TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/12/2025, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA AM ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6480/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/02/1989 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SS MARIA RAFFAELLA e dall'avv.
SS ET, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1 delegato, dott. IOVINE ROBERTO
RESISTENTE
E
, in persona del Direttore Generale, quale Controparte_2 legale rappresentante p.t., con sede in , Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e CP_2 difesa, Congiuntamente e disgiuntamente. dall' avv. Daniela Lumaca e dall'Avv.to Marina
Ragozzino
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex artt. 442 c.p.c., il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato istanza per ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
1 sanitarie ai fini del riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 67% (esenzione ticket), definita con accertamento della insussistenza del requisito d'invalidità per l'insorgere del diritto alla provvidenza richiesta e ritenendo comunque di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato, ha chiesto l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 67%
(esenzione ticket) così concludendo “voglia così provvedere;
I. accertarsi uno stato di invalidità di parte ricorrente non inferiore al 67% a decorrere dal 12.09.2024 o comunque da ogni altra data che sarà determinata dall'adito Giudice;
II. per l'effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente all' esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie ex art. 6 del D.M. 01.02.1991 fin dal 12.09.2024 o da altra data desunta nel corso del giudizio e stabilita dal giudicante;
III. in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai sottoscritti difensori antistatari, da liquidarsi, in ogni caso, nel rispetto dei minimi inderogabili previsti dal tariffario forense, così come approvato dal D.M. 55/2014, nonché dall' art.2233, comma II, c.c.; 3 IV. manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale della stessa, così come risulta da
Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà, quale parte integrante del presente ricorso.”.
L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto CP_1
Parte L' è costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
Previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata così decisa.
Si osserva come la parte ricorrente non abbia presentato una domanda di accertamento tecnico ex art 445 bis c.p.c. pur richiedendo l'accertamento del requisito sanitario al fine di poter fruire del beneficio di legge indicato nelle conclusioni di cui al ricorso. L'art. 445 bis, comma secondo, c.p.c. dispone che “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso,
2 assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
A differenza delle altre ipotesi, pur conosciute dal codice di rito, di improcedibilità del ricorso (art. 443 c.p.c. e 412 bis c.p.c.), nel caso di specie, il legislatore non ha previsto che il procedimento dichiarato improcedibile in prima udienza debba essere sospeso per poi essere riassunto al termine dell'esperimento della condizione di procedibilità, e tanto, si ritiene, coerentemente con la funzione deflattiva dello strumento volto ad assicurare che, una volta accertato il requisito sanitario, se non vi sono altre contestazioni, l'ente competente provveda alla erogazione in via amministrativa del beneficio agognato.
Si ritiene, quindi, che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso con assegnazione del termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese di lite, tenuto conto della natura in rito della pronuncia e della novità della questione scrutinata, peraltro oggetto di un non sopito dibattito nella giurisprudenza di merito, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- assegna al ricorrente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Aversa, 10.12.2025
Il giudice
FA AM
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa FA AM ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6480/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/02/1989 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SS MARIA RAFFAELLA e dall'avv.
SS ET, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1 delegato, dott. IOVINE ROBERTO
RESISTENTE
E
, in persona del Direttore Generale, quale Controparte_2 legale rappresentante p.t., con sede in , Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e CP_2 difesa, Congiuntamente e disgiuntamente. dall' avv. Daniela Lumaca e dall'Avv.to Marina
Ragozzino
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex artt. 442 c.p.c., il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato istanza per ottenere il riconoscimento della sussistenza delle condizioni
1 sanitarie ai fini del riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 67% (esenzione ticket), definita con accertamento della insussistenza del requisito d'invalidità per l'insorgere del diritto alla provvidenza richiesta e ritenendo comunque di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato, ha chiesto l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie ai fini del riconoscimento dell'invalidità pari o superiore al 67%
(esenzione ticket) così concludendo “voglia così provvedere;
I. accertarsi uno stato di invalidità di parte ricorrente non inferiore al 67% a decorrere dal 12.09.2024 o comunque da ogni altra data che sarà determinata dall'adito Giudice;
II. per l'effetto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente all' esenzione dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie ex art. 6 del D.M. 01.02.1991 fin dal 12.09.2024 o da altra data desunta nel corso del giudizio e stabilita dal giudicante;
III. in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di lite, in uno al rimborso delle spese generali e agli accessori come per legge, con attribuzione ex art.93 c.p.c. ai sottoscritti difensori antistatari, da liquidarsi, in ogni caso, nel rispetto dei minimi inderogabili previsti dal tariffario forense, così come approvato dal D.M. 55/2014, nonché dall' art.2233, comma II, c.c.; 3 IV. manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale della stessa, così come risulta da
Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà, quale parte integrante del presente ricorso.”.
L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto CP_1
Parte L' è costituita eccependo la carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.
Previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata così decisa.
Si osserva come la parte ricorrente non abbia presentato una domanda di accertamento tecnico ex art 445 bis c.p.c. pur richiedendo l'accertamento del requisito sanitario al fine di poter fruire del beneficio di legge indicato nelle conclusioni di cui al ricorso. L'art. 445 bis, comma secondo, c.p.c. dispone che “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso,
2 assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
A differenza delle altre ipotesi, pur conosciute dal codice di rito, di improcedibilità del ricorso (art. 443 c.p.c. e 412 bis c.p.c.), nel caso di specie, il legislatore non ha previsto che il procedimento dichiarato improcedibile in prima udienza debba essere sospeso per poi essere riassunto al termine dell'esperimento della condizione di procedibilità, e tanto, si ritiene, coerentemente con la funzione deflattiva dello strumento volto ad assicurare che, una volta accertato il requisito sanitario, se non vi sono altre contestazioni, l'ente competente provveda alla erogazione in via amministrativa del beneficio agognato.
Si ritiene, quindi, che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso con assegnazione del termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese di lite, tenuto conto della natura in rito della pronuncia e della novità della questione scrutinata, peraltro oggetto di un non sopito dibattito nella giurisprudenza di merito, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- assegna al ricorrente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Aversa, 10.12.2025
Il giudice
FA AM
3