, dichiarano di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento della stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura di quanto verbalizzato;
rinvia la decisione al termine dell'odierna udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando i procuratori e le parti dalla presenza in udienza alla lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei loro difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione versata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c.. Dichiara chiusa l'udienza con collegamento da remoto ed interrompe il collegamento alle ore 17.00. Del che è verbale. Il GOP Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 1^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4956/2021 RGAC, decisa in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 03.06.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 bis c.p.c..
TRA
e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1 potestà genitoriale sul minore , entrambi rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avv. Arianna Lombardo, in virtù di procura in atti;
CONTRO
, in persona CO del p.t., rapp.to e difeso, ope legis, dall'Avv.ra Dist;
CP_3 CP_4
NONCHE'
in Controparte_5 persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo
Pariani, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri e nella Pt_1 CP_1 indicata qualità, convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Perugia il CP_6 per ivi sentirlo dichiarare responsabile e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti dal figlio in occasione di un infortunio verificatosi il giorno 27.05.2021.
Assumevano gli attori che, nelle circostanze di tempo e luogo, alle ore 10.15 circa, durante l'ora di ricreazione (compresa nell'orario scolastico), nei giardini della scuola elementare Istituto Comprensivo Assisi 1, con sede in Via Antonio
Liverani, 2-6 Assisi, dove il figlio frequentava regolarmente il quinto Per_1 anno sezione B, questi si procurava una distorsione al IV dito della mano destra.
Nell'immediatezza, allertati i genitori, veniva apposto del ghiaccio sulla mano del bambino;
successivamente, il piccolo rientrava presso la sua Per_1 abitazione ma, in data 29.05.2021, persistendo la sintomatologia dolorosa ed il gonfiore della mano, veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Foligno dove gli veniva diagnosticata una frattura incompleta lievemente angolata della falange prossimale IV dito mano destra e, a seguito di consulenza ortopedica, apposto un guanto gessato con stecca di Zimmer da portare per 28 giorni e con prognosi iniziale di giorni 30 s. c., riportando danni da invalidità temporanea e permanente, come da certificazione allegata
Ritenuta la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al convenuto Ente, in virtù delle previsioni di cui all'art. 1218 c.c., ovvero 2048 c.c., ne chiedevano la condanna al risarcimento del danno -patrimoniale e non patrimoniale- subito, rassegnando, nello specifico, le seguenti conclusioni: Voglia I'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione: Ritenere e dichiarare la proponibilità della domanda formulata secondo le prescrizioni di legge;
previa declaratoria del nesso di causalità tra il fatto e l'evento. 2) Dichiarare la responsabilità del
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., CO nella causazione del danno subito dal piccolo , ai sensi degli artt. 2048 Persona_1
e 1218 c.c.; 3) Per l'effetto condannare il CO
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore degli attori, in proprio e
[...] come esercente la potestà genitoriale sul minore , al risarcimento per Persona_1 lesioni personali in favore di quest'ultimo di €. 4.000,00, tenuto conto che ha avuto una malattia biologica di durata compressiva di giorni 32 s.c. di cui 30 di inabilità assoluta (I.T.T.), 2 di inabilità parziale (I.T.P. al 75%) che residuano postumi di carattere permanente valutabili, come danno biologico, nella misura del 3% della validità totale, ovvero della somma maggiore o minore che risulterà anche a seguito di C.T.U. che sin da ora si richiede, oltre interessi e svalutazione come per legge dal fatto al saldo, danni tutti comunque contenuti nei limiti di competenza del giudice adìto; 4) Condannare altresì, il , in persona del legale CO rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori, in qualità di genitori esercente la patria potestà sul figlio minore , per i danni morali patiti da Persona_1 quest'ultimo in conseguenza dell'incidente scolastico, dell'importo ammontante ad euro
1,200,00 (millecluecento,00), ovvero quella somma maggiore o minore che Giudice riterrà giusta, anche in via equitativa, danni tutti comunque contenuti nei limiti di competenza del Giudice adito;
5) In caso di resistenza in giudizio con dolo, colpa grave, condannare la parte convenuta ex art' 96 c.p.c. al risarcimento per responsabilità aggravata, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre al danno da ritardo da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia anno per anno sulle somme rivalutate dall'evento al soddisfo. Il tutto comunque contenuto entro i limiti della competenza del Giudice adito;
6) con vittoria di spese diritti ed onorario con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il , a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, postulando CP_6 il rigetto della domanda perché infondata;
sosteneva che la domanda era priva della prova del nesso di causalità tra l'evento ed il danno e che, costituendo elemento costitutivo del diritto, il relativo onere probatorio era a carico degli attori, inevaso nel caso di specie.
