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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1450/2020 introdotto con ricorso depositato in data 06.10.2020 da
(C.F.: ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Celani del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Romina Cristina D'Agostini del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 29.01.2021 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “si riporta ai propri scritti difensivi, alle note di trattazione di cui all'udienza del 18.04.2024 del sub. 1, ed in particolare insiste affinchè l'On.le
Tribunale adito voglia respingere la richiesta di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. avanzata dalla IG.ra , perché infondata in fatto ed in diritto e per CP_1
l'effetto confermare i provvedimenti e le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.01.2021.
In particolare insiste nella conferma dell'assegno di mantenimento in favore della ex coniuge di Euro 100,00= mensili, oltre rivalutazione, nonché nella già CP_1
formulata richiesta di disporre la vendita dell'ex casa coniugale.
Si oppone alle conclusioni avversarie, se ed in quanto diverse da quelle tempestivamente formulate.
Conclusioni di cui alle note di trattazione udienza del 18/4/2024 sub 1:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia respingere la richiesta di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. avanzata dalla IG.ra
, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare i CP_1
provvedimenti e le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.01.2021.
Con vittoria di spese del presente sub procedimento”.
Conclusioni precedentemente formulate:
“in via principale: a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti emessi dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 21.01.2021, accogliere le seguenti conclusioni:1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, cointestata in ragione del 50% ad entrambi i coniugi, sita in San Benedetto del Tronto, AP, via Metauro 8, rimarrà in uso alla IG.ra , la quale ivi CP_1
vivrà unitamente alla IA maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
provvederà al pagamento delle utenze, delle spese per i rifiuti solidi urbani e quelle condominiali ad eccezione di quelle relative alla proprietà, che graveranno in ragione del 50% sui cointestatari dell'immobile, disponendo altresì che i coniugi successivamente al rilascio della casa coniugale da parte della IA maggiorenne
provvederanno alla vendita dell'immobile; - dichiarare che i coniugi sono Per_1
economicamente autosufficienti e che non vi sono requisiti in fatto ed in diritto, reciprocamente, per il conseguimento di un assegno di mantenimento o alimentare;
4) respingere la richiesta di addebito della separazione a carico del IG. Pt_1
per tutte le ragioni di cui alla premessa e qui, di seguito, da intendersi
[...]
integralmente ritrascritte, nonché ogni altra istanza, richiesta, deduzione ed eccezione formulata da controparte;
5) dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. , CP_1 Parte_1
e nel merito, rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
6) con vittoria di spese e diritti ed onorari di causa;
in subordine: nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopraindicate richieste: confermare i provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti emessi dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del
21.01.2021; respingere la richiesta di addebito della separazione a carico del IG.
[...]
per tutte le ragioni di cui in premessa e qui, di seguito, da intendersi Parte_1
integralmente ritrascritte, nonché ogni altra istanza, richiesta, deduzione ed eccezione formulata da controparte;
dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. e, nel CP_1 Parte_1
merito, rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER LA RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, dichiarare la separazione dei coniugi con addebito della stessa al marito per essere venuto meno ai doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale della coniuge;
confermare il diritto della IG.a a percepire dal IG. CP_1 Pt_1
sin dalla data della domanda, il contributo al proprio mantenimento, da
[...]
rideterminare, dalla data di deposito della istanza di modifica ovvero dal 29.11.2023, in almeno euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat nazionali;
condannare il IG. al pagamento, in favore della moglie, Parte_1
di almeno euro 10.000,00= o quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di risarcimento del danno;
dichiarare inammissibile la domanda ex adverso formulata di disporre la vendita della ex casa coniugale. Con vittoria delle spese e compensi professionali del procedimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2020 sulla premessa che: Parte_1
- in data 25.09.1983 aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Isole
Tremiti (FG) con la IG.ra trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Isole Tremiti dell'anno 1983 con atto n. 4, parte II, serie
A;
- dalla loro unione nascevano due figlie: nata a Cisternino (BR) in [...] Persona_2
28.04.1990 e nata a [...] in data [...]; Persona_3
quest'ultima aveva contratto matrimonio ed aveva costituito un proprio nucleo famigliare;
- le figlie della coppia erano comunque maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi nell'anno 1999 avevano acquistato un immobile di civile abitazione, cointestato ad entrambi, sito in San Benedetto del Tronto (AP), in via Metauro, 8, che diveniva la loro residenza famigliare;
era stato acceso un mutuo della durata di anni venti per un importo complessivo di 170.000.000 delle vecchie lire presso la
, filiale di San Benedetto del Tronto (AP); il IG. , all'epoca del CP_2 Pt_1
deposito del ricorso, versava una rata di mutuo mensile pari ad euro 510,00 circa;
- da tempo i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale solida;
- nell'Aprile 2020 la IG.ra a seguito dell'ennesima discussione intervenuta CP_1
tra i coniugi, intimava al marito di rilasciare la dimora coniugale in via immediata ed il IG. trovava un'altra sistemazione;
Pt_1
- da allora i coniugi non avevano più avuto contatti se non per il tramite dei rispettivi legali di fiducia;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia della CP_1
separazione coniugale, ma chiedeva che essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle enunciate dalla controparte;
in particolare, affermava che il Pt_1
aveva violato i doveri coniugali di fedeltà, coabitazione e assistenza morale in suo danno;
esponeva che le sue prospettive di lavoro erano state sacrificate, in quanto aveva raggiunto il marito, dopo le nozze, in Cisternino, dove aveva vissuto per circa 8 anni;
in seguito, lo aveva seguito, con tutta la famiglia, a Balzo di Montegallo, dove era rimasta per qualche anno e, infine, a San Benedetto del Tronto. La sua disponibilità a tali trasferimenti aveva consentito al di fare carriera, e precisamente di Pt_1
conseguire il grado di maresciallo.
Dopo il trasferimento del nucleo familiare a San Benedetto del Tronto, la resistente aveva iniziato a lavorare come stagionale negli alberghi della costa, contribuendo all'acquisto di un garage pertinenziale dalla casa coniugale;
la resistente aveva sempre posto a disposizione della famiglia il suo reddito di lavoro, consegnando al marito i proventi l'intero stipendio affinché lo versasse lo versasse sul conto bancario comune e solo negli ultimi tempi aveva aperto un suo conto personale.
Il divario reddituale tra la moglie e marito era sempre stato molto considerevole, sicché si era stabilito che il avrebbe provveduto al pagamento della rata del mutuo, Pt_1 delle fatture delle utenze domestiche e della spesa alimentare, mentre la si CP_1
sarebbe fatta carico delle spese straordinarie per le figlie ed avrebbe acquistato quanto necessario per la casa, ovvero elettrodomestici e riparazioni straordinarie.
Il aveva violato gli obblighi di fedeltà, in quanto intratteneva una relazione Pt_1
extraconiugale con una donna che egli aveva conosciuto tramite amici comuni e che egli incontrava in un appartamento che aveva preso in locazione in Abruzzo dopo un temporaneo allontanamento dall'abitazione coniugale, per il quale corrispondeva il canone mensile di euro 550 sin dal febbraio 2020; nell'aprile del 2020 la CP_1
aveva casualmente sentito il marito che, parlando al telefono con una donna, si esprimeva in maniera molto affettuosa;
alla richiesta di chiarimenti da parte della moglie, il aveva negato tutto e si era di nuovo allontanato dalla casa coniugale. Pt_1
La aveva comunque accertato che il marito frequentava una donna attraverso CP_1
un investigatore privato che l'aveva informata sia del fatto che il marito si incontrava con lei nell'appartamento preso in locazione in Abruzzo, sia che, anche in luoghi pubblici, teneva nei suoi confronti comportamenti inequivocabilmente affettuosi.
Il tradimento del marito aveva comportato gravi sofferenze per la moglie che era stata costretta a rivolgersi anche ad un medico che le aveva prescritto dei farmaci;
pertanto, in relazione a tali sofferenze, la resistente chiedeva che il fosse condannato al Pt_1
risarcimento dei danni.
La chiedeva, inoltre, che la casa coniugale le fosse assegnata in quanto CP_1
convivente con la IA , maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente Per_1
e che il fosse, altresì, tenuto a versarle un assegno di mantenimento. Pt_1
Al riguardo, la resistente faceva presente che il marito aveva percepito un trattamento di fine rapporto di circa 73.000 € e che percepiva una pensione di circa 2.000 € mensili;
che aveva stipulato polizze assicurative con per oltre 15.000 €, somma CP_3
aumentata di 10.000 € nell'ottobre del 2020, nonché presso;
dalla vendita CP_4
di un immobile pervenutogli in eredità unitamente alla sorella, il aveva Pt_1
ricavato la somma di 55.000 € che aveva diviso con la coerede;
il marito, inoltre, aveva ricevuto un risarcimento da sinistro stradale. Nel recente passato, il aveva acquistato una motociclo Yamaha al costo Pt_1
superiore a 10.000 €, oltre ad una “mezza dozzina” di caschi del valore di circa 300 € ciascuno;
il aveva sempre avuto la passione della motocicletta e, quando la Pt_1
moglie aveva avuto problemi di salute che le avevano impedito di seguirlo nei suoi viaggi in moto, egli aveva allacciato una relazione con un'altra donna che era disponibile ad assecondarlo.
La poteva contare sui redditi estremamente modesti, in quanto lavorava come CP_1
addetta alle pulizie per una cooperativa con una retribuzione circa 900 € mensili;
aveva ereditato una porzione di immobile alle isole Tremiti che, essendo fatiscente ed abbandonato, era solo fonte di oneri economici.
Le sue capacità di lavoro erano estremamente ridotte a seguito di due incidenti sul lavoro;
dal verbale INPS in data 01/10/2019, risultava, infatti, che era affetta da: sindrome fibromialgica, protrusioni discali cervicali multiple e spondiloartrosi lombare;
tendinopatia calcifica spalla dx;
sidr. del tunnel carpale bilaterale;
spondiloartrosi lombare;
artrosi gomito dx;
esiti di frattura L1 e frattura polso dx;
a fronte di tali patologie, le era stata riconosciuta un'invalidità per riduzione delle capacità di lavoro di carattere permanente del 50%.
Con decreto del 09.10.2020, Giudice deIGnato dal Presidente del Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.12.2020 che veniva, su istanza della resistente, rinviata al 20.01.2021; a tale udienza, il affermava che il rapporto Pt_1
coniugale era terminato da tempo a causa di dissapori tra le famiglie di origine.
Aggiungeva che durante il matrimonio aveva contribuito da solo alla formazione del patrimonio familiare;
che la IA trascorreva almeno otto mesi a Rimini con il Per_1
compagno che gestiva un residence e che, pertanto, trascorreva a casa con la madre solo tre o quattro mesi all'anno; dichiarava di essere sprovvisto di mezzi perché aveva utilizzato il TFR e un'indennità di invalidità per eIGenze familiari e per l'acquisto di un garage e dichiarava, infine, che la moglie non aveva diritto all'assegno di mantenimento perché percepiva un reddito di 900 € mensili. La si riportava alla memoria di costituzione;
dichiarava di avere contribuito CP_1
alla formazione del patrimonio familiare con somme che le erano state elargite dalla sua famiglia di origine quando le figlie erano ancora piccole e ribadiva di aver iniziato a lavorare quando le figlie erano diventate più grandi approfittando della conseguente libertà dagli oneri di cura e custodia delle medesime;
aggiungeva che, dopo tre anni, sarebbe andata in pensione e che avrebbe percepito soltanto 500 € al mese. Riguardo alla IA , affermava che la giovane trascorreva la maggior parte del tempo Per_1
nell'abitazione coniugale insieme a lei.
Il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava di decidere;
con ordinanza in data 21.01.2021 venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegna la casa coniugale in San Benedetto del Tronto, in via
Metauro, n. 8 a , che vi abiterà insieme alla IA , maggiorenne, CP_1 Per_1
ma ancora non autonoma economicamente;
pone a carico del l'assegno di € Pt_1
150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT VITA, da corrispondersi alla IA a titolo di contributo al suo mantenimento, Persona_2
stabilendo che tale somma debba esser versata alla IA entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
pone a carico di entrambi i genitori il 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi per la IA;
pone a carico del l'assegno di Per_1 Pt_1
mantenimento in favore della moglie di € 100,00 mensili, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT VITA, da versarsi entro i primi cinque giorni di ciascun mese”.
Nella fase davanti al GI, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.; assunte le prove orali ammesse, con ordinanza del 24.07.2023 veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e per la remissione della causa al Collegio per la decisione, l'udienza del 05.12.2023, sostituita da trattazione scritta.
In data 12.12.2023 il Giudice, prendeva atto che, in data 29.11.2023, parte resistente,
, aveva depositato un ricorso chiedendo la modifica dei provvedimenti CP_1
provvisori ed urgenti già adottati e rilevava che in tale istanza parte ricorrente affermava che le condizioni economiche della coppia erano notevolmente mutate a seguito del pensionamento della stessa e del matrimonio della IA già CP_1
convivente con la medesima.
Considerato che
la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05.12.2023, ma che, evidentemente, l'istruttoria che si sarebbe dovuta compiere per la decisione nel sub-procedimento avrebbe consentito, verosimilmente, di acquisire elementi utili ai fini della decisione da adottarsi con sentenza definitiva, fissava, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 20.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la remissione della causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di separazione personale merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Parte resistente ha chiesto, altresì, che la separazione giudiziale dei coniugi venga pronunciata con addebito nei confronti del IG. per aver violato i doveri Pt_1
coniugali di fedeltà, coabitazione ed assistenza morale e materiale. In particolare, la nella propria comparsa di costituzione, ha affermato che nel gennaio 2020 il CP_1
si era molto adirato con lei in quanto pretendeva che si facesse carico Pt_1
dell'intero importo della spesa quotidiana per la famiglia;
il fidanzato della IA , Per_1
infatti, sarebbe rimasto un paio di mesi presso la loro abitazione ed egli non intendeva contribuire alle relative spese con la propria pensione. Poiché la Sig.ra faceva CP_1
rilevare come la IA fosse stata ospite per mesi dai genitori del fidanzato e che ella riteneva inopportuno far pesare a i costi della permanenza del giovane presso di Per_1
loro, il ricorrente, per protesta, abbandonava la casa coniugale, portando via i propri effetti personali, salvo poi far rientro dopo un paio di giorni, dichiarandosi pentito dello scatto di rabbia. Sempre nella propria comparsa, la ha asserito che nell'aprile CP_1
2020 aveva casualmente sentito il al telefono mentre si intratteneva con una Pt_1
donna in toni affettuosi e che, dopo aver chiesto spiegazioni al marito, si trovava dinanzi ad un atteggiamento di completa chiusura del medesimo, il quale preferiva allontanarsi da casa pur di non fornire spiegazioni. L'attuale resistente decideva, allora, di ingaggiare un investigatore privato che le confermava che il marito aveva trovato una casa in Abruzzo e che frequentava una donna con cui scambiava effusioni inequivocabili.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte resistente quanto all'addebito della colpa della separazione a carico di parte ricorrente deve essere rigettata.
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito, definendolo ormai un principio consolidato di legittimità, che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n.
2059; Cass., sez. 1, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass., sez. 1, 20 agosto 2014, n.
18074).” [Cass., sez. 1, ordinanza n. 35296/2023]. Più precisamente “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Si esclude, dunque, l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente forma.” [Cass., sez. 1, 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass., sez. 1, 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., sez. 1, 11 giugno 2005, n. 12383]. La resistente, nel presente giudizio, non è riuscita a dar prova, né per testimoni e neppur in via documentale, della sussistenza del nesso causale tra la presunta condotta fedifraga ascrivibile al e la irreversibilità della crisi coniugale. Pt_1
La relazione di attività di indagine privata allegata alla comparsa di costituzione della evidenziava un'assidua presenza dell'auto di parcheggiata CP_1 Controparte_5
nei pressi di via Di Giesi a Villarosa di Martinsicuro, dove era domiciliato il;
Pt_1
inoltre, dal rapporto si vedeva il intrattenersi, in più occasioni, con la Pt_1
in atteggiamenti affettuosi (“i due si avviano mano nella mano;
“notiamo il CP_5
target in compagnia dello stesso soggetto di sesso femminile, uscire dal portone per una breve passeggiata (notiamo che si tengono per mano) nei pressi dell'abitazione”
– all n. 4 comparsa di costituzione di ). Anche la IG.ra CP_1 Testimone_1
escussa in udienza del 10.03.2023, dichiarava di aver visto il IG. Parte_1
uscire dal Condominio di Via di Giesi n. 4 di Villarosa di Martinsicuro mano nella mano con la IG.ra e di aver informato di tale circostanza la IG.ra Controparte_5
È bene precisare, però, che le attività di indagine si sono svolte nel lasso CP_1
temporale che va dal 17 maggio 2020 al 26 maggio 2020 mentre l'avvistamento da parte della IG.ra è avvenuto in data 28 luglio 2020; in entrambi i casi, quindi, Tes_1
in un periodo ampiamente successivo al momento in cui il mandava, per il Pt_1
tramite del suo precedente legale, una raccomandata alla datata 20.04.2020, CP_1
con la quale la invitava ad addivenire ad una separazione consensuale (all. 7 della memoria integrativa ex art. 163, 3 comma, numero 2, 3, 4, 5, 6 di parte ricorrente). Tale circostanza è dirimente nel collocare l'insorgenza della crisi coniugale in un momento antecedente a quello in cui il ricorrente avrebbe, a detta della resistente, violato il dovere coniugale di fedeltà; di conseguenza è da escludere che tali comportamenti siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza. A deporre ulteriormente a favore della preesistenza di una situazione di crisi coniugale rispetto ai fatti accertati dalla relazione dell'investigatore privato è anche l'episodio del primo e temporaneo allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto nel gennaio 2020; episodio Pt_1
riportato dalla resistente e confermato dal ricorrente quando sottoposto ad interrogatorio formale (“è vero, la presenza di mio genero è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ero in difficoltà economiche, non potevo affrontare altre spese, tanto più che i prodotti alimentari che venivano consumati erano particolarmente cari, anche perché biologici.” – verbale di udienza del 07.04.2022).
La IG.ra in via istruttoria, con il fine di provare i comportamenti fedifraghi CP_1
tenuti dal marito, ha chiesto l'interrogatorio formale di quest'ultimo nonché ha chiamato a testimoniare: , Testimone_2 Controparte_5 Testimone_3
, e . I primi due testimoni venivano escussi
[...] Testimone_1 Testimone_4
all'udienza del 13.01.2023; , investigatore privato incaricato dalla Testimone_2
resistente, sentito sulla circostanza di cui al capitolo 9) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 “vero che il IG. si trasferiva, nell'Aprile 2020, a vivere Pt_1
nell'appartamento di Villarosa in Via Di Giesi n. 4, senza comunicarlo alla moglie e senza contribuire al mantenimento del nucleo familiare costituito dalla moglie e dalla IA ?” si limitava a confermare di aver svolto le attività di indagine riportate Per_1
nel rapporto che gli veniva esibito e ne confermava il contenuto;
, Controparte_5
presunta amante del IG. , sempre sulla circostanza di cui al capitolo 9), riferiva Pt_1
di non sapere nulla a riguardo e su quella di cui al capitolo 10) “vero che il IG. Pt_1
ha intrattenuto, sin da epoca precedente il Gennaio 2020, e comunque durante la convivenza matrimoniale, una relazione affettiva e sentimentale con la IG.ra
?” dichiarava “non è vera la circostanza”. Controparte_5
Sul capitolo 9) veniva sentito anche il teste , proprietario Testimone_3
dell'appartamento sito in via Di Giesi n. 4, int. 7, di Villa Rosa di Martinsicuro, che, in udienza del 14.07.2023 si limitava a dichiarare “il IG. mi ha chiesto Parte_1
in affitto il mio appartamento e si è trasferito tra aprile e giugno 2020, ma non ricordo esattamente il mese. Ho chiesto la documentazione burocratica necessaria per l'iter burocratico dell'affitto. Null'altro posso dire.”
In udienza del 10.03.2023 venivano escusse le testimoni e Testimone_1 Tes_4
che confermavano le circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 5), 7), 8), in quanto
[...] “riferite da ”; trattasi, pertanto, di dichiarazioni rese da c.d. testimoni CP_1
de relato e, in quanto tali, di rilevanza probatoria notevolmente circoscritta.
In merito alla circostanza di cui al capitolo 8) “vero che nell'Aprile 2020, la IG.ra
sentiva il marito mentre al telefono colloquiava con una donna in toni CP_1
confidenziali ed affettuosi, ed alla richiesta di spiegazioni, il negava di Pt_1
intrattenere una relazione extraconiugale, allontanandosi dall'abitazione senza farvi più ritorno?” il ricorrente, sottoposto ad interrogatorio formale, la negava, affermando
“io stavo rispondendo ad alcuni messaggi su Facebook, quando mia moglie mi ha accusato in maniera brusca di stare parlando con una donna;
io le ho consegnato il cellulare che è stato esaminato da mia IA, benché non vi fosse traccia di chiamate né in entrata né in uscita, mia moglie ha preso qualche mio indumento, lo ha messo in un borsone e mi ha cacciato di casa.” (verbale di udienza del 07.04.2022). La circostanza di cui al capitolo 8) addotta da parte resistente con il fine di dimostrare l'infedeltà del ricorrente è rimasta, quindi, priva di effettivi riscontri probatori.
Sempre in sede di interrogatorio formale, il sul capitolo 9) dichiarava “è vero Pt_1
che sono andato via, visto che sono stato cacciato ed è vero che non ho comunicato nulla;
all'epoca mia moglie lavorava presso l'Iper Coop e mia IA poteva contare sull'apporto del compagno, proprietario di un residence a Rimini, nel quale lavorava anche mia IA per tutta la stagione;
nessuno mi ha chiesto denaro, benché mia IA avesse il mio numero di telefono.” Se risulta, quindi, a questo punto, incontestato che il si sia allontanato dalla casa coniugale ad aprile 2020 per trasferirsi a Villa Pt_1
Rosa di Martinsicuro, non altrettanto si può dire in merito al fatto che ciò sia avvenuto per esclusiva volontà dell'attuale ricorrente così che questi potesse continuare a coltivare in maniera indisturbata la propria relazione extra-coniugale con CP_5
, dopo esser stato colto in flagrante dalla mentre vi colloquiava al
[...] CP_1
telefono in toni affettuosi, a differenza di quanto affermato dalla stessa. Sul CP_1
punto, la resistente non è riuscita a raggiungere la piena prova, pertanto, appare congruo ritenere che l'allontanamento fosse sintomatico di una crisi familiare già in corso tra i coniugi (stante anche il primo abbandono del tetto coniugale da parte del
[...] per motivi evidentemente del tutto diversi dall'infedeltà coniugale) e sfociata poi Pt_1
in una definitiva impossibilità di dar ulteriore seguito alla convivenza.
Per tutto quanto finora rappresentato, stante la mancata dimostrazione da parte di dell'efficacia causale dell'asserita infedeltà di CP_1 Parte_1
sull'insorgenza e sull'irreversibilità della crisi coniugale, deve escludersi la pronuncia di separazione con addebito.
Il ricorrente ha chiesto che il Tribunale adito voglia, in via principale, dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non vi sono requisiti in fatto ed in diritto, reciprocamente, per il conseguimento di un assegno di mantenimento o alimentare ovvero, in subordine, confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nella fase presidenziale con cui il Presidente ha riconosciuto in favore della un contribuito al suo mantenimento a carico del di € 100 mensili, CP_1 Pt_1
mentre parte resistente ha chiesto venga disposto in suo favore un assegno di mantenimento nella misura pari ad € 600.
Osserva il Collegio che con i provvedimenti presidenziali è stato già riconosciuto alla IG.ra il diritto ad un assegno di mantenimento, nella misura pari ad € 100 CP_1
mensili, considerate le differenti possibilità economiche delle parti, dimostrate o comunque non contestate, e il vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale. Rileva altresì il Collegio che, ad oggi, la disparità reddituale tra i coniugi risulta incontestabilmente acuita. Infatti, a partire da novembre 2023, quando la IG.ra ha iniziato a percepire il trattamento previdenziale, si è registrato un CP_1
notevole peggioramento delle condizioni economiche della medesima, la quale ha visto dimezzati i propri introiti economici rispetto all'epoca della pronuncia dell'ordinanza presidenziale in cui prestava attività lavorativa presso un'impresa di pulizie, passando dal percepire circa € 1100 a € 570, come risulta da documentazione allegata in atti. La situazione del Di , invece, sembrerebbe essere rimasta sostanzialmente invariata Pt_1
se non, addirittura, migliorata. Nel corso del giudizio, infatti, parte resistente ha rappresentato che il ha beneficiato di un aumento della propria pensione in Pt_1
base agli indici Istat;
circostanza quest'ultima non contestata dal ricorrente, che a riguardo si è limitato a puntualizzare che “lo stesso aumento verrà erogato sul vitalizio spettante alla IG.ra come per legge”. Inoltre, la RD ha evidenziato CP_1
come il ricorrente, avendo interamente provveduto al pagamento del mutuo della casa coniugale, ad oggi risulti sollevato dall'obbligo di esborso della relativa rata. Le circostanze sulla base delle quali il Tribunale ha riconosciuto a un CP_1
assegno di mantenimento di € 100 risultano, quindi, ad oggi, essere evidentemente mutate, stante anche l'intervenuto matrimonio della IA che ha determinato, da Per_1
un lato, l'esonero per il ricorrente dall'obbligo di dover contribuire al mantenimento della medesima con un versamento mensile pari ad € 150 e, dall'altro, il venir meno del vantaggio economico, in favore della resistente, derivante dall'assegnazione della casa coniugale disposta provvisoriamente in suo favore dal Presidente del Tribunale in data 21.02.2021.
Pertanto, alla luce dell'attuale divario reddituale dei coniugi, conseguente all'evidente deterioramento delle condizioni economiche della che, allo stato, può contare CP_1
esclusivamente su un importo pari alla pensione sociale per poter far fronte a tutte le eIGenze di vita, appare congruo, al fine di continuare a garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, disporre un aumento del contributo al suo mantenimento, già provvisoriamente disposto a carico di da Parte_1
rideterminare nella misura di € 600,00 mensili.
Osserva il Collegio che la domanda relativa al risarcimento del danno che la CP_1
chiede venga liquidato, nel presente giudizio, in proprio favore da parte ricorrente, risulta inammissibile. Infatti, sino all'entrata in vigore del D. Lgs n. 164/24 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile) la domanda di risarcimento del danno e la domanda di separazione erano, per consolidata giurisprudenza, sottoposte a riti differenti: quello ordinario per la domanda di risarcimento e il rito speciale in materia di famiglia per le domande di separazione e di divorzio. La giurisprudenza di legittimità è giunta a tale granitica conclusione che escludeva il “simultaneus processus” argomentando, in occasione di più pronunce, nei seguenti termini “l'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione “forte”. Ne consegue che le due domande non possono essere proposte nel medesimo giudizio”
[Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 18870/2014]. Rilevato che trattasi di un giudizio instaurato il 06.10.2020, quindi in data antecedente all'entrata in vigore del “correttivo della
Riforma Cartabia al Processo Civile”, deve dichiararsi inammissibile la domanda relativa al risarcimento del danno cumulativamente proposta nel presente giudizio da parte resistente.
Parimenti inammissibile deve dichiararsi la domanda proposta dal ricorrente affinché il Tribunale adito disponga che i coniugi, successivamente al rilascio della casa coniugale da parte della IA maggiorenne (circostanza già verificatasi), Per_1
provvedano alla vendita dell'immobile. Osserva il Collegio, infatti, che il giudice della separazione può pronunciarsi in merito all'assegnazione della casa coniugale ma nulla può disporre in merito alla vendita della medesima in quanto le domande relative alla divisione dell'immobile o alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sono autonome e distinte dalla domanda di separazione e, pertanto, assoggettate ad un rito autonomo e ordinario [Cass., Sez. VI, ordinanza n. 27386/2014;
Cass. Sent. n. 10356/2005; Cass. Sent. n. 6660/2001; Cass. Sent. n. 266/2000]. Tenuto conto della soccombenza reciproca, visto l'accoglimento di talune domande ed il rigetto di talaltre per ciascuna delle parti processuali, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1450/2020 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isole Tremiti
(FG), così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Isole Tremiti dell'anno 1983 con atto n. 4, parte II, serie A;
- dispone che versi a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento, € 660,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT VITA, da versarsi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con decorrenza, dal 29/11/2023, data di presentazione della domanda di variazione;
- revoca la disposizione relativa all'assegnazione della casa coniugale;
- revoca la disposizione relative al mantenimento della IA a far tempo dal Per_1
maggio del 2023;
- rigetta la domanda relativa all'addebito di colpa formulata dalla CP_1
- -dichiara inammissibile la domanda relativa al risarcimento del danno formulata dalla medesima;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 30/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1450/2020 introdotto con ricorso depositato in data 06.10.2020 da
(C.F.: ) nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Celani del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Romina Cristina D'Agostini del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 29.01.2021 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “si riporta ai propri scritti difensivi, alle note di trattazione di cui all'udienza del 18.04.2024 del sub. 1, ed in particolare insiste affinchè l'On.le
Tribunale adito voglia respingere la richiesta di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. avanzata dalla IG.ra , perché infondata in fatto ed in diritto e per CP_1
l'effetto confermare i provvedimenti e le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.01.2021.
In particolare insiste nella conferma dell'assegno di mantenimento in favore della ex coniuge di Euro 100,00= mensili, oltre rivalutazione, nonché nella già CP_1
formulata richiesta di disporre la vendita dell'ex casa coniugale.
Si oppone alle conclusioni avversarie, se ed in quanto diverse da quelle tempestivamente formulate.
Conclusioni di cui alle note di trattazione udienza del 18/4/2024 sub 1:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, sentire accogliere le seguenti conclusioni: voglia respingere la richiesta di modifica ex art. 709 u.c. c.p.c. avanzata dalla IG.ra
, perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare i CP_1
provvedimenti e le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 21.01.2021.
Con vittoria di spese del presente sub procedimento”.
Conclusioni precedentemente formulate:
“in via principale: a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti emessi dal Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 21.01.2021, accogliere le seguenti conclusioni:1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa con obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, cointestata in ragione del 50% ad entrambi i coniugi, sita in San Benedetto del Tronto, AP, via Metauro 8, rimarrà in uso alla IG.ra , la quale ivi CP_1
vivrà unitamente alla IA maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Per_1
provvederà al pagamento delle utenze, delle spese per i rifiuti solidi urbani e quelle condominiali ad eccezione di quelle relative alla proprietà, che graveranno in ragione del 50% sui cointestatari dell'immobile, disponendo altresì che i coniugi successivamente al rilascio della casa coniugale da parte della IA maggiorenne
provvederanno alla vendita dell'immobile; - dichiarare che i coniugi sono Per_1
economicamente autosufficienti e che non vi sono requisiti in fatto ed in diritto, reciprocamente, per il conseguimento di un assegno di mantenimento o alimentare;
4) respingere la richiesta di addebito della separazione a carico del IG. Pt_1
per tutte le ragioni di cui alla premessa e qui, di seguito, da intendersi
[...]
integralmente ritrascritte, nonché ogni altra istanza, richiesta, deduzione ed eccezione formulata da controparte;
5) dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. , CP_1 Parte_1
e nel merito, rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
6) con vittoria di spese e diritti ed onorari di causa;
in subordine: nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopraindicate richieste: confermare i provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti emessi dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del
21.01.2021; respingere la richiesta di addebito della separazione a carico del IG.
[...]
per tutte le ragioni di cui in premessa e qui, di seguito, da intendersi Parte_1
integralmente ritrascritte, nonché ogni altra istanza, richiesta, deduzione ed eccezione formulata da controparte;
dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla IG.ra nei confronti del IG. e, nel CP_1 Parte_1
merito, rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
PER LA RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, contrariis reiectis, dichiarare la separazione dei coniugi con addebito della stessa al marito per essere venuto meno ai doveri di fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale della coniuge;
confermare il diritto della IG.a a percepire dal IG. CP_1 Pt_1
sin dalla data della domanda, il contributo al proprio mantenimento, da
[...]
rideterminare, dalla data di deposito della istanza di modifica ovvero dal 29.11.2023, in almeno euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat nazionali;
condannare il IG. al pagamento, in favore della moglie, Parte_1
di almeno euro 10.000,00= o quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di risarcimento del danno;
dichiarare inammissibile la domanda ex adverso formulata di disporre la vendita della ex casa coniugale. Con vittoria delle spese e compensi professionali del procedimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.10.2020 sulla premessa che: Parte_1
- in data 25.09.1983 aveva contratto matrimonio concordatario nel Comune di Isole
Tremiti (FG) con la IG.ra trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Isole Tremiti dell'anno 1983 con atto n. 4, parte II, serie
A;
- dalla loro unione nascevano due figlie: nata a Cisternino (BR) in [...] Persona_2
28.04.1990 e nata a [...] in data [...]; Persona_3
quest'ultima aveva contratto matrimonio ed aveva costituito un proprio nucleo famigliare;
- le figlie della coppia erano comunque maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi nell'anno 1999 avevano acquistato un immobile di civile abitazione, cointestato ad entrambi, sito in San Benedetto del Tronto (AP), in via Metauro, 8, che diveniva la loro residenza famigliare;
era stato acceso un mutuo della durata di anni venti per un importo complessivo di 170.000.000 delle vecchie lire presso la
, filiale di San Benedetto del Tronto (AP); il IG. , all'epoca del CP_2 Pt_1
deposito del ricorso, versava una rata di mutuo mensile pari ad euro 510,00 circa;
- da tempo i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale solida;
- nell'Aprile 2020 la IG.ra a seguito dell'ennesima discussione intervenuta CP_1
tra i coniugi, intimava al marito di rilasciare la dimora coniugale in via immediata ed il IG. trovava un'altra sistemazione;
Pt_1
- da allora i coniugi non avevano più avuto contatti se non per il tramite dei rispettivi legali di fiducia;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia della CP_1
separazione coniugale, ma chiedeva che essa fosse pronunciata a condizioni diverse rispetto a quelle enunciate dalla controparte;
in particolare, affermava che il Pt_1
aveva violato i doveri coniugali di fedeltà, coabitazione e assistenza morale in suo danno;
esponeva che le sue prospettive di lavoro erano state sacrificate, in quanto aveva raggiunto il marito, dopo le nozze, in Cisternino, dove aveva vissuto per circa 8 anni;
in seguito, lo aveva seguito, con tutta la famiglia, a Balzo di Montegallo, dove era rimasta per qualche anno e, infine, a San Benedetto del Tronto. La sua disponibilità a tali trasferimenti aveva consentito al di fare carriera, e precisamente di Pt_1
conseguire il grado di maresciallo.
Dopo il trasferimento del nucleo familiare a San Benedetto del Tronto, la resistente aveva iniziato a lavorare come stagionale negli alberghi della costa, contribuendo all'acquisto di un garage pertinenziale dalla casa coniugale;
la resistente aveva sempre posto a disposizione della famiglia il suo reddito di lavoro, consegnando al marito i proventi l'intero stipendio affinché lo versasse lo versasse sul conto bancario comune e solo negli ultimi tempi aveva aperto un suo conto personale.
Il divario reddituale tra la moglie e marito era sempre stato molto considerevole, sicché si era stabilito che il avrebbe provveduto al pagamento della rata del mutuo, Pt_1 delle fatture delle utenze domestiche e della spesa alimentare, mentre la si CP_1
sarebbe fatta carico delle spese straordinarie per le figlie ed avrebbe acquistato quanto necessario per la casa, ovvero elettrodomestici e riparazioni straordinarie.
Il aveva violato gli obblighi di fedeltà, in quanto intratteneva una relazione Pt_1
extraconiugale con una donna che egli aveva conosciuto tramite amici comuni e che egli incontrava in un appartamento che aveva preso in locazione in Abruzzo dopo un temporaneo allontanamento dall'abitazione coniugale, per il quale corrispondeva il canone mensile di euro 550 sin dal febbraio 2020; nell'aprile del 2020 la CP_1
aveva casualmente sentito il marito che, parlando al telefono con una donna, si esprimeva in maniera molto affettuosa;
alla richiesta di chiarimenti da parte della moglie, il aveva negato tutto e si era di nuovo allontanato dalla casa coniugale. Pt_1
La aveva comunque accertato che il marito frequentava una donna attraverso CP_1
un investigatore privato che l'aveva informata sia del fatto che il marito si incontrava con lei nell'appartamento preso in locazione in Abruzzo, sia che, anche in luoghi pubblici, teneva nei suoi confronti comportamenti inequivocabilmente affettuosi.
