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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/02/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico, dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8361 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 861/2023 del Giudice di
Napoli Nord e vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
ND (NA) alla via G. Matteotti n. 9, presso lo studio dell'avv. Santo Di Pasquale
(C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
(P.I./C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonino Magliulo (c.f.
) e con domicilio digitale in atti;
C.F._3
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del Prefetto p.t., presso l'avvocatura dello Stato di Controparte_2
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
1 c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
tempestivo appello, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avverso la sentenza nr. 861-
2023 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 18.09.2023 e non notificata, che ha accolto la domanda proposta dall'odierno appellante dichiarando, per l'effetto, non dovuta la somma portata dalla cartella impugnata e disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
1.2. Parte appellante censura il capo della sentenza che dispone la compensazione delle spese processuali per la violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. come da ultimo modificato ex art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014, non rientrando la ragione posta dal Giudice di primo grado a giustificazione della compensazione (“…esiguità dell'attività processuale svolta”) in nessuna delle tre ipotesi contemplate dalla nuova disposizione di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. e non potendo, in ogni caso, giustificare la compensazione.
1.3. Si è costituita la convenuta , spiegando le proprie Controparte_1
difese.
1.4. Non si è costituita la , per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono.
L'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione modificata dall'art. 13, co. 1, del D.L.
12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014 attribuisce al Giudice il potere di compensare,
parzialmente o per intero, le spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza, nei casi di soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha poi dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato e 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha accolto integralmente l'opposizione proposta dall'odierno appellante, sicché avrebbe dovuto esplicitare nella
2 motivazione la ricorrenza di una delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92,
comma 2, c.p.c. o di quelle ravvisate altre gravi ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalla regola della soccombenza ed a dichiarare la compensazione, oltretutto totale, delle spese.
Tuttavia, siffatto obbligo di motivazione del capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione deve ritenersi disatteso.
Ed infatti l'“esiguità dell'attività processuale svolta” posto a fondamento della compensazione non solo non rientra nelle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione in esame, ma neppure è idonea ad integrare quella grave ragione ex art. 92,
co. 2, c.p.c. che può consentire al giudice di derogare alla regola della soccombenza.
Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi nullo il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
Ciò posto, a parere di questo Giudice, non ricorrono nella fattispecie in esame ragioni idonee a giustificare la compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite, non potendo neppure ritenersi tale di certo la contumacia dei convenuti, e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio della soccombenza.
2.1. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto ed - in riforma del capo della sentenza nr. 861/2023 del Giudice di Napoli Nord che pronuncia sulle spese –
l' e la , vanno condannati, in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Santo di Pasquale,
procuratore anticipatario.
2.2. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza
ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
in favore dell'avv. Santo di Pasquale, anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8361/2023 del R.G.A.C.,
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr. 861/2023 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, condanna e la Controparte_1
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 Parte_1
spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 582,00, di cui € 457,00
per compenso professionale e € 125,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%,
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Santo di
Pasquale, anticipatario;
2) condanna e la , in solido tra Controparte_1 Controparte_2
loro, al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di Parte_1
appello, che si liquidano in complessivi € 1.026,00, di cui € 852,00 per compenso professionale e € 174,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Santo di Pasquale,
anticipatario;
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 27.02.2024 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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