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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – pensione anticipata di vecchiaia promossa da ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Cucuzza;
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_1 to e difeso dagli avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1243 dell'01.04.2022, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da per il Parte_1 riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata nella gestione
Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD ai sensi del D.lgs. 503/1992, negato in sede amministrativa dall'Ente previdenziale perché non riconosciuta invalida nella misura pari o superiore all'80%.
In particolare, il giudice, disposta ed espletata la CTU, condividendo le conclu- sioni del consulente tecnico anche motivatamente ribadite a fronte delle note critiche di parte e – non sussistendo i requisiti di legge per la concessione del chiesto beneficio – rigettava il ricorso dichiarando le spese processuali irripeti- bili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
R.G. 882_2022 2
Con atto depositato il 29.09.2022 appellava la sentenza resiste- Parte_1 va al gravame l'appellato.
La causa veniva decisa in data 11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., com- piuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto.
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, il gravame è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 434 c.p.c., avendo l'appellante, come appresso si di- rà, indicato con sufficiente chiarezza e precisione le questioni e i punti conte- stati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni del provvedimento impugnato.
2. Con un unico e articolato motivo di gravame, l'appellante censura la senten- za per aver integralmente recepito le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico.
In particolare, deduce che le conclusioni rassegnate dall'ausiliario non solo so- no errate, ma anche discordanti con la documentazione medica in atti.
Contesta, infatti, la percentuale di invalidità riconosciuta alla , affetta da Pt_1
“esiti di quadrantectomia della mammella sinistra con exeresi di due linfonodi sentinella per carcinoma mammario infiltrante di tipo lobulare con micrometa- stasi ad un linfonodo sentinella, già radiotrattato in attuale ormonoterapia ed in follow-up, BPCO ed interstiziopatia polmonare ad incidenza funzionale”. Tali infermità, contrariamente a quanto asserito dal Consulente tecnico, comportano una invalidità superiore all'80%.
A tal fine, richiama la Circolare n. 82 del 10 marzo del 1994, la quale CP_1 stabilisce che, per quanto riguarda il concetto di invalidità, esso vada inteso come “riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle atti- tudini dell'assicurato” identificandosi quindi con il concetto di invalidità di cui all'art. 1 della Legge n. 222 del 12 giugno del 1984, da cui si distingue solo per il valore di soglia.
Deduce che, alla luce di quanto sopra, risulta incomprensibile come, nonostan- te la sussistenza di tutti i presupposti rinvenibili dalla documentazione versata in atti, il consulente abbia ritenuto la “affetta da infermità le quali sono Pt_1
R.G. 882_2022 3
responsabili di una invalidità inferiori al 80% così non potendosi ravvedere i requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio della pensione”.
Precisa che, dalla lettura della consulenza, non è possibile individuare i criteri medico-legali posti a fondamento del ragionamento che ha condotto l'ausiliario alle conclusioni sopra rappresentate, né chiarificatori risultano i riscontri che l'ausiliario fornisce ai dubbi e rilievi formulati dal consulente di parte.
Lamenta l'errata valutazione dell'incidenza della accertata patologia nell'esecuzione delle mansioni lavorative operata dall'ausiliario. Sorprende, in- fatti, come il Consulente ritenga l'assistenza domiciliare per anziani un'attività lavorativa confacente ancora oggi alle possibilità della Sig.ra , che venne Pt_1 dichiarata invalida al 100% nel 2019 per le patologie sofferte e per le quali an- cora oggi non può considerarsi guarita.
Ribadisce che le conclusioni cui giunge il CTU non sono né adeguatamente motivate né, tanto meno, coerenti con gli accertamenti specialistici effettuati.
Infine, rileva che la sentenza impugnata, limitandosi a rilevare che “le conclu- sioni …possono integralmente condividersi in quanto frutto di corretto iter va- lutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione”, non appare esaustiva dell'obbligo di motivazione imposto dalla Suprema Corte, il cui orientamento sul punto viene richiamato nell'atto di appello.
2.1. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il consulente tecnico nominato in questo grado del giudizio ha ritenuto l'appellante affetta da una serie complessa di patologie (analiticamente descrit- te ed illustrate nella relazione in atti) e, sulla base degli accertamenti espletati, ha determinato l'entità percentuale delle affezioni riscontrate, procedendo alla complessiva valutazione delle stesse, con il corretto uso delle tecniche dettate dalla normativa in vigore, nella misura dell'80% a norma dell'art. 1 c. 8 L.
1992/503 con decorrenza dalla «data di presentazione della domanda», che nel caso di specie è quella del 31.10.2019.
Le conclusioni del consulente, da intendersi qui ritrascritte, vanno integralmen- te condivise, dal momento che esse appaiono immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali e sorrette da adeguata e convincente motivazione. Pertanto, il requisito sanitario per il rico- noscimento della prestazione pensionistica richiesta sussisteva alla data della
R.G. 882_2022 4
domanda. L'odierna appellante ha documentato in primo grado il possesso del requisito contributivo, non specificamente contestato dall in primo grado. CP_1
2.2. In ordine alla decorrenza deve tenersi conto del regime introdotto dall'art. 12, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 atteso che, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione “il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, di- sposto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, cor- roborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 otto- bre 2022, n. 30791). Ne discende che anche la pensione di vecchiaia anticipa- ta, riconducibile a pieno titolo al novero dei trattamenti di vecchiaia, è assog- gettata alla disciplina sulle "finestre". Si tratta, difatti, di "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraver- so un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che con- sente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001). (Cassazione civi- le, sez. lav. 14/08/2023 n. 24617; cfr. Cassazione civile, sez. lav. 13/06/2023 n.
16829).
3. L'appello deve essere accolto e l deve essere condannato a erogare in CP_1 favore dell'odierna appellante la pensione anticipata di vecchiaia con la decor- renza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla ma- turazione al soddisfo.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, se- guono la soccombenza, sulla base del valore della causa.
4.1. In punto di diritto, deve, invero, rilevarsi che lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore indeterminabile superiore a Euro 26.000,00, ri- chiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
In proposito deve richiamarsi quanto osservato in materia dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da ultimo, da Cass. n. 35756 del 2022, ove si legge, proprio con riferimento a un'impugnazione concernente la misura delle spese liquidate in un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. relativo all'accerta- mento dei requisiti sanitari utili per ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222 del 1984: «nelle controversie relative a presta- zioni previdenziali il valore della causa deve essere determinato alla stregua
R.G. 882_2022 5
del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'ac- certamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabi- le la prestazione assicurativa (Cass. n. 15656/2012, conf. Cass. n. 10454/2015,
Cass.SU n.10455/2015) ».
Tali principi sono stati confermati da Cass. n. 5484/2023, n. 2504/2023, n.
1973/2023, n. 1884/2023.
Nel caso di specie, applicati i suindicati principi. il valore della causa va indi- viduato nello scaglione compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 nel quale rientra l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto vanno poste definitiva- mente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di di percepire la pensione anticipata di vec- Parte_1 chiaia con la decorrenza di legge, come indicato in parte motiva, e condanna l al pagamento della prestazione oltre alla maggior somma tra interessi e CP_1 rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che liquida CP_1 in € 6.115,00 per il primo grado e in € 7.160,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 882_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 882/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – pensione anticipata di vecchiaia promossa da ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Laura Cucuzza;
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta- P.IVA_1 to e difeso dagli avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1243 dell'01.04.2022, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso proposto da per il Parte_1 riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata nella gestione
Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD ai sensi del D.lgs. 503/1992, negato in sede amministrativa dall'Ente previdenziale perché non riconosciuta invalida nella misura pari o superiore all'80%.
In particolare, il giudice, disposta ed espletata la CTU, condividendo le conclu- sioni del consulente tecnico anche motivatamente ribadite a fronte delle note critiche di parte e – non sussistendo i requisiti di legge per la concessione del chiesto beneficio – rigettava il ricorso dichiarando le spese processuali irripeti- bili ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
R.G. 882_2022 2
Con atto depositato il 29.09.2022 appellava la sentenza resiste- Parte_1 va al gravame l'appellato.
La causa veniva decisa in data 11.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., com- piuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto.
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, il gravame è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 434 c.p.c., avendo l'appellante, come appresso si di- rà, indicato con sufficiente chiarezza e precisione le questioni e i punti conte- stati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni del provvedimento impugnato.
2. Con un unico e articolato motivo di gravame, l'appellante censura la senten- za per aver integralmente recepito le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico.
In particolare, deduce che le conclusioni rassegnate dall'ausiliario non solo so- no errate, ma anche discordanti con la documentazione medica in atti.
Contesta, infatti, la percentuale di invalidità riconosciuta alla , affetta da Pt_1
“esiti di quadrantectomia della mammella sinistra con exeresi di due linfonodi sentinella per carcinoma mammario infiltrante di tipo lobulare con micrometa- stasi ad un linfonodo sentinella, già radiotrattato in attuale ormonoterapia ed in follow-up, BPCO ed interstiziopatia polmonare ad incidenza funzionale”. Tali infermità, contrariamente a quanto asserito dal Consulente tecnico, comportano una invalidità superiore all'80%.
A tal fine, richiama la Circolare n. 82 del 10 marzo del 1994, la quale CP_1 stabilisce che, per quanto riguarda il concetto di invalidità, esso vada inteso come “riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle atti- tudini dell'assicurato” identificandosi quindi con il concetto di invalidità di cui all'art. 1 della Legge n. 222 del 12 giugno del 1984, da cui si distingue solo per il valore di soglia.
Deduce che, alla luce di quanto sopra, risulta incomprensibile come, nonostan- te la sussistenza di tutti i presupposti rinvenibili dalla documentazione versata in atti, il consulente abbia ritenuto la “affetta da infermità le quali sono Pt_1
R.G. 882_2022 3
responsabili di una invalidità inferiori al 80% così non potendosi ravvedere i requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio della pensione”.
Precisa che, dalla lettura della consulenza, non è possibile individuare i criteri medico-legali posti a fondamento del ragionamento che ha condotto l'ausiliario alle conclusioni sopra rappresentate, né chiarificatori risultano i riscontri che l'ausiliario fornisce ai dubbi e rilievi formulati dal consulente di parte.
Lamenta l'errata valutazione dell'incidenza della accertata patologia nell'esecuzione delle mansioni lavorative operata dall'ausiliario. Sorprende, in- fatti, come il Consulente ritenga l'assistenza domiciliare per anziani un'attività lavorativa confacente ancora oggi alle possibilità della Sig.ra , che venne Pt_1 dichiarata invalida al 100% nel 2019 per le patologie sofferte e per le quali an- cora oggi non può considerarsi guarita.
Ribadisce che le conclusioni cui giunge il CTU non sono né adeguatamente motivate né, tanto meno, coerenti con gli accertamenti specialistici effettuati.
Infine, rileva che la sentenza impugnata, limitandosi a rilevare che “le conclu- sioni …possono integralmente condividersi in quanto frutto di corretto iter va- lutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione”, non appare esaustiva dell'obbligo di motivazione imposto dalla Suprema Corte, il cui orientamento sul punto viene richiamato nell'atto di appello.
2.1. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il consulente tecnico nominato in questo grado del giudizio ha ritenuto l'appellante affetta da una serie complessa di patologie (analiticamente descrit- te ed illustrate nella relazione in atti) e, sulla base degli accertamenti espletati, ha determinato l'entità percentuale delle affezioni riscontrate, procedendo alla complessiva valutazione delle stesse, con il corretto uso delle tecniche dettate dalla normativa in vigore, nella misura dell'80% a norma dell'art. 1 c. 8 L.
1992/503 con decorrenza dalla «data di presentazione della domanda», che nel caso di specie è quella del 31.10.2019.
Le conclusioni del consulente, da intendersi qui ritrascritte, vanno integralmen- te condivise, dal momento che esse appaiono immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici, fondate su esami clinici, diagnostici e strumentali e sorrette da adeguata e convincente motivazione. Pertanto, il requisito sanitario per il rico- noscimento della prestazione pensionistica richiesta sussisteva alla data della
R.G. 882_2022 4
domanda. L'odierna appellante ha documentato in primo grado il possesso del requisito contributivo, non specificamente contestato dall in primo grado. CP_1
2.2. In ordine alla decorrenza deve tenersi conto del regime introdotto dall'art. 12, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 atteso che, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione “il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia, di- sposto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, presenta una valenza generale, cor- roborata da elementi di ordine letterale e teleologico (Cass., sez. lav., 19 otto- bre 2022, n. 30791). Ne discende che anche la pensione di vecchiaia anticipa- ta, riconducibile a pieno titolo al novero dei trattamenti di vecchiaia, è assog- gettata alla disciplina sulle "finestre". Si tratta, difatti, di "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraver- so un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che con- sente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001). (Cassazione civi- le, sez. lav. 14/08/2023 n. 24617; cfr. Cassazione civile, sez. lav. 13/06/2023 n.
16829).
3. L'appello deve essere accolto e l deve essere condannato a erogare in CP_1 favore dell'odierna appellante la pensione anticipata di vecchiaia con la decor- renza di legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla ma- turazione al soddisfo.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, se- guono la soccombenza, sulla base del valore della causa.
4.1. In punto di diritto, deve, invero, rilevarsi che lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore indeterminabile superiore a Euro 26.000,00, ri- chiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte.
In proposito deve richiamarsi quanto osservato in materia dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, da ultimo, da Cass. n. 35756 del 2022, ove si legge, proprio con riferimento a un'impugnazione concernente la misura delle spese liquidate in un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. relativo all'accerta- mento dei requisiti sanitari utili per ottenere la conferma dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222 del 1984: «nelle controversie relative a presta- zioni previdenziali il valore della causa deve essere determinato alla stregua
R.G. 882_2022 5
del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'ac- certamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabi- le la prestazione assicurativa (Cass. n. 15656/2012, conf. Cass. n. 10454/2015,
Cass.SU n.10455/2015) ».
Tali principi sono stati confermati da Cass. n. 5484/2023, n. 2504/2023, n.
1973/2023, n. 1884/2023.
Nel caso di specie, applicati i suindicati principi. il valore della causa va indi- viduato nello scaglione compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00 nel quale rientra l'ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto vanno poste definitiva- mente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di di percepire la pensione anticipata di vec- Parte_1 chiaia con la decorrenza di legge, come indicato in parte motiva, e condanna l al pagamento della prestazione oltre alla maggior somma tra interessi e CP_1 rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna l a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che liquida CP_1 in € 6.115,00 per il primo grado e in € 7.160,00 per il presente grado, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.12.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
R.G. 882_2022