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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1170/2021 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Teresa Sciortino, giusta procura in atti;
Appellante contro
(già (P.IVA Controparte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Andrea Dell'Omarino, Osvaldo Cantone e Carmelo Romeo, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello - licenziamento per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2018 innanzi al Tribunale di Catania,
[...]
-dipendente della società in epigrafe indicata dall'1.10.2016 con le Parte_1
mansioni di AP RE e inquadramento nel livello quadro del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario - impugnava il licenziamento allo stesso irrogato con nota del
20.06.2018, chiedendo di : “dichiarare nullo, illegittimo, inefficace, privo di giusta causa, l'impugnato licenziamento;
condannare la convenuta, attesa la materiale insussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento e, comunque, la sproporzione della sanzione rispetto alle previsioni contrattuali che puniscono con sanzioni conservative le mancanze lievi, alla immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condannare il datore di lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore e pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali omessi;
in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 36 Controparte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonchè al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso pari a €
8.725,31, pari all'importo della retribuzione di fatto corrispondente a 60 gg di calendario, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con sentenza n.3303/2021 del 22.06.2021 il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto Parte_2
depositato in data 8.10.2021
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 12.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso il contenuto dell'atto di appello da intendersi qui integralmente richiamato, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante, in sintesi, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la prima condotta oggetto di contestazione disciplinare, dando prevalenza alle dichiarazioni dalla teste L'appellante deduce che la predetta nella Testimone_1 Tes_1
data del 14.4.2018, svolgeva funzioni di responsabile del punto vendita f.f.
(sostituendo la titolare e che la stessa non si era attenuta a Persona_1
quanto previsto dalla programmazione e disposto dal AP RE APzzi
Vincenzo.
Ribadisce l'infondatezza dell'addebito ed assume che non vi è alcuna prova della presunta telefonata con cui esso appellante avrebbe impartito alla Tes_1
l'ordine illegittimo di far lavorare la collaboratrice interinale Controparte_2
nelle giornate del 14 e 15 aprile 2018, nonostante il contratto di somministrazione fosse già scaduto il giorno 11.04.2018 e la collaboratrice interinale non fosse inserita nella pianificazione oraria.
Evidenzia che, la dipendente qualora avesse ricevuto un ordine Tes_1
illegittimo, avrebbe dovuto – in quanto già informata dal AP RE sul Tes_2
corretto comportamento da assumere – disattendere detto ordine;
lamenta che in modo anomalo l'azienda non ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della stessa e di altri dipendenti. Tes_1
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione della sentenza che ha ritenuto provata anche la seconda delle condotte contestategli;
deduce al riguardo che il tribunale ha errato a ritenere decisiva la deposizione della teste Tes_3
senza tenere conto che la stessa era in contrasto con la deposizione della
[...]
teste e senza considerare che esso appellante, non appena messo Testimone_4
al corrente dell'errore, aveva immediatamente rettificato lo stesso tramite compilazione manuale dell'apposito modulo di rettifica presenza/assenza (ORG
DG 13); lamenta che la società appellata non abbia avviato un procedimento disciplinare nemmeno nei confronti della Tes_3
Contesta altresì la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo e reiterata nell'atto di appello. Ribadisce di aver sempre contestato la sussistenza, nella loro materialità, dei fatti descritti in seno alla nota di contestazione dell'1.06.2018, in quanto mai verificatisi, né da lui posti in essere, nonché di avere evidenziato palesi anomalie nell'operato della società appellata, la quale non ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti degli immediati responsabili degli errori, ma “ha effettuato una raccolta atipica di dichiarazioni, peraltro ben oltre un mese dal primo fatto contestato”.
3. Con un'ultima censura si duole che il tribunale non abbia rispettato il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione;
deduce che i fatti contestati, anche qualora ritenuti sussistenti, sarebbero in ogni caso inidonei a giustificare la misura espulsiva, anche in considerazione dell'assenza di danno patrimoniale e non patrimoniale per la datrice di lavoro.
Evidenzia che le condotte contestate non rientrano tra quelle sanzionate con la misura del licenziamento dal CCNL di riferimento, al più in relazione ad esse vanno applicate le sanzioni conservative della multa o sella sospensione dal servizio, previste dal medesimo CCNL per l'ipotesi di negligente svolgimento della prestazione lavorativa, anche in caso di recidiva.
L'appellante chiede in subordine, nell'ipotesi in cui venisse dichiarato ex art. 3 comma 1 d. lgs 23/2015 estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, che venga dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura equivalente - in considerazione del livello di inquadramento posseduto (quadro) e della maturata anzianità di servizio - all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente a 60 giorni di calendario come da busta paga in atti, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nella misura di euro 8.725,31.
