Versione
2 maggio 1958
2 maggio 1958
Art. 19. 13ª mensilita'
Per la corresponsione della 13ª mensilita', vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940 .
Per la corresponsione della 13ª mensilita', vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 13/02/2023, n. 1430Provvedimento: 1 TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2023, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 27563 del RGAC dell'anno 2021, vertente tra: Parte_1 rappr.ta e difesa dagli Avv. Cristina Fanetta e Alessia Gabutti- ricorrente E CP_1 , rappr.to e difeso dagli Avv. Irene Passerini e Valerio Di Domanicantonio – convenuto Controparte_2 rappr.ta e difesa dagli Avv. Irene Passerini – convenuta DISPOSITIVO …Leggi di più...
- prescrizione estintiva·
- CCNL lavoro domestico·
- danno pensionistico·
- 13^ mensilità·
- art. 429 c.p.c.·
- differenze retributive·
- art. 112 c.p.c.·
- lavoratore domestico·
- subordinazione·
- scatti di anzianità·
- indennità sostitutiva ferie·
- art. 36 Cost.·
- art. 2948 c.c.