In subordine richiedeva comunque il rigetto della domanda, considerato che l'evento, anche così come prospettato dagli attori, era dovuto ad un caso fortuito, ossia conseguenza di un fatto non prevedibile e, pertanto, non prevenibile, rimanendo comunque infondata e non rinvenibile nel caso di specie l'eventuale negligenza o l'omissione di vigilanza imputabile alle docenti presenti.
Eccepiva, ancora, il concorso di colpa degli attori, ex art. 1227 c.c. per la negligente condotta degli stessi che, nonostante avessero ricevuto il consiglio dell'insegnante di effettuare nell'immediatezza un controllo radiografico, portavano il minore, solo 2 giorni dopo l'occorso, al Pronto Soccorso. Contestava, in ogni caso la quantificazione del danno.
Chiedeva, tuttavia, previo spostamento dell'udienza di comparizione, la chiamata in causa della (così, anche, per brevità), assicuratrice per la RC CP_5 dell'Istituto, per sentirsi dalla stessa manlevare da ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria eventualmente sentenziata a loro carico ed a favore degli attori.
Rassegnava le seguenti conclusioni:“Preliminarmente, autorizzata la chiamata in causa della corrente in Controparte_7
Roma, Via Cristoforo Colombo n. 112 (CAP 00147), disponendosi all'uopo la fissazione di nuova prima udienza, respingersi le domande attoree perché infondate.
Per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di dette domande dichiararsi la società , allorché sarà Controparte_7 parte in causa, tenuta a manlevare il per quanto agli attori CO dovrà corrispondersi a titolo di capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e di CTU.
Con vittoria di spese.”
Previa autorizzazione e successiva chiamata in causa, si costituiva la Compagnia assicuratrice che, non contestata la sussistenza della copertura assicurativa, chiedeva il rigetto della domanda principale, ripercorrendo, facendole proprie, le doglianze, sia in punto di fatto che di diritto, del convenuto principale;
evidenziava che nessuna responsabilità fosse invocabile a carico dell'Istituto assicurato;
in subordine eccepiva, quantomeno, l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
2° co., indicando quale responsabilità concorrente quella dei genitori che, negligentemente non avevano subito accompagnato il figlio in Ospedale, bensì dopo due giorni, con aggravamento del danno..
Anche la quantificazione operata dagli attori era oggetto di censura, onde le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
In via preliminare: Accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art 163 comma 3 nn. 3 e 4 ed ex art 164 comma 4 c.p.c. per assoluta indeterminatezza della causa petendi e per la mancata esposizione dei fatti su cui poggia la pretesa attorea.
Nel merito in via principale: Per tutti i motivi meglio illustrati in narrativa, respingere le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto.
In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la domanda posta in via principale, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell'
[...]
assicurato con . CP_8 Controparte_5
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, (oltre oneri fiscali come per legge) oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così costituito il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il
Tribunale ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice, nei limiti di cui all'ordinanza del 07.02.2023; successivamente, la CTU medico legale;
indi, rinviava per la precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.
In relazione alla fattispecie giuridica astratta, ritiene il Giudicante che non vi siano dubbi circa l'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 1218 c.c., dovendosi escludere, invero, la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2048 c.c.
Il comma II dell'articolo 2048 c.c. pone a carico degli insegnanti una presunzione di responsabilità limitatamente al danno cagionato a un terzo soggetto dal fatto illecito dell'allievo. Essa, dunque, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato verso sé stesso.
Il danno cagionato dall'alunno verso sé determina, invece, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante di natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sottende l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. Ne consegue che, per i danni subiti dall'alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico ed al singolo insegnante (che, si ribadisce, deriva, rispettivamente, dall'iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato), implica l'assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore (l'alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell'ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia
(ad esempio quando all'uscita il docente consegna il minore al genitore).
Tale responsabilità può essere superata solo se i soggetti tenuti alla vigilanza dimostrano di non aver potuto impedire il fatto.
Sicché il fatto, per la sua estrema occasionalità, fulmineità ed eccezionalità, deve essere tale da non poter essere previsto, né tantomeno evitato, nonostante l'adozione di ogni forma di cautela ed iniziativa volte alla sicurezza degli allievi.
Si parla, in tali ipotesi di culpa in vigilando, e si estrinseca in un particolare comportamento del docente (e, comunque, del personale scolastico tenutovi) nell'adozione, o meno, delle misure più idonee ed atte a prevenire ed evitare il prodursi del fatto lesivo.
Principi granitici in materia, ribaditi dalla Giurisprudenza sia di legittimità che di merito (si veda, tra le altre, Cass. Sent. n. 36723/21).
Facendo governo dei predetti principi, si evidenzia che, nel caso di specie, non vi è dubbio che la responsabilità per le lesioni subite dal (incontestate Pt_1 anche nella qualificazione delle conseguenze dannose) sia ascrivibile al convenuto . CP_2
E' condiviso da questo Giudice il più recente arresto giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore è esonerato dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2967 c.c., il nesso di causalità tra la condotta del debitore inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento, che si assume da essa derivato;
solo in presenza di tale prova, infatti, il danneggiante potrà essere in concreto gravato da un onere probatorio positivo, dimostrando, tenuto conto dell'allegazione del danneggiato, la circostanza dell'avvenuto o esatto adempimento, ovvero dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile.
Ebbene, nel caso di specie, incontestato il fatto storico che ha visto il minore farsi male nel mentre rincorreva alcuni compagni nell'ora della ricreazione, il nesso con la condotta omissiva del danneggiante può rinvenirsi agevolmente dall'esame delle dichiarazioni rese dal teste che, riconoscendo la Testimone_1 dinamica del fatto, ha altresì aggiunto: “Ero presente in giardino al momento dell'accaduto. Non ricordo se vi fosse anche l'insegnante di sostegno. Di certo non vi era alcun collaboratore…. Non ricordo la dinamica anche perché i bambini giocavano a rincorrersi tra loro. Ho anche provato a richiamarli ma non mi hanno dato ascolto”.
Si evidenzia, dunque, non solo l'assenza di un numero di insegnanti e/o collaboratori sufficienti a vigilare su alunni dediti alla ricreazione (e, per ciò solo, inclini a comportamenti maggiormente attivi rispetto a quelli normalmente tenuti in classe durante le lezioni), ma anche la circostanza della facile prevedibilità di un potenziale evento dannoso per gli alunni;
vuol dirsi che l'insegnante si è preoccupata al punto da richiamare gli alunni che, tuttavia, non le davano ascolto. Tale ultima circostanza, invero, lungi dal ritenere provata la diligenza e la compiutezza dell'attività di vigilanza, è invece dimostrativa dell'esatto contrario: l'insegnante, prefigurato il pericolo, nulla ha fatto per impedire che esso potesse concretizzarsi, come poi capitato al piccolo . Per_1
In definitiva, la mera presenza dell'insegnante nel giardino della scuola, in assenza di dimostrazione di una specifica attività volta a prevenire eventuali sinistri (non potendo ritenersi sufficiente il mero richiamo agli alunni che non davano ascolto), non può assurgere a prova dell'adozione di un comportamento idoneo ad escludere che l'evento dannoso sia stato determinato da causa imputabile alla scuola e, per essa, all'insegnante ed al . CP_6
Ne deriva, sul piano probatorio, che parte attrice ha evaso l'onere su di sé incombente, mentre parte convenuta non è riuscita a dimostrare il “caso fortuito”.
Va dunque affermata la responsabilità del convenuto principale nella causazione del danno al minore.
Passando alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene di non discostarsi dalle conclusioni del CTU, il cui elaborato è formato con dovizia di particolari e scevro da errori metodologici e, come tale, pienamente condivisibile.
Dall'applicazione delle tabelle relative alla quantificazione del danno biologico vigenti al momento dell'accaduto (Tabelle Milano, 2021), compete agli attori, nella qualità, la somma di 1.139,00 per danno biologico permanete (1%), €.
2.970,00 per ITT (30 giorni), €. 148.50 per ITP (75%, 2 giorni), così per complessivi €. 4.257,50, con rivalutazione dal giorno del sinistro ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, trattandosi di debito di valore.
A tale importo va aggiunto quello di €. 103,20 per spese mediche, maggiorato di soli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va accolta la domanda di manleva avanzata dalla difesa del convenuto nei confronti della terza chiamata, essendo incontestata la vigenza di polizza assicurativa.
L'accoglimento della domanda, anche sensibilmente ridotta nel quantum, non consente la compensazione, neanche parziale, delle spese di lite, non venendo in rilievo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c. (Cass. SS.UU., sentenza n. 32061/22); spese che vengono poste a carico del convenuto e CP_2 liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori riferibili al decisum e non al petitum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e , quali genitori esercenti la patria potestà sul
[...] Controparte_1 figlio , ogni contraria o diversa istanza respinta od assorbita, Persona_1
1. Accoglie la domanda, per l'effetto
2. Condanna il , in persona del Ministro p.t. al risarcimento del danno in CP_6 favore degli attori, che quantifica in complessivi per complessivi €.
4.257,50, per danno biologico, con rivalutazione dal giorno del sinistro ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, trattandosi di debito di valore;
€. 103,20, per spese mediche, maggiorati di interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico del . CP_2
4. Condanna il , in persona del p.t. alla refusione delle spese di CP_6 CP_3 lite in favore degli attori che liquida in complessivi €. 3.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'Avv. Lombardo che se ne è dichiarata antistataria.
5. Accoglie la domanda di garanzia avanzata dal nei confronti della CP_6
e Controparte_5 condanna quest'ultima a tenere indenne il convenuto delle somme poste a suo carico ed in favore degli attori.
6. Compensa integralmente le spese di lite tra convenuto e terza chiamata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 03.06.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo