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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/11/2025, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
AT RI GI
NA NA GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2998 del R.G. 2025, avente ad oggetto mutamento
di sesso, promosso da:
TO , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Persona_1
IP NI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Taranto.
Conclusioni dell'attore: -
“a) Disporre la rettificazione dell'atto di nascita di Persona_2
, nata a [...] il [...], con la sostituzione
[...]
dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del nome da “ Persona_1
” a “ ”; b) Dare atto della legittima volontà della ricorrente,
[...] Persona_3 nell'esercizio del potere di autodeterminazione, di sottoporsi all'intervento di
adeguamento chirurgico del sesso da femminile a maschile, o gradatamente, autorizzare
la medesima a sottoporsi a detto intervento. c) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori
incombenze. d) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 196/2003, parte
ricorrente chiede fin d'ora, che sia apposta a cura dellacancelleria o segreteria,
sull'originale dell'emananda sentenza o di altro provvedimento emesso nel presente
giudizio, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o
provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico femminile e la propria psicosessualità orientata in senso maschile, a partire da
Giugno 2023 ha intrapreso un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica presso il Centro Regionale per la Disforia, Policlinico di Bari.
Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente si è sottoposta a test anamnestici,
clinici e psicodiagnostici, i quali hanno confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere e, nello stesso tempo, hanno escluso disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta (all.to 1, ricorso).
A tale diagnosi è seguito l'intervento di mastectomia bilaterale (all.to 2) e la somministrazione di una terapia con ormoni maschili, come risulta dal piano terapeurico prescrittole (all.to 3, ricorso). Osserva il Collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dalla ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione della stessa nel proseguire il percorso intrapreso, come dichiarato all'udienza del 5.11.2025.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,
alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982.
Ed invero la Suprema Corte ha recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non
obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il
frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove
necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. (Cassazione
Civile, 20 luglio 2015 n. 15138).
Con riferimento all' autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, l'art. 31 del D.lgs. 150/2011 statuisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e
3”. La Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 “ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso in specie, l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico si rende del tutto superflua alla luce del percorso psico-disgnostico, delle cure ormonali e degli interventi medici cui la ricorrente si è già sottoposta.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
24.06.2025, così provvede:
1) attribuisce a , nata il [...] in Persona_2
AV delle NT (BA) e residente in [...] alla P. Calvi n. 4 (C.F.
), il sesso maschile ed il nuovo nome di “ C.F._1 Per_3
” , dando atto che lo stesso potrà liberamente accedere ai conseguenti
[...]
trattamenti medico-chirurgici;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AV delle NT (BA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita (atto Numero
63, parte I, serie A, anno 1998);
3) nulla per le spese.
Così deciso il 18.11.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
AT RI GI
NA NA GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 2998 del R.G. 2025, avente ad oggetto mutamento
di sesso, promosso da:
TO , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Persona_1
IP NI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
ATTORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Taranto.
Conclusioni dell'attore: -
“a) Disporre la rettificazione dell'atto di nascita di Persona_2
, nata a [...] il [...], con la sostituzione
[...]
dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del nome da “ Persona_1
” a “ ”; b) Dare atto della legittima volontà della ricorrente,
[...] Persona_3 nell'esercizio del potere di autodeterminazione, di sottoporsi all'intervento di
adeguamento chirurgico del sesso da femminile a maschile, o gradatamente, autorizzare
la medesima a sottoporsi a detto intervento. c) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori
incombenze. d) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 196/2003, parte
ricorrente chiede fin d'ora, che sia apposta a cura dellacancelleria o segreteria,
sull'originale dell'emananda sentenza o di altro provvedimento emesso nel presente
giudizio, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o
provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento”
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, manifestando sin dall'adolescenza una discrasia tra il proprio sesso anatomico femminile e la propria psicosessualità orientata in senso maschile, a partire da
Giugno 2023 ha intrapreso un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica presso il Centro Regionale per la Disforia, Policlinico di Bari.
Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente si è sottoposta a test anamnestici,
clinici e psicodiagnostici, i quali hanno confermato la presenza di una disforia di genere ovvero disturbo della identità di genere e, nello stesso tempo, hanno escluso disturbi psicopatologici e clinici che possano menomare le sue capacità critiche di giudizio e di scelta (all.to 1, ricorso).
A tale diagnosi è seguito l'intervento di mastectomia bilaterale (all.to 2) e la somministrazione di una terapia con ormoni maschili, come risulta dal piano terapeurico prescrittole (all.to 3, ricorso). Osserva il Collegio che la relazione medico-psicologica allegata alla domanda sottolinea la marcata incongruenza tra il genere esperito/espresso dalla ricorrente e le sue caratteristiche primarie e secondarie;
a tanto deve aggiungersi la ferma convinzione della stessa nel proseguire il percorso intrapreso, come dichiarato all'udienza del 5.11.2025.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso,
alla sostituzione del nome originario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 164/1982.
Ed invero la Suprema Corte ha recentemente affermato che per ottenere la rettificazione del sesso, e conseguentemente del nome, nei registri di stato civile “deve ritenersi non
obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali
anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il
frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purchè la serietà ed
univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove
necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale”. (Cassazione
Civile, 20 luglio 2015 n. 15138).
Con riferimento all' autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico, l'art. 31 del D.lgs. 150/2011 statuisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e
3”. La Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2024 “ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le
modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale
sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nel caso in specie, l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico chirurgico si rende del tutto superflua alla luce del percorso psico-disgnostico, delle cure ormonali e degli interventi medici cui la ricorrente si è già sottoposta.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
24.06.2025, così provvede:
1) attribuisce a , nata il [...] in Persona_2
AV delle NT (BA) e residente in [...] alla P. Calvi n. 4 (C.F.
), il sesso maschile ed il nuovo nome di “ C.F._1 Per_3
” , dando atto che lo stesso potrà liberamente accedere ai conseguenti
[...]
trattamenti medico-chirurgici;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di AV delle NT (BA) di effettuare le corrispondenti rettificazioni nel registro degli atti di nascita (atto Numero
63, parte I, serie A, anno 1998);
3) nulla per le spese.
Così deciso il 18.11.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore Martino Casavola