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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del termine, ai sensi dell'art. 351 e 281 sexies c.p.c., dopo camera di consiglio, la Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, depositando il provvedi- mento telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 873/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Trapani, via G. C.F._1
Verdi, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Galluffo (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per mandato in C.F._2
atti;
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore provinciale pro tempore (C.F.: , P.IVA_1
con sede in Trapani (TP), via F.sco Manzo, n. 8, elettivamente domici- liata in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che la rappresenta e difende ex lege;
– parte appellata –
E
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: Controparte_2
, con sede in Roma (RM), Via Arenula, n. 70; P.IVA_2
– appellato non costituito –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 235/2024, pubblicata il 09.04.2024 e notificata, a cura della cancelleria, in data 11.04.2024, il Tribunale di Trapani, ri- gettando l'opposizione proposta da contro il Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_3 [...]
di Trapani, in persona del Direttore pro- Controparte_1
vinciale pro tempore, confermò il decreto con cui il G.I.P. presso il Tri- bunale di Trapani aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente nell'ambito del procedimento penale nel quale era coinvolto e com-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
pensò integralmente le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendone l'integrale riforma sul presupposto che la stessa si pones- se in antitesi con il consolidato insegnamento giurisprudenziale vigen- te in materia.
Con comparsa di costituzione e risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva l' Controparte_4
in persona del provinciale pro tempore, che invocava la
[...] CP_5
correttezza dell'apparato motivazionale della sentenza, della quale chiedeva, pertanto, la conferma. Pur ritualmente evocato in giudizio, il
, in persona del Ministro pro tempore, rimane- Controparte_2
va invece contumace.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, in data 29.03.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 21.05.2025, da tenersi innanzi al Collegio con modalità
“cartolari”, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, co. IV, c.p.c., con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura l'apparato motivazionale della sentenza, ritenuto antitetico rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, richiamato nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio.
Espone, in proposito, che, poiché coinvolto nel procedimento
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
penale n. 2689/2023 R.G.N.R. e n. 2667/2023 R.G. G.I.P. presso il Tri- bunale di Trapani, in data 02.12.2023, aveva depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inammissibile dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, con decreto del 27.12.2023, sull'assunto che non avesse computato in maniera precisa anche i red- diti prodotti dalla zia, , con lui convivente nel pe- Persona_1
riodo di imposta relativo all'anno 2022 (cfr. doc. n. 7, recante il decreto di inammissibilità del G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, contenuto nel fascicolo di primo grado, allegato all'atto di appello), provvedimen- to confermato dal Tribunale con la sentenza impugnata.
Parte appellante sostiene, in particolare, che la gravata senten- za sia errata poiché non avrebbe tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con il principio, ormai granitico, secondo cui la nozione di convivenza cui fa riferimento il Testo unico delle spe- se giustizia, approvato con d.P.R. n. 115/2002, deve apprezzarsi aven- do riguardo non già al periodo di imposta, quanto piuttosto al momen- to della domanda, epoca nella quale la zia convivente era già deceduta da quasi sei mesi (22.06.2023: cfr. doc. n. 5, recante il certificato di morte, contenuto nel fascicolo di primo grado, allegato all'atto di ap- pello). Il Tribunale avrebbe, pertanto, errato nell'affermare che la con- vivenza cui fa riferimento l'art. 76 T.U.S.G. ai fini della quantificazione del reddito fiscalmente rilevante per l'ammissione al beneficio del pa- trocinio a spese dello Stato rilevi, di contro, in relazione al periodo di imposta, per definizione anteriore al momento della presentazione dell'istanza di ammissione.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è inammissibile. Parte_1
È doveroso richiamare, innanzi tutto, la disposizione di riferi- mento, nella specie rappresentata dall'art. 99, D.P.R. n. 115/2002 (c.d.
“ ) , rubricato “Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'i- CP_6
stanza”, a mente del quale, tra l'altro, “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto”. Al comma 4 è espressamene previsto: “L'ordinanza che de- cide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del ma- gistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per vio- lazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento”.
Disponendo negli esposti termini, il legislatore ha in maniera espressa inteso escludere l'impugnazione del provvedimento giudiziale median- te l'instaurazione del giudizio di appello. Si tratta di una previsione che trova conferma in quanto stabilito ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n.
150/2011, che, nella formulazione vigente ratione temporis, recita, al comma 4, che “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Giova, invero, rammentare che l'art, 14, d. lgs. n. 150/2011 tro- va applicazione anche nell'ambito dei giudizi afferenti all'opposizione ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ciò in forza del richiamo operato dall'art. 99, co. 3,
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
T.U.S.G. al rito speciale previsto per gli onorari di avvocato, disciplina- to proprio dal decreto legislativo menzionato. L'art. 99 T.U.S.G., al comma 3, ha infatti cura di precisare che “Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”.
Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione del combinato disposto dell'art. 99, co. 4, T.U.S.G. e dell'art. 14, d.lgs. n.
150/2011, avverso la gravata sentenza ben avrebbe Parte_1
potuto proporre impugnazione ma per soli motivi di legittimità e in- nanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Parte appellante avrebbe po- tuto avvalersi della possibilità di proporre ricorso per cassazione en- tro il termine di venti giorni stabilito dalla normativa sopra meglio de- clinata. L'avere, invece, interposto appello avverso una pronuncia espressamente qualificata come non appellabile impone alla Corte di dichiararne l'inammissibilità in rito.
Ne consegue che l'appello proposto da è da di- Parte_1
chiarare inammissibile.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
Poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art.
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
1, co. 17, l. n. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 20.05.2024, prot. n.
2024/15911, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia dell'appellato , in per- Controparte_2
sona del Ministro pro tempore che dichiara, dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
contro il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
e l' Trapani, in persona Controparte_1
del Direttore provinciale pro tempore, contro la sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di Trapani il 09.04.2024; condanna al pagamento delle spese di lite che li- Parte_1
quida in € 870,40, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, l. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, ammesso al pa- trocinio a spese dello Stato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Palermo 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 873/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Trapani, via G. C.F._1
Verdi, n. 7 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Galluffo (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per mandato in C.F._2
atti;
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
– parte appellante –
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore provinciale pro tempore (C.F.: , P.IVA_1
con sede in Trapani (TP), via F.sco Manzo, n. 8, elettivamente domici- liata in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che la rappresenta e difende ex lege;
– parte appellata –
E
, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: Controparte_2
, con sede in Roma (RM), Via Arenula, n. 70; P.IVA_2
– appellato non costituito –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 235/2024, pubblicata il 09.04.2024 e notificata, a cura della cancelleria, in data 11.04.2024, il Tribunale di Trapani, ri- gettando l'opposizione proposta da contro il Parte_1 [...]
, in persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_3 [...]
di Trapani, in persona del Direttore pro- Controparte_1
vinciale pro tempore, confermò il decreto con cui il G.I.P. presso il Tri- bunale di Trapani aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente nell'ambito del procedimento penale nel quale era coinvolto e com-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
pensò integralmente le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendone l'integrale riforma sul presupposto che la stessa si pones- se in antitesi con il consolidato insegnamento giurisprudenziale vigen- te in materia.
Con comparsa di costituzione e risposta reiettiva dell'avverso ap- pello, si costituiva l' Controparte_4
in persona del provinciale pro tempore, che invocava la
[...] CP_5
correttezza dell'apparato motivazionale della sentenza, della quale chiedeva, pertanto, la conferma. Pur ritualmente evocato in giudizio, il
, in persona del Ministro pro tempore, rimane- Controparte_2
va invece contumace.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, in data 29.03.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 21.05.2025, da tenersi innanzi al Collegio con modalità
“cartolari”, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 351, co. IV, c.p.c., con assegnazione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura l'apparato motivazionale della sentenza, ritenuto antitetico rispetto al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, richiamato nel ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio.
Espone, in proposito, che, poiché coinvolto nel procedimento
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
penale n. 2689/2023 R.G.N.R. e n. 2667/2023 R.G. G.I.P. presso il Tri- bunale di Trapani, in data 02.12.2023, aveva depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inammissibile dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, con decreto del 27.12.2023, sull'assunto che non avesse computato in maniera precisa anche i red- diti prodotti dalla zia, , con lui convivente nel pe- Persona_1
riodo di imposta relativo all'anno 2022 (cfr. doc. n. 7, recante il decreto di inammissibilità del G.I.P. presso il Tribunale di Trapani, contenuto nel fascicolo di primo grado, allegato all'atto di appello), provvedimen- to confermato dal Tribunale con la sentenza impugnata.
Parte appellante sostiene, in particolare, che la gravata senten- za sia errata poiché non avrebbe tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con il principio, ormai granitico, secondo cui la nozione di convivenza cui fa riferimento il Testo unico delle spe- se giustizia, approvato con d.P.R. n. 115/2002, deve apprezzarsi aven- do riguardo non già al periodo di imposta, quanto piuttosto al momen- to della domanda, epoca nella quale la zia convivente era già deceduta da quasi sei mesi (22.06.2023: cfr. doc. n. 5, recante il certificato di morte, contenuto nel fascicolo di primo grado, allegato all'atto di ap- pello). Il Tribunale avrebbe, pertanto, errato nell'affermare che la con- vivenza cui fa riferimento l'art. 76 T.U.S.G. ai fini della quantificazione del reddito fiscalmente rilevante per l'ammissione al beneficio del pa- trocinio a spese dello Stato rilevi, di contro, in relazione al periodo di imposta, per definizione anteriore al momento della presentazione dell'istanza di ammissione.
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto da è inammissibile. Parte_1
È doveroso richiamare, innanzi tutto, la disposizione di riferi- mento, nella specie rappresentata dall'art. 99, D.P.R. n. 115/2002 (c.d.
“ ) , rubricato “Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'i- CP_6
stanza”, a mente del quale, tra l'altro, “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto”. Al comma 4 è espressamene previsto: “L'ordinanza che de- cide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del ma- gistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per vio- lazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento”.
Disponendo negli esposti termini, il legislatore ha in maniera espressa inteso escludere l'impugnazione del provvedimento giudiziale median- te l'instaurazione del giudizio di appello. Si tratta di una previsione che trova conferma in quanto stabilito ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n.
150/2011, che, nella formulazione vigente ratione temporis, recita, al comma 4, che “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Giova, invero, rammentare che l'art, 14, d. lgs. n. 150/2011 tro- va applicazione anche nell'ambito dei giudizi afferenti all'opposizione ai provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ciò in forza del richiamo operato dall'art. 99, co. 3,
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
T.U.S.G. al rito speciale previsto per gli onorari di avvocato, disciplina- to proprio dal decreto legislativo menzionato. L'art. 99 T.U.S.G., al comma 3, ha infatti cura di precisare che “Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica”.
Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione del combinato disposto dell'art. 99, co. 4, T.U.S.G. e dell'art. 14, d.lgs. n.
150/2011, avverso la gravata sentenza ben avrebbe Parte_1
potuto proporre impugnazione ma per soli motivi di legittimità e in- nanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Parte appellante avrebbe po- tuto avvalersi della possibilità di proporre ricorso per cassazione en- tro il termine di venti giorni stabilito dalla normativa sopra meglio de- clinata. L'avere, invece, interposto appello avverso una pronuncia espressamente qualificata come non appellabile impone alla Corte di dichiararne l'inammissibilità in rito.
Ne consegue che l'appello proposto da è da di- Parte_1
chiarare inammissibile.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M.
55/2014, come modificato e integrato dal D.M. 147/2022.
Poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art.
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.873/2024
1, co. 17, l. n. 228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 20.05.2024, prot. n.
2024/15911, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nella contumacia dell'appellato , in per- Controparte_2
sona del Ministro pro tempore che dichiara, dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
contro il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
e l' Trapani, in persona Controparte_1
del Direttore provinciale pro tempore, contro la sentenza n. 235/2024 emessa dal Tribunale di Trapani il 09.04.2024; condanna al pagamento delle spese di lite che li- Parte_1
quida in € 870,40, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, co. 17, l. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante, ammesso al pa- trocinio a spese dello Stato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Palermo 21 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 7 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile