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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15241/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
N.Q. DI EREDI Controparte_1 CP_2
(Avv.ta SCRIVANO SILVIA)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che si trovava nelle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento dello status di cieca civile assoluta a decorrere dalla domanda amministrativa del 29/03/2023;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente, Pt_1
liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento Pt_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsene le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di cieca civile assoluta, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha confermato nella parte resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di cieca civile assoluta a far data dalla domanda amministrativa, e ciò
sulla scorta di una accurata disamina della ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le Pt_1
spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15241/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e ) Pt_1 Parte_2
ricorrente
CONTRO
N.Q. DI EREDI Controparte_1 CP_2
(Avv.ta SCRIVANO SILVIA)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Dichiara che si trovava nelle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2
riconoscimento dello status di cieca civile assoluta a decorrere dalla domanda amministrativa del 29/03/2023;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla resistente, Pt_1
liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
◊ Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento Pt_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 22/10/2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio la parte resistente, chiedendo negarsene le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di cieca civile assoluta, accertate dal
CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – la parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
rilevato che l'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. impone alla “parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio” di depositare il ricorso introduttivo del giudizio “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”;
constatata per tabulas l'osservanza del termine in questione e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto che l'opposizione sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha confermato nella parte resistente la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello status di cieca civile assoluta a far data dalla domanda amministrativa, e ciò
sulla scorta di una accurata disamina della ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro regolate le spese secondo soccombenza, ponendo altresì a carico dell' le Pt_1
spese delle due CCTTUU, la prima delle quali già liquidata nella precedente fase del giudizio e la seconda liquidata con separato decreto di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro