Articolo 19 della Legge 2 aprile 1958, n. 339
Articolo 18Articolo 20
Versione
2 maggio 1958
Art. 19. 13ª mensilita'

Per la corresponsione della 13ª mensilita', vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940 .
Entrata in vigore il 2 maggio 1958
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