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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10405/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10405/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Alfonso Lamarmora n. 39, presso lo studio dell'avv.
PUCCIARELLI SAMANTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_3 Parte_2
13/07/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 843 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 31/01/1998 maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
le parti danno atto che il signor ha reperito un immobile in locazione e vi si è già trasferito, portando con sé i propri effetti Pt_2 personali;
2. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, così come la figlia maggiorenne Per_1
3. La casa coniugale sita in Torino, Via Cocconato n. 3, immobile censito NCEU foglio 149, numero
175, subalterno 10, piani T-S1, verrà posto in vendita al prezzo di mercato ed il ricavato verrà diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previa detrazione di eventuali spese ed estinzione del mutuo residuo;
4. Sino alla vendita il suddetto immobile e le relative pertinenze rimarranno nell'esclusiva disponibilità della signora che la abiterà unitamente alla figlia provvedendo al pagamento del mutuo Parte_1 Per_1 sino alla sua estinzione – maggio 2024 -. Eventuali spese straordinarie deliberate o da deliberare resteranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
5. L'autorimessa di cui al punto 6 delle premesse (sita in Torino, Corso Casale numeri 101 e 103 – angolo Viale Michelotti -, distinta NCEU foglio 1275, mappale 31 sub. 23) verrà posta in vendita al prezzo di mercato ed il ricavato verrà attribuito, sino alla concorrenza di € 17.500 al signor mentre Pt_2 l'eventuale eccedenza sarà di competenza esclusiva della signora . Eventuali spese di Parte_1 conservazione o manutenzione che dovessero rendersi necessarie sino alla vendita saranno a carico del signor Pt_2
6. Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva delle vetture già in uso ed a sé intestate e quindi: la signora della Fiat 500 ed il signor della Toyota AY e della Vespa;
Parte_1 Pt_2
7. Gli orologi di cui al punto 8 (EX 16234 e Omega SP reduced) delle premesse rimarranno nella disponibilità e sotto la custodia del signor con impegno di quest'ultimo a trasferirli alla Pt_2 figlia od a corrispondere a quest'ultima, in caso di loro alienazione, il ricavato dalla vendita. Per_1
pagina 2 di 3 8. Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale derivante dalla vita coniugale e pertanto dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/01/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10405/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Alfonso Lamarmora n. 39, presso lo studio dell'avv.
PUCCIARELLI SAMANTA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_3 Parte_2
13/07/1991.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 843 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 31/01/1998 maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con ricorso depositato il 22/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
le parti danno atto che il signor ha reperito un immobile in locazione e vi si è già trasferito, portando con sé i propri effetti Pt_2 personali;
2. Entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti, così come la figlia maggiorenne Per_1
3. La casa coniugale sita in Torino, Via Cocconato n. 3, immobile censito NCEU foglio 149, numero
175, subalterno 10, piani T-S1, verrà posto in vendita al prezzo di mercato ed il ricavato verrà diviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, previa detrazione di eventuali spese ed estinzione del mutuo residuo;
4. Sino alla vendita il suddetto immobile e le relative pertinenze rimarranno nell'esclusiva disponibilità della signora che la abiterà unitamente alla figlia provvedendo al pagamento del mutuo Parte_1 Per_1 sino alla sua estinzione – maggio 2024 -. Eventuali spese straordinarie deliberate o da deliberare resteranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno;
5. L'autorimessa di cui al punto 6 delle premesse (sita in Torino, Corso Casale numeri 101 e 103 – angolo Viale Michelotti -, distinta NCEU foglio 1275, mappale 31 sub. 23) verrà posta in vendita al prezzo di mercato ed il ricavato verrà attribuito, sino alla concorrenza di € 17.500 al signor mentre Pt_2 l'eventuale eccedenza sarà di competenza esclusiva della signora . Eventuali spese di Parte_1 conservazione o manutenzione che dovessero rendersi necessarie sino alla vendita saranno a carico del signor Pt_2
6. Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva delle vetture già in uso ed a sé intestate e quindi: la signora della Fiat 500 ed il signor della Toyota AY e della Vespa;
Parte_1 Pt_2
7. Gli orologi di cui al punto 8 (EX 16234 e Omega SP reduced) delle premesse rimarranno nella disponibilità e sotto la custodia del signor con impegno di quest'ultimo a trasferirli alla Pt_2 figlia od a corrispondere a quest'ultima, in caso di loro alienazione, il ricavato dalla vendita. Per_1
pagina 2 di 3 8. Le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale derivante dalla vita coniugale e pertanto dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/01/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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