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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/10/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 3390/24 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso NO ed Parte_1
OR NO, come in atti RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p. t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.6.24 il ricorrente in epigrafe ha convenuto l CP_1 deducendo di aver ottenuto dal Tribunale di RR IA – Sez. Lavoro la sentenza n. 730/2023 che dichiarava il suo diritto al ricalcolo del TFS considerando anche il periodo di lavoro dall'1 agosto 1978 al 11 giugno 1985,
1 quindi per il periodo complessivo dall'1 agosto 1978 al 31 dicembre 2018, avendo ricevuto un TFS calcolato per un minor periodo vale a dire dal 12 giugno 1985 al 31 dicembre 2018 e conseguentemente condannava l al CP_1 pagamento delle differenze economiche ovvero alla quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo;
chiedeva per tanto di “Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, la trattenuta di € 4.310,04 operata dall' sulla differenza CP_1 di TFS spettante al ricorrente è illegittima e per l'effetto B) Condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, a corrispondere al ricorrente l'anzidetto importo di € 4.310,04, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo. In particolare parte ricorrente contestava il recupero effettuato dall' CP_1 dell'importo pari ad € 4310,04 a titolo di contributi, ritenendo che illegittimamente l aveva posto a carico del ricorrente i contributi CP_1 previdenziali che l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952, e che non fu fatto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio l nonostante la regolarità CP_1 della notifica non si costituiva e per tanto ne veniva dichiarata la contumacia.
In data odierna, la causa viene decisa con la redazione ed il deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va premesso che l in esecuzione della sentenza 730/23 RG aveva CP_1 rideterminato il TFS dovuto al ricorrente per 41 anni (anziché 34), calcolando un importo dovuto pari ad € 68.157,50, e dunque una differenza ancora dovuta pari ad € 11.636,72 (tra quanto dovuto € 68.157,50 e quanto già percepito € 56.520,78); ha tuttavia trattenuto dall'importo la somma di € 4.310,04 a titolo di recupero di contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 152/1968.
Oggetto del presente giudizio è la questione relativa agli oneri contributivi per i quali l' ha provveduto al recupero ai sensi dell'art. 11 della legge 152/68, CP_1 recante “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
2 locali”, eccependo che al caso di specie era applicabile la legge n. 152/1968 e non, come nella prospettiva di parte ricorrente, la legge n. 218/1952.
Per quanto riguarda, dunque, il residuo importo di € 4.310,04, occorre verificare la legittimità della trattenuta eseguita dall'ente previdenziale in base all'art. 11 l. 152/1968. Tanto la fattispecie in esame è riconducibile al disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952; invero la Suprema Corte si è pronunciata ribadendo – anche di recente - che nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. n. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014). Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18524/2022) secondo cui “La sentenza impugnata nell'escludere il diritto del datore di lavoro a rivalersi della quota di contribuzione a carico del lavoratore in sede di pagamento delle differenze retributive dovute a seguito di condanna giudiziaria si è conformata alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che ha da tempo enunciato il principio secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). Per tali ragioni, l' deve essere condannata al pagamento anche CP_1 dell'importo residuo di €4.310,04 illegittimamente trattenuto oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente l'importo CP_1 residuo di € 4.310,04 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. b) condanna l a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi euro 1500,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi. RR IA , li 30 ottobre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.10.25 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 3390/24 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfonso NO ed Parte_1
OR NO, come in atti RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p. t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.6.24 il ricorrente in epigrafe ha convenuto l CP_1 deducendo di aver ottenuto dal Tribunale di RR IA – Sez. Lavoro la sentenza n. 730/2023 che dichiarava il suo diritto al ricalcolo del TFS considerando anche il periodo di lavoro dall'1 agosto 1978 al 11 giugno 1985,
1 quindi per il periodo complessivo dall'1 agosto 1978 al 31 dicembre 2018, avendo ricevuto un TFS calcolato per un minor periodo vale a dire dal 12 giugno 1985 al 31 dicembre 2018 e conseguentemente condannava l al CP_1 pagamento delle differenze economiche ovvero alla quota di TFS risultante dalla differenza di quanto spettante per il maggior periodo;
chiedeva per tanto di “Accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, la trattenuta di € 4.310,04 operata dall' sulla differenza CP_1 di TFS spettante al ricorrente è illegittima e per l'effetto B) Condannare l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, a corrispondere al ricorrente l'anzidetto importo di € 4.310,04, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo. In particolare parte ricorrente contestava il recupero effettuato dall' CP_1 dell'importo pari ad € 4310,04 a titolo di contributi, ritenendo che illegittimamente l aveva posto a carico del ricorrente i contributi CP_1 previdenziali che l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952, e che non fu fatto.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio l nonostante la regolarità CP_1 della notifica non si costituiva e per tanto ne veniva dichiarata la contumacia.
In data odierna, la causa viene decisa con la redazione ed il deposito telematico della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Va premesso che l in esecuzione della sentenza 730/23 RG aveva CP_1 rideterminato il TFS dovuto al ricorrente per 41 anni (anziché 34), calcolando un importo dovuto pari ad € 68.157,50, e dunque una differenza ancora dovuta pari ad € 11.636,72 (tra quanto dovuto € 68.157,50 e quanto già percepito € 56.520,78); ha tuttavia trattenuto dall'importo la somma di € 4.310,04 a titolo di recupero di contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 152/1968.
Oggetto del presente giudizio è la questione relativa agli oneri contributivi per i quali l' ha provveduto al recupero ai sensi dell'art. 11 della legge 152/68, CP_1 recante “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
2 locali”, eccependo che al caso di specie era applicabile la legge n. 152/1968 e non, come nella prospettiva di parte ricorrente, la legge n. 218/1952.
Per quanto riguarda, dunque, il residuo importo di € 4.310,04, occorre verificare la legittimità della trattenuta eseguita dall'ente previdenziale in base all'art. 11 l. 152/1968. Tanto la fattispecie in esame è riconducibile al disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952; invero la Suprema Corte si è pronunciata ribadendo – anche di recente - che nelle ipotesi in cui i contributi non siano stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. n. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014). Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18524/2022) secondo cui “La sentenza impugnata nell'escludere il diritto del datore di lavoro a rivalersi della quota di contribuzione a carico del lavoratore in sede di pagamento delle differenze retributive dovute a seguito di condanna giudiziaria si è conformata alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che ha da tempo enunciato il principio secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011). Per tali ragioni, l' deve essere condannata al pagamento anche CP_1 dell'importo residuo di €4.310,04 illegittimamente trattenuto oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente l'importo CP_1 residuo di € 4.310,04 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. b) condanna l a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida CP_1 in complessivi euro 1500,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi. RR IA , li 30 ottobre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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