4. Impugna, infine, la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
5. L'appello è infondato.
Appare opportuno premettere che all'appellante sono state contestate - con lettera dell'1.06.2018, cui ha fatto seguito il licenziamento per giusta causa del 20.6.2018- due condotte disciplinarmente rilevanti: la prima consistente nell'avere aver dato indicazione di far prestare attività lavorativa alla collaboratrice interinale nonostante il contratto della stessa Controparte_2
fosse già scaduto e di registrare la sua presenza con modulo cartaceo anziché nel sistema aziendale in conformità a quanto prescritto dalle procedure aziendali;
la seconda condotta consistente nell'aver dato indicazione circa la irregolare registrazione delle ore di formazione fruite dalla dipendente Testimone_4
(registrate come ore “a riposo”, anziché “in formazione”), al fine di ottenere una produttività più elevata nella filiale Palermo Bernini.
6. Così delineati i fatti di causa, è infondato il primo motivo di appello, con cui il
[...]
contesta la sussistenza del primo addebito. Pt_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice ha correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali assunte (che peraltro in massima parte sono state confermate dall'istruttoria svolta nel presente giudizio di appello), che comprovano che i fatti si sono svolti così come indicato nella lettera di contestazione.
Ed invero, dalle suddette deposizioni è emerso che l'appellante, nella data del
14.4.2018, ha dato indicazioni alla dipendente di far lavorare Testimone_1
presso la filiale di Calatafimi la collaboratrice interinale , nonostante CP_2
quest'ultima non fosse indicata nell'orario di lavoro e nonostante il contratto di lavoro della stessa fosse già cessato.
Tale circostanza è stata riferita dalla teste in primo grado Testimone_1
(…Ricordo che si è presentata in filiale la Signora la quale lavorava per CP_2
la con contratto interinale;
quel giorno la non risultava registrata CP_1 CP_2
nell'orario di lavoro pianificato e a quel punto mi sono informata con il capo area il quale mi ha detto che la non era indicata nell'orario di lavoro Tes_2 CP_2
in quanto il suo contratto era scaduto;
mi disse di non fare lavorare la Tes_2
signora e mandarla via, poiché avevo provato a contattare il al Parte_1
quale avevo mandato un messaggio vocale spiegando di avere parlato con il quale mi aveva detto di non fare lavorare la , venivo Tes_2 CP_2
successivamente contattata dal il quale mi ha chiesto il ore Parte_1 Pt_3
che contrattualmente la doveva svolgere e quante ore in concreto doveva CP_2
svolgere; e io gli ho risposto che la aveva svolto meno ore rispetto al CP_2
monte ore contrattuale perché il contratto era già cessato … il era CP_3
a conoscenza della cessazione del contratto della per come mi ha riferito CP_2
il capo filiale Raccuia con la quale avevo parlato … il mi disse CP_3
comunque di fare lavorare la signora;
la presenza della non è CP_2 CP_2
stata registrata nel sistema aziendale, ricordo che il mi disse che se CP_3
ci fossero stati problemi avrebbe provveduto a rettificare la posizione con un modulo di rettifica cartaceo … Dopo l'invio del mio messaggio vocale il
[...]
mi ha inviato un messaggio mi diceva CP_3 Controparte_4
di parlare con il capo filiale e di informarmi sulla scadenza del contratto;
confermo che dopo questo messaggio il mi ha chiamato e mi ha CP_3
detto di fare lavorare la Dopo che il mi ha detto di fare CP_5 Parte_1
lavorare la la stessa è stata chiamata ed è stata messa a lavoro”). CP_2
Le circostanze riferite dalla teste trovano riscontro nella deposizione Tes_1
resa in primo grado da , che ha confermato di essere Testimone_5
stato contattato dalla in data 14.4.2018 (in quanto la stessa non era Tes_1
riuscita a parlare con il ), e di aver suggerito alla stessa di mandare Parte_1
via la , che non poteva lavorare essendo scaduto il contratto. CP_2
Non appare decisivo che il teste escusso nuovamente nel presente Tes_2
giudizio, non abbia confermato quanto in precedenza riferito circa il fatto che il contrordine di far lavorare la era stato dato dal . CP_2 Parte_1
Ed invero, in entrambe le deposizioni il teste ha confermato di avere saputo solo successivamente che la – nonostante quanto dallo stesso teste suggerito CP_2
alla - aveva prestato attività lavorativa presso il punto vendita, cosicchè Tes_1
appare evidente che lo stesso non ha avuto una conoscenza diretta degli accadimenti successivi alla sua interlocuzione con la dipendente (non Tes_1 potendosi peraltro escludere che stante il notevole lasso di tempo tra la prima e la seconda deposizione il teste non ricordasse una tale circostanza).
È comunque certo che il si è limitato a suggerire alla dipendente Tes_2 [...]
– che solo occasionalmente svolgeva funzioni di responsabile del punto Tes_1
vendita di Calatafimi – che la non poteva lavorare;
a fronte di ciò è CP_2
senz'altro credibile quanto riferito dalla circa il fatto che la stessa ha Tes_1
contattato il (che era il AP RE cui la stessa faceva riferimento), Parte_1
al fine di ricevere ulteriori indicazioni circa il comportamento da tenere con la lavoratrice . CP_2
Il collegio, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi istruttori acquisiti in entrambi i gradi, ritiene senz'altro credibile la testimonianza della
[...]
e che dunque vi sia la prova che sia stato il a disporre che Tes_1 Parte_1
nella data del 14.4.2018 (ed anche il giorno successivo) la lavorasse CP_2
presso il punto vendita nonostante il contratto di somministrazione della stessa alla suddetta data fosse scaduto.
Va evidenziato che lo stesso , nel ricorso introduttivo di primo grado, Parte_1
non ha contestato che gli avesse inviato un messaggio vocale whatsapp Tes_1
comunicandogli la presenza della lavoratrice presso il negozio e di avere già sentito il Tes_2
Quanto sostenuto dall'appellante, circa il fatto di non avere dato alcuna disposizione alla relativamente alla , risulta in netto contrasto Tes_1 CP_2
con il messaggio whatsapp sopra indicato (prodotto in primo grado dal
[...]
unitamente alle note conclusionali del 10.6.2021), in cui il predetto Pt_1
chiede alla di informarsi circa la data di scadenza del contratto della Tes_1
. CP_2
Detto messaggio, con tutta evidenza, smentisce la versione dei fatti fornita dal
[...]
, secondo cui la decisione di far lavorare la sia da imputare Pt_1 CP_2
unicamente alla dipendente Tes_1 Inoltre, come anche evidenziato dall'azienda appellata, il suddetto messaggio non
è in contrasto con la successiva telefonata effettuata dal alla Parte_1 Tes_1
per come dalla stessa riferito nel corso della sua testimonianza.
Al contrario, appare del tutto verosimile che dopo il messaggio inviato dal
[...]
, tra i due interlocutori vi sia stato un ulteriore contatto telefonico. Va Pt_1
dunque escluso che il primo giudice abbia erroneamente valutato le prove testimoniali.
Le ulteriori deduzioni dell'appellante - che lamenta che erroneamente l'azienda non abbia intrapreso azione disciplinare nei confronti della dipendente Tes_1
- non hanno alcun rilievo né sul piano probatorio (essendo certo che i fatti si sono svolti come sopra detto), né al fine di escludere o sminuire la responsabilità del per i fatti in oggetto. Parte_1
Ed infatti, come documentato in atti, non vi è dubbio che tutte le decisioni relative alla gestione del personale competano al AP RE, e dunque nella specie spettavano al , il quale in virtù di tale qualifica si occupava della Parte_1
“verifica della pianificazione, dell'orario contrattuale del personale ed implementazione di eventuali azioni correttive” (cfr. mansionario prodotto dall'azienda).
In definitiva, deve ritenersi provato che in data 14.4.2018 il abbia Parte_1
dato indicazioni alla dipendente circa l'attività della lavoratrice Tes_1
interinale , disponendo che la stessa potesse comunque lavorare presso il CP_2
punto vendita di Caltafimi nonostante il contratto di somministrazione della stessa fosse già scaduto e nonostante la non fosse inserita nella CP_2
programmazione lavorativa né per il giorno 14 né per il giorno 15 aprile, come si evince dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante in primo grado (sub n.8); vi è inoltre la prova che l'appellante abbia dato indicazioni di non inserire le ore della lavoratrice somministrata nel sistema informatico aziendale.
7. È poi infondato anche il secondo motivo di appello, dovendosi rilevare al riguardo che le prove testimoniali assunte hanno confermato anche la sussistenza della seconda delle condotte contestate al lavoratore. Sul punto, si vedano le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado da (“… nel maggio Testimone_4
2018 mi trovavo a Verona per seguire un corso di formazione di due giorni, di regola quando un dipendente è assente per la formazione viene registrato nella gestione presenze come 'in formazione'. Appena rientrata mi sono accorta che la mia posizione risultava registrata come un giorno di formazione e un giorno di riposo;
ho chiesto delucidazioni in merito a tale errore alla collega Tes_3
che era per quei giorni addetta alla registrazione delle presenze, la quale mi ha riferito che il ricorrente gli aveva detto di indicare nel registro un giorno di riposo anziché di formazione”)¸ e confermate dalla teste (…Si è Testimone_3
vero, il ricorrente mi ha chiesto, era il mio capo area, di modificare l'orario relativo alla collega per passarlo da ore di formazione a ore di Testimone_4
riposo. Confermo che la sig.ra si trovava assente perché era impegnata Tes_4
in un corso di formazione. Ricordo che la telefonata è arrivata nel tardo pomeriggio…”).
Entrambe le testimoni, sentite nel presente giudizio, hanno confermato le precedenti dichiarazioni (nel presente grado la ha dichiarato di non Tes_4
ricordare di avere parlato con la subito dopo essersi accorta della Tes_3
errata registrazione del giorno di formazione, ma sul punto si è riportata alle precedenti dichiarazioni, per cui va escluso qualsiasi contrasto con quanto dalla stessa dichiarato dinanzi al tribunale).
