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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6378 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH AT Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa DE RP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 6669 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-
ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna
RI EZ ( ) in virtù di procura in calce all'atto di C.F._1
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 18 ( ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta ( ) in virtù di C.F._2
procura generale alle liti per atto notaio del 13.3.2014 rep. n. Persona_1
47491
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 15 449/2021
pubblicata il 5.10.2021 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione di energia elettrica).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 3905/2018 del 13.2.2018 il Tribunale di Roma ingiungeva alla , con sede in Grotteria (RC), il Parte_1
pagamento, in favore di . (già Controparte_1 [...]
, della somma di € 110.051,15, oltre interessi ex D.Lgs. n. Controparte_2
231/2002 e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, in forza delle fatture n. 80752242113512A del 25.6.2014 e n. 80752242000071A del 24.6.2014 .
Avverso il decreto proponeva opposizione la parrocchia ingiunta, che contestava la fondatezza della pretesa, chiedendo , previa istanza di autorizzazione alla chiamata in causa in manleva del parroco dell'epoca,
la revoca del provvedimento o, in subordine, la condanna CP_3
pag. 2 di 18 del terzo chiamato in garanzia e infine, in via ulteriormente subordinata, il ricalcolo dei consumi per il periodo dal 2009 al 2013.
Nel corso del giudizio, con “preverbale” depositato il 6.12.2018, l'opponente eccepiva l'incompetenza per territorio in relazione al foro del consumatore.
L'opposta , nel costituirsi, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Il Tribunale adito, non autorizzata la chiamata in causa di terzo, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e respinte le istanze istruttorie ,
con sentenza n. 15449/2021 rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. – Con atto di citazione notificato il 6.11.2021 la parrocchia ha proposto appello, articolato in sei motivi, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le domande avanzate in primo grado. In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione di c.t.u. e prova per testi.
3. – Si è costituita in giudizio l'PP, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
4. Alla prima udienza la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria ex art. 283
c.p.c.
Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 19.9.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
A seguito di istanza di rinvio presentata dal difensore della parte PP,
la Corte, con decreto del 7.10.2025, ha disposto il rinvio all'udienza del pag. 3 di 18 30.10.2025 per gli stessi incombenti, sostituendola con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Depositate le note da entrambe le parti, la Corte ha pronunciato sentenza, ai sensi del citato art. 281-sexies c.p.c.
5. L'PP ha formulato sei motivi.
Con il primo motivo (rubricato «Sulla ricostruzione del fatto ») si censura la sentenza impugnata per avere riportato ele menti e circostanze non riscontrabili in atti. In particolare, non risulterebbe che:
a) «l'impianto complesso che contava numerosi termoconvettori ed impianto di condizionamento con numerose unità interne, nonché l'impianto campanario»;
b) non è stata autorizzata la chiamata in garanzia del sacerdote
[...]
poiché l'istanza non è stata mai decisa;
CP_3
c) «Inoltre è emerso che, all'atto degli accertamenti, non ha contestato la fornitura, la verifica e l'accertato bypass (v. documentazione in atti) e che infine, ha risarcito, seppur in misura minima, il danno ».
Reputa la Corte che le censure sopra riportate non costituiscano un vero e proprio motivo di appello, dotato del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012), che richiede una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, sì da consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. ord. 21.6.2023 ,
n. 17709; Cass. ord. 22.6.2022 , n. 20123; Cass. ord. 28.10.2020, n. 23871).
pag. 4 di 18 Si tratta, invece, soltanto di frasi riportate in sentenza quali deduzioni della controparte (punto a) o a sostegno di un ragionamento (esistenza di un valido contratto), che non viene riportato o criticato (punto c), o, infine, dalle quali non si traggono conseguenze (punto b, ripreso nell'ambito del secondo motivo).
6. Con il secondo motivo l'PP eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa autorizzazione alla chiamata in garanzia del terzo
(sacerdote , in violazione degli artt. 102, 103 e 354 c.p.c. CP_3
Si sostiene che, già con l'atto di citazione in opposizione aveva avanzato istanza di chiamata in causa del terzo, che poi aveva reiterato in tutti gli scritti fino alla conclusione del giudizio , chiedendo di essere manlevata in caso di condanna al pagamento di quanto chiesto dall'ingiungente, per non avere il terzo vigilato sui contatori , e che su tale istanza non si era mai provveduto, diversamente da quanto scritto.
Dalla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo chiamato discenderebbe la nullità della sentenza di primo grado e la necessità
di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., a meno che la Corte
non autorizzi la chiamata in garanzia e decida in ordine alle domande svolte contro il terzo.
Il motivo è infondato.
Premesso che il giudice di prime cure, nel ricostruire la vicenda processuale,
qualifica come “non autorizzata” la chiamata di terzo nel senso di dare atto che non vi è stato un espresso provvedimento di autorizzazione, si richiama il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l'autorizzazione del pag. 5 di 18 giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106
c.p.c., ove non si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale, potendo il giudice rifiutarla sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. S.U.
23.2.2010, n. 4309; Cass. 6 .7.2006, n. 15362).
Il provvedimento del giudice che autorizzi o rifiuti di autorizzare la chiamata in causa di un terzo ex art. 269 c.p.c. non ha quindi natura decisoria, sicché
non può formare oggetto di appello o di ricorso per cassazione ed è
insuscettibile di passare in cosa giudicata ( Cass. 26.1.2022, n. 2331; Cass.
ord. 26.6.2019, n. 21706; Cass. 13.3.2013 , n. 6208).
Di conseguenza, ove sia stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo senza che il giudice abbia neppure provveduto in merito, non può
dirsi affatto che il terzo, per effetto automatico della proposizione dell'istanza di autorizzazione alla chiamata, e prima ancora di essere citato o di aver depositato una comparsa di intervento, abbia assunto la qualità di parte nel processo, legata da un nesso di litisconsorzio necessario processuale con i soggetti originari della lite, in maniera da obbligare il giudice d'appello a rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio (così Cass. n. 21706/2019 cit.).
7. Con il terzo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che l'eccezione di prescrizione breve (due anni) prevista dalla l. n. 205/2017 è
inammissibile perché tardiva e infondata, in quanto applicabile, a norma dell'art. 10 (disposizione non retroattiva), soltanto alle fatture con scadenza successiva all'1.3.2018.
pag. 6 di 18 In primo luogo, il citato art. 10 non è inerente alla fornitura di energia elettrica, sicché la motivazione sarebbe sotto questo profilo nulla o viziata.
Inoltre, da un lato, la normativa in parola sarebbe applicabile, in quanto
«modificativa del codice civile così come le interpretazioni operate con le Delibere Arera»,
dall'altro, «l'applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) recepita ed interpretate da con Delibera 547/2019 del 17/12/2019 modificata dalla Legge di CP_4
Bilancio 2020 (Legge n. 160/19) e con Delibera ARERA 186/2020 del 26/05/2020 hanno carattere retroattivo, anche rispetto ai conguagli pendenti». Infatti, dall'1.1.2020 i clienti di energia e gas e gli utenti del servizio idrico integrato, appartenenti alle tipologie indicate dalla legge e dalla regolazione vigente, possono «in ogni caso» eccepire la prescrizione per importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di due anni.
Poiché la comunicazione della ricostruzione dei consumi è avvenuta nel giugno 2014, al momento dell'ingiunzione di pagamento (notificata il
20.2.2018), erano decorsi ampiamente due anni previsti dalla l. n. 205/2017.
La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione ordinaria.
Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, alla fattispecie non è applicabile la sospensione dei termini ex art. 2941, n. 8, c.c.
in quanto i contatori erano custoditi in una bacheca con vetro, su pubblico passaggio, e dal vetro era ben visibile il bypass e la modifica dei cavi, sicché
il dipendente, sia d el fornitore che del distributore, ben avrebbe potuto notare la manomissione.
pag. 7 di 18 7.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse , con riferimento all'eccezione di prescrizione biennale ai sensi della l. n. 205/2017.
Il primo giudice ha rigettato detta eccezione sulla base di due rationes
decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata,
l'una di inammissibilità (formulazione dell'eccezione soltanto con le memorie conclusive, oltre i termini previsti dal codice di procedure civile),
l'altra di rigetto nel merito (inapplicabilità dell'eccezione alle fatture con scadenza successiva all'1.3.2018); la prima statuizione non è stata impugnata.
Trova applicazione, quindi, il costante principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. ord. 14.3.2024 ,
n. 6947; Cass. 18.4.2019, n. 10815).
Ne consegue nella specie che, non essendo stata impugnata la statuizione sulla tardività dell'eccezione, difetta l'interesse a impugnare quella concernente il rigetto dell'eccezione nel merito, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa, non idoneamente censurata.
pag. 8 di 18 Ciò determina l'inammissibilità parziale del motivo di appello, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 11.12.2020, n. 28307).
7.2. In ordine alla prescrizione quinquennale, invece, il motivo è infondato.
Secondo la tesi dell'PP dovrebbe escludersi l'applicabilità della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. per il fatto che il bypass era visibile dall'esterno e quindi non occulto.
Tale circostanza, tuttavia, è ininfluente , poiché ciò che rileva ai fini dell'anzidetta disposizione è che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito.
L'allaccio abusivo alla rete accertato in sede di verifica tecnica CP_2
compiuta dal distributore in data 1.4.2014, non contestato in questa sede, ha reso ignoto l'effettivo prelievo dei consumi e quindi non ha consentito che la prescrizione iniziasse a decorrere (art. 2935 c.c.); la prescrizione, dunque, ha iniziato il suo decorso quando è intervenuta ed è stata messa a disposizione del venditore, dopo la rilevazione del dolo avvenuta con la verifica dell'aprile del 2014, la rielaborazione dei dati di consumo ad opera del distributore, senza che possa rimproverarsi un colpevole ritardo nella scoperta della frode.
8. Con il quarto motivo l'PP denunzia il «vizio di motivazione,
travisamento dei fatti e carenza di prova » della sentenza, nella parte in cui ha affermato che «l'erogato deve ritenersi provato attesi la terzietà del verificatore rispetto al pag. 9 di 18 rapporto contrattuale (con una ricostruzione dei consumi che appare logicamente condivisibile –v doc. 10 prodotto da parte opposta - laddove individua il criterio motivando contestualmente circa l'impossibilità di ricorrere al diverso criterio storico o dei consumi successivi), l'assenza di contestazioni al momento della redazione del verbale di verifica, la mancanza di specifiche critiche al metodo di contabilizzazione, che deve essere necessariamente presunto (il pregresso prelievo abusivo ha bypassato il contatore) e che deve tenere conto del numero degli apparecchi che utilizzavano energia in seno alla Parte_1
(che non sono certamente solo le campane ma anche le fonti necessarie di riscaldamento/raffreddamento dei locali dell'ente ecclesiastico secondo il normale fabbisogno, v art. 1560 cc come si ricava anche la fatto che la , successivamente ai Parte_1
fatti di causa, ha chiesto una modifica in aumento della potenza da 6 kw monofase a 10 kw trifase)».
Orbene, gli elementi di fatto riportati non risulterebbero nel verbale di verifica né sarebbero stati provati da che, peraltro, non ha dimostrato CP_2
neanche l'esistenza di impianti diversi dalle campane e dalle luci;
inoltre, la contabilità presunta dei consumi non ha fatto riferimento ai dati pregressi, né
risulta provata l'esistenza di apparecchiature e, dopo il ripristino del contatore, l'assorbimento di energia.
Né potrebbe essere preso come valido motivo dell'elevato conteggio il passaggio da 6 kw monofase a 10 kw trifase , che non risulta cristallizzato all'atto della redazione del verbale da parte del verificatore, perché i fatti, le attrezzature e i luoghi possono essere stati modificati.
dunque, pur essendone onerata, non Controparte_1
avrebbe provato il credito né le fatture possono essere considerate documenti pag. 10 di 18 efficaci in sede di opposizione , costituendo al più un mero indizio. In
particolare, la società opposta non ha prodotto il contratto e i documenti di trasporto attestanti i flussi di energia forniti dal distributore al punto di CP_2
consegna dell'energia elettrica, né ha dimostrato con certezza l'avvenuta erogazione dei consumi.
L'PP aggiunge che aveva contestato , oltre al titolo legittimante e all'entità degli importi pretesi, anche la procedura di calcolo di natura presuntiva posta in essere da poiché, essendo stato asportato il CP_2
contatore, era impossibilitata ad accertare i flussi di cui sopra.
Per di più, non era avvenuto il censimento degli impianti utilizzatori (che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto esistente) da parte degli operatori né vi è alcun riferimento nel calcolo ai criteri con cui è stato redatto, mentre la lettera raccomandata a.r. inviata al gestore distributore per conoscere il criterio delle operazioni di ricalcolo, nonché i consumi storici,
era rimasta senza riscontro.
L'PP rileva altresì che la relazione tecnica di parte depositata nel primo grado di giudizio, non contestata da controparte, dimostr erebbe che le somme pretese dalla controparte per il periodo 1.4.2011 -1.4.2014 sono assolutamente fuori da ogni logica ed eccessivamente esose (tenuto conto anche che si tratta di una piccola chiesa con piccola canonica, abitata da una sola persona e che era in funzione anche un impianto fotovoltaico) e che l'allaccio irregolare non aveva avuto lo scopo di sottrarre energia elettrica,
ma solo quello di alimentare l'automatismo delle campane.
Le doglianze sono prive di pregio .
pag. 11 di 18 Si condividono del tutto le puntuali argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado, che ha ricostruito la vicenda in modo aderente alle risultanze documentali e ha poi risolto la controversia sulla base di principi di diritto consolidati, dai quali non vi è ragione di discostarsi.
Invero, il giudice non ha affatto attribuito valore di piena prova legale alle fatture, nonostante la contestazione dell'opponente, né tanto meno ha riconosciuto a un documento formato unilateralmente capacità di per sé
dimostrativa del fatto in esso rappresentato, ma ha ritenuto, sulla scorta di un ragionamento sorretto da precisi riferimenti di natura indiziaria, la cui gravità, precisione e concordanza non è stata confutata dalla parrocchia, che abbia soddisfatto l'onere di dimostrare il Controparte_1
quantum a essa spettante in ragione dell'accertato prelievo abusivo di energia elettrica emerso all'esito della verifica eseguita dai tecnici della società di distribuzione e che, al contrario, la parrocchia si sia limitata a proporre un criterio di misurazione alternativo, anche tramite l'allegata consulenza tecnica di parte, inattendibile e non supportata da adeguati riscontri.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di manomissione del contatore – provocata oppure no dal somministrato – e quindi accertata l'inattendibilità dei dati registrati dal contatore manomesso,
si riconosce al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consum i presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr.
pag. 12 di 18 Cass. ord. 22.7.2025, n. 20769; Cass. ord. 27.2.2025, n. 5219; Cass.
21.5.2019, n. 13605). Sicuramente utilizzabile è il criterio metodologico della “potenza tecnicamente prelevabile”, basato sulla potenza massima che potrebbe essere prelevata in continuo dalla rete elettrica, tenendo conto della portata del conduttore abusivo e de lle caratteristiche della connessione , di cui è stato affermato il carattere non arbitrario (cfr. le citate ordinanze nn.
20769 e 5219 del 2025, nonché Cass. 22.7.2024, n. 20249).
Esclusa, dunque, l'applicabilità dei principi richiamati dall'PP, nella specie risulta dagli atti che, a seguito delle distinte verifiche effettuate da
Enel Distribuzione in data 1.4.2014 sono stati rilevati due allacci abusivi, i quali consentivano, attraverso l'allaccio diretto alla rete di di prelevare CP_2
liberamente energia prima che la corrente entrasse nel contatore e, dunque,
potesse essere misurata, impedendo a di Controparte_1
fatturare l'energia elettrica prelevata.
Il distributore (terzo rispetto al rapporto contrattuale di somministrazione ,
responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori, nonché della raccolta a della validazione e registrazione delle misure in base al T.I. di
, dopo avere rimosso i cavi abusivi e avere distaccato la fornitura nel CP_4
contraddittorio dell'utente, ha proceduto alla dettagliata ricostruzione dei quantitativi di energia elettrica e potenza per il periodo dal 2.4.2009 (cinque anni antecedenti alla data di comunicazione della ricostruzione, stante l'impossibilità di risalire alla data di inizio dell'irregolarità, termine coincidente con quello di prescrizione applicabile nella specie) fino al
31.3.2014 (v. verbali di verifica e ricostruzione consumi e relazione peritale pag. 13 di 18 e certificazione consumi del 29.11.2018 – docc. 2, 3 e 10 fasc. primo grado parte opposta).
Detta ricostruzione è stata compiuta utilizzando il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, avuto riguardo alla sezione dei conduttori e in funzione della tipologia di prelievo (trifase) , dando atto che non era possibile utilizzare il metodo dello “storico consum i”, in quanto, nello storico antecedente la rimozione della frode , i consumi registrati dal misuratore erano falsati dall'allaccio abusivo, mentre lo storico successivo era inattendibile, potendo il cliente alterare i dati mediante limitazione dei consumi (v. relazione del 2018 citata) . I consumi così ricostruiti sono stati poi utilizzati dal fornitore per calcolare le Controparte_1
somme dovute dalla parrocchia, portate dalle due fatture azionate in via monitoria.
Le contestazioni svolte per superare tale ricostruzione delle misure sono state correttamente reputate infondate dal Tribunale, in quanto l'odierna
PP si è limitata ad affermare che la somma derivante dall'operazione di ricalcolo è esorbitante rispetto ai limitati consumi della parrocchia, anche tenendo conto di quanto indicato nella c onsulenza di parte, nonché a lamentare il mancato censimento degli “impianti utilizzatori” da parte degli operatori durante le attività di verifica e a segnalare la presenza di un impianto fotovoltaico.
Per quanto attiene alla consulenza tecnica di parte (depositata con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ), che costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, avente un valore meramente pag. 14 di 18 indiziario (Cass. ord. 28.2.2025, n. 5362; Cass. 8.1.2013, n. 259), si rileva che essa: i) ha ad oggetto solo uno degli allacci abusivi accertati e, segnatamente,
quello relativo alla linea trifase con conduttori di sezione 4 mmq;
ii) limita l'indagine alle sette campane della chiesa e al loro uso nei vari periodi dell'anno, sull'assunto, rimasto indimostrato, che il collegamento irregolare servisse soltanto per alimentare il circuito trifase impiegato meccanismo di automazione delle campane, carico più importante della linea elettrica della parrocchia;
iii) utilizza come parametro di riferimento i consumi medi del periodo, che sono tuttavia inattendibili perché risalenti, al massimo, ad aprile
2009, quando, secondo quanto accertato dal distributore, la frode era già in atto.
Il mancato censimento degli impianti utilizzatori in sede di verifica, non sollecitato neppure dall'utente durante le operazioni, e la prova dell'avvenuta stipula nel dicembre 2014 di un contratto per la fornitura di energia a mezzo di impianto fotovoltaico sono circostanze del tutto generiche, come tali inidonee a inficiare il preciso conteggio compiuto dal distributore.
Non vanno esaminate, infine, in quanto tardive, le censure sollevate per la prima volta dall'PP con le note del 27.5.2025 circa l'errore commesso nell'individuazione del termine iniziale della ricostruzione, coincidente comunque, come rilevato, con il termine di prescrizione quinquennale.
9. Con il quinto motivo si lamenta la mancata ammissione della prova per testi richiesta in primo grado, nonostante i capitoli fossero specifici e da essi si sarebbe potuto evincere l'autore del fatto (già individuato in sede penale) ,
pag. 15 di 18 la circostanza che non aveva rilevato il bypass, nonostante la sua CP_2
visibilità, e i limitati consumi di energia elettrica della parrocchia.
Il giudice di primo grado avrebbe anche negato l'accesso alla c.t.u.,
nonostante fosse diretta a provare «la non corrispondenza tra i dati indicati in fattura e quelli nell'utilizzo dell'erogazione di energia elettrica».
Il motivo non merita accoglimento.
I capitoli della prova per testi sono diretti a provare circostanze non rilevanti ai fini della decisione, per quanto già detto in relazione agli altri motivi
(visibilità del bypass all'esterno, tempi e modalità dei controlli da parte del distributore, consumi effettivi dell'energia elettrica) o generici (presenza di un impianto fotovoltaico e rimozione del contatore).
Del pari non può accogliersi la richiesta di espletare consulenza tecnica di ufficio, in quanto, sulla scorta degli elementi indiziari convergent i indicati nell'esaminare il quarto motivo, possono ritenersi presuntivamente provati i consumi e il relativo credito vantato dal fornitore.
10. Con il sesto motivo si contesta il capo di condanna al pagamento delle spese di lite, stante la fondatezza dell'opposizione, e la loro errata quantificazione in € 10.500,00 per compensi, effettuata ai valori massimi,
senza tenere conto delle attività difensive svolte.
Affermata la correttezza della decisione impugnata quanto al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il motivo va rigettato.
La liquidazione delle spese, infatti, è stata operata applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 all'epoca vigenti, nella misura inferiore ai medi per lo pag. 16 di 18 scaglione di riferimento, individuato in base al valore della causa ( compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), pari a € 13.430,00 per le quattro fasi.
11. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'PP in forza del principio di soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al citato d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. 147/2022), valori medi dello scaglione di riferimento anzidetto, in complessivi € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€
4.326,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'PP di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 15449/2021 pubblicata il 5.10.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la di alla rifusione delle Parte_1 Parte_1
spese di lite in favore di che liquida in € Controparte_1
14.317,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, iva e cpa,
come per legge;
pag. 17 di 18 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'PP, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 31.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE RP - - CH AT -
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