Il tradimento del marito aveva comportato gravi sofferenze per la moglie che era stata costretta a rivolgersi anche ad un medico che le aveva prescritto dei farmaci;
pertanto, in relazione a tali sofferenze, la resistente chiedeva che il fosse condannato al Pt_1
risarcimento dei danni.
La chiedeva, inoltre, che la casa coniugale le fosse assegnata in quanto CP_1
convivente con la IA , maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente Per_1
e che il fosse, altresì, tenuto a versarle un assegno di mantenimento. Pt_1
Al riguardo, la resistente faceva presente che il marito aveva percepito un trattamento di fine rapporto di circa 73.000 € e che percepiva una pensione di circa 2.000 € mensili;
che aveva stipulato polizze assicurative con per oltre 15.000 €, somma CP_3
aumentata di 10.000 € nell'ottobre del 2020, nonché presso;
dalla vendita CP_4
di un immobile pervenutogli in eredità unitamente alla sorella, il aveva Pt_1
ricavato la somma di 55.000 € che aveva diviso con la coerede;
il marito, inoltre, aveva ricevuto un risarcimento da sinistro stradale. Nel recente passato, il aveva acquistato una motociclo Yamaha al costo Pt_1
superiore a 10.000 €, oltre ad una “mezza dozzina” di caschi del valore di circa 300 € ciascuno;
il aveva sempre avuto la passione della motocicletta e, quando la Pt_1
moglie aveva avuto problemi di salute che le avevano impedito di seguirlo nei suoi viaggi in moto, egli aveva allacciato una relazione con un'altra donna che era disponibile ad assecondarlo.
La poteva contare sui redditi estremamente modesti, in quanto lavorava come CP_1
addetta alle pulizie per una cooperativa con una retribuzione circa 900 € mensili;
aveva ereditato una porzione di immobile alle isole Tremiti che, essendo fatiscente ed abbandonato, era solo fonte di oneri economici.
Le sue capacità di lavoro erano estremamente ridotte a seguito di due incidenti sul lavoro;
dal verbale INPS in data 01/10/2019, risultava, infatti, che era affetta da: sindrome fibromialgica, protrusioni discali cervicali multiple e spondiloartrosi lombare;
tendinopatia calcifica spalla dx;
sidr. del tunnel carpale bilaterale;
spondiloartrosi lombare;
artrosi gomito dx;
esiti di frattura L1 e frattura polso dx;
a fronte di tali patologie, le era stata riconosciuta un'invalidità per riduzione delle capacità di lavoro di carattere permanente del 50%.
Con decreto del 09.10.2020, Giudice deIGnato dal Presidente del Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16.12.2020 che veniva, su istanza della resistente, rinviata al 20.01.2021; a tale udienza, il affermava che il rapporto Pt_1
coniugale era terminato da tempo a causa di dissapori tra le famiglie di origine.
Aggiungeva che durante il matrimonio aveva contribuito da solo alla formazione del patrimonio familiare;
che la IA trascorreva almeno otto mesi a Rimini con il Per_1
compagno che gestiva un residence e che, pertanto, trascorreva a casa con la madre solo tre o quattro mesi all'anno; dichiarava di essere sprovvisto di mezzi perché aveva utilizzato il TFR e un'indennità di invalidità per eIGenze familiari e per l'acquisto di un garage e dichiarava, infine, che la moglie non aveva diritto all'assegno di mantenimento perché percepiva un reddito di 900 € mensili. La si riportava alla memoria di costituzione;
dichiarava di avere contribuito CP_1
alla formazione del patrimonio familiare con somme che le erano state elargite dalla sua famiglia di origine quando le figlie erano ancora piccole e ribadiva di aver iniziato a lavorare quando le figlie erano diventate più grandi approfittando della conseguente libertà dagli oneri di cura e custodia delle medesime;
aggiungeva che, dopo tre anni, sarebbe andata in pensione e che avrebbe percepito soltanto 500 € al mese. Riguardo alla IA , affermava che la giovane trascorreva la maggior parte del tempo Per_1
nell'abitazione coniugale insieme a lei.
Il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, si riservava di decidere;
con ordinanza in data 21.01.2021 venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegna la casa coniugale in San Benedetto del Tronto, in via
Metauro, n. 8 a , che vi abiterà insieme alla IA , maggiorenne, CP_1 Per_1
ma ancora non autonoma economicamente;
pone a carico del l'assegno di € Pt_1
150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT VITA, da corrispondersi alla IA a titolo di contributo al suo mantenimento, Persona_2
stabilendo che tale somma debba esser versata alla IA entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
pone a carico di entrambi i genitori il 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi per la IA;
pone a carico del l'assegno di Per_1 Pt_1
mantenimento in favore della moglie di € 100,00 mensili, oltre CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT VITA, da versarsi entro i primi cinque giorni di ciascun mese”.
Nella fase davanti al GI, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.; assunte le prove orali ammesse, con ordinanza del 24.07.2023 veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni e per la remissione della causa al Collegio per la decisione, l'udienza del 05.12.2023, sostituita da trattazione scritta.
In data 12.12.2023 il Giudice, prendeva atto che, in data 29.11.2023, parte resistente,
, aveva depositato un ricorso chiedendo la modifica dei provvedimenti CP_1
provvisori ed urgenti già adottati e rilevava che in tale istanza parte ricorrente affermava che le condizioni economiche della coppia erano notevolmente mutate a seguito del pensionamento della stessa e del matrimonio della IA già CP_1
convivente con la medesima.
Considerato che
la causa era stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05.12.2023, ma che, evidentemente, l'istruttoria che si sarebbe dovuta compiere per la decisione nel sub-procedimento avrebbe consentito, verosimilmente, di acquisire elementi utili ai fini della decisione da adottarsi con sentenza definitiva, fissava, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 20.06.2024 per la precisazione delle conclusioni e per la remissione della causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda relativa alla pronuncia di separazione personale merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Parte resistente ha chiesto, altresì, che la separazione giudiziale dei coniugi venga pronunciata con addebito nei confronti del IG. per aver violato i doveri Pt_1
coniugali di fedeltà, coabitazione ed assistenza morale e materiale. In particolare, la nella propria comparsa di costituzione, ha affermato che nel gennaio 2020 il CP_1
si era molto adirato con lei in quanto pretendeva che si facesse carico Pt_1
dell'intero importo della spesa quotidiana per la famiglia;
il fidanzato della IA , Per_1
infatti, sarebbe rimasto un paio di mesi presso la loro abitazione ed egli non intendeva contribuire alle relative spese con la propria pensione. Poiché la Sig.ra faceva CP_1
rilevare come la IA fosse stata ospite per mesi dai genitori del fidanzato e che ella riteneva inopportuno far pesare a i costi della permanenza del giovane presso di Per_1
loro, il ricorrente, per protesta, abbandonava la casa coniugale, portando via i propri effetti personali, salvo poi far rientro dopo un paio di giorni, dichiarandosi pentito dello scatto di rabbia. Sempre nella propria comparsa, la ha asserito che nell'aprile CP_1
2020 aveva casualmente sentito il al telefono mentre si intratteneva con una Pt_1
donna in toni affettuosi e che, dopo aver chiesto spiegazioni al marito, si trovava dinanzi ad un atteggiamento di completa chiusura del medesimo, il quale preferiva allontanarsi da casa pur di non fornire spiegazioni. L'attuale resistente decideva, allora, di ingaggiare un investigatore privato che le confermava che il marito aveva trovato una casa in Abruzzo e che frequentava una donna con cui scambiava effusioni inequivocabili.
Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte resistente quanto all'addebito della colpa della separazione a carico di parte ricorrente deve essere rigettata.
Recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito, definendolo ormai un principio consolidato di legittimità, che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n.
2059; Cass., sez. 1, 19 febbraio 2018, n. 3923; Cass., sez. 1, 20 agosto 2014, n.
18074).” [Cass., sez. 1, ordinanza n. 35296/2023]. Più precisamente “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito. Si esclude, dunque, l'addebito della separazione nel caso in cui sia assente il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente forma.” [Cass., sez. 1, 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass., sez. 1, 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., sez. 1, 11 giugno 2005, n. 12383]. La resistente, nel presente giudizio, non è riuscita a dar prova, né per testimoni e neppur in via documentale, della sussistenza del nesso causale tra la presunta condotta fedifraga ascrivibile al e la irreversibilità della crisi coniugale. Pt_1
La relazione di attività di indagine privata allegata alla comparsa di costituzione della evidenziava un'assidua presenza dell'auto di parcheggiata CP_1 Controparte_5
nei pressi di via Di Giesi a Villarosa di Martinsicuro, dove era domiciliato il;
Pt_1
inoltre, dal rapporto si vedeva il intrattenersi, in più occasioni, con la Pt_1
in atteggiamenti affettuosi (“i due si avviano mano nella mano;
“notiamo il CP_5
target in compagnia dello stesso soggetto di sesso femminile, uscire dal portone per una breve passeggiata (notiamo che si tengono per mano) nei pressi dell'abitazione”
– all n. 4 comparsa di costituzione di ). Anche la IG.ra CP_1 Testimone_1
escussa in udienza del 10.03.2023, dichiarava di aver visto il IG. Parte_1
uscire dal Condominio di Via di Giesi n. 4 di Villarosa di Martinsicuro mano nella mano con la IG.ra e di aver informato di tale circostanza la IG.ra Controparte_5
È bene precisare, però, che le attività di indagine si sono svolte nel lasso CP_1
temporale che va dal 17 maggio 2020 al 26 maggio 2020 mentre l'avvistamento da parte della IG.ra è avvenuto in data 28 luglio 2020; in entrambi i casi, quindi, Tes_1
in un periodo ampiamente successivo al momento in cui il mandava, per il Pt_1
tramite del suo precedente legale, una raccomandata alla datata 20.04.2020, CP_1
con la quale la invitava ad addivenire ad una separazione consensuale (all. 7 della memoria integrativa ex art. 163, 3 comma, numero 2, 3, 4, 5, 6 di parte ricorrente). Tale circostanza è dirimente nel collocare l'insorgenza della crisi coniugale in un momento antecedente a quello in cui il ricorrente avrebbe, a detta della resistente, violato il dovere coniugale di fedeltà; di conseguenza è da escludere che tali comportamenti siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza. A deporre ulteriormente a favore della preesistenza di una situazione di crisi coniugale rispetto ai fatti accertati dalla relazione dell'investigatore privato è anche l'episodio del primo e temporaneo allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto nel gennaio 2020; episodio Pt_1
riportato dalla resistente e confermato dal ricorrente quando sottoposto ad interrogatorio formale (“è vero, la presenza di mio genero è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ero in difficoltà economiche, non potevo affrontare altre spese, tanto più che i prodotti alimentari che venivano consumati erano particolarmente cari, anche perché biologici.” – verbale di udienza del 07.04.2022).
La IG.ra in via istruttoria, con il fine di provare i comportamenti fedifraghi CP_1
tenuti dal marito, ha chiesto l'interrogatorio formale di quest'ultimo nonché ha chiamato a testimoniare: , Testimone_2 Controparte_5 Testimone_3
, e . I primi due testimoni venivano escussi
[...] Testimone_1 Testimone_4
all'udienza del 13.01.2023; , investigatore privato incaricato dalla Testimone_2
resistente, sentito sulla circostanza di cui al capitolo 9) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 “vero che il IG. si trasferiva, nell'Aprile 2020, a vivere Pt_1
nell'appartamento di Villarosa in Via Di Giesi n. 4, senza comunicarlo alla moglie e senza contribuire al mantenimento del nucleo familiare costituito dalla moglie e dalla IA ?” si limitava a confermare di aver svolto le attività di indagine riportate Per_1
nel rapporto che gli veniva esibito e ne confermava il contenuto;
, Controparte_5
presunta amante del IG. , sempre sulla circostanza di cui al capitolo 9), riferiva Pt_1
di non sapere nulla a riguardo e su quella di cui al capitolo 10) “vero che il IG. Pt_1
ha intrattenuto, sin da epoca precedente il Gennaio 2020, e comunque durante la convivenza matrimoniale, una relazione affettiva e sentimentale con la IG.ra
?” dichiarava “non è vera la circostanza”. Controparte_5
Sul capitolo 9) veniva sentito anche il teste , proprietario Testimone_3
dell'appartamento sito in via Di Giesi n. 4, int. 7, di Villa Rosa di Martinsicuro, che, in udienza del 14.07.2023 si limitava a dichiarare “il IG. mi ha chiesto Parte_1
in affitto il mio appartamento e si è trasferito tra aprile e giugno 2020, ma non ricordo esattamente il mese. Ho chiesto la documentazione burocratica necessaria per l'iter burocratico dell'affitto. Null'altro posso dire.”
In udienza del 10.03.2023 venivano escusse le testimoni e Testimone_1 Tes_4
che confermavano le circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 5), 7), 8), in quanto
[...] “riferite da ”; trattasi, pertanto, di dichiarazioni rese da c.d. testimoni CP_1
de relato e, in quanto tali, di rilevanza probatoria notevolmente circoscritta.
In merito alla circostanza di cui al capitolo 8) “vero che nell'Aprile 2020, la IG.ra
sentiva il marito mentre al telefono colloquiava con una donna in toni CP_1
confidenziali ed affettuosi, ed alla richiesta di spiegazioni, il negava di Pt_1
intrattenere una relazione extraconiugale, allontanandosi dall'abitazione senza farvi più ritorno?” il ricorrente, sottoposto ad interrogatorio formale, la negava, affermando
“io stavo rispondendo ad alcuni messaggi su Facebook, quando mia moglie mi ha accusato in maniera brusca di stare parlando con una donna;
io le ho consegnato il cellulare che è stato esaminato da mia IA, benché non vi fosse traccia di chiamate né in entrata né in uscita, mia moglie ha preso qualche mio indumento, lo ha messo in un borsone e mi ha cacciato di casa.” (verbale di udienza del 07.04.2022). La circostanza di cui al capitolo 8) addotta da parte resistente con il fine di dimostrare l'infedeltà del ricorrente è rimasta, quindi, priva di effettivi riscontri probatori.
Sempre in sede di interrogatorio formale, il sul capitolo 9) dichiarava “è vero Pt_1
che sono andato via, visto che sono stato cacciato ed è vero che non ho comunicato nulla;
all'epoca mia moglie lavorava presso l'Iper Coop e mia IA poteva contare sull'apporto del compagno, proprietario di un residence a Rimini, nel quale lavorava anche mia IA per tutta la stagione;
nessuno mi ha chiesto denaro, benché mia IA avesse il mio numero di telefono.” Se risulta, quindi, a questo punto, incontestato che il si sia allontanato dalla casa coniugale ad aprile 2020 per trasferirsi a Villa Pt_1
Rosa di Martinsicuro, non altrettanto si può dire in merito al fatto che ciò sia avvenuto per esclusiva volontà dell'attuale ricorrente così che questi potesse continuare a coltivare in maniera indisturbata la propria relazione extra-coniugale con CP_5
, dopo esser stato colto in flagrante dalla mentre vi colloquiava al
[...] CP_1
telefono in toni affettuosi, a differenza di quanto affermato dalla stessa. Sul CP_1
punto, la resistente non è riuscita a raggiungere la piena prova, pertanto, appare congruo ritenere che l'allontanamento fosse sintomatico di una crisi familiare già in corso tra i coniugi (stante anche il primo abbandono del tetto coniugale da parte del
[...] per motivi evidentemente del tutto diversi dall'infedeltà coniugale) e sfociata poi Pt_1
in una definitiva impossibilità di dar ulteriore seguito alla convivenza.
Per tutto quanto finora rappresentato, stante la mancata dimostrazione da parte di dell'efficacia causale dell'asserita infedeltà di CP_1 Parte_1
sull'insorgenza e sull'irreversibilità della crisi coniugale, deve escludersi la pronuncia di separazione con addebito.
Il ricorrente ha chiesto che il Tribunale adito voglia, in via principale, dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che non vi sono requisiti in fatto ed in diritto, reciprocamente, per il conseguimento di un assegno di mantenimento o alimentare ovvero, in subordine, confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nella fase presidenziale con cui il Presidente ha riconosciuto in favore della un contribuito al suo mantenimento a carico del di € 100 mensili, CP_1 Pt_1
mentre parte resistente ha chiesto venga disposto in suo favore un assegno di mantenimento nella misura pari ad € 600.
Osserva il Collegio che con i provvedimenti presidenziali è stato già riconosciuto alla IG.ra il diritto ad un assegno di mantenimento, nella misura pari ad € 100 CP_1
mensili, considerate le differenti possibilità economiche delle parti, dimostrate o comunque non contestate, e il vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale. Rileva altresì il Collegio che, ad oggi, la disparità reddituale tra i coniugi risulta incontestabilmente acuita. Infatti, a partire da novembre 2023, quando la IG.ra ha iniziato a percepire il trattamento previdenziale, si è registrato un CP_1
notevole peggioramento delle condizioni economiche della medesima, la quale ha visto dimezzati i propri introiti economici rispetto all'epoca della pronuncia dell'ordinanza presidenziale in cui prestava attività lavorativa presso un'impresa di pulizie, passando dal percepire circa € 1100 a € 570, come risulta da documentazione allegata in atti. La situazione del Di , invece, sembrerebbe essere rimasta sostanzialmente invariata Pt_1
se non, addirittura, migliorata. Nel corso del giudizio, infatti, parte resistente ha rappresentato che il ha beneficiato di un aumento della propria pensione in Pt_1
base agli indici Istat;
circostanza quest'ultima non contestata dal ricorrente, che a riguardo si è limitato a puntualizzare che “lo stesso aumento verrà erogato sul vitalizio spettante alla IG.ra come per legge”. Inoltre, la RD ha evidenziato CP_1
come il ricorrente, avendo interamente provveduto al pagamento del mutuo della casa coniugale, ad oggi risulti sollevato dall'obbligo di esborso della relativa rata. Le circostanze sulla base delle quali il Tribunale ha riconosciuto a un CP_1
assegno di mantenimento di € 100 risultano, quindi, ad oggi, essere evidentemente mutate, stante anche l'intervenuto matrimonio della IA che ha determinato, da Per_1
un lato, l'esonero per il ricorrente dall'obbligo di dover contribuire al mantenimento della medesima con un versamento mensile pari ad € 150 e, dall'altro, il venir meno del vantaggio economico, in favore della resistente, derivante dall'assegnazione della casa coniugale disposta provvisoriamente in suo favore dal Presidente del Tribunale in data 21.02.2021.
Pertanto, alla luce dell'attuale divario reddituale dei coniugi, conseguente all'evidente deterioramento delle condizioni economiche della che, allo stato, può contare CP_1
esclusivamente su un importo pari alla pensione sociale per poter far fronte a tutte le eIGenze di vita, appare congruo, al fine di continuare a garantirle il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, disporre un aumento del contributo al suo mantenimento, già provvisoriamente disposto a carico di da Parte_1
rideterminare nella misura di € 600,00 mensili.
Osserva il Collegio che la domanda relativa al risarcimento del danno che la CP_1
chiede venga liquidato, nel presente giudizio, in proprio favore da parte ricorrente, risulta inammissibile. Infatti, sino all'entrata in vigore del D. Lgs n. 164/24 (c.d. correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile) la domanda di risarcimento del danno e la domanda di separazione erano, per consolidata giurisprudenza, sottoposte a riti differenti: quello ordinario per la domanda di risarcimento e il rito speciale in materia di famiglia per le domande di separazione e di divorzio. La giurisprudenza di legittimità è giunta a tale granitica conclusione che escludeva il “simultaneus processus” argomentando, in occasione di più pronunce, nei seguenti termini “l'art. 40 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. “forte” (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (v. Cass., sentt. n. 20638 del 2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione “forte”. Ne consegue che le due domande non possono essere proposte nel medesimo giudizio”
[Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 18870/2014]. Rilevato che trattasi di un giudizio instaurato il 06.10.2020, quindi in data antecedente all'entrata in vigore del “correttivo della
Riforma Cartabia al Processo Civile”, deve dichiararsi inammissibile la domanda relativa al risarcimento del danno cumulativamente proposta nel presente giudizio da parte resistente.
Parimenti inammissibile deve dichiararsi la domanda proposta dal ricorrente affinché il Tribunale adito disponga che i coniugi, successivamente al rilascio della casa coniugale da parte della IA maggiorenne (circostanza già verificatasi), Per_1
provvedano alla vendita dell'immobile. Osserva il Collegio, infatti, che il giudice della separazione può pronunciarsi in merito all'assegnazione della casa coniugale ma nulla può disporre in merito alla vendita della medesima in quanto le domande relative alla divisione dell'immobile o alla condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile sono autonome e distinte dalla domanda di separazione e, pertanto, assoggettate ad un rito autonomo e ordinario [Cass., Sez. VI, ordinanza n. 27386/2014;
Cass. Sent. n. 10356/2005; Cass. Sent. n. 6660/2001; Cass. Sent. n. 266/2000]. Tenuto conto della soccombenza reciproca, visto l'accoglimento di talune domande ed il rigetto di talaltre per ciascuna delle parti processuali, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1450/2020 come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Isole Tremiti
(FG), così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Isole Tremiti dell'anno 1983 con atto n. 4, parte II, serie A;
- dispone che versi a , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento, € 660,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT VITA, da versarsi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con decorrenza, dal 29/11/2023, data di presentazione della domanda di variazione;
- revoca la disposizione relativa all'assegnazione della casa coniugale;
- revoca la disposizione relative al mantenimento della IA a far tempo dal Per_1
maggio del 2023;
- rigetta la domanda relativa all'addebito di colpa formulata dalla CP_1
- -dichiara inammissibile la domanda relativa al risarcimento del danno formulata dalla medesima;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 30/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi