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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1458/2024 R.G. V.G
Tribunale di Torre NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre NZ, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1458/2024 R.G.V.G, vertente
TRA nata a Torre NZ (NA), il 05.05.1986, C.F.: Parte_1
"residente in [...] rappresentata e difesa, C.F. 1
in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessia Iorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Napoli, alla Via Carriera Grande n. 32 e Controparte_1
,
nato a [...] il [...] C.F.: ( ) residente in [...]
Epitaffio n. 39, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Iorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via Carriera Grande n.
32.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre NZ
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 7.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo., come integrate con patti sottoscritti ed allegati alle note di trattazione scritta del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 9.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Torre NZ (NA) il
19.10.2006 (atto n.36, parte 1, serie -, anno 2006) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati 3 figli, nata a [...] il 10.03. 2007, C, CP_2 Persona_1
[...] nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Controparte_3
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, all'udienza del 28.01.2025, il Giudice, ascoltati i coniugi personalmente, rinviava all'udienza del 20.05.2025, invitando le parti a rivedere e modificare i patti in ordine al diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori e ad espungere quelli relativi all'affido ed al diritto di visita della figlia Per_1 essendo la stessa prossima al raggiungimento della maggiore età.
All'udienza cartolare del 20.05.2025, il giudice invitava le parti a rendere chiarimenti in ordine alla indicata nomina di un curatore speciale per i minori di cui alla clausola sub c) del ricorso ed a modificare l'importo dell'assegno di mantenimento tenuto conto che lo stesso deve essere distinto da quello dell'assegno unico e rinviava all'udienza del 7.7.2025.
A tale udienza, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e sono conformi agli interessi dei figli minori.
La signora Pt_1 sentita personalmente in udienza, dichiarava di vivere con i figli in una casa intestata ai minori sita in Trecase alla II traversa Epitaffio 39 e di lavorare al banco salumeria in un
Supermercato in Castellammare di Stabia percependo al mese € 1.200,00 oltre € 700,00 a titolo di assegno unico per i figli;
che il padre vedeva i figli grandi una volta alla settimana, in base alle loro esigenze di studio, e la piccola molto di più e dormiva da lui a fine settimana alterni, mentre i figli più grandi non andavano per una loro esigenza organizzativa. Dichiarava inoltre che il padre rimborsava le spese straordinarie ma non versava alcun mantenimento per i figli in quanto si erano accordati nel senso che la madre percepiva interamente l'assegno unico.
Mentre il sig. CP_1 dichiarava di abitare momentaneamente a casa dei genitori in via Vesuvio
Controparte_4 percependo al mese € 800/900,17 in Torre NZ. Di essere un impiegato di al netto delle trattenute per i finanziamenti. Di vedere i ragazzi con molta frequenza, un po' meno i due più grandi in quanto impegnati per la scuola mentre la piccola tutti i giorni.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e CP_1
in data 9.07.2024 così provvede:[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi
,nata a [...], il Parte_1
nato a [...] il [...], (atto n. 36, Parte I, 05.05.1986, e Controparte_1
Serie - registri atti matrimonio del Comune di Torre NZ (NA) anno 2006), ai seguenti patti e condizioni:
A) I coniugi Parte_1 e Controparte_1 consentono alla propria separazione personale consensuale;
B) I coniugi vivranno separati e stabiliscono la loro residenza rispettivamente: la Sig.ra [...] nella casa coniugale di proprietà dei figli, sita in Trecase, alla Via II trav Epitaffio Parte_1 و
n.39, mentre il Sig. in Torre NZ alla via Vesuvio n. 17. Il Sig. Controparte_1
che ha lasciato la casa coniugale in data 27.11.2024, provvederà a Controparte_1
cambiare la propria residenza entro 30 giorni dall'omologa della separazione. In caso di variazione del domicilio i coniugi si obbligano alla reciproca, tempestiva, comunicazione a mezzo lettera racc.ta a.r.;
C) La casa di comproprietà tra i figli per i quali è stato nominato un Curatore speciale in uno agli arredi ed alle suppellettili ivi insistenti, resterà assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1
dimorerà con i figli.
D) I figli minori Controparte_2 e Controparte_3 (l'altra figlia Persona_1 nelle more, divenuta maggiorenne e continuerà a vivere con la madre) resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi genitori con autorizzazione all'esercizio separato della potestà riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione domicilio privilegiato presso quello della madre, Sig.ra
Parte_1
E) Il padre terrà con sé i figli minori una volta a settimana il mercoledì prelevandoli all'uscita da scuola, con pernottamento ed accompagnamento presso la casa coniugale il giorno successivo (giovedì) dopo scuola e comunque entro le ore 20.00 ed a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera entro le 19, orario in cui il padre li accompagnerà presso la casa coniugale;
F) Il padre trascorrerà in compagnia dei figli minori tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero compleanno, onomastico e festa del papà. Relativamente alle ricorrenze dei figli minori (compleanno ed onomastico) questi trascorreranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza o secondo l'organizzazione che gli ex coniugi vorranno adottare;
G) Il Sig. Controparte_1 terrà con sé i figli minori, un numero complessivo di giorni pari alle ferie a lui spettanti e comunque non inferiore a giorni 15 consecutivi, nel corso delle vacanze estive, decidendo di comune accordo con la Sig.ra Parte_1 'il periodo preciso, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con quelle dei minori, entro il 15 Maggio di ogni anno. Entro il medesimo termine la sig. Pt_1 comunicherà il periodo di ferie che trascorrerà con i figli minori. Resta inteso che durante le vacanze estive presso l'uno o l'altro genitore, i figli minori potranno sentire telefonicamente l'altro genitore, laddove il diritto visita sarà esercitabile solo se possibile e previo accordo con l'altro genitore.
Si precisa che allorquando il padre terrà con sè i figli minori, provvederà a coadiuvarli nelle attività scolastiche sportive, se del caso, nonché ad un eventuale adeguato vitto;
H) Quanto alle vacanze natalizie, alternativamente negli anni, i figli minori trascorreranno con il padre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Relativamente al periodo pasquale figli minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua o il lunedì in Albis;
I) In ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con le attività scolastiche dei minori, resta stabilito tra i coniugi che, previa comunicazione, potranno mutare i periodi in accordo;
L) Le telefonate saranno libere tra i coniugi anche in relazione ai doveri di vigilanza prescritti dall'art. 155 c.c.;
M) il Sig. Controparte_1 si obbliga a versare, a far data dal mese di luglio corrente, a mezzo bonifico o equipollente, entro giorno 15 di ogni mese, in favore della Sig.ra Parte_1
[...] , l'importo di € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento dei figli (ivi inclusa Per_1 che seppur maggiorenne non è ancora autonoma economicamente).
Resta invariata la condizione relativa alla percezione dell'assegno unico che avverrà solo ed
Parte_1 , rinunciando il sig. esclusivamente a favore della sig.ra Controparte_1 alla metà allo stesso spettante.
si obbliga a versare nella misura del 50% (cinquantapercento) N) Il Sig. Controparte_1 le spese straordinarie disposte nell'interesse dei figli (ivi inclusa Per_1 che seppur maggiorenne non è ancora autonoma economicamente) ed ovvero delle spese mediche relative alle visite specialistiche, interventi chirurgici, non coperti dal servizio sanitario nazionale, documentate con ricevuta o fattura fiscale. Ogni altra attività, ivi comprese ricreative, (che a titolo esemplificativo, e non tassativo, si indicano quali: scuole private, vacanze estive, corsi perfezionamento, stage all'estero, corsi di studio presso Università non italiane o college), dovrà essere decisa esclusivamente previo accordo tra le parti altrimenti la relativa spesa sarà sostenuta per intero dal genitore che avrà effettuato la risoluzione unilaterale.
Per quanto non ivi indicato si rimanda al Protocollo di intesa siglato tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per figli in materia di separazione del 07.03.2018 al quale i genitori dichiarano di aderire nella sua interezza.
Le comunicazioni relative al pagamento delle spese straordinarie tra i coniugi dovranno essere eseguite sulle rispettive e-mail e, precisamente: e [...] Email_1 Email_2
I coniugi dichiarano che taliControparte_1 Email_3 trasmissioni saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti di legge;
O) Le parti beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alle spese disposte in favore dei figli nella misura del 50% cadauno;
P) Entrambi i coniugi autorizzano l'Autorità amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare favore di entrambi il passaporto o altro documento equivalente, per ogni destinazione consentita, obbligandosi prestare ogni eventuale ulteriore attività o consenso necessario;
Q) Le parti congiuntamente hanno sottoscritto il Piano Genitoriale del quale si comunica la modifica relativa alla scuola frequentata dal figlio CP_2 Istituto Tecnico Per_2 sito in Torre NZ
alla via Capuozzo;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre NZ (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 36, parte 1, S - dei registri di matrimonio dell'anno 2006);
C. Compensa le spese tra le parti.
Torre NZ, camera di consiglio del 10.09.2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre NZ, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1458/2024 R.G.V.G, vertente
TRA nata a Torre NZ (NA), il 05.05.1986, C.F.: Parte_1
"residente in [...] rappresentata e difesa, C.F. 1
in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessia Iorio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Napoli, alla Via Carriera Grande n. 32 e Controparte_1
,
nato a [...] il [...] C.F.: ( ) residente in [...]
Epitaffio n. 39, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Iorio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via Carriera Grande n.
32.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre NZ
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: all'udienza del 7.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo., come integrate con patti sottoscritti ed allegati alle note di trattazione scritta del 03.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 9.07.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in Torre NZ (NA) il
19.10.2006 (atto n.36, parte 1, serie -, anno 2006) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati 3 figli, nata a [...] il 10.03. 2007, C, CP_2 Persona_1
[...] nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Controparte_3
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2. Nominato il relatore, all'udienza del 28.01.2025, il Giudice, ascoltati i coniugi personalmente, rinviava all'udienza del 20.05.2025, invitando le parti a rivedere e modificare i patti in ordine al diritto di visita del padre nei confronti dei figli minori e ad espungere quelli relativi all'affido ed al diritto di visita della figlia Per_1 essendo la stessa prossima al raggiungimento della maggiore età.
All'udienza cartolare del 20.05.2025, il giudice invitava le parti a rendere chiarimenti in ordine alla indicata nomina di un curatore speciale per i minori di cui alla clausola sub c) del ricorso ed a modificare l'importo dell'assegno di mantenimento tenuto conto che lo stesso deve essere distinto da quello dell'assegno unico e rinviava all'udienza del 7.7.2025.
A tale udienza, il giudice rimetteva la causa al Collegio per l'omologa.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e non contrastano con norme inderogabili e sono conformi agli interessi dei figli minori.
La signora Pt_1 sentita personalmente in udienza, dichiarava di vivere con i figli in una casa intestata ai minori sita in Trecase alla II traversa Epitaffio 39 e di lavorare al banco salumeria in un
Supermercato in Castellammare di Stabia percependo al mese € 1.200,00 oltre € 700,00 a titolo di assegno unico per i figli;
che il padre vedeva i figli grandi una volta alla settimana, in base alle loro esigenze di studio, e la piccola molto di più e dormiva da lui a fine settimana alterni, mentre i figli più grandi non andavano per una loro esigenza organizzativa. Dichiarava inoltre che il padre rimborsava le spese straordinarie ma non versava alcun mantenimento per i figli in quanto si erano accordati nel senso che la madre percepiva interamente l'assegno unico.
Mentre il sig. CP_1 dichiarava di abitare momentaneamente a casa dei genitori in via Vesuvio
Controparte_4 percependo al mese € 800/900,17 in Torre NZ. Di essere un impiegato di al netto delle trattenute per i finanziamenti. Di vedere i ragazzi con molta frequenza, un po' meno i due più grandi in quanto impegnati per la scuola mentre la piccola tutti i giorni.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e CP_1
in data 9.07.2024 così provvede:[...]
A. Omologa la separazione dei coniugi
,nata a [...], il Parte_1
nato a [...] il [...], (atto n. 36, Parte I, 05.05.1986, e Controparte_1
Serie - registri atti matrimonio del Comune di Torre NZ (NA) anno 2006), ai seguenti patti e condizioni:
A) I coniugi Parte_1 e Controparte_1 consentono alla propria separazione personale consensuale;
B) I coniugi vivranno separati e stabiliscono la loro residenza rispettivamente: la Sig.ra [...] nella casa coniugale di proprietà dei figli, sita in Trecase, alla Via II trav Epitaffio Parte_1 و
n.39, mentre il Sig. in Torre NZ alla via Vesuvio n. 17. Il Sig. Controparte_1
che ha lasciato la casa coniugale in data 27.11.2024, provvederà a Controparte_1
cambiare la propria residenza entro 30 giorni dall'omologa della separazione. In caso di variazione del domicilio i coniugi si obbligano alla reciproca, tempestiva, comunicazione a mezzo lettera racc.ta a.r.;
C) La casa di comproprietà tra i figli per i quali è stato nominato un Curatore speciale in uno agli arredi ed alle suppellettili ivi insistenti, resterà assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1
dimorerà con i figli.
D) I figli minori Controparte_2 e Controparte_3 (l'altra figlia Persona_1 nelle more, divenuta maggiorenne e continuerà a vivere con la madre) resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi genitori con autorizzazione all'esercizio separato della potestà riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione domicilio privilegiato presso quello della madre, Sig.ra
Parte_1
E) Il padre terrà con sé i figli minori una volta a settimana il mercoledì prelevandoli all'uscita da scuola, con pernottamento ed accompagnamento presso la casa coniugale il giorno successivo (giovedì) dopo scuola e comunque entro le ore 20.00 ed a week end alterni dal venerdì sera alla domenica sera entro le 19, orario in cui il padre li accompagnerà presso la casa coniugale;
F) Il padre trascorrerà in compagnia dei figli minori tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero compleanno, onomastico e festa del papà. Relativamente alle ricorrenze dei figli minori (compleanno ed onomastico) questi trascorreranno con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza o secondo l'organizzazione che gli ex coniugi vorranno adottare;
G) Il Sig. Controparte_1 terrà con sé i figli minori, un numero complessivo di giorni pari alle ferie a lui spettanti e comunque non inferiore a giorni 15 consecutivi, nel corso delle vacanze estive, decidendo di comune accordo con la Sig.ra Parte_1 'il periodo preciso, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con quelle dei minori, entro il 15 Maggio di ogni anno. Entro il medesimo termine la sig. Pt_1 comunicherà il periodo di ferie che trascorrerà con i figli minori. Resta inteso che durante le vacanze estive presso l'uno o l'altro genitore, i figli minori potranno sentire telefonicamente l'altro genitore, laddove il diritto visita sarà esercitabile solo se possibile e previo accordo con l'altro genitore.
Si precisa che allorquando il padre terrà con sè i figli minori, provvederà a coadiuvarli nelle attività scolastiche sportive, se del caso, nonché ad un eventuale adeguato vitto;
H) Quanto alle vacanze natalizie, alternativamente negli anni, i figli minori trascorreranno con il padre il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Relativamente al periodo pasquale figli minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno della Santa Pasqua o il lunedì in Albis;
I) In ogni caso, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e con le attività scolastiche dei minori, resta stabilito tra i coniugi che, previa comunicazione, potranno mutare i periodi in accordo;
L) Le telefonate saranno libere tra i coniugi anche in relazione ai doveri di vigilanza prescritti dall'art. 155 c.c.;
M) il Sig. Controparte_1 si obbliga a versare, a far data dal mese di luglio corrente, a mezzo bonifico o equipollente, entro giorno 15 di ogni mese, in favore della Sig.ra Parte_1
[...] , l'importo di € 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento dei figli (ivi inclusa Per_1 che seppur maggiorenne non è ancora autonoma economicamente).
Resta invariata la condizione relativa alla percezione dell'assegno unico che avverrà solo ed
Parte_1 , rinunciando il sig. esclusivamente a favore della sig.ra Controparte_1 alla metà allo stesso spettante.
si obbliga a versare nella misura del 50% (cinquantapercento) N) Il Sig. Controparte_1 le spese straordinarie disposte nell'interesse dei figli (ivi inclusa Per_1 che seppur maggiorenne non è ancora autonoma economicamente) ed ovvero delle spese mediche relative alle visite specialistiche, interventi chirurgici, non coperti dal servizio sanitario nazionale, documentate con ricevuta o fattura fiscale. Ogni altra attività, ivi comprese ricreative, (che a titolo esemplificativo, e non tassativo, si indicano quali: scuole private, vacanze estive, corsi perfezionamento, stage all'estero, corsi di studio presso Università non italiane o college), dovrà essere decisa esclusivamente previo accordo tra le parti altrimenti la relativa spesa sarà sostenuta per intero dal genitore che avrà effettuato la risoluzione unilaterale.
Per quanto non ivi indicato si rimanda al Protocollo di intesa siglato tra Magistrati ed Avvocati sulle spese per figli in materia di separazione del 07.03.2018 al quale i genitori dichiarano di aderire nella sua interezza.
Le comunicazioni relative al pagamento delle spese straordinarie tra i coniugi dovranno essere eseguite sulle rispettive e-mail e, precisamente: e [...] Email_1 Email_2
I coniugi dichiarano che taliControparte_1 Email_3 trasmissioni saranno da ritenersi valide a tutti gli effetti di legge;
O) Le parti beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alle spese disposte in favore dei figli nella misura del 50% cadauno;
P) Entrambi i coniugi autorizzano l'Autorità amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare favore di entrambi il passaporto o altro documento equivalente, per ogni destinazione consentita, obbligandosi prestare ogni eventuale ulteriore attività o consenso necessario;
Q) Le parti congiuntamente hanno sottoscritto il Piano Genitoriale del quale si comunica la modifica relativa alla scuola frequentata dal figlio CP_2 Istituto Tecnico Per_2 sito in Torre NZ
alla via Capuozzo;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre NZ (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 36, parte 1, S - dei registri di matrimonio dell'anno 2006);
C. Compensa le spese tra le parti.
Torre NZ, camera di consiglio del 10.09.2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato