TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 7305, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
nato ad [...] il Parte_1
4.2.1971, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia
Vigilante, ricorrente
E
, nato a [...] il Controparte_1
9.9.1969, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Antonicelli, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 9.4.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 10.7.2024 Creatore Laura, premesso che:
- in data 19.8.2000 aveva contratto matrimonio concordatario in SS (anno 2000, parte II, serie A, atto n. 38) con;
Controparte_1
- che dall'unione coniugale erano nate le figlie
(n. il 19.5.2001) e Persona_1 Per_2
(n. il 19.4.2005);
1 - venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi;
- a seguito della trasformazione del rito da contenzioso a congiunto, il Tribunale di Bari, con decreto del 25.5.2021, omologava la separazione;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
- che il aveva provveduto solo CP_1 sporadicamente a corrisponderle somme per il mantenimento delle figlie;
- che le figlie, benchè entrambe maggiorenni, non erano economicamente autosufficienti;
tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante corresponsione della somma mensile di €250,00 per ciascuna, oltre adeguamento annuale istat.
Con decreto del 19.7.2024 il Presidente fissava la comparizione personale delle parti innanzi a l Giudice delegato, assegnava al ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio. Con memoria del 10.2.2025 si costituiva in giudizio aderendo alle avverse richieste. Controparte_1
All'udienza del 14.2.2025 la causa era rinviata per consentire il deposito della convenzione di divorzio sottoscritta dalle parti, la quale veniva depositata in data 2.4.2025.
All'udienza del 9.4.2025 celebrata in forma cartolare la causa era quindi rimessa al Collegio sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali, rinunciando alla comparizione personale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al
Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello
Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta recante data 7.4.2025 e depositata in atti (cfr. deposito del 2.4 .2025), sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
Le spese processuali sono compensate integralmente attesa la consensualizzazione della lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 7305/2024 pendente tra e Parte_1
con l'intervento del P.M. in sede, Controparte_1 così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in SS il 19.8.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(anno 2000, atto n. 38, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta recante data 7.4.2025 e depositata agli atti di causa, da intendersi qui trascritte;
la moglie perde il cognome del marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R.
n. 396/2000; spese compensate;
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E
DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PR E SI D E N T E
D O TT. GI U SE P P E DIS A B A T O
4