A fronte di tali elementi, non è fondato l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui vi sarebbe contrasto tra le due deposizioni, posto che al contrario da entrambe emerge la prova che il ha dato ordine di registrare in modo Parte_1
non corretto uno dei due giorni di formazione fruiti dalla inoltre non è Tes_4
credibile quanto dal predetto sostenuto, circa il fatto di non avere effettuato la telefonata di cui ha parlato la perché nella data del 3.5.2018 in cui si Tes_3
sono verificati i fatti era impegnato in un team building con gli altri AP RE. Anche in ordine a tale seconda condotta, non rileva quanto lamentato dall'appellante circa il fatto che l'azienda non ha mosso rilievi disciplinari alla dipendente (la quale era addetta alla registrazione delle presenze nella Tes_3
suddetta data del 3.5.2018), dovendosi evidenziare che, secondo il mansionario sopra citato, tra i compiti di gestione del personale spettanti al AP RE rientra la corretta registrazione delle assenze dei dipendenti, per cui il in Parte_1
detta qualità era tenuto ad effettuare una corretta registrazione delle assenze o comunque a vigilare affinchè la registrazione avvenisse in modo corretto anche nei giorni in cui lo stesso si trovava impegnato in altre attività. Pertanto, deve ritenersi provato anche il secondo addebito contestato al lavoratore.
8. Non va poi accolto il terzo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta la violazione da parte della società datrice del principio di proporzionalità.
Il licenziamento è stato correttamente irrogato sulla base delle disposizioni del
CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che agli artt. 220 e 225 prevedono il licenziamento per la grave violazione dell'obbligo di “osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio”.
Nella specie il , tenendo le condotte sopra indicate, non ha osservato Parte_1
né i doveri imposti dalla legge né quelli imposti dall'azienda, documentati in atti e ricomprendenti, come già detto, la verifica della pianificazione e dell'orario contrattuale del personale, le presenze e le assenze del personale, anche per ciò che concerne i permessi di vario tipo e la effettuazione delle ore di lavoro straordinario.
Al riguardo va osservato che il mansionario prodotto in atti risulta meramente esemplificativo, ricomprendendo in genere qualsiasi verifica concernente l'orario e la presenza o assenza del personale sottoposto al controllo del AP RE.
Sotto altro profilo, le condotte per cui è stato irrogato il licenziamento risultano oltremodo gravi: segnatamente, in ordine alla prima condotta, si osserva che l'aver consentito l'accesso al lavoro ad una dipendente interinale il cui contratto era già scaduto, certamente integra una violazione della disciplina aziendale, in quanto si concreta nell'avere di fatto consentito che la lavoratrice in questione prestasse la propria attività in “nero”, senza il supporto di alcun titolo contrattuale.
Appare evidente che – al contrario di quanto sostenuto dall'appellante - una tale condotta è foriera di danni per l'azienda datrice, non solo potenziali, ma anche concreti connessi all'irregolarità di un tale rapporto lavorativo sul piano contributivo oltre che all'evidente danno all'immagine per una società molto conosciuta dal pubblico e sponsorizzata dai media (senza contare i danni potenziali derivanti da verosimili infortuni o incidenti sul lavoro).
Del pari grave si appalesa la seconda condotta, posto che l'avere alterato i dati relativi alle ore del personale indicando che una dipendente era a riposo anziché in formazione (laddove il AP RE è tenuto a vigilare circa il rispetto delle disposizioni aziendali sugli orari di lavoro e sulle presenze dei dipendenti), si traduce in un'alterazione degli orari della filiale e dunque, come contestato al dipendente, in un'alterazione della produttività del punto vendita.
Le condotte in questione per la loro gravità rientrano certamente nella nozione di giusta causa di cui all'art.2119 c.c., che si riferisce a tutte quelle condotte del lavoratore che incidono in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro, impedendo di formulare una prognosi di futura utile prosecuzione del rapporto di lavoro, non apparendo né sufficienti né efficaci le sanzioni disciplinari conservative previste dal CCNL di riferimento.
È certamente condivisibile, invero, quanto rilevato dall'azienda appellata circa il fatto che in relazione al ruolo di AP RE (rientrante nella categoria dei quadri) ricoperto dall'appellante, il vincolo fiduciario con l'azienda datrice era particolarmente qualificato, svolgendo il un ruolo caratterizzato da Parte_1
elevata responsabilità, tenuto a garantire la correttezza e l'osservanza delle disposizioni e procedure aziendali, che invece nella specie, alla stregua di quanto sin qui detto, sono state gravemente violate dal dipendente.
9. Va infine rigettata la domanda avanzata dall'appellante in via subordinata di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo a ciò ostativa la natura disciplinare del licenziamento allo stesso irrogato ai sensi del D.lgs n.23 del 2015 (applicabile nella specie ratione temporis, posto che il rapporto di lavoro
è iniziato l'1.10.2016).
10. In conclusione, stante l'infondatezza del gravame, la sentenza appellata va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore della parte appellata Parte_1
delle spese del grado che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 12.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1170/2021 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Teresa Sciortino, giusta procura in atti;
Appellante contro
(già (P.IVA Controparte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Andrea Dell'Omarino, Osvaldo Cantone e Carmelo Romeo, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: appello - licenziamento per giusta causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.12.2018 innanzi al Tribunale di Catania,
[...]
-dipendente della società in epigrafe indicata dall'1.10.2016 con le Parte_1
mansioni di AP RE e inquadramento nel livello quadro del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario - impugnava il licenziamento allo stesso irrogato con nota del
20.06.2018, chiedendo di : “dichiarare nullo, illegittimo, inefficace, privo di giusta causa, l'impugnato licenziamento;
condannare la convenuta, attesa la materiale insussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento e, comunque, la sproporzione della sanzione rispetto alle previsioni contrattuali che puniscono con sanzioni conservative le mancanze lievi, alla immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condannare il datore di lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dal lavoratore e pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali omessi;
in subordine, dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 36 Controparte_1
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, nonchè al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso pari a €
8.725,31, pari all'importo della retribuzione di fatto corrispondente a 60 gg di calendario, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con sentenza n.3303/2021 del 22.06.2021 il Tribunale rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello con atto Parte_2
depositato in data 8.10.2021
Si costituiva la società appellata chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata posta in decisione in data 12.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso il contenuto dell'atto di appello da intendersi qui integralmente richiamato, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante, in sintesi, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la prima condotta oggetto di contestazione disciplinare, dando prevalenza alle dichiarazioni dalla teste L'appellante deduce che la predetta nella Testimone_1 Tes_1
data del 14.4.2018, svolgeva funzioni di responsabile del punto vendita f.f.
(sostituendo la titolare e che la stessa non si era attenuta a Persona_1
quanto previsto dalla programmazione e disposto dal AP RE APzzi
Vincenzo.
Ribadisce l'infondatezza dell'addebito ed assume che non vi è alcuna prova della presunta telefonata con cui esso appellante avrebbe impartito alla Tes_1
l'ordine illegittimo di far lavorare la collaboratrice interinale Controparte_2
nelle giornate del 14 e 15 aprile 2018, nonostante il contratto di somministrazione fosse già scaduto il giorno 11.04.2018 e la collaboratrice interinale non fosse inserita nella pianificazione oraria.
Evidenzia che, la dipendente qualora avesse ricevuto un ordine Tes_1
illegittimo, avrebbe dovuto – in quanto già informata dal AP RE sul Tes_2
corretto comportamento da assumere – disattendere detto ordine;
lamenta che in modo anomalo l'azienda non ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della stessa e di altri dipendenti. Tes_1
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione della sentenza che ha ritenuto provata anche la seconda delle condotte contestategli;
deduce al riguardo che il tribunale ha errato a ritenere decisiva la deposizione della teste Tes_3
senza tenere conto che la stessa era in contrasto con la deposizione della
[...]
teste e senza considerare che esso appellante, non appena messo Testimone_4
al corrente dell'errore, aveva immediatamente rettificato lo stesso tramite compilazione manuale dell'apposito modulo di rettifica presenza/assenza (ORG
DG 13); lamenta che la società appellata non abbia avviato un procedimento disciplinare nemmeno nei confronti della Tes_3
Contesta altresì la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso introduttivo e reiterata nell'atto di appello. Ribadisce di aver sempre contestato la sussistenza, nella loro materialità, dei fatti descritti in seno alla nota di contestazione dell'1.06.2018, in quanto mai verificatisi, né da lui posti in essere, nonché di avere evidenziato palesi anomalie nell'operato della società appellata, la quale non ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti degli immediati responsabili degli errori, ma “ha effettuato una raccolta atipica di dichiarazioni, peraltro ben oltre un mese dal primo fatto contestato”.
3. Con un'ultima censura si duole che il tribunale non abbia rispettato il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione;
deduce che i fatti contestati, anche qualora ritenuti sussistenti, sarebbero in ogni caso inidonei a giustificare la misura espulsiva, anche in considerazione dell'assenza di danno patrimoniale e non patrimoniale per la datrice di lavoro.
Evidenzia che le condotte contestate non rientrano tra quelle sanzionate con la misura del licenziamento dal CCNL di riferimento, al più in relazione ad esse vanno applicate le sanzioni conservative della multa o sella sospensione dal servizio, previste dal medesimo CCNL per l'ipotesi di negligente svolgimento della prestazione lavorativa, anche in caso di recidiva.
L'appellante chiede in subordine, nell'ipotesi in cui venisse dichiarato ex art. 3 comma 1 d. lgs 23/2015 estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, che venga dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura equivalente - in considerazione del livello di inquadramento posseduto (quadro) e della maturata anzianità di servizio - all'importo della retribuzione globale di fatto corrispondente a 60 giorni di calendario come da busta paga in atti, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nella misura di euro 8.725,31.
4. Impugna, infine, la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
5. L'appello è infondato.
Appare opportuno premettere che all'appellante sono state contestate - con lettera dell'1.06.2018, cui ha fatto seguito il licenziamento per giusta causa del 20.6.2018- due condotte disciplinarmente rilevanti: la prima consistente nell'avere aver dato indicazione di far prestare attività lavorativa alla collaboratrice interinale nonostante il contratto della stessa Controparte_2
fosse già scaduto e di registrare la sua presenza con modulo cartaceo anziché nel sistema aziendale in conformità a quanto prescritto dalle procedure aziendali;
la seconda condotta consistente nell'aver dato indicazione circa la irregolare registrazione delle ore di formazione fruite dalla dipendente Testimone_4
(registrate come ore “a riposo”, anziché “in formazione”), al fine di ottenere una produttività più elevata nella filiale Palermo Bernini.
6. Così delineati i fatti di causa, è infondato il primo motivo di appello, con cui il
[...]
contesta la sussistenza del primo addebito. Pt_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo giudice ha correttamente valutato le risultanze delle prove testimoniali assunte (che peraltro in massima parte sono state confermate dall'istruttoria svolta nel presente giudizio di appello), che comprovano che i fatti si sono svolti così come indicato nella lettera di contestazione.
Ed invero, dalle suddette deposizioni è emerso che l'appellante, nella data del
14.4.2018, ha dato indicazioni alla dipendente di far lavorare Testimone_1
presso la filiale di Calatafimi la collaboratrice interinale , nonostante CP_2
quest'ultima non fosse indicata nell'orario di lavoro e nonostante il contratto di lavoro della stessa fosse già cessato.
Tale circostanza è stata riferita dalla teste in primo grado Testimone_1
(…Ricordo che si è presentata in filiale la Signora la quale lavorava per CP_2
la con contratto interinale;
quel giorno la non risultava registrata CP_1 CP_2
nell'orario di lavoro pianificato e a quel punto mi sono informata con il capo area il quale mi ha detto che la non era indicata nell'orario di lavoro Tes_2 CP_2
in quanto il suo contratto era scaduto;
mi disse di non fare lavorare la Tes_2
signora e mandarla via, poiché avevo provato a contattare il al Parte_1
quale avevo mandato un messaggio vocale spiegando di avere parlato con il quale mi aveva detto di non fare lavorare la , venivo Tes_2 CP_2
successivamente contattata dal il quale mi ha chiesto il ore Parte_1 Pt_3
che contrattualmente la doveva svolgere e quante ore in concreto doveva CP_2
svolgere; e io gli ho risposto che la aveva svolto meno ore rispetto al CP_2
monte ore contrattuale perché il contratto era già cessato … il era CP_3
a conoscenza della cessazione del contratto della per come mi ha riferito CP_2
il capo filiale Raccuia con la quale avevo parlato … il mi disse CP_3
comunque di fare lavorare la signora;
la presenza della non è CP_2 CP_2
stata registrata nel sistema aziendale, ricordo che il mi disse che se CP_3
ci fossero stati problemi avrebbe provveduto a rettificare la posizione con un modulo di rettifica cartaceo … Dopo l'invio del mio messaggio vocale il
[...]
mi ha inviato un messaggio mi diceva CP_3 Controparte_4
di parlare con il capo filiale e di informarmi sulla scadenza del contratto;
confermo che dopo questo messaggio il mi ha chiamato e mi ha CP_3
detto di fare lavorare la Dopo che il mi ha detto di fare CP_5 Parte_1
lavorare la la stessa è stata chiamata ed è stata messa a lavoro”). CP_2
Le circostanze riferite dalla teste trovano riscontro nella deposizione Tes_1
resa in primo grado da , che ha confermato di essere Testimone_5
stato contattato dalla in data 14.4.2018 (in quanto la stessa non era Tes_1
riuscita a parlare con il ), e di aver suggerito alla stessa di mandare Parte_1
via la , che non poteva lavorare essendo scaduto il contratto. CP_2
Non appare decisivo che il teste escusso nuovamente nel presente Tes_2
giudizio, non abbia confermato quanto in precedenza riferito circa il fatto che il contrordine di far lavorare la era stato dato dal . CP_2 Parte_1
Ed invero, in entrambe le deposizioni il teste ha confermato di avere saputo solo successivamente che la – nonostante quanto dallo stesso teste suggerito CP_2
alla - aveva prestato attività lavorativa presso il punto vendita, cosicchè Tes_1
appare evidente che lo stesso non ha avuto una conoscenza diretta degli accadimenti successivi alla sua interlocuzione con la dipendente (non Tes_1 potendosi peraltro escludere che stante il notevole lasso di tempo tra la prima e la seconda deposizione il teste non ricordasse una tale circostanza).
È comunque certo che il si è limitato a suggerire alla dipendente Tes_2 [...]
– che solo occasionalmente svolgeva funzioni di responsabile del punto Tes_1
vendita di Calatafimi – che la non poteva lavorare;
a fronte di ciò è CP_2
senz'altro credibile quanto riferito dalla circa il fatto che la stessa ha Tes_1
contattato il (che era il AP RE cui la stessa faceva riferimento), Parte_1
al fine di ricevere ulteriori indicazioni circa il comportamento da tenere con la lavoratrice . CP_2
Il collegio, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi istruttori acquisiti in entrambi i gradi, ritiene senz'altro credibile la testimonianza della
[...]
e che dunque vi sia la prova che sia stato il a disporre che Tes_1 Parte_1
nella data del 14.4.2018 (ed anche il giorno successivo) la lavorasse CP_2
presso il punto vendita nonostante il contratto di somministrazione della stessa alla suddetta data fosse scaduto.
Va evidenziato che lo stesso , nel ricorso introduttivo di primo grado, Parte_1
non ha contestato che gli avesse inviato un messaggio vocale whatsapp Tes_1
comunicandogli la presenza della lavoratrice presso il negozio e di avere già sentito il Tes_2
Quanto sostenuto dall'appellante, circa il fatto di non avere dato alcuna disposizione alla relativamente alla , risulta in netto contrasto Tes_1 CP_2
con il messaggio whatsapp sopra indicato (prodotto in primo grado dal
[...]
unitamente alle note conclusionali del 10.6.2021), in cui il predetto Pt_1
chiede alla di informarsi circa la data di scadenza del contratto della Tes_1
. CP_2
Detto messaggio, con tutta evidenza, smentisce la versione dei fatti fornita dal
[...]
, secondo cui la decisione di far lavorare la sia da imputare Pt_1 CP_2
unicamente alla dipendente Tes_1 Inoltre, come anche evidenziato dall'azienda appellata, il suddetto messaggio non
è in contrasto con la successiva telefonata effettuata dal alla Parte_1 Tes_1
per come dalla stessa riferito nel corso della sua testimonianza.
Al contrario, appare del tutto verosimile che dopo il messaggio inviato dal
[...]
, tra i due interlocutori vi sia stato un ulteriore contatto telefonico. Va Pt_1
dunque escluso che il primo giudice abbia erroneamente valutato le prove testimoniali.
Le ulteriori deduzioni dell'appellante - che lamenta che erroneamente l'azienda non abbia intrapreso azione disciplinare nei confronti della dipendente Tes_1
- non hanno alcun rilievo né sul piano probatorio (essendo certo che i fatti si sono svolti come sopra detto), né al fine di escludere o sminuire la responsabilità del per i fatti in oggetto. Parte_1
Ed infatti, come documentato in atti, non vi è dubbio che tutte le decisioni relative alla gestione del personale competano al AP RE, e dunque nella specie spettavano al , il quale in virtù di tale qualifica si occupava della Parte_1
“verifica della pianificazione, dell'orario contrattuale del personale ed implementazione di eventuali azioni correttive” (cfr. mansionario prodotto dall'azienda).
In definitiva, deve ritenersi provato che in data 14.4.2018 il abbia Parte_1
dato indicazioni alla dipendente circa l'attività della lavoratrice Tes_1
interinale , disponendo che la stessa potesse comunque lavorare presso il CP_2
punto vendita di Caltafimi nonostante il contratto di somministrazione della stessa fosse già scaduto e nonostante la non fosse inserita nella CP_2
programmazione lavorativa né per il giorno 14 né per il giorno 15 aprile, come si evince dalla documentazione prodotta dallo stesso appellante in primo grado (sub n.8); vi è inoltre la prova che l'appellante abbia dato indicazioni di non inserire le ore della lavoratrice somministrata nel sistema informatico aziendale.
7. È poi infondato anche il secondo motivo di appello, dovendosi rilevare al riguardo che le prove testimoniali assunte hanno confermato anche la sussistenza della seconda delle condotte contestate al lavoratore. Sul punto, si vedano le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado da (“… nel maggio Testimone_4
2018 mi trovavo a Verona per seguire un corso di formazione di due giorni, di regola quando un dipendente è assente per la formazione viene registrato nella gestione presenze come 'in formazione'. Appena rientrata mi sono accorta che la mia posizione risultava registrata come un giorno di formazione e un giorno di riposo;
ho chiesto delucidazioni in merito a tale errore alla collega Tes_3
che era per quei giorni addetta alla registrazione delle presenze, la quale mi ha riferito che il ricorrente gli aveva detto di indicare nel registro un giorno di riposo anziché di formazione”)¸ e confermate dalla teste (…Si è Testimone_3
vero, il ricorrente mi ha chiesto, era il mio capo area, di modificare l'orario relativo alla collega per passarlo da ore di formazione a ore di Testimone_4
riposo. Confermo che la sig.ra si trovava assente perché era impegnata Tes_4
in un corso di formazione. Ricordo che la telefonata è arrivata nel tardo pomeriggio…”).
Entrambe le testimoni, sentite nel presente giudizio, hanno confermato le precedenti dichiarazioni (nel presente grado la ha dichiarato di non Tes_4
ricordare di avere parlato con la subito dopo essersi accorta della Tes_3
errata registrazione del giorno di formazione, ma sul punto si è riportata alle precedenti dichiarazioni, per cui va escluso qualsiasi contrasto con quanto dalla stessa dichiarato dinanzi al tribunale).
A fronte di tali elementi, non è fondato l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui vi sarebbe contrasto tra le due deposizioni, posto che al contrario da entrambe emerge la prova che il ha dato ordine di registrare in modo Parte_1
non corretto uno dei due giorni di formazione fruiti dalla inoltre non è Tes_4
credibile quanto dal predetto sostenuto, circa il fatto di non avere effettuato la telefonata di cui ha parlato la perché nella data del 3.5.2018 in cui si Tes_3
sono verificati i fatti era impegnato in un team building con gli altri AP RE. Anche in ordine a tale seconda condotta, non rileva quanto lamentato dall'appellante circa il fatto che l'azienda non ha mosso rilievi disciplinari alla dipendente (la quale era addetta alla registrazione delle presenze nella Tes_3
suddetta data del 3.5.2018), dovendosi evidenziare che, secondo il mansionario sopra citato, tra i compiti di gestione del personale spettanti al AP RE rientra la corretta registrazione delle assenze dei dipendenti, per cui il in Parte_1
detta qualità era tenuto ad effettuare una corretta registrazione delle assenze o comunque a vigilare affinchè la registrazione avvenisse in modo corretto anche nei giorni in cui lo stesso si trovava impegnato in altre attività. Pertanto, deve ritenersi provato anche il secondo addebito contestato al lavoratore.
8. Non va poi accolto il terzo motivo di impugnazione con cui l'appellante lamenta la violazione da parte della società datrice del principio di proporzionalità.
Il licenziamento è stato correttamente irrogato sulla base delle disposizioni del
CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, che agli artt. 220 e 225 prevedono il licenziamento per la grave violazione dell'obbligo di “osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio”.
Nella specie il , tenendo le condotte sopra indicate, non ha osservato Parte_1
né i doveri imposti dalla legge né quelli imposti dall'azienda, documentati in atti e ricomprendenti, come già detto, la verifica della pianificazione e dell'orario contrattuale del personale, le presenze e le assenze del personale, anche per ciò che concerne i permessi di vario tipo e la effettuazione delle ore di lavoro straordinario.
Al riguardo va osservato che il mansionario prodotto in atti risulta meramente esemplificativo, ricomprendendo in genere qualsiasi verifica concernente l'orario e la presenza o assenza del personale sottoposto al controllo del AP RE.
Sotto altro profilo, le condotte per cui è stato irrogato il licenziamento risultano oltremodo gravi: segnatamente, in ordine alla prima condotta, si osserva che l'aver consentito l'accesso al lavoro ad una dipendente interinale il cui contratto era già scaduto, certamente integra una violazione della disciplina aziendale, in quanto si concreta nell'avere di fatto consentito che la lavoratrice in questione prestasse la propria attività in “nero”, senza il supporto di alcun titolo contrattuale.
Appare evidente che – al contrario di quanto sostenuto dall'appellante - una tale condotta è foriera di danni per l'azienda datrice, non solo potenziali, ma anche concreti connessi all'irregolarità di un tale rapporto lavorativo sul piano contributivo oltre che all'evidente danno all'immagine per una società molto conosciuta dal pubblico e sponsorizzata dai media (senza contare i danni potenziali derivanti da verosimili infortuni o incidenti sul lavoro).
Del pari grave si appalesa la seconda condotta, posto che l'avere alterato i dati relativi alle ore del personale indicando che una dipendente era a riposo anziché in formazione (laddove il AP RE è tenuto a vigilare circa il rispetto delle disposizioni aziendali sugli orari di lavoro e sulle presenze dei dipendenti), si traduce in un'alterazione degli orari della filiale e dunque, come contestato al dipendente, in un'alterazione della produttività del punto vendita.
Le condotte in questione per la loro gravità rientrano certamente nella nozione di giusta causa di cui all'art.2119 c.c., che si riferisce a tutte quelle condotte del lavoratore che incidono in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro, impedendo di formulare una prognosi di futura utile prosecuzione del rapporto di lavoro, non apparendo né sufficienti né efficaci le sanzioni disciplinari conservative previste dal CCNL di riferimento.
È certamente condivisibile, invero, quanto rilevato dall'azienda appellata circa il fatto che in relazione al ruolo di AP RE (rientrante nella categoria dei quadri) ricoperto dall'appellante, il vincolo fiduciario con l'azienda datrice era particolarmente qualificato, svolgendo il un ruolo caratterizzato da Parte_1
elevata responsabilità, tenuto a garantire la correttezza e l'osservanza delle disposizioni e procedure aziendali, che invece nella specie, alla stregua di quanto sin qui detto, sono state gravemente violate dal dipendente.
9. Va infine rigettata la domanda avanzata dall'appellante in via subordinata di corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, essendo a ciò ostativa la natura disciplinare del licenziamento allo stesso irrogato ai sensi del D.lgs n.23 del 2015 (applicabile nella specie ratione temporis, posto che il rapporto di lavoro
è iniziato l'1.10.2016).
10. In conclusione, stante l'infondatezza del gravame, la sentenza appellata va integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore della parte appellata Parte_1
delle spese del grado che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 12.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi